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Document 32023R2122

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/6783

GU L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2122

18.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2122 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 30 septies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della modifica della direttiva 2003/87/CE ad opera delle direttive (UE) 2023/958 (2) e (UE) 2023/959 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, si rende necessario rivedere il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4) al fine di incorporarvi le norme che si applicano agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani nonché di precisare le norme relative a biomassa e biogas e al monitoraggio delle emissioni di processo derivanti da materiali carbonatici e non carbonatici. È opportuno rivedere le disposizioni per il settore aereo. La modifica introduce altresì un sistema di scambio di quote di emissione separato ma parallelo, applicato ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che corrispondono alle attività industriali non contemplate dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE («settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori»). È opportuno aggiungere nuove disposizioni e nuovi allegati sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni nei suddetti settori. È opportuno pertanto adeguare le norme e le disposizioni esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

(2)

È opportuno aggiungere nuove definizioni per tenere conto delle modifiche della direttiva 2003/87/CE, anche per quanto riguarda l’estensione delle norme in materia di monitoraggio e comunicazione a nuovi settori.

(3)

Il prezzo di riferimento fisso aggiornato stabilito all’articolo 18 consentirà un migliore allineamento del valore stimato dei benefici al prezzo del carbonio attuale. Il mantenimento di un prezzo fisso dovrebbe consentire di garantire la certezza del diritto e di ridurre l’onere amministrativo dovuto alle frequenti modifiche del piano di monitoraggio.

(4)

È necessario stabilire nuove norme sulla biomassa e sulla determinazione della frazione di biomassa per prevedere i necessari adeguamenti ai fini dell’applicazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) di criteri di sostenibilità per la biomassa, compresi i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. È previsto un ulteriore adeguamento per migliorare e allineare le norme esistenti alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), già aggiornate nei documenti di orientamento pertinenti.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 deve essere ulteriormente migliorato con dettagli su come trattare la biomassa nei bilanci di massa. La frazione di biomassa del carbonio che entra nel sistema di bilancio di massa non soltanto è emessa sotto forma di CO2, ma una frazione del carbonio, corrispondente alla frazione di biomassa del carbonio, rimane nel prodotto finale. Ciò potrebbe comportare calcoli erronei delle emissioni all’uscita. Per evitare errori gli operatori dovrebbero sempre fornire dati sulla frazione di biomassa del tenore di carbonio dei flussi di fonti.

(6)

La frazione di biomassa del gas naturale contenente biogas fornito da reti di gas naturale presumibilmente contenenti biogas è calcolata con un approccio di monitoraggio mediante la documentazione relativa all’acquisto. Se l’impianto utilizza la metodologia fondata su misure, per evitare potenziali doppi conteggi della frazione di biomassa è necessario applicare norme specifiche. In tal caso, il biogas «consegnato fisicamente» deve essere determinato in aggiunta alla quantità di biogas «basata sui dati relativi agli acquisti» e solo quest’ultima quantità deve essere utilizzata per comunicare le emissioni dell’impianto. In aggiunta ai dati relativi agli acquisti, è necessario fornire una prova della sostenibilità conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 e ai pertinenti atti di esecuzione per l’attribuzione del fattore di emissione pari a zero al biogas nel sistema. Al fine di evitare i doppi conteggi è necessario aggiungere nuove disposizioni.

(7)

È stato individuato un rischio di interpretazione erronea in relazione alla determinazione della frazione di biomassa di CO2 intrinseco con la metodologia di monitoraggio prescelta negli impianti fissi. Pertanto è opportuno chiarire l’articolo 48, paragrafo 2, per evitare fraintendimenti.

(8)

La direttiva (UE) 2023/958 stabilisce il principio di come attribuire i carburanti sostenibili per l’aviazione in relazione alle emissioni prodotte dai voli in partenza dagli aeroporti quando il carburante sostenibile per l’aviazione non può essere fisicamente attribuito a un volo specifico. In virtù di detto principio, le quote assegnate conformemente all’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE devono essere disponibili per i carburanti ammissibili per l’aviazione caricati in tale aeroporto in proporzione alle emissioni prodotte dai voli dell’operatore aereo in partenza da tale aeroporto per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, di detta direttiva. È opportuno pertanto applicare il medesimo principio alle norme in materia di monitoraggio e di comunicazione.

(9)

Dovrebbero essere stabilite norme adeguate per gli operatori aerei circa l’uso di diversi tipi di carburanti sostenibili per l’aviazione ammissibili in base al sistema di supporto. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la comunicazione in questione dovrebbe costituire un ampliamento della comunicazione dei combustibili con fattore di emissione pari a zero, senza stabilire un meccanismo di comunicazione separato.

(10)

La direttiva (UE) 2023/958 ha introdotto norme riviste per l’assegnazione gratuita agli operatori aerei. Essa abolisce il collegamento con i dati sulle tonnellate-chilometro. Di conseguenza le norme che disciplinano la comunicazione di dati sulle tonnellate-chilometro sono diventate obsolete. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per tenere conto di questo aspetto.

(11)

Le disposizioni in materia di comunicazione del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) prevedono l’inclusione degli operatori aerei al di sopra di una determinata soglia; tale soglia è calcolata ignorando il possibile uso di carburanti con fattore di emissione pari a zero. Pertanto, al fine di agevolare la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei agli Stati membri, e successivamente al segretariato dell’ICAO, è opportuno stabilire un fattore di emissione preliminare soltanto ai fini di un calcolo per decidere in merito all’inclusione di operatori arei nel regime CORSIA.

(12)

Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. Tuttavia, è importante semplificare tali prescrizioni per far sì che soddisfino il loro scopo limitando gli oneri amministrativi.

(13)

Per razionalizzare le prescrizioni vigenti in materia di comunicazione mantenendo alto il livello di solidità delle norme di monitoraggio ETS, è opportuno ampliare l’intervallo di presentazione delle comunicazioni sul miglioramento della metodologia di monitoraggio per gli impianti fissi e per gli operatori aerei.

(14)

A norma della direttiva (UE) 2023/959, la restituzione di quote nell’ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissione inizierà soltanto nel 2028 per le emissioni annuali del 2027. Tuttavia il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nell’ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe iniziare dal 1o gennaio 2025. È opportuno stabilire norme in materia di monitoraggio e comunicazione chiare per il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori con sufficiente anticipo per facilitarne la corretta applicazione negli Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, assicurare la coerenza tra le metodologie di monitoraggio e fare tesoro delle esperienze maturate nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione esistente per gli impianti fissi e il trasporto aereo è opportuno stabilire norme pertinenti per il nuovo sistema.

(15)

Al fine di evitare possibili casi di inottemperanza agli obblighi del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, a causa dell’esclusione ingiustificata di persone soggette al pagamento di accise sui prodotti energetici dalla definizione di soggetti regolamentati, è necessario definire chiaramente le condizioni alle quali una persona è considerata un consumatore finale di combustibile.

(16)

La definizione di combustibile nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe essere strettamente allineata alla definizione di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (6). Fatte salve future modifiche legislative, la fornitura di combustibili legnosi in forma solida (codici NC 4401 e 4402) e torba (codice NC 2703) non è contemplata attualmente nella definizione di combustibile o di carburante di detta direttiva ed è pertanto esentata dagli obblighi di monitoraggio e di comunicazione di cui al presente regolamento.

(17)

Per garantire l’efficienza amministrativa e l’armonizzazione con il monitoraggio e la comunicazione del sistema di scambio di quote di emissione esistente è opportuno estendere una serie di norme che si applicano ai gestori e agli operatori aerei ai soggetti regolamentati per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.

(18)

Il grado di precisione dei dati del monitoraggio nel sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere determinato secondo una gerarchia di livelli, conformemente all’approccio per livelli stabilito nel regolamento (UE) 2018/2066. Al fine di evitare un livello sproporzionatamente elevato di monitoraggio per quanto riguarda i soggetti regolamentati, garantendo nel contempo un livello di accuratezza accettabile, le attuali deroghe ai requisiti di livello dovrebbero essere rese applicabili anche al nuovo sistema di scambio di quote di emissione, con taluni adeguamenti. In particolare, la determinazione di costi sproporzionatamente elevati nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe tenere conto del fatto che si tratta di un mercato autonomo in cui la data di inizio degli scambi è prevista per il 2027. È opportuno pertanto stabilire norme pertinenti tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE al fine di garantire il regolare avvio del sistema, compreso il meccanismo di stabilità dei prezzi indicizzati per i primi anni.

(19)

Per conseguire un equilibrio tra la riduzione al minimo degli oneri amministrativi e la garanzia dell’integrità ambientale, il rigore delle norme che assicurano l’accuratezza del monitoraggio dovrebbe essere proporzionato alla portata delle emissioni annuali comunicate dal soggetto regolamentato. È opportuno basarsi sulla classificazione di soggetti regolamentati e di flussi di combustibili stabilita nell’attuale sistema di scambio di quote di emissione, con taluni adeguamenti dovuti alla natura specifica dell’attività disciplinata dal nuovo sistema.

(20)

La formula della metodologia basata su calcoli dovrebbe essere specificata introducendo parametri che tengano conto delle caratteristiche del nuovo sistema ETS.

(21)

Nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione è necessario determinare se i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono utilizzati in settori che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo sistema. I quantitativi pertinenti dovrebbero essere determinati sulla base del fattore settoriale. Per far fronte a situazioni in cui i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono espressi in unità di misura diverse, dovrebbe essere utilizzato il fattore di conversione tra unità. Il fattore di conversione tra unità comprende la densità, il potere calorifico netto e la conversione da potere calorifico lordo a potere calorifico netto.

(22)

Dovrebbero essere applicabili diversi livelli per i quantitativi di combustibile immessi in consumo, i fattori di calcolo e il fattore settoriale a seconda del tipo di combustibile e della portata delle emissioni annuali, con la possibilità di applicare livelli inferiori sulla base di un elenco esaustivo di motivi per tale deroga. Nel caso del fattore settoriale, poiché alcuni dei metodi di monitoraggio potrebbero non essere disponibili per i soggetti regolamentati, è opportuno stabilire un’ulteriore deroga all’uso del livello più alto.

(23)

Il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, in quanto mira a basarsi sul quadro giuridico vigente per le accise di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (7), dovrebbe garantire la creazione di sinergie con l’infrastruttura fiscale e consentire semplificazioni ove dati o metodi pertinenti siano accettati a fini fiscali. In particolare, se il recepimento delle norme nel diritto nazionale fa sì che gli stessi soggetti e prodotti energetici siano soggetti alla tassazione dell’energia e al nuovo sistema di scambio di quote di emissione, dovrebbe essere possibile applicare i metodi di determinazione della quantità di prodotti energetici immessi in consumo in base alle norme fiscali senza tenere conto dei requisiti di livello. Poiché i sistemi nazionali di tassazione dell’energia e la relativa attuazione variano in misura significativa tra gli Stati membri, ogni autorità competente dovrebbe trasmettere alla Commissione una relazione sull’applicazione pratica dei metodi basati sull’imposizione fiscale e dei livelli di incertezza che potrebbero incidere sull’accuratezza del monitoraggio delle emissioni.

(24)

Per consentire la semplificazione nei casi in cui siano disponibili dati attendibili sui fattori di emissione e sul potere calorifico specifico di un combustibile non classificato come combustibile commerciale standard a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, le autorità competenti dovrebbero poter imporre l’uso di valori standard per detto combustibile, fino a quando non riescono a soddisfare criteri simili a quelli richiesti per i combustibili commerciali standard, ma a livello nazionale o regionale. Per garantire l’armonizzazione dei valori standard utilizzati in tutta l’Unione e la diffusione dei cambiamenti di origine del combustibile fornito nel corso del tempo, detti valori devono essere sottoposti alla Commissione per approvazione.

