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Document 32023R2122
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2122 of 17 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards updating the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2023/6783
GU L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | allegato I sezione 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | allegato X sezione 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 15 paragrafo 4 lettera (b) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 3 punto 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 3 punto 48 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 51 paragrafo 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 52 paragrafo 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 57 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 58 paragrafo 1 comma 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 68 paragrafo 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 72 paragrafo 1 comma 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | Eliminazione | articolo 72 paragrafo 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 1 punto 10 | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 2 punto 1 lettera (l) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 2 punto 1 lettera (m) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 2 punto 1 lettera (n) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 2 punto 1 lettera (o) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato I sezione 4 | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato II sezione 1 tabella 1 testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato IIa | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato V tabella 1 testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato V tabella 2 | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato VI sezione 1 tabella 1 testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato X sezione 1 punto 6 lettera (h) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato X sezione 1 punto 9 lettera (c) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato X sezione 2 punto 12a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato X sezione 4 | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato Xa | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | allegato Xb | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 21ca | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 23a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 34a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 38a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 64 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 65 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 66 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 67 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 68 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 69 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 3 punto 70 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 39 paragrafo 2a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 43 paragrafo 4 comma | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 48 paragrafo 2 comma 1 frase | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 53 paragrafo 1 comma | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 53 paragrafo 6 comma | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 54 paragrafo 2 comma | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 54 paragrafo 3a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 54a | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | articolo 68 paragrafo 4 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | capo VIIa | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | aggiunta | capo VIIb | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato I sezione 1 punto 1 lettera (f) testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato I sezione 1 punto 7 lettera (d) testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato I sezione 2 punto 1 lettera (i) testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato I sezione 2 titolo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato II sezione 1 tabella 1 testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato III sezione 2 tabella 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato III titolo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato IV sezione 10 punto A | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato IV sezione 10 punto B | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato IV sezione 11 punto B | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato IX | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato V tabella 1 testo | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato V titolo | 01/07/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato X sezione 1 punto 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato X sezione 2 punto 12 lettera (a) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato X sezione 2 punto 13 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato X sezione 2 punto 8 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | allegato X sezione 2 punto 9 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 18 paragrafo 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 18 paragrafo 4 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 10 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 12 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 13 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 20 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 59 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 7 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 8 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 3 punto 9 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 39 paragrafo 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 48 paragrafo 3 comma 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 54 paragrafo 4 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 55 paragrafo 2 comma 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 58 paragrafo 2 lettera (c) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 58 paragrafo 2 lettera (d) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 59 paragrafo 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 59 paragrafo 4 comma | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 64 paragrafo 2 lettera (c) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 67 paragrafo 1 comma 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 67 paragrafo 2 comma 2 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 68 paragrafo 3 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 69 paragrafo 1 lettera (a) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 69 paragrafo 1 lettera (b) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 69 paragrafo 1 lettera (c) | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | articolo 74 paragrafo 1 comma 1 | 01/01/2024 | |
Modifies | 32018R2066 | sostituzione | capo IV titolo | 01/01/2024 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R2122R(01) | ||||
Corrected by | 32023R2122R(02) | (FR, NL) |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2122 |
18.10.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2122 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2023
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 30 septies, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito della modifica della direttiva 2003/87/CE ad opera delle direttive (UE) 2023/958 (2) e (UE) 2023/959 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, si rende necessario rivedere il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4) al fine di incorporarvi le norme che si applicano agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani nonché di precisare le norme relative a biomassa e biogas e al monitoraggio delle emissioni di processo derivanti da materiali carbonatici e non carbonatici. È opportuno rivedere le disposizioni per il settore aereo. La modifica introduce altresì un sistema di scambio di quote di emissione separato ma parallelo, applicato ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che corrispondono alle attività industriali non contemplate dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE («settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori»). È opportuno aggiungere nuove disposizioni e nuovi allegati sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni nei suddetti settori. È opportuno pertanto adeguare le norme e le disposizioni esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni. |
(2) |
È opportuno aggiungere nuove definizioni per tenere conto delle modifiche della direttiva 2003/87/CE, anche per quanto riguarda l’estensione delle norme in materia di monitoraggio e comunicazione a nuovi settori. |
(3) |
