COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2020
COM(2020) 610 final
2020/0279(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2020) 207 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
Negli orientamenti politici della Commissione la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che comprende un approccio globale per quanto riguarda le frontiere esterne, i sistemi di asilo e rimpatrio, lo spazio Schengen di libera circolazione e la dimensione esterna.
Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, presentato insieme a questa proposta per un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, rappresenta un nuovo inizio in materia di migrazione basato su un approccio di gestione globale. La presente proposta delinea un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE come contributo chiave all'approccio globale e cerca di promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Il nuovo patto, basato sui principi generali di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, auspica un processo di elaborazione integrata delle politiche che riunisca le politiche in materia di asilo, migrazione, rimpatri, protezione delle frontiere esterne, lotta al traffico di migranti e relazioni con i principali paesi terzi, rispecchiando un approccio amministrativo a tutto tondo. Riconosce che un approccio globale equivale a un'espressione più forte, sostenibile e tangibile del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, che trova il suo equilibrio in un contesto più ampio, ampliando l'attenzione al di là della questione di quale Stato membro sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Tali principi dovrebbero pertanto essere applicati all'intera gestione della migrazione, dalla garanzia di accesso alla protezione internazionale alla lotta contro la migrazione irregolare e ai movimenti non autorizzati.
Dal conseguimento di un equilibrio degli sforzi nella gestione delle domande di asilo alla possibilità di garantire una rapida identificazione delle persone bisognose di protezione internazionale o il rimpatrio efficace di coloro che non la necessitano, le sfide connesse alla gestione della migrazione non dovrebbero essere affrontate dai singoli Stati membri, bensì dall'UE nel suo insieme. Inoltre, la pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri continua a gravare pesantemente sugli Stati membri di primo arrivo e sui sistemi di asilo di altri Stati membri a causa degli spostamenti non autorizzati. L'attuale sistema migratorio non è in grado di far fronte a queste realtà. In particolare, attualmente mancano un meccanismo di solidarietà efficace e norme efficienti in materia di responsabilità. È pertanto necessario un quadro europeo in grado di gestire l'interdipendenza tra le politiche e le decisioni degli Stati membri. Tale quadro deve tenere conto delle realtà migratorie in costante evoluzione, che hanno comportato una maggiore complessità e un'accresciuta necessità di coordinamento.
La presente proposta di un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione intende sostituire l'attuale regolamento Dublino e rilancia la riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) mediante l'istituzione di un quadro comune che contribuisca all'approccio globale alla gestione della migrazione attraverso l'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le sue componenti interna ed esterna. Questo nuovo approccio ancora il sistema esistente in un quadro più ampio, in grado di riflettere l'approccio amministrativo a tutto tondo e di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri. Comprende inoltre un meccanismo di solidarietà nuovo e più completo per garantire il normale funzionamento del sistema migratorio, nonché criteri razionali e meccanismi più efficienti per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
La presente proposta prevede un nuovo meccanismo di solidarietà, flessibile e reattivo nella sua progettazione al fine di poter essere adattato alle diverse situazioni determinate dalle diverse sfide migratorie cui devono far fronte gli Stati membri, il quale stabilisce misure di solidarietà tra le quali gli Stati membri possono scegliere per dare il loro contributo. Il nuovo approccio alla solidarietà fornisce un sostegno continuo e diversificato agli Stati membri sotto pressione o a rischio di pressione e comprende un processo specifico per affrontare le specificità degli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Inoltre, gli Stati membri potranno offrire contributi volontari in qualsiasi momento. La Commissione garantirà il coordinamento di tali misure in ogni momento.
La presente proposta comprende anche disposizioni volte a rafforzare il rimpatrio dei migranti irregolari. A tal fine introduce un meccanismo inteso ad agevolare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione, che integra il meccanismo istituito dall'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 810/2009 del codice dei visti. Questo nuovo meccanismo conferisce alla Commissione il potere di presentare al Consiglio una relazione che delinei misure efficaci intese a incentivare e migliorare la cooperazione con i paesi terzi per facilitare i rimpatri e le riammissioni, nonché la cooperazione tra gli Stati membri allo stesso fine, tenendo nel contempo in debita considerazione gli interessi generali e le relazioni con i paesi terzi interessati. La Commissione si avvarrà del contributo del Servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni dell'UE. La Commissione e il Consiglio prenderanno quindi in considerazione eventuali ulteriori azioni appropriate da attuare al riguardo, nei limiti delle rispettive competenze. Questo meccanismo e l'istituzione del nuovo coordinatore dell'UE per i rimpatri sostenuto da una rete di rappresentanti ad alto livello, annunciati nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, contribuiranno a un approccio strategico e coordinato comune in materia di rimpatrio e riammissione tra gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'Unione.