(25)

I metodi per determinare il fattore settoriale dovrebbero essere classificati in livelli tenendo conto non soltanto della solidità del monitoraggio, ma anche del possibile rischio di frode, degli impatti sulla quantità di quote a livello dell’UE e delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori dei combustibili immessi. Conformemente alla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbero usare il più possibile i metodi che consentono di determinare l’uso finale dei combustibili ex ante, senza bisogno di compensazione successiva. I metodi ex ante garantiscono un minore impatto sulla liquidità finanziaria dei soggetti regolamentati, evitano il trasferimento dei costi sui consumatori al di fuori dell’ambito di applicazione del nuovo sistema di scambio di quote di emissione e non impongono alcun adeguamento al massimale di emissione. L’impiego di metodi ex ante promuove la realizzazione di ulteriori sinergie e riduce gli oneri amministrativi in quanto i metodi proposti rappresentano un elenco completo dei metodi applicati anche a fini fiscali.

(26)

Se nessun altro metodo è adeguato, dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare un valore standard per determinare l’uso finale del combustibile immesso. Per evitare conseguenze indesiderate per quanto riguarda i livelli dei costi trasferiti sui consumatori, l’uso di valori standard inferiori a 1 dovrebbe essere soggetto a condizioni, in particolare dopo l’inizio degli scambi nel nuovo sistema di scambi di quote di emissione nel 2027. L’uso del valore standard pari a 1, quando si presume che tutto il combustibile immesso sia stato utilizzato nei settori disciplinati dal nuovo sistema di scambio di quote di emissione, dovrebbe essere consentito in combinazione con una compensazione finanziaria per i soggetti che non dovrebbero essere disciplinati dal sistema. Gli Stati membri e i soggetti regolamentati dovrebbero cercare di migliorare i metodi utilizzati per determinare l’uso finale dei combustibili nel tempo, al fine di garantire l’accuratezza del monitoraggio e ridurre al minimo le potenziali implicazioni in termini di costi trasferiti sui consumatori, che potrebbero essere associate all’inizio degli scambi di quote nel 2027.

(27)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi o garantire l’armonizzazione dei metodi utilizzati per determinare il fattore settoriale, ciascuno Stato membro dovrebbe poter prescrivere l’uso di un metodo specifico o di un valore standard per un certo tipo di flusso di combustibile o in una certa regione in seno al suo territorio. Tuttavia le decisioni sull’imposizione dell’uso di valori standard sono soggette all’approvazione della Commissione per garantire il livello adeguato di armonizzazione delle metodologie tra gli Stati membri e l’equilibrio tra accuratezza del monitoraggio e implicazioni in termini di costi.

(28)

Per garantire una comunicazione prevedibile e coerente con il sistema di scambio di quote di emissione esistente è opportuno estendere ai soggetti regolamentati le norme applicabili alla biomassa. Ciononostante, per allinearsi alla normativa esistente sui criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare oneri amministrativi superflui per i piccoli produttori di energia che utilizzano biogas e i piccoli produttori di biogas, è opportuno prendere in considerazione le soglie stabilite all’articolo 29, paragrafo 1, di detta direttiva, e la Commissione può fornire orientamenti in merito.

(29)

L’articolo 30 septies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dà agli Stati membri la possibilità di consentire procedure semplificate di monitoraggio e comunicazione per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue siano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 equivalente. Per evitare oneri amministrativi superflui in tali casi, dovrebbero essere consentite specifiche semplificazioni per i soggetti considerati soggetti regolamentati a basse emissioni.

(30)

In alcuni casi, ad esempio quando la comunicazione annuale delle emissioni non è stata presentata e verificata in conformità del presente regolamento, le emissioni dei soggetti regolamentati dovrebbero essere determinate con stima prudenziale. Data la natura a monte del sistema, qualsiasi uso di stime prudenziali dovrebbe tenere in debito conto le implicazioni in termini di costi trasferiti sui consumatori dei combustibili.

(31)

A norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e di cui al sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti fissi e gli operatori aerei e marittimi. Al fine di garantire che il combustibile immesso nei settori disciplinati dal sistema di scambio di quote di emissione esistente non sostenga i costi aggiuntivi del carbonio, è importante che gli Stati membri istituiscano scambi di informazioni efficaci che consentano ai soggetti regolamentati di determinare l’uso finale del loro combustibile. I dati verificati sulle emissioni dei gestori nel sistema di scambio di quote di emissione esistente sono una fonte attendibile di informazioni che dovrebbero essere utilizzate come base per determinare le emissioni dei soggetti regolamentati nella loro comunicazione annuale delle emissioni. Per agevolare e incoraggiare lo scambio puntuale di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dei soggetti regolamentati anche prima della scadenza relativa al monitoraggio nel sistema di scambio di quote di emissione esistente. Al contrario, i soggetti regolamentati devono comunicare informazioni verificate sui consumatori dei combustibili immessi in consumo. Nel caso di catene di approvvigionamento con molti intermediari, i soggetti regolamentati devono comunicare le informazioni alle autorità competenti laddove possibile. Tali informazioni potrebbero consentire alle autorità competenti di migliorare i metodi di monitoraggio delle emissioni, creando catene di custodia o elaborando valori standard nazionali.

(32)

Per migliorare l’accuratezza del monitoraggio delle emissioni ed evitare problemi causati dall’accumulo di scorte e dalla rivendita di combustibili, le informazioni verificate sui combustibili effettivamente usati per la combustione nell’anno di monitoraggio dovrebbero essere utilizzate principalmente come base per dedurre le emissioni dalle comunicazioni delle emissioni dei soggetti regolamentati. Tuttavia, per offrire flessibilità agli Stati membri in casi specifici, è opportuno consentire deduzioni basate su informazioni di combustibili immessi, compresi i combustibili costituiti in scorta, a condizione che questi ultimi siano usati nell’anno successivo all’anno di monitoraggio.

(33)

L’accuratezza e l’attendibilità del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni sono essenziali per il regolare funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, in termini sia di integrità ambientale sia di accettazione pubblica del sistema. Poiché le misure per far fronte a comportamenti fraudolenti rientrano principalmente nel mandato delle autorità competenti nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi caso di erronea classificazione o di frode, che coinvolge qualsiasi partecipante alla catena di approvvigionamento del combustibile, sia debitamente affrontato e che le misure antifrode nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. In considerazione delle sinergie tra l’attuale sistema di scambio di quote di emissione e il nuovo sistema nonché il quadro istituito per le accise sull’energia, è opportuno stabilire una cooperazione funzionante tra le autorità competenti interessate al fine di individuare tempestivamente le violazioni e garantire l’applicazione di misure correttive complementari.

(34)

A seguito della modifica dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per includere gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani a partire dal 1o gennaio 2024 ai fini del monitoraggio, della comunicazione, della verifica e dell’accreditamento dei verificatori a norma degli articoli 14 e 15 di detta direttiva, è opportuno aggiungere nuove disposizioni al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 al fine di specificare gli obblighi per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

(35)

I rifiuti urbani sono definiti con riferimento alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tale direttiva è stata modificata nel 2018 per introdurre una definizione di rifiuti urbani e chiarire la portata del concetto. Poiché gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’EU ETS solo a fini di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento, detti impianti necessitano di procedure specifiche per la comunicazione delle emissioni, che per altri impianti ha luogo nel quadro del registro dell’Unione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (9). È opportuno pertanto modificare l’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per prevedere che gli Stati membri presentino la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. Conformemente a tale regolamento di esecuzione, entro il 31 marzo di ogni anno i gestori devono presentare all’autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (10). È opportuno pertanto concedere alle autorità competenti un mese di tempo per rivedere detta comunicazione e presentarla alla Commissione. La Commissione dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla presentazione alle autorità competenti nei documenti di orientamento pertinenti. Inoltre dovrebbero essere stabiliti livelli per i dati di attività, prescrizioni minime di livello e un fattore di emissione del combustibile per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. Dovrebbero essere apportati adeguamenti al contenuto minimo delle comunicazioni annuali delle emissioni per eliminare l’obbligo per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani di fornire un numero di autorizzazione, dato che detti impianti potrebbero non averne alcuno, e introdurre un obbligo per tali impianti di fornire i codici dei rifiuti pertinenti a norma della decisione 2014/955/UE della Commissione (11), se un tipo di rifiuto è un flusso di fonti definito all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(36)

A seguito della rifusione della direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato rivisto nel 2020. Permangono talune difficoltà per quanto riguarda l’applicazione delle nuove norme, in relazione al monitoraggio delle emissioni di processo provenienti da materiali carbonatici e non carbonatici. Sono necessari chiarimenti per la produzione di vetro, fibra di vetro o materiale isolante in lana minerale. Pertanto le norme sul monitoraggio delle emissioni di processo provenienti dalle materie prime, compresi i carbonati, stabilite nella sezione 11 dell’allegato IV, dovrebbero essere aggiornate e chiarite.

(37)

Il monitoraggio e la comunicazione per il nuovo sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori inizieranno il 1o gennaio 2025. Tuttavia, conformemente all’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i soggetti regolamentati devono comunicare le emissioni storiche per il 2024 e, conformemente all’articolo 30 ter della medesima direttiva, devono trasmettere i piani di monitoraggio per poter presentare domanda di autorizzazione a emettere gas a effetto serra, che deve essere rilasciata entro il 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto che le disposizioni pertinenti relative al nuovo sistema di scambio di quote di emissione diventino applicabili a decorrere dal 1o luglio 2024,

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere positivo del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui agli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo nonché ai quantitativi di combustibile immessi dalle attività di cui all’allegato III della medesima direttiva.