Il prezzo di riferimento fisso aggiornato stabilito all’articolo 18 consentirà un migliore allineamento del valore stimato dei benefici al prezzo del carbonio attuale. Il mantenimento di un prezzo fisso dovrebbe consentire di garantire la certezza del diritto e di ridurre l’onere amministrativo dovuto alle frequenti modifiche del piano di monitoraggio. |
(4) |
È necessario stabilire nuove norme sulla biomassa e sulla determinazione della frazione di biomassa per prevedere i necessari adeguamenti ai fini dell’applicazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) di criteri di sostenibilità per la biomassa, compresi i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. È previsto un ulteriore adeguamento per migliorare e allineare le norme esistenti alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), già aggiornate nei documenti di orientamento pertinenti. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 deve essere ulteriormente migliorato con dettagli su come trattare la biomassa nei bilanci di massa. La frazione di biomassa del carbonio che entra nel sistema di bilancio di massa non soltanto è emessa sotto forma di CO2, ma una frazione del carbonio, corrispondente alla frazione di biomassa del carbonio, rimane nel prodotto finale. Ciò potrebbe comportare calcoli erronei delle emissioni all’uscita. Per evitare errori gli operatori dovrebbero sempre fornire dati sulla frazione di biomassa del tenore di carbonio dei flussi di fonti. |
(6) |
La frazione di biomassa del gas naturale contenente biogas fornito da reti di gas naturale presumibilmente contenenti biogas è calcolata con un approccio di monitoraggio mediante la documentazione relativa all’acquisto. Se l’impianto utilizza la metodologia fondata su misure, per evitare potenziali doppi conteggi della frazione di biomassa è necessario applicare norme specifiche. In tal caso, il biogas «consegnato fisicamente» deve essere determinato in aggiunta alla quantità di biogas «basata sui dati relativi agli acquisti» e solo quest’ultima quantità deve essere utilizzata per comunicare le emissioni dell’impianto. In aggiunta ai dati relativi agli acquisti, è necessario fornire una prova della sostenibilità conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 e ai pertinenti atti di esecuzione per l’attribuzione del fattore di emissione pari a zero al biogas nel sistema. Al fine di evitare i doppi conteggi è necessario aggiungere nuove disposizioni. |
(7) |
È stato individuato un rischio di interpretazione erronea in relazione alla determinazione della frazione di biomassa di CO2 intrinseco con la metodologia di monitoraggio prescelta negli impianti fissi. Pertanto è opportuno chiarire l’articolo 48, paragrafo 2, per evitare fraintendimenti. |
(8) |
La direttiva (UE) 2023/958 stabilisce il principio di come attribuire i carburanti sostenibili per l’aviazione in relazione alle emissioni prodotte dai voli in partenza dagli aeroporti quando il carburante sostenibile per l’aviazione non può essere fisicamente attribuito a un volo specifico. In virtù di detto principio, le quote assegnate conformemente all’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE devono essere disponibili per i carburanti ammissibili per l’aviazione caricati in tale aeroporto in proporzione alle emissioni prodotte dai voli dell’operatore aereo in partenza da tale aeroporto per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, di detta direttiva. È opportuno pertanto applicare il medesimo principio alle norme in materia di monitoraggio e di comunicazione. |
(9) |
Dovrebbero essere stabilite norme adeguate per gli operatori aerei circa l’uso di diversi tipi di carburanti sostenibili per l’aviazione ammissibili in base al sistema di supporto. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la comunicazione in questione dovrebbe costituire un ampliamento della comunicazione dei combustibili con fattore di emissione pari a zero, senza stabilire un meccanismo di comunicazione separato. |
(10) |
La direttiva (UE) 2023/958 ha introdotto norme riviste per l’assegnazione gratuita agli operatori aerei. Essa abolisce il collegamento con i dati sulle tonnellate-chilometro. Di conseguenza le norme che disciplinano la comunicazione di dati sulle tonnellate-chilometro sono diventate obsolete. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per tenere conto di questo aspetto. |
(11) |
Le disposizioni in materia di comunicazione del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) prevedono l’inclusione degli operatori aerei al di sopra di una determinata soglia; tale soglia è calcolata ignorando il possibile uso di carburanti con fattore di emissione pari a zero. Pertanto, al fine di agevolare la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei agli Stati membri, e successivamente al segretariato dell’ICAO, è opportuno stabilire un fattore di emissione preliminare soltanto ai fini di un calcolo per decidere in merito all’inclusione di operatori arei nel regime CORSIA. |
(12) |
Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. Tuttavia, è importante semplificare tali prescrizioni per far sì che soddisfino il loro scopo limitando gli oneri amministrativi. |
(13) |
Per razionalizzare le prescrizioni vigenti in materia di comunicazione mantenendo alto il livello di solidità delle norme di monitoraggio ETS, è opportuno ampliare l’intervallo di presentazione delle comunicazioni sul miglioramento della metodologia di monitoraggio per gli impianti fissi e per gli operatori aerei. |
(14) |
A norma della direttiva (UE) 2023/959, la restituzione di quote nell’ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissione inizierà soltanto nel 2028 per le emissioni annuali del 2027. Tuttavia il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nell’ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe iniziare dal 1o gennaio 2025. È opportuno stabilire norme in materia di monitoraggio e comunicazione chiare per il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori con sufficiente anticipo per facilitarne la corretta applicazione negli Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, assicurare la coerenza tra le metodologie di monitoraggio e fare tesoro delle esperienze maturate nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione esistente per gli impianti fissi e il trasporto aereo è opportuno stabilire norme pertinenti per il nuovo sistema. |
(15) |
Al fine di evitare possibili casi di inottemperanza agli obblighi del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, a causa dell’esclusione ingiustificata di persone soggette al pagamento di accise sui prodotti energetici dalla definizione di soggetti regolamentati, è necessario definire chiaramente le condizioni alle quali una persona è considerata un consumatore finale di combustibile. |
(16) |
La definizione di combustibile nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe essere strettamente allineata alla definizione di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (6). Fatte salve future modifiche legislative, la fornitura di combustibili legnosi in forma solida (codici NC 4401 e 4402) e torba (codice NC 2703) non è contemplata attualmente nella definizione di combustibile o di carburante di detta direttiva ed è pertanto esentata dagli obblighi di monitoraggio e di comunicazione di cui al presente regolamento. |
(17) |
Per garantire l’efficienza amministrativa e l’armonizzazione con il monitoraggio e la comunicazione del sistema di scambio di quote di emissione esistente è opportuno estendere una serie di norme che si applicano ai gestori e agli operatori aerei ai soggetti regolamentati per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. |
(18) |
Il grado di precisione dei dati del monitoraggio nel sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere determinato secondo una gerarchia di livelli, conformemente all’approccio per livelli stabilito nel regolamento (UE) 2018/2066. Al fine di evitare un livello sproporzionatamente elevato di monitoraggio per quanto riguarda i soggetti regolamentati, garantendo nel contempo un livello di accuratezza accettabile, le attuali deroghe ai requisiti di livello dovrebbero essere rese applicabili anche al nuovo sistema di scambio di quote di emissione, con taluni adeguamenti. In particolare, la determinazione di costi sproporzionatamente elevati nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe tenere conto del fatto che si tratta di un mercato autonomo in cui la data di inizio degli scambi è prevista per il 2027. È opportuno pertanto stabilire norme pertinenti tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE al fine di garantire il regolare avvio del sistema, compreso il meccanismo di stabilità dei prezzi indicizzati per i primi anni. |
(19) |
Per conseguire un equilibrio tra la riduzione al minimo degli oneri amministrativi e la garanzia dell’integrità ambientale, il rigore delle norme che assicurano l’accuratezza del monitoraggio dovrebbe essere proporzionato alla portata delle emissioni annuali comunicate dal soggetto regolamentato. È opportuno basarsi sulla classificazione di soggetti regolamentati e di flussi di combustibili stabilita nell’attuale sistema di scambio di quote di emissione, con taluni adeguamenti dovuti alla natura specifica dell’attività disciplinata dal nuovo sistema. |
