Accesso ai documenti
Accesso ai documenti
L’ECHA offre, tramite il proprio sito web, l’accesso a molti documenti chiave relativi all’agenzia e ai processi REACH. La pagina web sulla trasparenza fornisce una panoramica delle categorie di documenti pubblicata sul sito web dell’ECHA e i relativi link.
Quadro giuridico
L’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea garantiscono il principio di trasparenza e i diritti delle singole persone [cittadini e residenti dei paesi dell’Unione europea (UE)] di accedere ai documenti detenuti dagli organi dell’UE. La trasparenza è uno dei valori fondamentali dell’ECHA.
L’accesso ai documenti è disciplinato dalle seguenti norme e disposizioni legislative:
- regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Questo regolamento stabilisce i principi generali e le limitazioni conformemente all’articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE ed è stato reso applicabile ai documenti detenuti dall’ECHA, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento REACH.
- Decisione sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ECHA il 23 aprile 2008.
Si noti che a determinate richieste di accesso ai documenti può applicarsi una delle eccezioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento 1049/2001.
Domande
I cittadini dell’UE e le persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno la loro sede sociale in uno Stato membro dell’UE hanno il diritto di accesso ai documenti dell’ECHA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Affinché sia possibile evadere le richieste di accesso ai documenti, è necessario fornire all’Agenzia determinati dati personali. Tali dati saranno trattati conformemente alle norme in materia di riservatezza e conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati.
È altresì possibile utilizzare il modulo, l’indirizzo o il numero di fax indicati in appresso anche per le richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Le richieste di accesso ai documenti possono essere presentate:
- compilando un modulo di richiesta documenti
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
European Chemicals Agency (ECHA)
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki Finland
- tramite fax: + 358 9 5897 5213
L’Agenzia potrà evadere la propria richiesta solo se il richiedente comunicherà il proprio cognome, nome, indirizzo, città e codice postale, nonché paese e numero di telefono.
In caso di rifiuto totale o parziale in una fase iniziale, i richiedenti possono chiedere all’ECHA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta iniziale, di riconsiderare la propria posizione, presentando una domanda di conferma al direttore esecutivo dell’Agenzia.
I richiedenti possono impugnare la decisione di conferma dell’ECHA dinanzi al Tribunale dell’Unione europea o presentare una denuncia al Mediatore europeo.