Esso si applica alle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immessi a decorrere dal 1o gennaio 2021.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 3) è soppresso;

b)

il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

“fattori di calcolo”, il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio, la frazione di biomassa o il fattore di conversione tra unità;»;

c)

il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

“livello”, specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, il quantitativo di combustibile immesso e il fattore settoriale;»;

d)

il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

“rischio inerente”, la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere significative, al lordo dell’effetto di eventuali attività di controllo correlate;»;

e)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

“rischio di controllo”, la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, possono essere significative e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;»;

f)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“periodo di comunicazione”, l’anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni;»;

g)

il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13)

“fattore di emissione”, il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti o un flusso di combustibile ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;»;

h)

il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20)

“prudenziale”, riferito a una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni annue non siano sottostimate;»;

i)

è inserito il punto 21 quater bis) seguente:

«21 quater bis)

“rifiuti urbani”, rifiuti urbani definiti all’articolo 3, punto 2 ter), della direttiva 2008/98/CE;»;

j)

è inserito il punto 23 bis) seguente:

«23 bis)

“carburante ammissibile per l’aviazione”, i tipi di carburante ammessi a beneficiare del sostegno a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

k)

è inserito il punto 34 bis) seguente:

«34 bis)

“carburante misto per l’aviazione”, carburante che contiene sia carburante ammissibile per l’aviazione sia combustibile fossile;»;

l)

è inserito il punto 38 bis) seguente:

«38 bis)

“frazione ammissibile”, rapporto del carburante ammissibile per l’aviazione al combustibile fossile con cui è miscelato;»;

m)

il punto 48) è soppresso;

n)

il punto 59) è sostituito dal seguente:

«59)

“dati surrogati”, i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che il gestore o il soggetto regolamentato definito all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE utilizza per sostituire i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo necessari nella metodologia di monitoraggio applicabile;»;

o)

sono aggiunti i punti seguenti:

«64)

“flusso di combustibile”, il combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, immesso in consumo attraverso determinati mezzi fisici, come condutture, autocarri, ferrovia, navi o stazioni di rifornimento, e all’origine del rilascio di emissioni dei gas a effetto serra in seguito al suo consumo da parte di categorie di consumatori nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE;

65)

“flusso di combustibile nazionale”, l’insieme, per tipo di combustibile, dei flussi di combustibili di tutti i soggetti regolamentati nel territorio dello Stato membro;

66)

“fattore settoriale”, il fattore compreso tra zero e uno che si applica per determinare la percentuale del flusso di combustibile usata per la combustione nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE;

67)

“quantitativo di combustibile immesso”, i dati sul quantitativo di combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE che è immesso in consumo ed espresso sotto forma di energia in terajoule, di massa in tonnellate o di volume in metri cubici normali o nell’equivalente in litri, secondo il caso, prima di applicare il fattore settoriale;

68)

“fattore di conversione tra unità”, il fattore che converte l’unità in cui sono espressi i quantitativi di combustibile immesso in terajoule, se i quantitativi sono espressi sotto forma di energia, in tonnellate, se espressi sotto forma di massa, o in metri cubici normali o nell’equivalente in litri, secondo il caso, se espressi sotto forma di volume, e che racchiude tutti i fattori utili come la densità, il potere calorifico netto o (per il gas) la conversione dal potere calorifico lordo a quello netto, se applicabile;

69)

“consumatore finale”, ai fini del presente regolamento, la persona fisica o giuridica che è l’utilizzatore finale del combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, il cui consumo annuo di combustibile corrisponde a emissioni di CO2 non superiori a 1 tonnellata;

70)

“immesso in consumo”, ai fini del presente regolamento, il momento in cui l’accisa sul combustibile, definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, diviene esigibile in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*1) o, se applicabile, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (*2), tranne se lo Stato membro si è avvalso della flessibilità offerta dall’articolo 3, punto ae), punto iv), della direttiva 2003/87/CE, nel qual caso è il momento designato dallo Stato membro in cui si concretizzano gli obblighi del capo IV bis della suddetta direttiva.

(*1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4)."

(*2)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).»;"

3)

all’articolo 15, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa;

4)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, l’autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.

L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 80 EUR per quota di emissione; i costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 4 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l’importo massimo è di 1 000 EUR per periodo di comunicazione.»

;

5)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis.   Il gestore, se utilizza un bilancio di massa conformemente all’articolo 25 e se come materiale in entrata o come combustibile è utilizzata la biomassa conforme ai criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5, e i materiali in uscita contengono carbonio, detto gestore fornisce all’autorità competente i dati sulla frazione di biomassa del tenore di carbonio dei flussi in uscita. Il gestore fornisce in tal modo la prova che la metodologia di monitoraggio applicata non sottovaluta sistematicamente le emissioni totali dell’impianto, e che la massa totale di carbonio corrispondente alle frazioni di biomassa del carbonio contenuto in tutti i materiali in uscita pertinenti non supera la massa totale delle frazioni di biomassa del carbonio contenuto nei combustibili e nei materiali in entrata.

Ai fini del presente paragrafo, i paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano alla frazione di biogas del gas naturale utilizzato come materiale in entrata.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e dell’articolo 30, salvo ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4, per determinare la frazione di biomassa del gas naturale ricevuto da una rete del gas alla quale è aggiunto biogas il gestore non ricorre alle analisi o ai metodi di stima di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Il gestore può stabilire che una determinata quantità di gas naturale proveniente dalla rete del gas è biogas utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4.»

;

6)

all’articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi e l’impianto consuma gas naturale proveniente dalla rete, il gestore sottrae il CO2 proveniente da qualsiasi biogas contenuto nel gas naturale dalle emissioni totali di CO2 rilevate. La frazione di biomassa del gas naturale è determinata conformemente agli articoli da 32 a 35.»;

7)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per determinare la frazione di biomassa del CO2 intrinseco conformemente all’articolo 39, il gestore dell’impianto cedente garantisce che la metodologia di monitoraggio scelta non sottovaluti sistematicamente le emissioni totali dell’impianto cedente.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti fuori dall’impianto sia nell’impianto cedente sia nell’impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti e ricevuti e la corrispondente frazione di biomassa sono identici.»

;

8)

al capo IV, il titolo è sostituito dal seguente: «MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO»;

9)

all’articolo 51, il paragrafo 2 è soppresso;

10)

all’articolo 52, il paragrafo 2 è soppresso;

11)

l’articolo 53 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della comunicazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (*3), l’operatore aereo determina e comunica come voce per memoria le emissioni di CO2 ottenute moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il fattore di emissione preliminare.

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).»;"

b)

al paragrafo 6, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

«Gli operatori aerei utilizzano i fattori di emissione predefiniti di cui all’allegato III, tabella 1, come fattore di emissione preliminare.»;

12)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per i combustibili misti, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di biocarburante e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione di biocarburante a norma dei paragrafi 2 o 3. L’operatore aereo può altresì comunicare i biocarburanti puri con frazione di biomassa al 100 %.»

;

b)

al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:

«Inoltre l’operatore aereo fornisce la prova, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che il biocarburante è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento di carburante di quel volo.

Quando sono effettuati vari voli successivi senza rifornimento di carburante tra gli stessi, l’operatore aereo ripartisce il quantitativo di biocarburante e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle emissioni provenienti da tali voli calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un determinato aeromobile, l’operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei combustibili utilizzati.

Quando il biocarburante non può essere attribuito fisicamente a un aeromobile per un volo specifico, l’operatore aereo attribuisce i biocarburanti ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni provenienti di detti voli in partenza da quell’aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.

L’operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che il biocarburante è stato consegnato al sistema di rifornimento dell’aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o tre mesi prima dell’inizio, o tre mesi dopo la fine, di detto periodo di comunicazione.»

;

d)

è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’operatore aereo dimostra in modo soddisfacente per l’autorità competente, che:

a)

il quantitativo totale di biocarburante rivendicato non supera l’uso di carburante totale di quell’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo al quale è fornito il biocarburante;

b)

il quantitativo di biocarburante per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non supera il quantitativo totale di biocarburante acquistato dal quale è sottratto il quantitativo totale di biocarburante venduto a terzi;

c)

la frazione di biomassa del biocarburante attribuito a voli aggregati per coppia di aerodromi non supera il limite massimo di miscelazione per quel biocarburante certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;

d)

non ci sono doppi conteggi dello stesso quantitativo di biocarburante, in particolare che l’uso del biocarburante acquistato non è rivendicato in una comunicazione precedente o da altri o in altri sistemi.

Ai fini delle lettere da a) a c) del primo comma, il carburante rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato combustibile fossile al 100 %.

Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, l’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.»

;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il fattore di emissione del biocarburante è pari a zero.

Ai fini del presente paragrafo, alla combustione di biocarburante da parte degli operatori aerei si applica l’articolo 38, paragrafo 5.

Il fattore di emissione di ciascun combustibile misto è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare moltiplicato per la frazione fossile del combustibile.»

;

13)

è inserito l’articolo 54 bis seguente:

«Articolo 54 bis

Disposizioni specifiche per i carburanti ammissibili per l’aviazione

1.   Ai fini dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo commerciale stabilisce, documenta, attua e mantiene una procedura scritta al fine di monitorare qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione utilizzato per i voli subsonici e comunica i quantitativi di carburanti ammissibili per l’aviazione rivendicati come voce per memoria distinta nella sua comunicazione annuale delle emissioni.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore aereo garantisce che qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione rivendicato sia certificato conformemente all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001. L’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

3.   Per i carburanti misti per l’aviazione, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di carburante ammissibile per l’aviazione e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione ammissibile a norma dei paragrafi 4 o 5. L’operatore aereo può altresì comunicare i carburanti puri ammissibili per l’aviazione con frazione ammissibile al 100 %.

4.   Se i carburanti ammissibili per l’aviazione sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore ammissibile su un bilancio di massa di combustibili fossili e carburanti ammissibili per l’aviazione acquistati.

Inoltre l’operatore aereo fornisce la prova, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che il carburante ammissibile per l’aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento di quel volo.

Quando sono effettuati vari voli successivi senza rifornimento di carburante tra gli stessi, l’operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle emissioni provenienti da tali voli calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.

5.   Quando il carburante ammissibile per l’aviazione non può essere attribuito fisicamente a un aeromobile per un volo specifico, l’operatore aereo attribuisce i carburanti ammissibili per l’aviazione ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni provenienti dai voli in partenza da quell’aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.

L’operatore aereo può determinare la frazione ammissibile utilizzando i dati relativi all’acquisto di carburante ammissibile per l’aviazione di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che il carburante ammissibile per l’aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell’aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o tre mesi prima dell’inizio, o tre mesi dopo la fine, del periodo di comunicazione.

6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l’operatore aereo dimostra in modo soddisfacente per l’autorità competente, che:

a)

il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione rivendicato non supera l’uso di carburante totale di quell’operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall’aerodromo al quale è fornito il carburante ammissibile per l’aviazione;

b)

il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non supera il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione acquistato dal quale è sottratto il quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione venduto a terzi;

c)

la frazione ammissibile del carburante ammissibile per l’aviazione attribuito a voli aggregati per coppia di aerodromi non supera il limite massimo di miscelazione per quel carburante ammissibile per l’aviazione certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;

d)

non ci sono doppi conteggi della stessa quantità di carburante ammissibile per l’aviazione e, in particolare, che l’uso del carburante ammissibile per l’aviazione acquistato non è rivendicato in una comunicazione precedente o da altri o in altri sistemi.

Ai fini delle lettere da a) a c) del primo comma, il carburante rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato combustibile fossile al 100 %.

Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo e se del caso, l’operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

7.   Se il fattore di emissione di un carburante ammissibile per l’aviazione è pari a zero, il fattore di emissione di ciascun carburante misto per l’aviazione è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare moltiplicato per la frazione fossile del carburante.»;

14)

all’articolo 55, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 53, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante in base alla distanza per coppia di aerodromi utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, che sono in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.»

;

15)

l’articolo 57 è soppresso;

16)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali, che riflette la sequenza e l’interazione tra le attività riguardanti il flusso di dati, ivi comprese le formule e le tappe per l’aggregazione dei dati pertinenti;

d)

le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e i dati utilizzati per determinare le emissioni;»;

17)

l’articolo 59 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gestore o l’operatore aereo definisce, documenta, applica e tiene aggiornato un sistema di controllo efficace per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni stabilita sulla base delle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.»

;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Il gestore o l’operatore aereo monitora l’efficacia del sistema di controllo, anche mediante esami interni e tenendo conto delle conclusioni del verificatore nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.»

;

18)

all’articolo 64, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni, se del caso.»;

19)

l’articolo 67 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. I dati comunicati dal gestore o dall’operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall’autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall’operatore aereo se quest’ultimo può accedere a tali dati.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Su richiesta, il gestore o l’operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell’autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.»;

20)

l’articolo 68 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le comunicazioni annuali delle emissioni contengono almeno le informazioni specificate nell’allegato X.»

;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Se l’autorità competente ha rettificato le emissioni verificate ogni anno dopo il 30 aprile, gli Stati membri notificano tale rettifica alla Commissione senza indebito ritardo.»