(20) |
La formula della metodologia basata su calcoli dovrebbe essere specificata introducendo parametri che tengano conto delle caratteristiche del nuovo sistema ETS. |
(21) |
Nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione è necessario determinare se i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono utilizzati in settori che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo sistema. I quantitativi pertinenti dovrebbero essere determinati sulla base del fattore settoriale. Per far fronte a situazioni in cui i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono espressi in unità di misura diverse, dovrebbe essere utilizzato il fattore di conversione tra unità. Il fattore di conversione tra unità comprende la densità, il potere calorifico netto e la conversione da potere calorifico lordo a potere calorifico netto. |
(22) |
Dovrebbero essere applicabili diversi livelli per i quantitativi di combustibile immessi in consumo, i fattori di calcolo e il fattore settoriale a seconda del tipo di combustibile e della portata delle emissioni annuali, con la possibilità di applicare livelli inferiori sulla base di un elenco esaustivo di motivi per tale deroga. Nel caso del fattore settoriale, poiché alcuni dei metodi di monitoraggio potrebbero non essere disponibili per i soggetti regolamentati, è opportuno stabilire un’ulteriore deroga all’uso del livello più alto. |
(23) |
Il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, in quanto mira a basarsi sul quadro giuridico vigente per le accise di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (7), dovrebbe garantire la creazione di sinergie con l’infrastruttura fiscale e consentire semplificazioni ove dati o metodi pertinenti siano accettati a fini fiscali. In particolare, se il recepimento delle norme nel diritto nazionale fa sì che gli stessi soggetti e prodotti energetici siano soggetti alla tassazione dell’energia e al nuovo sistema di scambio di quote di emissione, dovrebbe essere possibile applicare i metodi di determinazione della quantità di prodotti energetici immessi in consumo in base alle norme fiscali senza tenere conto dei requisiti di livello. Poiché i sistemi nazionali di tassazione dell’energia e la relativa attuazione variano in misura significativa tra gli Stati membri, ogni autorità competente dovrebbe trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione pratica dei metodi basati sull’imposizione fiscale e dei livelli di incertezza che potrebbero incidere sull’accuratezza del monitoraggio delle emissioni. |
(24) |
Per consentire la semplificazione nei casi in cui siano disponibili dati attendibili sui fattori di emissione e sul potere calorifico specifico di un combustibile non classificato come combustibile commerciale standard a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, le autorità competenti dovrebbero poter imporre l’uso di valori standard per detto combustibile, fino a quando non riescono a soddisfare criteri simili a quelli richiesti per i combustibili commerciali standard, ma a livello nazionale o regionale. Per garantire l’armonizzazione dei valori standard utilizzati in tutta l’Unione e la diffusione dei cambiamenti di origine del combustibile fornito nel corso del tempo, detti valori devono essere sottoposti alla Commissione per approvazione. |
(25) |
I metodi per determinare il fattore settoriale dovrebbero essere classificati in livelli tenendo conto non soltanto della solidità del monitoraggio, ma anche del possibile rischio di frode, degli impatti sulla quantità di quote a livello dell’UE e delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori dei combustibili immessi. Conformemente alla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbero usare il più possibile i metodi che consentono di determinare l’uso finale dei combustibili ex ante, senza bisogno di compensazione successiva. I metodi ex ante garantiscono un minore impatto sulla liquidità finanziaria dei soggetti regolamentati, evitano il trasferimento dei costi sui consumatori al di fuori dell’ambito di applicazione del nuovo sistema di scambio di quote di emissione e non impongono alcun adeguamento al massimale di emissione. L’impiego di metodi ex ante promuove la realizzazione di ulteriori sinergie e riduce gli oneri amministrativi in quanto i metodi proposti rappresentano un elenco completo dei metodi applicati anche a fini fiscali. |
(26) |
Se nessun altro metodo è adeguato, dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare un valore standard per determinare l’uso finale del combustibile immesso. Per evitare conseguenze indesiderate per quanto riguarda i livelli dei costi trasferiti sui consumatori, l’uso di valori standard inferiori a 1 dovrebbe essere soggetto a condizioni, in particolare dopo l’inizio degli scambi nel nuovo sistema di scambi di quote di emissione nel 2027. L’uso del valore standard pari a 1, quando si presume che tutto il combustibile immesso sia stato utilizzato nei settori disciplinati dal nuovo sistema di scambio di quote di emissione, dovrebbe essere consentito in combinazione con una compensazione finanziaria per i soggetti che non dovrebbero essere disciplinati dal sistema. Gli Stati membri e i soggetti regolamentati dovrebbero cercare di migliorare i metodi utilizzati per determinare l’uso finale dei combustibili nel tempo, al fine di garantire l’accuratezza del monitoraggio e ridurre al minimo le potenziali implicazioni in termini di costi trasferiti sui consumatori, che potrebbero essere associate all’inizio degli scambi di quote nel 2027. |
(27) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi o garantire l’armonizzazione dei metodi utilizzati per determinare il fattore settoriale, ciascuno Stato membro dovrebbe poter prescrivere l’uso di un metodo specifico o di un valore standard per un certo tipo di flusso di combustibile o in una certa regione in seno al suo territorio. Tuttavia le decisioni sull’imposizione dell’uso di valori standard sono soggette all’approvazione della Commissione per garantire il livello adeguato di armonizzazione delle metodologie tra gli Stati membri e l’equilibrio tra accuratezza del monitoraggio e implicazioni in termini di costi. |
(28) |
Per garantire una comunicazione prevedibile e coerente con il sistema di scambio di quote di emissione esistente è opportuno estendere ai soggetti regolamentati le norme applicabili alla biomassa. Ciononostante, per allinearsi alla normativa esistente sui criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare oneri amministrativi superflui per i piccoli produttori di energia che utilizzano biogas e i piccoli produttori di biogas, è opportuno prendere in considerazione le soglie stabilite all’articolo 29, paragrafo 1, di detta direttiva, e la Commissione può fornire orientamenti in merito. |
(29) |
L’articolo 30 septies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dà agli Stati membri la possibilità di consentire procedure semplificate di monitoraggio e comunicazione per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue siano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 equivalente. Per evitare oneri amministrativi superflui in tali casi, dovrebbero essere consentite specifiche semplificazioni per i soggetti considerati soggetti regolamentati a basse emissioni. |
(30) |
In alcuni casi, ad esempio quando la comunicazione annuale delle emissioni non è stata presentata e verificata in conformità del presente regolamento, le emissioni dei soggetti regolamentati dovrebbero essere determinate con stima prudenziale. Data la natura a monte del sistema, qualsiasi uso di stime prudenziali dovrebbe tenere in debito conto le implicazioni in termini di costi trasferiti sui consumatori dei combustibili. |
(31) |
A norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e di cui al sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti fissi e gli operatori aerei e marittimi. Al fine di garantire che il combustibile immesso nei settori disciplinati dal sistema di scambio di quote di emissione esistente non sostenga i costi aggiuntivi del carbonio, è importante che gli Stati membri istituiscano scambi di informazioni efficaci che consentano ai soggetti regolamentati di determinare l’uso finale del loro combustibile. I dati verificati sulle emissioni dei gestori nel sistema di scambio di quote di emissione esistente sono una fonte attendibile di informazioni che dovrebbero essere utilizzate come base per determinare le emissioni dei soggetti regolamentati nella loro comunicazione annuale delle emissioni. Per agevolare e incoraggiare lo scambio puntuale di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dei soggetti regolamentati anche prima della scadenza relativa al monitoraggio nel sistema di scambio di quote di emissione esistente. Al contrario, i soggetti regolamentati devono comunicare informazioni verificate sui consumatori dei combustibili immessi in consumo. Nel caso di catene di approvvigionamento con molti intermediari, i soggetti regolamentati devono comunicare le informazioni alle autorità competenti laddove possibile. Tali informazioni potrebbero consentire alle autorità competenti di migliorare i metodi di monitoraggio delle emissioni, creando catene di custodia o elaborando valori standard nazionali. |