Inoltre, le misure di solidarietà comprenderanno anche nuove possibilità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nell'esecuzione dei rimpatri, sotto forma di rimpatri sponsorizzati. Nell'ambito di questa nuova forma di misura di solidarietà, gli Stati membri si impegnerebbero a rimpatriare i migranti irregolari per conto di un altro Stato membro, svolgendo tutte le attività necessarie a tal fine direttamente dal territorio dello Stato membro beneficiario (ad esempio, consulenza in materia di rimpatrio, dialogo politico con i paesi terzi, sostegno al rimpatrio volontario assistito e alla reintegrazione). Tali attività si aggiungono a quelle svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del suo mandato e comprendono in particolare misure che l'Agenzia non può attuare (ad esempio, offrire sostegno diplomatico allo Stato membro beneficiario nelle relazioni con i paesi terzi). Tuttavia, nel caso in cui il rimpatrio non venga completato entro 8 mesi, i migranti irregolari sarebbero trasferiti nel territorio dello Stato membro che provvede alla sponsorizzazione per proseguire le operazioni di attuazione delle decisioni di rimpatrio dallo Stato in questione.
Il nuovo approccio alla gestione della migrazione comprende anche il miglioramento delle norme sulla competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale, al fine di contribuire a ridurre gli spostamenti non autorizzati in modo proporzionato e ragionevole.
La presente proposta istituisce inoltre un quadro di governance basato sulle strategie nazionali degli Stati membri, che confluirà in una strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione che definirà l'approccio strategico alla gestione dell'asilo e della migrazione a livello europeo, nonché all'attuazione delle politiche in materia di asilo, migrazione e rimpatrio conformemente all'approccio globale.
Riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)
Il Patto si basa sulle proposte di riforma del CEAS della Commissione del 2016 e del 2018 e introduce nuovi elementi aggiuntivi per garantire l'equilibrio necessario per un quadro comune che riunisca tutti gli aspetti della politica in materia di asilo e migrazione. La proposta di riforma del 2016 in materia di asilo consisteva in sette proposte legislative: la rifusione del regolamento Dublino, la rifusione del regolamento Eurodac, il regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il regolamento sulla procedura di asilo, il regolamento qualifiche, la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e il regolamento quadro dell'Unione per il reinsediamento. Nel settembre 2018 la Commissione ha inoltre presentato una proposta modificata del regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.
Sebbene siano stati compiuti progressi significativi su alcune delle suddette proposte e siano stati raggiunti accordi politici provvisori tra i colegislatori sulle proposte relative al regolamento qualifiche, alla direttiva sulle condizioni di accoglienza, al regolamento quadro dell'Unione per il reinsediamento, al regolamento Eurodac e alla prima proposta che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, meno progressi sono stati compiuti per quanto riguarda le proposte sul regolamento Dublino e il regolamento sulla procedura di asilo, principalmente a causa di opinioni divergenti in seno al Consiglio. È mancato inoltre il sostegno sufficiente per concordare anche solo alcune delle proposte di riforma in materia di asilo in vista di un accordo sull'intera riforma.
Insieme alla presente proposta, la Commissione presenta una proposta che modifica la proposta di regolamento sulla procedura di asilo del 2016 e la proposta di regolamento che introduce accertamenti per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi alle frontiere esterne, che stabiliscono un collegamento continuo tra tutte le fasi della procedura di migrazione, compresa una nuova fase preliminare all'ingresso e un rimpatrio più rapido dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere nell'Unione.
Inoltre, la Commissione presenta una proposta di modifica della proposta di rifusione del regolamento Eurodac del 2016 per istituire un collegamento chiaro e coerente tra persone specifiche e le procedure cui sono soggette, al fine di contribuire meglio al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione degli spostamenti non autorizzati e sostenere l'attuazione del nuovo meccanismo di solidarietà.
Infine, la Commissione presenta anche una proposta di regolamento relativo alla gestione delle situazioni di crisi al fine di definire gli strumenti necessari per far fronte alle situazioni di crisi e di forza maggiore. Lo strumento in questione mira ad affrontare situazioni eccezionali di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o apolidi che arrivano irregolarmente in uno Stato membro, o un rischio imminente di tali arrivi, le cui dimensioni e caratteristiche siano tali da rendere non funzionale il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro interessato e che rischiano di avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo e del sistema di gestione della migrazione dell'Unione o di determinare l'impossibilità di applicarli; mira inoltre a delineare norme derogatorie in situazioni di forza maggiore.
1.2.Obiettivi della proposta
Un approccio globale alla gestione della migrazione è necessario per costruire la fiducia reciproca tra gli Stati membri, al fine di garantire la coerenza dell'approccio dell'UE in materia di asilo, gestione della migrazione, protezione delle frontiere esterne e relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che l'efficacia dell'approccio globale dipende dal fatto che tutte le componenti siano affrontate congiuntamente e in maniera integrata. Esso tiene conto inoltre delle recenti sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, in cui la Corte ha stabilito che "gli oneri [...] devono, in linea di principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, dal momento che, ai sensi dell'articolo 80 TFUE, tale principio disciplina la politica dell'Unione in materia di asilo".