;

21)

all’articolo 69, paragrafo 1, le lettere da a) a c) sono così modificate:

«a)

per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni cinque anni;

b)

per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni tre anni;

c)

per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni due anni.»;

22)

l’articolo 72 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

23)

all’articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono imporre al gestore e all’operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti.»

;

24)

sono inseriti i capi VII bis e VII ter seguenti:

«CAPO VII bis

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 75 bis

Principi generali

Alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. A tal fine:

a)

ogni riferimento al gestore e all’operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;

b)

ogni riferimento alle emissioni di processo non è applicabile;

c)

ogni riferimento ai flussi di fonti va inteso come riferimento ai flussi di combustibili;

d)

ogni riferimento alla fonte delle emissioni non è applicabile;

e)

ogni riferimento alle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE va inteso come riferimento all’attività di cui all’allegato III di tale direttiva;

f)

ogni riferimento all’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE va inteso come riferimento all’articolo 30 undecies di tale direttiva;

g)

ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;

h)

ogni riferimento ai fattori di calcolo va inteso come riferimento ai fattori di calcolo e al fattore settoriale.

Articolo 75 ter

Piani di monitoraggio

1.   Si applicano l’articolo 11, l’articolo 12, paragrafo 2, gli articoli 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 16. A tal fine:

a)

ogni riferimento al gestore o all’operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;

b)

ogni riferimento all’attività di trasporto aereo va inteso come riferimento all’attività del soggetto regolamentato.

2.   Almeno quattro mesi prima di avviare l’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, il soggetto regolamentato trasmette un piano di monitoraggio all’autorità competente per approvazione, salvo che detta autorità non abbia fissato un termine alternativo per la trasmissione.

Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato soggetto regolamentato e contiene perlomeno gli elementi di cui all’allegato I.

Unitamente al piano di monitoraggio il soggetto regolamentato trasmette i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.

3.   Conformemente all’articolo 15, tra le modifiche significative del piano di monitoraggio di un soggetto regolamentato si annoverano:

a)

le modifiche alla categoria del soggetto regolamentato qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067;

b)

in deroga all’articolo 75 quindecies, le modifiche relative alla classificazione del soggetto regolamentato come “soggetto regolamentato a basse emissioni”;

c)

una modifica del livello applicato;

d)

l’introduzione di nuovi flussi di combustibili;

e)

una modifica nella classificazione dei flussi di combustibili (tra flussi di maggiore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio;

f)

una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev’essere indicato nel piano di monitoraggio;

g)

una modifica del valore standard del fattore settoriale;

h)

l’introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi alle emissioni.

Articolo 75 quater

Fattibilità tecnica

Se un soggetto regolamentato dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l’autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del soggetto regolamentato, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.

Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l’anno 2024 a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall’obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile.

Articolo 75 quinquies

Costi sproporzionatamente elevati

1.   Se un soggetto regolamentato dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, l’autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato.

L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 60 EUR per quota di emissione. I costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.

2.   In deroga al paragrafo 1, il soggetto regolamentato tiene conto dei costi di applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio sostenuti dai consumatori dei flussi di combustibili immessi, compresi i consumatori finali. Ai fini del presente comma, il soggetto regolamentato può applicare stime prudenziali dei costi.

Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l’anno 2024 a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall’obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

3.   Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte del soggetto regolamentato dei livelli per i quantitativi di combustibile immessi, l’autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l’incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali generate dal flusso di combustibile nel corso degli ultimi tre anni.

Se i dati sulle emissioni medie annuali generate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il soggetto regolamentato fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l’incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.

Ai fini del presente paragrafo, si applica l’articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il soggetto regolamentato disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.

4.   Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto riguarda la scelta dei livelli per determinare il fattore settoriale del soggetto regolamentato e le misure che migliorano la qualità dei dati delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi, l’autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all’1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di combustibili nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi possono comprendere:

a)

il ricorso ad analisi anziché a valori standard per determinare i fattori di calcolo;

b)

un aumento del numero di analisi per flusso di combustibile;

c)

se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o della direttiva 2014/32/UE;

d)

l’accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;

e)

miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio inerente o il rischio di controllo;

f)

il ricorso da parte dei soggetti regolamentati a un’individuazione più accurata del fattore settoriale.

5.   Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un soggetto regolamentato non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 4 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso dei soggetti regolamentati a basse emissioni l’importo massimo è di 1 000 EUR per periodo di comunicazione.

Articolo 75 sexies

Classificazione dei soggetti regolamentati e dei flussi di combustibili

1.   Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli per i relativi fattori di calcolo, ciascun soggetto regolamentato definisce la propria categoria ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di combustibile ai sensi del paragrafo 3.

2.   Il soggetto regolamentato classifica sé stesso in una delle categorie seguenti:

a)

soggetto di categoria A, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e);

b)

soggetto di categoria B, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e).

A partire dal 2031 i soggetti delle categorie A e B di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono definiti sulla base delle emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso.

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione del soggetto regolamentato di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi.

3.   Il soggetto regolamentato classifica ciascun flusso di combustibile in una delle categorie seguenti:

a)

flussi di combustibili de minimis, nel caso in cui i flussi di combustibili selezionati dal soggetto regolamentato corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno;

b)

flussi di combustibili di maggiore entità, qualora i flussi di combustibili non rientrino nella categoria di cui alla lettera a).

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di un flusso di combustibile come flusso de minimis di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi.

4.   Se le emissioni medie annuali verificate utilizzate per determinare la categoria del soggetto regolamentato di cui al paragrafo 2 non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il soggetto regolamentato, per determinare la categoria del soggetto regolamentato, ricorre a una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa.

5.   Ai fini del presente articolo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.

Articolo 75 septies

Metodologia di monitoraggio

Ogni soggetto regolamentato determina le emissioni annuali di CO2 prodotte dalle attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE moltiplicando per ciascun flusso di combustibile il quantitativo di combustibile immesso per il rispettivo fattore di conversione tra unità, il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione.

Il fattore di emissione è espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l’uso del fattore di conversione tra unità.

L’autorità competente può consentire l’uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in tCO2/t oppure tCO2/Nm3. In tali casi, il soggetto regolamentato determina le emissioni moltiplicando il quantitativo di combustibile immesso, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione.

Articolo 75 octies

Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio

1.   Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, il soggetto regolamentato interessato applica il livello più elevato possibile o, fatta eccezione per il fattore settoriale, un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l’applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.

Il soggetto regolamentato adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell’applicazione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.

2.   Il soggetto regolamentato interessato comunica tempestivamente all’autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:

a)

i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;

b)

in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il soggetto regolamentato sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l’applicazione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;

c)

le misure che il soggetto regolamentato adotta per ripristinare le condizioni per l’applicazione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;

d)

il momento in cui si prevede che il livello approvato dall’autorità competente sarà nuovamente applicato.

SEZIONE 2

Metodologia basata su calcoli

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 75 nonies

Livelli applicabili per i quantitativi di combustibili immessi e per i fattori di calcolo

1.   Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili di maggiore entità, ciascun soggetto regolamentato, per determinare i flussi di combustibili immessi e ciascun fattore di calcolo, applica:

a)

almeno i livelli elencati nell’allegato V, per un soggetto di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard;

b)

il livello più alto definito nell’allegato II bis nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per i quantitativi di combustibile immessi e per i fattori di calcolo dei flussi di combustibili di maggiore entità il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma o, se del caso, il livello immediatamente superiore non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.

2.   Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.

Per i flussi di combustibili di cui al primo comma, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi sulla base di fatture o di dati relativi all’acquisto, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.

3.   Qualora l’autorità competente abbia autorizzato l’uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili, il fattore di conversione tra unità può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.

Articolo 75 decies

Livelli applicabili al fattore settoriale

1.   Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili, al fine di determinare il fattore settoriale, ogni soggetto regolamentato applica il livello più alto quale nell’allegato II bis.

Il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto a quanto stabilito al primo comma, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che i metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d), non sono disponibili.

Se il secondo comma non è applicabile, il soggetto regolamentato può applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che, sulla base di una valutazione dell’incertezza semplificata, i metodi stabiliti nei livelli più bassi consentono di determinare con maggiore accuratezza se il combustibile è utilizzato per la combustione in settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Se, per un flusso di combustibile, ricorre a più di un metodo di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafi 2, 3 e 4, il soggetto regolamentato è tenuto a dimostrare che le condizioni del presente paragrafo sono soddisfatte soltanto in relazione alla parte del quantitativo di combustibile immesso per la quale è richiesto il metodo del livello più basso.

2.   Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato non è tenuto a dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.

Sottosezione 2

Quantitativi di combustibile immessi

Articolo 75 undecies

Determinazione dei quantitativi di combustibile immessi

1.   Il soggetto regolamentato determina i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile in uno dei modi seguenti:

a)

se i soggetti regolamentati e i flussi di combustibili disciplinati corrispondono a soggetti con obblighi di comunicazione in forza della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262 e a prodotti energetici sottoposti alla medesima legislazione: mediante i metodi di misurazione utilizzati ai fini dei suddetti atti quando tali metodi sono fondati sul controllo metrologico nazionale;

b)

mediante aggregazione delle misurazioni dei quantitativi al punto in cui i flussi di combustibili sono immessi in consumo;

c)

mediante la misurazione continua al punto in cui i flussi di combustibili sono immessi in consumo.

Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare, se del caso, solamente il metodo di cui al primo comma, lettera a).

2.   Nei casi in cui la determinazione dei quantitativi di combustibile immessi dell’intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, e fatta salva l’approvazione dell’autorità competente, il soggetto regolamentato può scegliere il giorno successivo più appropriato per separare un anno di monitoraggio dall’anno successivo e ricostituire in questo modo l’anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di combustibili sono documentati nel piano di monitoraggio e registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l’anno civile e sono considerati nello stesso modo per l’anno successivo. La Commissione può fornire gli orientamenti pertinenti.

Nel determinare i quantitativi di combustibile immessi conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, si applicano gli articoli 28 e 29, ad eccezione dell’articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e terzo comma. A tal fine, ogni riferimento al gestore o all’impianto va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.

Il soggetto regolamentato può semplificare la valutazione dell’incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio corrispondono all’incertezza per l’intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell’allegato II bis.

3.   In deroga all’articolo 75 nonies, se è utilizzato il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi senza ricorrere ai livelli. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2026 in merito all’applicazione pratica e ai livelli di incertezza del metodo di cui a detta lettera.

Sottosezione 3

Fattori di calcolo

Articolo 75 duodecies

Determinazione dei fattori di calcolo

1.   Si applicano l’articolo 30, l’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, e gli articoli 32, 33, 34 e 35. A tal fine:

a)

ogni riferimento al gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;

b)

ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;

c)

ogni riferimento a combustibili o materiali va inteso come riferimento ai combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE;

d)

ogni riferimento all’allegato II va inteso come riferimento all’allegato II bis.

2.   L’autorità competente può chiedere al soggetto regolamentato di determinare il fattore di conversione tra unità e il fattore di emissione di combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE utilizzando gli stessi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard se, a livello nazionale o regionale, uno qualsiasi dei parametri seguenti espone un intervallo di confidenza del 95 %:

a)

inferiore al 2 % per il potere calorifico netto;

b)

inferiore al 2 % per il fattore di emissione, se i quantitativi di combustibile immessi sono espressi come contenuto energetico.