(32) |
Per migliorare l’accuratezza del monitoraggio delle emissioni ed evitare problemi causati dall’accumulo di scorte e dalla rivendita di combustibili, le informazioni verificate sui combustibili effettivamente usati per la combustione nell’anno di monitoraggio dovrebbero essere utilizzate principalmente come base per dedurre le emissioni dalle comunicazioni delle emissioni dei soggetti regolamentati. Tuttavia, per offrire flessibilità agli Stati membri in casi specifici, è opportuno consentire deduzioni basate su informazioni di combustibili immessi, compresi i combustibili costituiti in scorta, a condizione che questi ultimi siano usati nell’anno successivo all’anno di monitoraggio. |
(33) |
L’accuratezza e l’attendibilità del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni sono essenziali per il regolare funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, in termini sia di integrità ambientale sia di accettazione pubblica del sistema. Poiché le misure per far fronte a comportamenti fraudolenti rientrano principalmente nel mandato delle autorità competenti nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi caso di erronea classificazione o di frode, che coinvolge qualsiasi partecipante alla catena di approvvigionamento del combustibile, sia debitamente affrontato e che le misure antifrode nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. In considerazione delle sinergie tra l’attuale sistema di scambio di quote di emissione e il nuovo sistema nonché il quadro istituito per le accise sull’energia, è opportuno stabilire una cooperazione funzionante tra le autorità competenti interessate al fine di individuare tempestivamente le violazioni e garantire l’applicazione di misure correttive complementari. |
(34) |
A seguito della modifica dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per includere gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani a partire dal 1o gennaio 2024 ai fini del monitoraggio, della comunicazione, della verifica e dell’accreditamento dei verificatori a norma degli articoli 14 e 15 di detta direttiva, è opportuno aggiungere nuove disposizioni al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 al fine di specificare gli obblighi per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. |
(35) |
I rifiuti urbani sono definiti con riferimento alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tale direttiva è stata modificata nel 2018 per introdurre una definizione di rifiuti urbani e chiarire la portata del concetto. Poiché gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’EU ETS solo a fini di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento, detti impianti necessitano di procedure specifiche per la comunicazione delle emissioni, che per altri impianti ha luogo nel quadro del registro dell’Unione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (9). È opportuno pertanto modificare l’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per prevedere che gli Stati membri presentino la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. Conformemente a tale regolamento di esecuzione, entro il 31 marzo di ogni anno i gestori devono presentare all’autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (10). È opportuno pertanto concedere alle autorità competenti un mese di tempo per rivedere detta comunicazione e presentarla alla Commissione. La Commissione dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla presentazione alle autorità competenti nei documenti di orientamento pertinenti. Inoltre dovrebbero essere stabiliti livelli per i dati di attività, prescrizioni minime di livello e un fattore di emissione del combustibile per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. Dovrebbero essere apportati adeguamenti al contenuto minimo delle comunicazioni annuali delle emissioni per eliminare l’obbligo per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani di fornire un numero di autorizzazione, dato che detti impianti potrebbero non averne alcuno, e introdurre un obbligo per tali impianti di fornire i codici dei rifiuti pertinenti a norma della decisione 2014/955/UE della Commissione (11), se un tipo di rifiuto è un flusso di fonti definito all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
(36) |
A seguito della rifusione della direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato rivisto nel 2020. Permangono talune difficoltà per quanto riguarda l’applicazione delle nuove norme, in relazione al monitoraggio delle emissioni di processo provenienti da materiali carbonatici e non carbonatici. Sono necessari chiarimenti per la produzione di vetro, fibra di vetro o materiale isolante in lana minerale. Pertanto le norme sul monitoraggio delle emissioni di processo provenienti dalle materie prime, compresi i carbonati, stabilite nella sezione 11 dell’allegato IV, dovrebbero essere aggiornate e chiarite. |
(37) |
Il monitoraggio e la comunicazione per il nuovo sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori inizieranno il 1o gennaio 2025. Tuttavia, conformemente all’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i soggetti regolamentati devono comunicare le emissioni storiche per il 2024 e, conformemente all’articolo 30 ter della medesima direttiva, devono trasmettere i piani di monitoraggio per poter presentare domanda di autorizzazione a emettere gas a effetto serra, che deve essere rilasciata entro il 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto che le disposizioni pertinenti relative al nuovo sistema di scambio di quote di emissione diventino applicabili a decorrere dal 1o luglio 2024, |
(38) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere positivo del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui agli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo nonché ai quantitativi di combustibile immessi dalle attività di cui all’allegato III della medesima direttiva. Esso si applica alle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immessi a decorrere dal 1o gennaio 2021.»; |
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 15, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa; |
4) |
l’articolo 18 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 39 è così modificato:
|
6) |
all’articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi e l’impianto consuma gas naturale proveniente dalla rete, il gestore sottrae il CO2 proveniente da qualsiasi biogas contenuto nel gas naturale dalle emissioni totali di CO2 rilevate. La frazione di biomassa del gas naturale è determinata conformemente agli articoli da 32 a 35.»; |
7) |
l’articolo 48 è così modificato:
|
8) |
al capo IV, il titolo è sostituito dal seguente: «MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO»; |
9) |
all’articolo 51, il paragrafo 2 è soppresso; |
10) |
all’articolo 52, il paragrafo 2 è soppresso; |
11) |
l’articolo 53 è così modificato:
|
12) |
l’articolo 54 è così modificato:
|
13) |
è inserito l’articolo 54 bis seguente: «Articolo 54 bis Disposizioni specifiche per i carburanti ammissibili per l’aviazione 1. Ai fini dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo commerciale stabilisce, documenta, attua e mantiene una procedura scritta al fine di monitorare qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione utilizzato per i voli subsonici e comunica i quantitativi di carburanti ammissibili per l’aviazione rivendicati come voce per memoria distinta nella sua comunicazione annuale delle emissioni. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore aereo garantisce che qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione rivendicato sia certificato conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001. L’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. 3. Per i carburanti misti per l’aviazione, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di carburante ammissibile per l’aviazione e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione ammissibile a norma dei paragrafi 4 o 5. L’operatore aereo può altresì comunicare i carburanti puri ammissibili per l’aviazione con frazione ammissibile al 100 %. 4. Se i carburanti ammissibili per l’aviazione sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore ammissibile su un bilancio di massa di combustibili fossili e carburanti ammissibili per l’aviazione acquistati. Inoltre l’operatore aereo fornisce la prova, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che il carburante ammissibile per l’aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento di quel volo. Quando sono effettuati vari voli successivi senza rifornimento di carburante tra gli stessi, l’operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle emissioni provenienti da tali voli calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. 5. Quando il carburante ammissibile per l’aviazione non può essere attribuito fisicamente a un aeromobile per un volo specifico, l’operatore aereo attribuisce i carburanti ammissibili per l’aviazione ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni provenienti dai voli in partenza da quell’aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare. L’operatore aereo può determinare la frazione ammissibile utilizzando i dati relativi all’acquisto di carburante ammissibile per l’aviazione di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che il carburante ammissibile per l’aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell’aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o tre mesi prima dell’inizio, o tre mesi dopo la fine, del periodo di comunicazione. 6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l’operatore aereo dimostra in modo soddisfacente per l’autorità competente, che:
