Comprendere il BPR
-
BPR
- Comprendere il BPR
- Prossime scadenze
- Approvazione dei principi attivi
- Rinnovo dei principi attivi
- Sostanze attive generate in situ
- Modifica dell'allegato I
- Autorizzazione di biocidi
- Equivalenza tecnica
- Fornitori riconosciuti
- Legislazione
- Tipi di prodotto
- Articoli trattati
- Condivisione dei dati
- Sostituzione con sostanze chimiche più sicure
- Nanomaterials
- BPR Coordination group
Comprendere il BPR
Il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Lo scopo del regolamento è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell'UE, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di tutela per l'uomo e per l'ambiente.
Il testo è stato adottato il 22 maggio 2012 e troverà applicazione a partire dal 1º settembre 2013, con un periodo di transizione per determinate disposizioni. Il regolamento abrogherà la direttiva sui biocidi (direttiva 98/8/CE).
Tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato; inoltre, i principi attivi in essi contenuti devono essere stati precedentemente approvati. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a tale prassi. Ad esempio, i biocidi contenenti principi attivi soggetti al programma di riesame possono essere resi disponibili sul mercato e utilizzati (nel rispetto delle normative nazionali) in attesa della decisione finale sull'approvazione del principio attivo (e fino a tre anni dopo). Inoltre, anche i prodotti contenenti nuovi principi attivi ancora in fase di valutazione possono essere immessi sul mercato sulla base di autorizzazioni provvisorie.
Il BPR si pone come obiettivo di armonizzare il mercato a livello dell'Unione, di semplificare l'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione dei biocidi e di introdurre scadenze per le valutazioni, l'elaborazione di pareri e la formulazione di decisioni a livello degli Stati membri. Promuove inoltre la riduzione delle sperimentazioni sugli animali, introducendo obblighi relativi alla condivisione dei dati e incoraggiando l'uso di metodi di sperimentazione alternativi.
Come nella precedente direttiva, l'approvazione dei principi attivi avviene a livello dell'Unione e la successiva autorizzazione dei biocidi a livello degli Stati membri. Tale autorizzazione può essere estesa ad altri Stati membri tramite riconoscimento reciproco. Tuttavia, il nuovo regolamento fornisce ai richiedenti anche la possibilità di ottenere un nuovo tipo di autorizzazione a livello dell'Unione (autorizzazione dell'Unione).
Per la presentazione delle domande e lo scambio di dati e informazioni tra richiedente, ECHA, autorità competenti dello Stato membro e Commissione europea sarà usata un'apposita piattaforma informatica, il registro per i biocidi (R4BP 3). Un altro strumento informatico, IUCLID, viene usato per la preparazione delle domande.