Prima di applicare tale deroga l’autorità competente sottopone alla Commissione per approvazione una sintesi del metodo e delle fonti di dati di cui si è avvalsa per determinare il soddisfacimento di una delle dette condizioni negli ultimi tre anni e per garantire che i valori siano coerenti con i valori medi utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale. L’autorità competente può raccogliere o richiedere tali prove. Almeno ogni tre anni essa rivede i valori utilizzati e comunica alla Commissione se vi sono modifiche significative, tenendo conto della media dei valori utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale.

La Commissione può riesaminare periodicamente la pertinenza della presente disposizione e delle condizioni stabilite nel presente paragrafo alla luce degli sviluppi del mercato dei combustibili e dei processi di normazione europei.

Articolo 75 terdecies

Determinazione del fattore settoriale

1.   Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE, il fattore settoriale è fissato a 1.

Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione degli impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis della medesima direttiva, il fattore settoriale è fissato a zero, se il soggetto regolamentato dimostra che sono stati evitati i doppi conteggi di cui all’articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale per ciascun flusso di combustibile applicando i metodi di cui al paragrafo 2 o un valore standard conformemente al paragrafo 3, a seconda del livello applicabile.

2.   Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale sulla base di uno o più dei metodi seguenti, conformemente ai requisiti del livello applicabile stabiliti nell’allegato II bis del presente regolamento:

a)

metodi basati sulla distinzione fisica dei flussi di combustibili, compresi i metodi basati sulla distinzione della regione geografica o basati sull’uso di strumenti di misura separati;

b)

metodi basati sulle proprietà chimiche dei combustibili, che consentono ai soggetti regolamentati di dimostrare che il combustibile pertinente può essere utilizzato a fini di combustione soltanto in settori specifici, per ragioni giuridiche, tecniche o economiche;

c)

ricorso alla marcatura fiscale conformemente alla direttiva 95/60/CE del Consiglio (*5);

d)

ricorso alla comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 68, paragrafo 1;

e)

catena di accordi contrattuali e fatture tracciabili (“catena di custodia”), che rappresenta l’intera catena di approvvigionamento dal soggetto regolamentato ai consumatori, compresi i consumatori finali;

f)

utilizzo di marcatori o colori (coloranti) nazionali per i combustibili, in base alla legislazione nazionale;

g)

metodi indiretti che consentono una differenziazione accurata degli usi finali dei combustibili nel momento in cui sono immessi in consumo, quali profili di consumo specifici per settore, gamme tipiche di capacità dei livelli di consumo di combustibili dei consumatori, e livelli di pressione quali quelli dei combustibili gassosi, purché l’uso di tale metodo sia approvato dall’autorità competente. La Commissione può fornire orientamenti in merito a metodi indiretti applicabili.

3.   Qualora, in funzione dei livelli richiesti, l’applicazione dei metodi di cui al paragrafo 2 non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato può utilizzare il valore standard 1.

4.   In deroga al paragrafo 3, il soggetto regolamentato può applicare un valore standard inferiore a 1, a condizione che:

a)

ai fini della comunicazione delle emissioni negli anni di comunicazione dal 2024 al 2026 il soggetto regolamentato dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che l’uso di valori standard inferiori a 1 comporta una determinazione delle emissioni più accurata, o

b)

ai fini della comunicazione delle emissioni negli anni di comunicazione a partire dal 1o gennaio 2027 il soggetto regolamentato dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che l’uso di valori standard inferiori a 1 comporta una determinazione più accurata delle emissioni e che è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

i)

il flusso di combustibile è un flusso de minimis;

ii)

il valore standard per il flusso di combustibile è almeno 0,95 per gli usi di combustibile nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e al massimo 0,05 per gli usi di combustibile nei settori non contemplati da tale allegato.

5.   Il soggetto regolamentato, se per un flusso di combustibile utilizza più di un metodo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, determina il fattore settoriale come media ponderata dei diversi fattori settoriali derivanti dall’uso di ciascun metodo. Per ciascun metodo utilizzato il soggetto regolamentato trasmette informazioni sul tipo di metodo, il fattore settoriale associato, il quantitativo di combustibile immesso e il codice del formato comune per la comunicazione (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (codice CRF), al livello di precisione disponibile.

6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 75 decies, uno Stato membro può chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare un metodo specifico di cui al paragrafo 2 del presente articolo o un valore standard per un determinato tipo di combustibile o in una determinata regione del proprio territorio. L’uso di valori standard a livello nazionale è soggetto all’approvazione della Commissione.

In sede di approvazione del valore standard conformemente al primo comma, la Commissione tiene conto del livello opportuno di armonizzazione delle metodologie tra Stati membri, dell’equilibrio tra accuratezza, efficienza amministrativa e implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, nonché del possibile rischio di evasione degli obblighi di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Qualsiasi valore standard per il flusso di combustibile nazionale utilizzato a norma del presente paragrafo è almeno 0,95 per gli usi di combustibile nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e al massimo a 0,05 per gli usi di combustibile nei settori non contemplati da tale allegato.

7.   Il soggetto regolamentato specifica i metodi o i valori standard applicati nel piano di monitoraggio.

Sottosezione 4

Trattamento della biomassa

Articolo 75 quaterdecies

Immissione di flussi di combustibili da biomassa

1.   Si applicano l’articolo 38 e l’articolo 39, eccetto i paragrafi 2 e 2 bis. A tal fine:

a)

ogni riferimento al gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;

b)

ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;

c)

ogni riferimento ai flussi di fonti va inteso come riferimento ai flussi di combustibili;

d)

ogni riferimento all’allegato II va inteso come riferimento all’allegato II bis;

e)

ogni riferimento all’articolo 39, paragrafo 2, va inteso come riferimento al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Qualora sia applicabile l’articolo 38, paragrafo 5, sono prese in considerazione le deroghe alle soglie di cui all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/2001, purché il soggetto regolamentato possa fornire prove pertinenti ritenute soddisfacenti dall’autorità competente. La Commissione può fornire orientamenti sull’ulteriore applicazione di tali deroghe alle soglie.

3.   Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e al metodo di analisi sia approvato dall’autorità competente.

Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa ma l’applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, sottopone all’approvazione dell’autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa.

SEZIONE 3

Altre disposizioni

Articolo 75 quindecies

Soggetti regolamentati a basse emissioni

1.   L’autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all’anno;

b)

dal 2031 le emissioni medie annuali di quel soggetto regolamentato riportate nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all’anno;

c)

se le emissioni medie annuali di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini della lettera a) ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annuali di quel soggetto regolamentato per i cinque anni successivi, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa, saranno inferiori a 1 000 tonnellate di CO2(e) all’anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.

2.   Il soggetto regolamentato a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.

3.   In deroga all’articolo 75 undecies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile immesso sulla base dei dati disponibili e registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte.

4.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 75 nonies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i quantitativi di combustibile immessi e i fattori di calcolo per tutti i flussi di combustibili, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua.

5.   Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell’articolo 32), il soggetto regolamentato a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso e fornisce le prove atte a dimostrare l’impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all’articolo 34, paragrafo 3.

6.   Il soggetto regolamentato a basse emissioni oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, se nel corso di un anno civile supera la soglia menzionata al paragrafo 2, ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente.

Il soggetto regolamentato comunica tempestivamente all’autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b).

Tuttavia l’autorità competente autorizza il soggetto regolamentato a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest’ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è già stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.

Articolo 75 sexdecies

Gestione e controllo dei dati

Si applicano le disposizioni del capo V. A tal fine ogni riferimento al/a un gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.

Articolo 75 septdecies

Comunicazioni annuali delle emissioni

1.   A partire dal 2026, entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto regolamentato presenta all’autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Nel 2025 il soggetto regolamentato presenta all’autorità competente, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa alle emissioni annuali del 2024. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni fornite in detta comunicazione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di presentare le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al presente paragrafo prima del 30 aprile, purché la comunicazione sia presentata non prima di un mese dopo la scadenza fissata all’articolo 68, paragrafo 1.

2.   Le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al paragrafo 1 contengono almeno le informazioni specificate nell’allegato X.

Articolo 75 octodecies

Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio

1.   Ogni soggetto regolamentato verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

I soggetti regolamentati trasmettono all’autorità competente per approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i termini seguenti:

a)

per un soggetto di categoria A, il 31 luglio, ogni cinque anni;

b)

per un soggetto di categoria B, il 31 luglio, ogni tre anni;

c)

per ogni soggetto regolamentato che usi il fattore settoriale standard di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafi 3 e 4, il 31 luglio 2026.

Tuttavia l’autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre dello stesso anno, e può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell’articolo 75 ter, o della notifica di aggiornamenti ai sensi del medesimo articolo, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionatamente elevati o dell’irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il soggetto regolamentato fornisce delle prove. L’intervallo totale tra le relazioni sui miglioramenti non supera quattro anni per un soggetto regolamentato di categoria B e cinque anni per un soggetto regolamentato di categoria A.

2.   Se per i flussi di combustibili di maggiore entità non applica ai flussi di combustibili di maggiore entità almeno i livelli previsti ai sensi dell’articolo 75 nonies, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 75 decies, paragrafo 1, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione dei livelli richiesti non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l’applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 75 ter, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.

3.   Se applica un fattore settoriale standard di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafi 3 e 4, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione di uno dei metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, per uno o più flussi di combustibili di maggiore entità o de minimis non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

Tuttavia, se si dovesse dimostrare che l’applicazione di uno dei metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, è divenuta tecnicamente realizzabile e non comporta più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 75 ter e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.

4.   Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento di esecuzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il soggetto regolamentato trasmette una relazione all’autorità competente a fini di approvazione. La relazione descrive quando e come il soggetto regolamentato ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.

L’autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il soggetto regolamentato fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.

5.   Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il soggetto regolamentato ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all’autorità competente per approvazione in conformità dell’articolo 75 ter del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 75 novodecies

Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente

1.   L’autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, ogniqualvolta si verifichi una delle situazioni seguenti:

a)

il soggetto regolamentato non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall’articolo 75 septdecies;

b)

la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 75 septdecies non è conforme al presente regolamento;

c)

la comunicazione annuale delle emissioni di un soggetto regolamentato non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

2.   Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal soggetto regolamentato prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudenziale delle emissioni del soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori. L’autorità competente comunica al soggetto regolamentato se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione annuale delle emissioni. Il soggetto regolamentato mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

3.   Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell’approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell’accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.

Articolo 75 vicies

Accesso alle informazioni e arrotondamento dei dati

Si applicano l’articolo 71 e l’articolo 72, paragrafi 1 e 2. A tal fine ogni riferimento ai gestori o agli operatori aerei va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati.

Articolo 75 unvicies

Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione

Ai fini della comunicazione delle emissioni delle attività elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE:

a)

i settori in cui sono immessi in consumo e utilizzati per la combustione i combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono identificati per mezzo dei codici CRF;

b)

i combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono identificati per mezzo dei codici NC conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e 2009/30/CE, se del caso;

c)

per garantire la coerenza con la comunicazione a fini fiscali conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, il soggetto regolamentato utilizza, se del caso, il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (*6), il numero di accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 (*7) o il numero nazionale di registrazione e identificazione dell’accisa rilasciato dall’autorità competente a norma della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE, quando comunica le coordinate di contatto nel piano di monitoraggio e nella comunicazione sulle emissioni.

Articolo 75 duovicies

Prescrizioni in materia di tecnologie dell’informazione

Si applicano le disposizioni del capo VII. A tal fine ogni riferimento al gestore o all’operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.