Ai fini delle lettere da a) a c) del primo comma, il carburante rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato combustibile fossile al 100 %. Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo e se del caso, l’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. 7. Se il fattore di emissione di un carburante ammissibile per l’aviazione è pari a zero, il fattore di emissione di ciascun carburante misto per l’aviazione è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare moltiplicato per la frazione fossile del carburante.»; |
14) |
all’articolo 55, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 53, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante in base alla distanza per coppia di aerodromi utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, che sono in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.» |
15) |
l’articolo 57 è soppresso; |
16) |
l’articolo 58 è così modificato:
|
17) |
l’articolo 59 è così modificato:
|
18) |
all’articolo 64, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
19) |
l’articolo 67 è così modificato:
|
20) |
l’articolo 68 è così modificato:
|
21) |
all’articolo 69, paragrafo 1, le lettere da a) a c) sono così modificate:
|
22) |
l’articolo 72 è così modificato:
|
23) |
all’articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono imporre al gestore e all’operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti.» |
24) |
sono inseriti i capi VII bis e VII ter seguenti: «CAPO VII bis MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI SEZIONE 1 Disposizioni generali Articolo 75 bis Principi generali Alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. A tal fine:
Articolo 75 ter Piani di monitoraggio 1. Si applicano l’articolo 11, l’articolo 12, paragrafo 2, gli articoli 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 16. A tal fine:
2. Almeno quattro mesi prima di avviare l’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, il soggetto regolamentato trasmette un piano di monitoraggio all’autorità competente per approvazione, salvo che detta autorità non abbia fissato un termine alternativo per la trasmissione. Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato soggetto regolamentato e contiene perlomeno gli elementi di cui all’allegato I. Unitamente al piano di monitoraggio il soggetto regolamentato trasmette i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati. 3. Conformemente all’articolo 15, tra le modifiche significative del piano di monitoraggio di un soggetto regolamentato si annoverano:
Articolo 75 quater Fattibilità tecnica Se un soggetto regolamentato dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l’autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del soggetto regolamentato, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie. Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l’anno 2024 a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall’obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile. Articolo 75 quinquies Costi sproporzionatamente elevati 1. Se un soggetto regolamentato dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, l’autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato. L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 60 EUR per quota di emissione. I costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature. 2. In deroga al paragrafo 1, il soggetto regolamentato tiene conto dei costi di applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio sostenuti dai consumatori dei flussi di combustibili immessi, compresi i consumatori finali. Ai fini del presente comma, il soggetto regolamentato può applicare stime prudenziali dei costi. Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l’anno 2024 a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall’obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. 3. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte del soggetto regolamentato dei livelli per i quantitativi di combustibile immessi, l’autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l’incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali generate dal flusso di combustibile nel corso degli ultimi tre anni. Se i dati sulle emissioni medie annuali generate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il soggetto regolamentato fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l’incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente. Ai fini del presente paragrafo, si applica l’articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il soggetto regolamentato disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione. 4. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto riguarda la scelta dei livelli per determinare il fattore settoriale del soggetto regolamentato e le misure che migliorano la qualità dei dati delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi, l’autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all’1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di combustibili nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi possono comprendere:
5. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un soggetto regolamentato non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 4 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso dei soggetti regolamentati a basse emissioni l’importo massimo è di 1 000 EUR per periodo di comunicazione. Articolo 75 sexies Classificazione dei soggetti regolamentati e dei flussi di combustibili 1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli per i relativi fattori di calcolo, ciascun soggetto regolamentato definisce la propria categoria ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di combustibile ai sensi del paragrafo 3. 2. Il soggetto regolamentato classifica sé stesso in una delle categorie seguenti:
A partire dal 2031 i soggetti delle categorie A e B di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono definiti sulla base delle emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione del soggetto regolamentato di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi. 3. Il soggetto regolamentato classifica ciascun flusso di combustibile in una delle categorie seguenti:
In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di un flusso di combustibile come flusso de minimis di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi. 4. Se le emissioni medie annuali verificate utilizzate per determinare la categoria del soggetto regolamentato di cui al paragrafo 2 non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il soggetto regolamentato, per determinare la categoria del soggetto regolamentato, ricorre a una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa. 5. Ai fini del presente articolo si applica l’articolo 38, paragrafo 5. Articolo 75 septies Metodologia di monitoraggio Ogni soggetto regolamentato determina le emissioni annuali di CO2 prodotte dalle attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE moltiplicando per ciascun flusso di combustibile il quantitativo di combustibile immesso per il rispettivo fattore di conversione tra unità, il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione. Il fattore di emissione è espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l’uso del fattore di conversione tra unità. L’autorità competente può consentire l’uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in tCO2/t oppure tCO2/Nm3. In tali casi, il soggetto regolamentato determina le emissioni moltiplicando il quantitativo di combustibile immesso, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione. Articolo 75 octies Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio 1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, il soggetto regolamentato interessato applica il livello più elevato possibile o, fatta eccezione per il fattore settoriale, un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l’applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio. Il soggetto regolamentato adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell’applicazione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente. 2. Il soggetto regolamentato interessato comunica tempestivamente all’autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
SEZIONE 2 Metodologia basata su calcoli
Articolo 75 nonies Livelli applicabili per i quantitativi di combustibili immessi e per i fattori di calcolo 1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili di maggiore entità, ciascun soggetto regolamentato, per determinare i flussi di combustibili immessi e ciascun fattore di calcolo, applica:
Per i quantitativi di combustibile immessi e per i fattori di calcolo dei flussi di combustibili di maggiore entità il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma o, se del caso, il livello immediatamente superiore non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. 2. Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari. Per i flussi di combustibili di cui al primo comma, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi sulla base di fatture o di dati relativi all’acquisto, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari. 3. Qualora l’autorità competente abbia autorizzato l’uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili, il fattore di conversione tra unità può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari. Articolo 75 decies Livelli applicabili al fattore settoriale 1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili, al fine di determinare il fattore settoriale, ogni soggetto regolamentato applica il livello più alto quale nell’allegato II bis. Il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto a quanto stabilito al primo comma, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che i metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d), non sono disponibili. Se il secondo comma non è applicabile, il soggetto regolamentato può applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che, sulla base di una valutazione dell’incertezza semplificata, i metodi stabiliti nei livelli più bassi consentono di determinare con maggiore accuratezza se il combustibile è utilizzato per la combustione in settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Se, per un flusso di combustibile, ricorre a più di un metodo di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafi 2, 3 e 4, il soggetto regolamentato è tenuto a dimostrare che le condizioni del presente paragrafo sono soddisfatte soltanto in relazione alla parte del quantitativo di combustibile immesso per la quale è richiesto il metodo del livello più basso. 2. Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato non è tenuto a dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Articolo 75 undecies Determinazione dei quantitativi di combustibile immessi 1. Il soggetto regolamentato determina i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile in uno dei modi seguenti:
Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare, se del caso, solamente il metodo di cui al primo comma, lettera a). 2. Nei casi in cui la determinazione dei quantitativi di combustibile immessi dell’intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, e fatta salva l’approvazione dell’autorità competente, il soggetto regolamentato può scegliere il giorno successivo più appropriato per separare un anno di monitoraggio dall’anno successivo e ricostituire in questo modo l’anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di combustibili sono documentati nel piano di monitoraggio e registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l’anno civile e sono considerati nello stesso modo per l’anno successivo. La Commissione può fornire gli orientamenti pertinenti. Nel determinare i quantitativi di combustibile immessi conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, si applicano gli articoli 28 e 29, ad eccezione dell’articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e terzo comma. A tal fine, ogni riferimento al gestore o all’impianto va inteso come riferimento al soggetto regolamentato. Il soggetto regolamentato può semplificare la valutazione dell’incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio corrispondono all’incertezza per l’intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell’allegato II bis. 3. In deroga all’articolo 75 nonies, se è utilizzato il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi senza ricorrere ai livelli. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2026 in merito all’applicazione pratica e ai livelli di incertezza del metodo di cui a detta lettera.
Articolo 75 duodecies Determinazione dei fattori di calcolo 1. Si applicano l’articolo 30, l’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, e gli articoli 32, 33, 34 e 35. A tal fine:
2. L’autorità competente può chiedere al soggetto regolamentato di determinare il fattore di conversione tra unità e il fattore di emissione di combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE utilizzando gli stessi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard se, a livello nazionale o regionale, uno qualsiasi dei parametri seguenti espone un intervallo di confidenza del 95 %:
Prima di applicare tale deroga l’autorità competente sottopone alla Commissione per approvazione una sintesi del metodo e delle fonti di dati di cui si è avvalsa per determinare il soddisfacimento di una delle dette condizioni negli ultimi tre anni e per garantire che i valori siano coerenti con i valori medi utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale. L’autorità competente può raccogliere o richiedere tali prove. Almeno ogni tre anni essa rivede i valori utilizzati e comunica alla Commissione se vi sono modifiche significative, tenendo conto della media dei valori utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale. La Commissione può riesaminare periodicamente la pertinenza della presente disposizione e delle condizioni stabilite nel presente paragrafo alla luce degli sviluppi del mercato dei combustibili e dei processi di normazione europei. Articolo 75 terdecies Determinazione del fattore settoriale 1. Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE, il fattore settoriale è fissato a 1. Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione degli impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis della medesima direttiva, il fattore settoriale è fissato a zero, se il soggetto regolamentato dimostra che sono stati evitati i doppi conteggi di cui all’articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale per ciascun flusso di combustibile applicando i metodi di cui al paragrafo 2 o un valore standard conformemente al paragrafo 3, a seconda del livello applicabile. 2. Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale sulla base di uno o più dei metodi seguenti, conformemente ai requisiti del livello applicabile stabiliti nell’allegato II bis del presente regolamento:
3. Qualora, in funzione dei livelli richiesti, l’applicazione dei metodi di cui al paragrafo 2 non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato può utilizzare il valore standard 1. 4. In deroga al paragrafo 3, il soggetto regolamentato può applicare un valore standard inferiore a 1, a condizione che:
5. Il soggetto regolamentato, se per un flusso di combustibile utilizza più di un metodo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, determina il fattore settoriale come media ponderata dei diversi fattori settoriali derivanti dall’uso di ciascun metodo. Per ciascun metodo utilizzato il soggetto regolamentato trasmette informazioni sul tipo di metodo, il fattore settoriale associato, il quantitativo di combustibile immesso e il codice del formato comune per la comunicazione (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (codice CRF), al livello di precisione disponibile. 6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 75 decies, uno Stato membro può chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare un metodo specifico di cui al paragrafo 2 del presente articolo o un valore standard per un determinato tipo di combustibile o in una determinata regione del proprio territorio. L’uso di valori standard a livello nazionale è soggetto all’approvazione della Commissione. In sede di approvazione del valore standard conformemente al primo comma, la Commissione tiene conto del livello opportuno di armonizzazione delle metodologie tra Stati membri, dell’equilibrio tra accuratezza, efficienza amministrativa e implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, nonché del possibile rischio di evasione degli obblighi di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Qualsiasi valore standard per il flusso di combustibile nazionale utilizzato a norma del presente paragrafo è almeno 0,95 per gli usi di combustibile nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e al massimo a 0,05 per gli usi di combustibile nei settori non contemplati da tale allegato. 7. Il soggetto regolamentato specifica i metodi o i valori standard applicati nel piano di monitoraggio.