CAPO VII ter

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE AL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI

Articolo 75 tervicies

Prevenzione dei doppi conteggi nel monitoraggio e nella comunicazione

1.   Gli Stati membri agevolano gli scambi efficaci di informazioni che consentono ai soggetti regolamentati di determinare l’uso finale del combustibile immesso in consumo.

2.   Ogni operatore, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 68, paragrafo 1, trasmette le informazioni a norma dell’allegato X bis. Gli Stati membri possono esigere che i gestori mettano le informazioni pertinenti elencate nell’allegato X bis a disposizione del soggetto regolamentato interessato prima del 31 marzo dell’anno di comunicazione.

3.   Ogni soggetto regolamentato, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’articolo 75 septdecies, paragrafo 1, trasmette le informazioni sui consumatori dei combustibili immessi in consumo indicate nell’allegato X ter.

4.   Ogni soggetto regolamentato che immette combustibile a fini di combustione, in settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, determina le proprie emissioni nella comunicazione di cui all’articolo 75 septdecies, paragrafo 1, del presente regolamento utilizzando le informazioni delle comunicazioni del gestore presentate a norma dell’allegato X bis del presente regolamento e deducendo i quantitativi pertinenti di combustibili riportati in tali comunicazioni. I quantitativi di combustibili acquistati ma non utilizzati nello stesso anno possono essere dedotti soltanto se la comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica del gestore dell’anno successivo all’anno di comunicazione conferma che sono stati utilizzati per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Altrimenti la differenza è riportata nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica del soggetto regolamentato di quell’anno.

5.   Se i quantitativi dei combustibili utilizzati sono dedotti nell’anno successivo all’anno di comunicazione, la deduzione è stabilita in forma di riduzioni delle emissioni assolute, ricavata moltiplicando il quantitativo di combustibili utilizzati dal gestore per il rispettivo fattore di emissione nel piano di monitoraggio del soggetto regolamentato.

6.   Se il soggetto regolamentato non può stabilire che i combustibili immessi in consumo sono utilizzati a fini di combustione nei settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 4 e 5 non si applicano.

7.   Gli Stati membri possono esigere che le disposizioni del presente articolo che riguardano i gestori siano applicabili anche agli operatori aerei.

Articolo 75 quatervicies

Prevenzione delle frodi e obbligo di collaborare

1.   Al fine di garantire l’accurato monitoraggio e l’accurata comunicazione delle emissioni di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri stabiliscono misure antifrode e determinano sanzioni da imporre in caso di frode che siano commisurate allo scopo e abbiano un effetto deterrente adeguato.

2.   Oltre agli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 10, le autorità competenti designate conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE cooperano e scambiano informazioni con le autorità competenti incaricate della vigilanza ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, se del caso, ai fini del presente regolamento, anche per individuare violazioni e imporre le sanzioni di cui al paragrafo 1 o altre misure correttive ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE.

(*4)  Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107)."

(*5)  Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46)."

(*6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."

(*7)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).»;"

25)

l’allegato I è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

al punto 1), lettera f), il riferimento alla norma armonizzata «ISO 14001:2004» è sostituito dal riferimento alla norma armonizzata «ISO 14001:2015»;

ii)

al punto 7), lettera d), il riferimento al «regolamento (UE) n. 1193/2011» è sostituito dal riferimento al

«regolamento (UE) 2019/1122 (*8)

(*8)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).»;"

iii)

è aggiunto il punto 10) seguente:

«(10)

se applicabile, entro il 31 dicembre 2026 una descrizione della procedura utilizzata per trasmettere le informazioni di cui all’articolo 75 tervicies, paragrafo 2.»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER IL TRASPORTO AEREO»;

ii)

al punto 1, lettera i), il riferimento alla norma armonizzata «ISO 14001:2004» è sostituito dal riferimento alla norma armonizzata «ISO 14001:2015»;

iii)

al punto 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«l)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per valutare se il biocarburante è conforme all’articolo 38, paragrafo 5;

m)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di biocarburante e per garantire che non si verifichino doppi conteggi conformemente all’articolo 54;

n)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se il carburante ammissibile per l’aviazione è conforme all’articolo 54 bis, paragrafo 2;

o)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di carburanti ammissibili per l’aviazione e per evitare doppi conteggi a norma dell’articolo 54 bis.»;

iv)

al punto 2, le lettere f) e g) sono soppresse;

c)

la sezione 3 è soppressa;

d)

è aggiunta la sezione seguente:

«4.   CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER I SOGGETTI REGOLAMENTATI

Il piano di monitoraggio per i soggetti regolamentati contiene almeno le informazioni seguenti:

1)

informazioni generali sul soggetto regolamentato:

a)

l’identificazione del soggetto regolamentato, le coordinate di contatto, compreso l’indirizzo, e se del caso il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero di accisa ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012 o il numero nazionale di registrazione e identificazione dell’accisa rilasciato dall’autorità competente a norma della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE, utilizzati per la comunicazione a fini fiscali ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262;

b)

una descrizione del soggetto regolamentato, contenente un elenco dei flussi di combustibili da monitorare, dei mezzi tramite i quali i flussi di combustibili sono immessi in consumo, dell’uso o degli usi finali dei flussi di combustibili immessi in consumo, compreso il codice CRF, al livello di aggregazione disponibile, e nel rispetto dei criteri seguenti:

i)

la descrizione deve essere sufficiente a dimostrare che non vi sono lacune nei dati né si verificano doppi conteggi delle emissioni;

ii)

deve essere corredata di un semplice diagramma delle informazioni di cui alla lettera b), primo comma, che descriva il soggetto regolamentato, i flussi di combustibili, i mezzi tramite i quali i combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono immessi in consumo, gli strumenti di misura e qualsiasi altra parte del soggetto regolamentato pertinente per la metodologia di monitoraggio, comprese le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo;

iii)

se i soggetti regolamentati e i flussi di combustibili contemplati corrispondono ai soggetti con obblighi di comunicazione e ai combustibili sottoposti alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE o 2009/30/CE del Consiglio, deve essere corredata di un semplice diagramma dei metodi di misurazione utilizzati ai fini dei suddetti atti;

iv)

se del caso, una descrizione di qualsiasi scostamento rispetto all’inizio e alla fine dell’anno di monitoraggio ai sensi dell’articolo 75 undecies, paragrafo 2;

c)

una descrizione della procedura attuata per gestire l’attribuzione in materia di responsabilità di monitoraggio e comunicazione in seno al soggetto regolamentato e per gestire le competenze del personale responsabile;

d)

una descrizione della procedura per la valutazione periodica dell’adeguatezza del piano di monitoraggio, che riguarda quanto meno:

i)

la verifica dell’elenco dei flussi di combustibili, al fine di garantirne la completezza e di accertare che tutte le modifiche significative riguardanti la natura e il funzionamento del soggetto regolamentato siano riprese nel piano di monitoraggio;

ii)

la valutazione del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i quantitativi di combustibile immessi e altri parametri, se del caso, per i livelli applicati per ciascun flusso di combustibile;

iii)

la valutazione delle eventuali misure applicate per migliorare la metodologia di monitoraggio, in particolare il metodo per determinare il fattore settoriale;

e)

una descrizione delle procedure scritte relative alle attività riguardanti il flusso di dati ai sensi dell’articolo 58, compreso se del caso un diagramma esplicativo;

f)

una descrizione delle procedure scritte relative alle attività di controllo a norma dell’articolo 59;

g)

se del caso, informazioni sui collegamenti pertinenti tra l’attività del soggetto regolamentato di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE e la comunicazione a fini fiscali conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262;

h)

il numero della versione del piano di monitoraggio e la data a partire dalla quale si applica tale versione;

i)

la categoria del soggetto regolamentato;

2)

una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su calcoli, così articolata:

a)

per ciascuno dei flussi di combustibile da monitorare, una descrizione dettagliata della metodologia basata su calcoli applicata, compresi un elenco dei dati in ingresso e delle formule di calcolo utilizzati, i metodi per determinare il fattore settoriale, un elenco dei livelli applicati per i quantitativi di combustibile immessi, tutti i fattori di calcolo pertinenti, il fattore settoriale e, al livello di aggregazione noto, i codici CRF dell’uso o degli usi finali del flusso di combustibile immesso in consumo;

b)

qualora il soggetto regolamentato intenda ricorrere a una semplificazione per i flussi di combustibili de minimis, una classificazione dei flussi di combustibili in flussi di combustibili di maggiore entità e flussi de minimis;

c)

una descrizione dei sistemi di misura impiegati e del loro campo di misurazione, l’incertezza e l’ubicazione degli strumenti di misura da utilizzare per ciascuno dei flussi di combustibili da monitorare;

d)

se del caso, i valori standard usati per i fattori di calcolo con l’indicazione della fonte del fattore, o della fonte pertinente, da cui il fattore standard sarà periodicamente ricavato, per ciascuno dei flussi di combustibili;

e)

se del caso, un elenco dei metodi di analisi da utilizzare per la determinazione di tutti i fattori di calcolo pertinenti per ciascuno dei flussi di combustibili e una descrizione delle procedure scritte per tali analisi;

f)

se del caso, una descrizione della procedura che illustri il piano di campionamento per i combustibili da analizzare e una descrizione della procedura adottata per rivedere l’adeguatezza del piano di campionamento;

g)

se del caso, un elenco di laboratori impegnati nell’espletamento delle relative procedure analitiche e, se un laboratorio non è accreditato secondo le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, una descrizione della procedura impiegata per dimostrare la conformità ai requisiti equivalenti a norma dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3;

3)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di combustibili da biomassa sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5, e, se pertinente, all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 2;

4)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas sulla base dei dati relativi all’acquisto conformemente all’articolo 39, paragrafo 4.

5)

se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per trasmettere le informazioni di cui all’articolo 75 tervicies, paragrafo 3, e ricevere le informazioni di cui all’articolo 75 tervicies, paragrafo 2.»;

26)

nell’allegato II, sezione 1, la tabella 1 è modificata come segue:

i)

la terza riga (riguardante i «combustibili solidi») è sostituita dalla seguente:

«Combustibili solidi, ad esclusione dei rifiuti

Quantitativo di combustibile [t]

± 7,5 %

± 5 %

± 2,5 %

± 1,5 %»;

ii)

dopo la terza riga (riguardante i «combustibili solidi»), è inserita la riga seguente:

«Rifiuti

Quantitativo di combustibile [t]

± 7,5 %

± 5 %

± 2,5 %

± 1,5 %»;

27)

è inserito l’allegato II bis seguente:

« ALLEGATO II bis

Definizione dei livelli per le metodologie basate su calcoli applicate ai soggetti regolamentati

1.   DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I QUANTITATIVI DI COMBUSTIBILE IMMESSI

In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 29, paragrafo 2, primo comma, le soglie di incertezza di cui alla tabella 1 corrispondono ai livelli applicabili per i requisiti relativi ai quantitativi di combustibile immessi. Le soglie di incertezza si riferiscono alle incertezze massime ammesse per la determinazione dei flussi di combustibili nell’arco di un periodo di comunicazione.

Tabella 1

Livelli applicabili per i quantitativi di combustibile immessi (incertezza massima ammissibile per ogni livello)

Tipo di flusso di combustibile

Parametro cui si applica l’incertezza

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Combustione di combustibili

Combustibili commerciali standard

Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] o [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

Altri combustibili gassosi e liquidi

Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] o [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

Combustibili solidi

Quantitativo di combustibile [t] o [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

2.   DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I FATTORI DI CALCOLO E IL FATTORE SETTORIALE

I soggetti regolamentati monitorano le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE o inclusi nel sistema dell’Unione ai sensi dell’articolo 30 undecies della medesima direttiva, utilizzando le definizioni dei livelli specificate nella presente sezione.