Articolo 75 quaterdecies Immissione di flussi di combustibili da biomassa 1. Si applicano l’articolo 38 e l’articolo 39, eccetto i paragrafi 2 e 2 bis. A tal fine:
2. Qualora sia applicabile l’articolo 38, paragrafo 5, sono prese in considerazione le deroghe alle soglie di cui all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/2001, purché il soggetto regolamentato possa fornire prove pertinenti ritenute soddisfacenti dall’autorità competente. La Commissione può fornire orientamenti sull’ulteriore applicazione di tali deroghe alle soglie. 3. Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e al metodo di analisi sia approvato dall’autorità competente. Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa ma l’applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, sottopone all’approvazione dell’autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. SEZIONE 3 Altre disposizioni Articolo 75 quindecies Soggetti regolamentati a basse emissioni 1. L’autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5. 2. Il soggetto regolamentato a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma. 3. In deroga all’articolo 75 undecies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile immesso sulla base dei dati disponibili e registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte. 4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 75 nonies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i quantitativi di combustibile immessi e i fattori di calcolo per tutti i flussi di combustibili, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua. 5. Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell’articolo 32), il soggetto regolamentato a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso e fornisce le prove atte a dimostrare l’impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all’articolo 34, paragrafo 3. 6. Il soggetto regolamentato a basse emissioni oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, se nel corso di un anno civile supera la soglia menzionata al paragrafo 2, ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente. Il soggetto regolamentato comunica tempestivamente all’autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia l’autorità competente autorizza il soggetto regolamentato a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest’ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è già stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo. Articolo 75 sexdecies Gestione e controllo dei dati Si applicano le disposizioni del capo V. A tal fine ogni riferimento al/a un gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato. Articolo 75 septdecies Comunicazioni annuali delle emissioni 1. A partire dal 2026, entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto regolamentato presenta all’autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Nel 2025 il soggetto regolamentato presenta all’autorità competente, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa alle emissioni annuali del 2024. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni fornite in detta comunicazione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di presentare le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al presente paragrafo prima del 30 aprile, purché la comunicazione sia presentata non prima di un mese dopo la scadenza fissata all’articolo 68, paragrafo 1. 2. Le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al paragrafo 1 contengono almeno le informazioni specificate nell’allegato X. Articolo 75 octodecies Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio 1. Ogni soggetto regolamentato verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio. I soggetti regolamentati trasmettono all’autorità competente per approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i termini seguenti:
Tuttavia l’autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre dello stesso anno, e può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell’articolo 75 ter, o della notifica di aggiornamenti ai sensi del medesimo articolo, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionatamente elevati o dell’irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il soggetto regolamentato fornisce delle prove. L’intervallo totale tra le relazioni sui miglioramenti non supera quattro anni per un soggetto regolamentato di categoria B e cinque anni per un soggetto regolamentato di categoria A. 2. Se per i flussi di combustibili di maggiore entità non applica ai flussi di combustibili di maggiore entità almeno i livelli previsti ai sensi dell’articolo 75 nonies, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 75 decies, paragrafo 1, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione dei livelli richiesti non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l’applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 75 ter, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 3. Se applica un fattore settoriale standard di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafi 3 e 4, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione di uno dei metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, per uno o più flussi di combustibili di maggiore entità o de minimis non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che l’applicazione di uno dei metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, è divenuta tecnicamente realizzabile e non comporta più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 75 ter e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento di esecuzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il soggetto regolamentato trasmette una relazione all’autorità competente a fini di approvazione. La relazione descrive quando e come il soggetto regolamentato ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati. L’autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il soggetto regolamentato fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi. 5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il soggetto regolamentato ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all’autorità competente per approvazione in conformità dell’articolo 75 ter del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4 del presente articolo. Articolo 75 novodecies Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente 1. L’autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, ogniqualvolta si verifichi una delle situazioni seguenti:
2. Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal soggetto regolamentato prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudenziale delle emissioni del soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori. L’autorità competente comunica al soggetto regolamentato se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione annuale delle emissioni. Il soggetto regolamentato mette tali informazioni a disposizione del verificatore. 3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell’approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell’accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni. Articolo 75 vicies Accesso alle informazioni e arrotondamento dei dati Si applicano l’articolo 71 e l’articolo 72, paragrafi 1 e 2. A tal fine ogni riferimento ai gestori o agli operatori aerei va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati. Articolo 75 unvicies Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione Ai fini della comunicazione delle emissioni delle attività elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE:
Articolo 75 duovicies Prescrizioni in materia di tecnologie dell’informazione Si applicano le disposizioni del capo VII. A tal fine ogni riferimento al gestore o all’operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato. CAPO VII ter DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE AL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI Articolo 75 tervicies Prevenzione dei doppi conteggi nel monitoraggio e nella comunicazione 1. Gli Stati membri agevolano gli scambi efficaci di informazioni che consentono ai soggetti regolamentati di determinare l’uso finale del combustibile immesso in consumo. 2. Ogni operatore, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 68, paragrafo 1, trasmette le informazioni a norma dell’allegato X bis. Gli Stati membri possono esigere che i gestori mettano le informazioni pertinenti elencate nell’allegato X bis a disposizione del soggetto regolamentato interessato prima del 31 marzo dell’anno di comunicazione. 3. Ogni soggetto regolamentato, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 75 septdecies, paragrafo 1, trasmette le informazioni sui consumatori dei combustibili immessi in consumo indicate nell’allegato X ter. 4. Ogni soggetto regolamentato che immette combustibile a fini di combustione, in settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, determina le proprie emissioni nella comunicazione di cui all’articolo 75 septdecies, paragrafo 1, del presente regolamento utilizzando le informazioni delle comunicazioni del gestore presentate a norma dell’allegato X bis del presente regolamento e deducendo i quantitativi pertinenti di combustibili riportati in tali comunicazioni. I quantitativi di combustibili acquistati ma non utilizzati nello stesso anno possono essere dedotti soltanto se la comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica del gestore dell’anno successivo all’anno di comunicazione conferma che sono stati utilizzati per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Altrimenti la differenza è riportata nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica del soggetto regolamentato di quell’anno. 5. Se i quantitativi dei combustibili utilizzati sono dedotti nell’anno successivo all’anno di comunicazione, la deduzione è stabilita in forma di riduzioni delle emissioni assolute, ricavata moltiplicando il quantitativo di combustibili utilizzati dal gestore per il rispettivo fattore di emissione nel piano di monitoraggio del soggetto regolamentato. 