2.1.   Livelli applicabili per i fattori di emissione

Se per un combustibile misto è determinata una frazione di biomassa, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare. Per i combustibili fossili i livelli si riferiscono al fattore di emissione.

Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:

a)

i fattori standard di cui all’allegato VI, sezione 1;

b)

altri valori costanti in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l’allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile.

Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori di emissione specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c).

Livello 2b: Il soggetto regolamentato ricava i fattori di emissione per il combustibile sulla base del potere calorifico netto per tipi specifici di carbone, unitamente a una correlazione empirica determinata almeno una volta all’anno a norma degli articoli da 32 a 35 e dell’articolo 75 quaterdecies.

Il soggetto regolamentato si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di buona prassi tecnica e che venga applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell’intervallo per il quale è stata stabilita.

Livello 3: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:

a)

determinazione del fattore di emissione conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 32 a 35;

b)

la correlazione empirica determinata per il livello 2b, se il soggetto regolamentato dimostra, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che l’incertezza della correlazione empirica non è superiore a 1/3 del valore di incertezza cui il soggetto regolamentato deve attenersi per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi di immessi del combustibile in questione.

2.2.   Livelli applicabili per il fattore di conversione tra unità

Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:

a)

i fattori standard di cui all’allegato VI, sezione 1;

b)

altri valori costanti in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l’allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile.

Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c).

Livello 2b: Per i combustibili scambiati a fini commerciali, si utilizza il fattore di conversione tra unità ricavato dai dati sugli acquisti per i rispettivi combustibili, a condizione che tale valore sia ricavato secondo norme nazionali o internazionali accettate.

Livello 3: Il soggetto regolamentato determina il fattore di conversione tra unità conformemente agli articoli da 32 a 35.

2.3.   Livelli per la frazione di biomassa

Livello 1: Il soggetto regolamentato applica un valore tra quelli pubblicati dall’autorità competente o dalla Commissione o i valori determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1.

Livello 2: Il soggetto regolamentato applica un metodo di stima approvato conformemente all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, secondo comma.

Livello 3 a: Il soggetto regolamentato applica analisi conformemente all’articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli da 32 a 35.

Se un soggetto regolamentato ritiene che una frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, non vengono assegnati livelli per la frazione di biomassa.

Livello 3b: Nel caso di combustibili derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il soggetto regolamentato può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo, come il sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

2.4.   Livelli applicabili al fattore settoriale

Livello 1: il soggetto regolamentato applica un valore standard conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafi 3 o 4.

Livello 2: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da e) a g).

Livello 3: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d).

;

28)

l’allegato III è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Metodologie di monitoraggio per le attività di trasporto aereo (articolo 53) »;

b)

alla sezione 2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Fattori di emissione di CO2 dei carburanti fossili per l’aviazione (fattori di emissione preliminari)

Carburante

Fattore di emissione (t CO2/t carburante)

Benzina avio (AvGas)

3,10

Benzina per aeromobili (JET B)

3,10

Kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A)

3,16 »;

29)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la sezione 10 è così modificata:

i)

la sottosezione A è sostituita dalla seguente:

«A.   Campo di applicazione

Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: calcinazione del calcare, della dolomite o della magnesite contenuti nelle materie prime, carbonio non derivante da carbonati presente nelle materie prime, combustibili fossili convenzionali che alimentano i forni, materie prime e combustibili fossili alternativi che alimentano i forni, combustibili da biomassa usati per i forni (rifiuti della biomassa) e altri combustibili.

Se nei processi di depurazione sono usati la calce viva e il CO2 derivante dal calcare, in modo che una quantità approssimativamente equivalente di CO2 sia nuovamente legata, non è necessario che la decomposizione dei carbonati e il processo di depurazione figurino separatamente nel piano di monitoraggio dell’impianto.»;

ii)

la sottosezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Norme di monitoraggio specifiche

Le emissioni derivanti dalla combustione sono monitorate in conformità della sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti da carbonati contenuti nelle materie prime sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. I carbonati di calcio e magnesio sono sempre presi in considerazione. Se utili per il calcolo delle emissioni, si considerano anche altri carbonati e il carbonio non derivante da carbonati contenuti nelle materie prime.

Ai fini della metodologia fondata sugli elementi in entrata, i valori del contenuto in carbonio vanno corretti in considerazione del tenore di umidità e del contenuto di ganga del materiale. Nel caso della produzione di magnesia, è necessario considerare, se opportuno, altri minerali contenenti magnesio diversi dai carbonati.

Si devono evitare doppi conteggi o omissioni dovuti a materiali reintrodotti o bypassati. Quando si applica il metodo B, la polvere dei forni da calce è considerata come un flusso di fonti distinto, se del caso.»;

b)

alla sezione 11, la sottosezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Norme di monitoraggio specifiche

Le emissioni derivanti dalla combustione, compreso il lavaggio degli effluenti gassosi, sono monitorate conformemente alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dalle materie prime non contenenti carbonati, compresi il coke, la grafite e la polvere di carbone, sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. Tra i carbonati da prendere in considerazione si annoverano perlomeno CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, e SrCO3. Si utilizza soltanto il metodo A.

In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di emissione delle materie prime contenenti carbonati si applicano le definizioni dei livelli seguenti:

Livello 1: Si utilizzano i rapporti stechiometrici indicati nella sezione 2 dell’allegato VI. La purezza dei pertinenti materiali in entrata è determinata secondo le migliori prassi del settore.

Livello 2: La quantità di carbonati da considerare, contenuta in ciascun materiale in entrata, è determinata secondo le modalità descritte agli articoli da 32 a 35.

In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di conversione è applicabile soltanto il livello 1 per tutte le emissioni di processo derivanti da materie prime contenenti e non contenenti carbonati.»;

30)

l’allegato V è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Requisiti di livello minimi per le metodologie basate su calcoli applicate nel caso di impianti di categoria A di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e di soggetti di categoria A di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a), e fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati negli impianti di categoria B e C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), e di soggetti di categoria B di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera b) »;

b)

la tabella 1 è così modificata:

i)

la terza riga (riguardante i «combustibili solidi») è sostituita dalla seguente:

«Combustibili solidi, ad esclusione dei rifiuti

1

2a/2b

2a/2b

n.a.

1

n.a.»;

ii)

dopo la terza riga (riguardante i «combustibili solidi»), è inserita la riga seguente:

«Rifiuti

1

2a/2b

2a/2b

n.a.

1

n.a.»;

31)

all’allegato V è aggiunta la tabella 2 seguente:

«Tabella 2

Livelli minimi da applicare per metodologie basate su calcoli nel caso di soggetti di categoria A e nel caso di fattori di calcolo per combustibili commerciali standard per i soggetti regolamentati, conformemente all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a)

Tipo di flusso di combustibile

Quantitativo di combustibile immesso

Fattore di conversione tra unità

Fattore di emissione (*9)

Combustibili commerciali standard

2

2a/2b

2a/2b

Altri combustibili gassosi e liquidi

2

2a/2b

2a/2b

Combustibili solidi

1

2a/2b

2a/2b

32)

all’allegato VI, sezione 1, tabella 1, dopo la quarantasettesima riga (riguardante gli «pneumatici usati») è inserita la riga seguente:

«Rifiuti urbani (frazione diversa dalla biomassa)

91,7

n.a.

Linee guida IPCC 2006»;

33)

l’allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Informazioni e dati minimi da conservare a norma dell’articolo 67, paragrafo 1

I gestori, gli operatori aerei e i soggetti regolamentati conservano almeno quanto indicato di seguito.

1.   ELEMENTI COMUNI PER IMPIANTI, OPERATORI AEREI E SOGGETTI REGOLAMENTATI

1)

Il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;

2)

i documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e, se del caso, dei livelli approvati dall’autorità competente;

3)

tutti gli aggiornamenti pertinenti dei piani di monitoraggio notificati all’autorità competente a norma dell’articolo 15 e le risposte dell’autorità competente;

4)

tutte le procedure scritte menzionate nel piano di monitoraggio, compresi, se del caso, il piano di campionamento, le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le procedure per le attività di controllo;

5)

un elenco di tutte le versioni del piano di monitoraggio utilizzate e di tutte le procedure correlate;

6)

la documentazione riguardante le responsabilità in materia di monitoraggio e comunicazione;

7)

la valutazione dei rischi effettuata dal gestore, dall’operatore aereo o dal soggetto regolamentato, se pertinente;

8)

le comunicazioni relative ai miglioramenti di cui all’articolo 69;

9)

la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica;

10)

la relazione di verifica;

11)

ogni altra informazione identificata come necessaria per la verifica della comunicazione annuale delle emissioni.

2.   ELEMENTI SPECIFICI PER IMPIANTI CON FONTI FISSE

1)

L’autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra, ed eventuali aggiornamenti della stessa.

2)

Eventuali valutazioni dell’incertezza, se pertinenti.

3)

Per le metodologie fondate su calcoli applicate negli impianti:

a)

i dati di attività usati per ogni calcolo delle emissioni per ciascun flusso di fonti di gas a effetto serra, classificati in base al processo e al tipo di combustibile o materiale;

b)

un elenco di tutti i valori standard usati come fattori di calcolo, se pertinente;

c)

l’insieme completo dei risultati del campionamento e delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;

d)

la documentazione su tutte le procedure inefficaci corrette e sull’intervento correttivo attuato ai sensi dell’articolo 64;

e)

eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione.

4)

Per le metodologie fondate su misure negli impianti, gli elementi aggiuntivi seguenti:

a)

la documentazione che giustifica la scelta della metodologia fondata su misure;

b)

i dati utilizzati per l’analisi delle incertezze delle emissioni prodotte da ciascuna fonte di emissione, suddivisi per processo;

c)

i dati usati per comprovare i calcoli e i risultati dei calcoli;

d)

una descrizione tecnica dettagliata del sistema di misura in continuo, compresa la documentazione relativa all’approvazione rilasciata dall’autorità competente;

e)

dati grezzi e aggregati provenienti dal sistema di misura in continuo, compresa la documentazione riguardante le modifiche nel tempo, il registro delle prove effettuate, le interruzioni temporanee del funzionamento, gli interventi di taratura e di manutenzione;

f)

la documentazione relativa a ogni modifica del sistema di misura in continuo;

g)

eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;

h)

se pertinente, il modello di bilancio di massa o di bilancio energetico usato allo scopo di determinare i dati surrogati conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, e i presupposti che ne sono alla base.

5)

Se si applica una metodologia alternativa ai sensi dell’articolo 22, tutti i dati necessari per la determinazione delle emissioni per le fonti di emissione e i flussi di fonti a cui si riferisce la metodologia selezionata, oltre che i dati surrogati per i dati di attività, i fattori di calcolo e altri parametri che sarebbero comunicati qualora si facesse ricorso a un metodo strutturato su livelli.

6)

Per la produzione di alluminio primario, gli elementi aggiuntivi seguenti:

a)

la documentazione dei risultati delle campagne di misura realizzate per determinare i fattori di emissione specifici all’impianto per il CF4 e il C2F6;

b)

la documentazione dei risultati della determinazione dell’efficacia di raccolta delle emissioni fuggitive;

c)

tutti i dati utili relativi alla produzione di alluminio primario, alla frequenza e alla durata degli effetti anodici o alla sovratensione anodica.