6. Se il soggetto regolamentato non può stabilire che i combustibili immessi in consumo sono utilizzati a fini di combustione nei settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 4 e 5 non si applicano. 7. Gli Stati membri possono esigere che le disposizioni del presente articolo che riguardano i gestori siano applicabili anche agli operatori aerei. Articolo 75 quatervicies Prevenzione delle frodi e obbligo di collaborare 1. Al fine di garantire l’accurato monitoraggio e l’accurata comunicazione delle emissioni di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri stabiliscono misure antifrode e determinano sanzioni da imporre in caso di frode che siano commisurate allo scopo e abbiano un effetto deterrente adeguato. 2. Oltre agli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 10, le autorità competenti designate conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE cooperano e scambiano informazioni con le autorità competenti incaricate della vigilanza ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, se del caso, ai fini del presente regolamento, anche per individuare violazioni e imporre le sanzioni di cui al paragrafo 1 o altre misure correttive ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE. (*4) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107)." (*5) Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46)." (*6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)." (*7) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).»;" |
25) |
l’allegato I è così modificato:
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nell’allegato II, sezione 1, la tabella 1 è modificata come segue:
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27) |
è inserito l’allegato II bis seguente: « ALLEGATO II bis Definizione dei livelli per le metodologie basate su calcoli applicate ai soggetti regolamentati 1. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I QUANTITATIVI DI COMBUSTIBILE IMMESSI In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 29, paragrafo 2, primo comma, le soglie di incertezza di cui alla tabella 1 corrispondono ai livelli applicabili per i requisiti relativi ai quantitativi di combustibile immessi. Le soglie di incertezza si riferiscono alle incertezze massime ammesse per la determinazione dei flussi di combustibili nell’arco di un periodo di comunicazione. Tabella 1 Livelli applicabili per i quantitativi di combustibile immessi (incertezza massima ammissibile per ogni livello)
Combustione di combustibili
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I FATTORI DI CALCOLO E IL FATTORE SETTORIALE I soggetti regolamentati monitorano le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE o inclusi nel sistema dell’Unione ai sensi dell’articolo 30 undecies della medesima direttiva, utilizzando le definizioni dei livelli specificate nella presente sezione. 2.1. Livelli applicabili per i fattori di emissione Se per un combustibile misto è determinata una frazione di biomassa, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare. Per i combustibili fossili i livelli si riferiscono al fattore di emissione. Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori di emissione specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c). Livello 2b: Il soggetto regolamentato ricava i fattori di emissione per il combustibile sulla base del potere calorifico netto per tipi specifici di carbone, unitamente a una correlazione empirica determinata almeno una volta all’anno a norma degli articoli da 32 a 35 e dell’articolo 75 quaterdecies. Il soggetto regolamentato si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di buona prassi tecnica e che venga applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell’intervallo per il quale è stata stabilita. Livello 3: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
2.2. Livelli applicabili per il fattore di conversione tra unità Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c). Livello 2b: Per i combustibili scambiati a fini commerciali, si utilizza il fattore di conversione tra unità ricavato dai dati sugli acquisti per i rispettivi combustibili, a condizione che tale valore sia ricavato secondo norme nazionali o internazionali accettate. Livello 3: Il soggetto regolamentato determina il fattore di conversione tra unità conformemente agli articoli da 32 a 35. 2.3. Livelli per la frazione di biomassa Livello 1: Il soggetto regolamentato applica un valore tra quelli pubblicati dall’autorità competente o dalla Commissione o i valori determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1. Livello 2: Il soggetto regolamentato applica un metodo di stima approvato conformemente all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, secondo comma. Livello 3 a: Il soggetto regolamentato applica analisi conformemente all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli da 32 a 35. Se un soggetto regolamentato ritiene che una frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, non vengono assegnati livelli per la frazione di biomassa. Livello 3b: Nel caso di combustibili derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il soggetto regolamentato può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo, come il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. 2.4. Livelli applicabili al fattore settoriale Livello 1: il soggetto regolamentato applica un valore standard conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafi 3 o 4. Livello 2: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da e) a g). Livello 3: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d). |
28) |
l’allegato III è così modificato:
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29) |
l’allegato IV è così modificato:
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30) |
l’allegato V è così modificato:
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31) |
all’allegato V è aggiunta la tabella 2 seguente: «Tabella 2 Livelli minimi da applicare per metodologie basate su calcoli nel caso di soggetti di categoria A e nel caso di fattori di calcolo per combustibili commerciali standard per i soggetti regolamentati, conformemente all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a)
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32) |
all’allegato VI, sezione 1, tabella 1, dopo la quarantasettesima riga (riguardante gli «pneumatici usati») è inserita la riga seguente:
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33) |
l’allegato IX è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX Informazioni e dati minimi da conservare a norma dell’articolo 67, paragrafo 1 I gestori, gli operatori aerei e i soggetti regolamentati conservano almeno quanto indicato di seguito. 1. ELEMENTI COMUNI PER IMPIANTI, OPERATORI AEREI E SOGGETTI REGOLAMENTATI
2. ELEMENTI SPECIFICI PER IMPIANTI CON FONTI FISSE
3. ELEMENTI SPECIFICI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
4. ELEMENTI SPECIFICI AI SOGGETTI REGOLAMENTATI
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34) |
l’allegato X è così modificato:
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35) |
sono aggiunti gli allegati seguenti: « ALLEGATO X bis Comunicazioni sui fornitori di combustibili e sull’uso di combustibili da parte degli impianti fissi e, se del caso, degli operatori aerei e delle società di navigazione Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il gestore trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ciascun combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:
ALLEGATO X ter Comunicazioni sui combustibili immessi da soggetti regolamentati Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il soggetto regolamentato trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ogni combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Tuttavia l’articolo 1, punto 24), punto 25), lettera a), punto iii), punto 25), lettera d), punto 27), punto 30), lettera a), punto 31), punto 33), punto 34), lettera d), e punto 35), si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).
(3) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(6) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(7) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(8) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(9) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
(11) Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
(*9) I livelli per il fattore di emissione si riferiscono al fattore di emissione preliminare. Per i materiali misti, la frazione di biomassa è determinata separatamente. Il livello 1 è il livello minimo da applicare per la frazione di biomassa nel caso di soggetti di categoria A e nel caso di combustibili commerciali standard per tutti i soggetti regolamentati conformemente all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a).»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)