7)

Per le attività di cattura di CO2, trasporto e stoccaggio geologico, se del caso, gli elementi aggiuntivi seguenti:

a)

la documentazione dei quantitativi di CO2 iniettati nel complesso di stoccaggio da impianti che effettuano lo stoccaggio geologico di CO2;

b)

i dati sulla pressione e la temperatura relativi alla rete di trasporto aggregati in modo significativo;

c)

copia dell’autorizzazione allo stoccaggio corredata del relativo piano di monitoraggio a norma dell’articolo 9 della direttiva 2009/31/CE;

d)

le relazioni presentate a norma dell’articolo 14 della direttiva 2009/31/CE;

e)

le relazioni sui risultati delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 15 della direttiva 2009/31/CE;

f)

la documentazione sui provvedimenti correttivi adottati a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE.

3.   ELEMENTI SPECIFICI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO

1)

L’elenco degli aeromobili di proprietà e noleggiati nonché le prove necessarie circa la completezza dell’elenco stesso; per ciascun aeromobile la data in cui è stato aggiunto alla flotta dell’operatore aereo o in cui è stato cancellato dalla stessa;

2)

l’elenco dei voli che rientrano in ciascun periodo di comunicazione, compreso, per ogni volo, il codice designatore ICAO dei due aerodromi, nonché le prove necessarie circa la completezza dell’elenco stesso;

3)

i dati pertinenti usati per determinare il consumo di combustibile e le emissioni;

4)

la documentazione sul metodo adottato in caso di lacune nei dati se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmare tali lacune ove si siano presentate e, se il numero di voli con lacune nei dati ha superato il 5 % dei voli oggetto di comunicazione, i motivi alla base di tali lacune e la documentazione concernente gli interventi correttivi adottati.

4.   ELEMENTI SPECIFICI AI SOGGETTI REGOLAMENTATI

1)

L’elenco dei flussi di combustibili in ogni periodo di comunicazione nonché le prove necessarie circa la completezza dell’elenco stesso, compresa la classificazione dei flussi di combustibili;

2)

i mezzi mediante i quali i combustibili definiti all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono immessi in consumo e, se disponibili, i tipi di consumatori intermedi, se ciò non comporta un onere amministrativo sproporzionato;

3)

il tipo di uso finale, compreso il codice CRF pertinente dei settori finali in cui il combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE è consumato, al livello di aggregazione disponibile;

4)

i dati pertinenti utilizzati per determinare i quantitativi di combustibile immessi per ciascun flusso di combustibile;

5)

un elenco dei valori standard usati e dei fattori di calcolo, se pertinente;

6)

il fattore settoriale per ciascun flusso di combustibile, compresa un’identificazione di ciascun settore di consumo finale e tutti i dati sottostanti pertinenti a tale identificazione;

7)

i livelli applicabili, comprese le giustificazioni per eventuali scostamenti dai livelli richiesti;

8)

l’insieme completo dei risultati del campionamento e delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;

9)

la documentazione su tutte le procedure inefficaci corrette e sull’intervento correttivo attuato ai sensi dell’articolo 64;

10)

eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;

11)

un elenco degli impianti per i quali il combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE è immesso in consumo, compresi i nomi, l’indirizzo, il numero di autorizzazione e i quantitativi di combustibile immessi forniti a detti impianti per i periodi di comunicazione.

;

34)

l’allegato X è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

i dati di identificazione dell’impianto, precisati nell’allegato IV della direttiva 2003/87/CE, e numero univoco dell’autorizzazione rilasciata all’impianto, tranne per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani;»;

ii)

al punto 6) è aggiunta la lettera h) seguente:

«h)

qualora un flusso di fonti sia un tipo di rifiuto, i codici dei rifiuti pertinenti di cui alla decisione 2014/955/UE della Commissione (*10).

(*10)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).»;"

iii)

al punto 9) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

se pertinente, un dato surrogato per il contenuto energetico dei combustibili e dei materiali fossili e dei combustibili e dei materiali da biomassa.»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

massa del carburante (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati, comprese le informazioni su tutto quanto segue:

a)

se i biocarburanti sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5;

b)

se il carburante è ammissibile per l’aviazione;

c)

per i carburanti ammissibili per l’aviazione, il tipo di carburante definito all’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

ii)

il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

le emissioni totali di CO2, espresse in tonnellate di CO2 utilizzando il fattore di emissione preliminare nonché il fattore di emissione, disaggregate per Stato membro di partenza e di arrivo, compreso il CO2 derivante da biocarburanti non conformi all’articolo 38, paragrafo 5;»;

iii)

al punto 12), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quantità di biocarburanti utilizzata durante l’anno di comunicazione (in tonnellate) riportata per tipo di carburante, e eventuale conformità dei biocarburanti in questione all’articolo 38, paragrafo 5;»;

iv)

è aggiunto il punto 12 bis) seguente:

«12 bis)

quantitativo totale di carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati durante l’anno di comunicazione (in tonnellate) riportato per tipo di carburante di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

v)

il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13)

in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni l’operatore aereo riporta le emissioni annuali e il numero annuo di voli per coppia di aerodromi. Se pertinente, il quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione (in tonnellate) è indicato per coppia di aerodromi. Su richiesta dell’operatore tali informazioni sono trattate come riservate dall’autorità competente.»;

c)

la sezione 3 è soppressa;

d)

è aggiunta la sezione 4 seguente:

«4.   COMUNICAZIONI ANNUALI DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI

La comunicazione annuale delle emissioni del soggetto regolamentato contiene almeno le informazioni seguenti:

1)

i dati di identificazione del soggetto regolamentato, precisati nell’allegato IV della direttiva 2003/87/CE, e numero univoco dell’autorizzazione a emettere gas serra;

2)

il nome e l’indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione;

3)

l’anno della comunicazione;

4)

il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile, nonché il riferimento e il numero di versione di tutti gli altri piani di monitoraggio pertinenti per l’anno oggetto di comunicazione;

5)

le modifiche significative delle operazioni del soggetto regolamentato e le variazioni e gli scostamenti provvisori, verificatisi durante il periodo di comunicazione, nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente; compresi i cambiamenti temporanei o permanenti di livello, i motivi di tali cambiamenti, la data d’inizio dei cambiamenti, nonché la data d’inizio e di termine dei cambiamenti temporanei;

6)

le informazioni per tutti i flussi di combustibili, tra cui almeno:

a)

le emissioni totali espresse in t CO2, compreso il CO2 proveniente dai flussi di combustibili da biomassa non conformi all’articolo 38, paragrafo 5;

b)

i livelli applicati;

c)

i quantitativi di combustibile immessi (espressi in tonnellate, Nm3 o TJ,) e il fattore di conversione tra unità, espresso in unità adeguate, comunicati separatamente, se del caso;

d)

i fattori di emissione, espressi conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 septies; la frazione di biomassa, indicata sotto forma di frazioni adimensionali;

e)

qualora i fattori di emissione per i combustibili si riferiscano alla massa o al volume anziché all’energia, i valori determinati a norma dell’articolo 75 nonies, paragrafo 3, per il fattore di conversione tra unità del rispettivo flusso di combustibile;

f)

i mezzi mediante i quali il combustibile è immesso in consumo;

g)

l’uso o gli usi finali del flusso di combustibile immesso in consumo, compreso il codice CRF, al livello di precisione disponibile;

h)

il fattore settoriale, espresso sotto forma di frazione adimensionale fino al terzo decimale. Se, per un flusso di combustibile, è utilizzato più di un metodo per determinare il fattore settoriale, le informazioni concernenti il tipo di metodo, il fattore settoriale associato, il quantitativo di combustibile immesso e il codice CRF al livello di precisione disponibile;

i)

se il fattore settoriale è pari a zero ai sensi dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 1:

i)

l’elenco di tutti i soggetti contemplati ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE identificati per nome, indirizzo e, se del caso, numero univoco di autorizzazione;

ii)

i quantitativi di combustibile immessi forniti a ogni soggetto contemplato ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE per il periodo di comunicazione pertinente, espressi in t, Nm3, o TJ, nonché le rispettive emissioni;

7)

le informazioni da comunicare come voci per memoria, tra cui almeno:

a)

un dato surrogato per il potere calorifico netto dei flussi di combustibili da biomassa, se del caso;

b)

le emissioni, i quantitativi e il valore energetico dei biocombustibili e dei bioliquidi immessi in consumo, espressi in t e TJ, e informazioni sulla conformità di questi biocombustibili e bioliquidi all’articolo 38, paragrafo 5;

8)

se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1:

a)

il flusso di combustibile interessato dalle singole lacune nei dati;

b)

i motivi di ogni lacuna nei dati;

c)

la data e l’ora di inizio e di fine e la durata di ogni lacuna;

d)

le emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;

e)

se il metodo di stima per determinare i dati surrogati non è ancora stato incluso nel piano di monitoraggio, una descrizione dettagliata del metodo di stima, comprensiva degli elementi atti a dimostrare che il sistema impiegato non comporta sottostime delle emissioni per il periodo interessato;

9)

ogni altro cambiamento, verificatosi nel soggetto regolamentato durante il periodo di comunicazione, che incida sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell’anno di comunicazione.»;

35)

sono aggiunti gli allegati seguenti:

« ALLEGATO X bis

Comunicazioni sui fornitori di combustibili e sull’uso di combustibili da parte degli impianti fissi e, se del caso, degli operatori aerei e delle società di navigazione

Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il gestore trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ciascun combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:

a)

nome, indirizzo e numero univoco dell’autorizzazione del fornitore di combustibili registrato come soggetto regolamentato. Nei casi in cui il fornitore di combustibili non è un soggetto regolamentato, i gestori presentano, se del caso, un elenco di tutti i fornitori di combustibili, dai fornitori diretti fino al soggetto regolamentato, compresi il nome, l’indirizzo e il numero univoco dell’autorizzazione;

b)

i tipi e i quantitativi di combustibili acquistati da ogni fornitore di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente;

c)

il quantitativo di combustibile utilizzato per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE da ogni fornitore di combustibili durante il periodo di comunicazione pertinente.

ALLEGATO X ter

Comunicazioni sui combustibili immessi da soggetti regolamentati

Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell’allegato X del presente regolamento, il soggetto regolamentato trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ogni combustibile acquistato definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:

a)

nome, indirizzo e numero univoco dell’autorizzazione del gestore e, se pertinente, dell’operatore aereo e della società di navigazione, per i quali è immesso il combustibile. Negli altri casi in cui il combustibile è destinato a un uso finale in settori contemplati dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE il soggetto regolamentato trasmette, se disponibile, un elenco di tutti i consumatori di combustibili, dall’acquirente diretto al gestore, compresi il nome, l’indirizzo e il numero univoco dell’autorizzazione, se ciò non comporta un onere amministrativo sproporzionato;

b)

i tipi e i quantitativi di combustibili venduti a ogni acquirente di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente;

c)

il quantitativo di combustibile utilizzato per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE per ogni acquirente di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente.

.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Tuttavia l’articolo 1, punto 24), punto 25), lettera a), punto iii), punto 25), lettera d), punto 27), punto 30), lettera a), punto 31), punto 33), punto 34), lettera d), e punto 35), si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).

(3)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(6)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(7)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(8)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

(11)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(*9)  I livelli per il fattore di emissione si riferiscono al fattore di emissione preliminare. Per i materiali misti, la frazione di biomassa è determinata separatamente. Il livello 1 è il livello minimo da applicare per la frazione di biomassa nel caso di soggetti di categoria A e nel caso di combustibili commerciali standard per tutti i soggetti regolamentati conformemente all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a).»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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