Nel 2016 la Commissione ha proposto un sistema in base al quale uno Stato membro designato come competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in base alla gerarchia dei criteri di competenza conservava in modo permanente la competenza per l'esame di tutte le eventuali ulteriori domande o dichiarazioni presentate dallo stesso richiedente. Il sistema era integrato da un meccanismo correttivo di assegnazione obbligatorio e automatico che, sulla base di una chiave di riferimento, si attivava quando uno Stato membro si trovava ad affrontare una pressione sproporzionata, garantendo un sistema chiaro e vincolante di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Il 16 novembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato negoziale, che comprendeva una proposta volta a sostituire il criterio del primo ingresso e l'applicazione automatica del criterio della prima domanda con un sistema di assegnazione in cui il richiedente avrebbe potuto scegliere di essere assegnato a uno dei quattro Stati membri con il minor numero di domande. In sede di Consiglio, gli Stati membri non sono stati in grado di concordare un approccio comune e i negoziati hanno subito una battuta d'arresto.
Al fine di superare l'attuale situazione di stallo e delineare un quadro più ampio e solido per le politiche in materia di migrazione e asilo, la Commissione intende ritirare la proposta del 2016. La presente proposta abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ("regolamento Dublino III").
La proposta ha le seguenti finalità specifiche:
·istituire un quadro comune che contribuisca all'approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione sulla base dei principi dell'elaborazione integrata delle politiche, della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità;
·garantire la condivisione delle responsabilità attraverso un nuovo meccanismo di solidarietà, istituendo un sistema in grado di garantire la solidarietà su base continuativa in tempi normali e di assistere gli Stati membri con misure efficaci (sponsorizzazione della ricollocazione o del rimpatrio e altri contributi volti a rafforzare la capacità degli Stati membri nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio e nella dimensione esterna) per gestire la migrazione in modo pratico quando affrontano momenti di pressione migratoria. Tale approccio comprende anche un processo specifico di solidarietà da applicare agli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
·aumentare la capacità del sistema di determinare in modo efficiente ed efficace un solo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. In particolare, limita le clausole sulla cessazione della competenza e le possibilità di trasferimento di responsabilità tra Stati membri a causa delle azioni del richiedente e abbrevia notevolmente i termini per l'invio delle richieste e il ricevimento delle risposte, in modo da garantire ai richiedenti una determinazione più rapida dello Stato membro competente e, di conseguenza, un accesso più rapido alle procedure per la concessione della protezione internazionale;
·scoraggiare gli abusi e impedire gli spostamenti non autorizzati dei richiedenti all'interno dell'UE, in particolare stabilendo chiaramente che questi ultimi devono presentare domanda nello Stato membro di primo arrivo o di soggiorno regolare e rimanere nello Stato membro designato come competente; ciò implica anche conseguenze proporzionate di ordine materiale in caso di mancato rispetto di tali obblighi.
1.3.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è una pietra angolare del sistema europeo comune di asilo. È pienamente vincolato agli strumenti giuridici e politici nel settore, in particolare per quanto riguarda le procedure di asilo, le norme per la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, le condizioni di accoglienza e il reinsediamento.
Inoltre, la presente proposta è coerente con le norme relative al controllo delle frontiere esterne stabilite nel codice frontiere Schengen e contribuisce all'obiettivo di una gestione efficace delle frontiere esterne quale necessario corollario alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Ampliando la portata delle misure per affrontare le sfide migratorie, la proposta riduce ulteriormente la necessità di ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne.
È inoltre garantita la coerenza con un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, quale definita nel regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. La gestione europea integrata delle frontiere è un necessario corollario alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È anche un pilastro della presente proposta e contribuisce all'attuazione del principio dell'integrazione delle politiche per migliorare l'approccio globale alla gestione della migrazione in essa previsto.
La presente proposta è pienamente coerente con la comunicazione sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e con la tabella di marcia delle iniziative che la accompagnano, compresa la proposta di modifica mirata del regolamento sulla procedura di asilo e del regolamento che introduce accertamenti, che garantiscono che i migranti siano sottoposti ad accertamenti dell'identità, a controlli sanitari e di sicurezza e siano indirizzati verso una procedura di rimpatrio oppure di asilo compresa, se del caso, la procedura di asilo o di rimpatrio alla frontiera di cui alla proposta di modifica del regolamento sulla procedura di asilo. La proposta è inoltre coerente con la proposta di modifica della proposta di rifusione del regolamento Eurodac del 2016.
La presente proposta è inoltre pienamente coerente con il programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione, che fornisce un quadro operativo per monitorare e anticipare i flussi migratori e la situazione migratoria, rafforzare la resilienza e organizzare una risposta coordinata a una crisi migratoria. In particolare, la proposta si avvale pienamente delle relazioni pubblicate dalla rete istituita nell'ambito del programma e delle sue attività.
La proposta rafforza ulteriormente il quadro giuridico e la politica dell'UE in materia di rimpatrio, potenziando la capacità dell'Unione di agire in materia di cooperazione con i paesi terzi attraverso un meccanismo che conferisce alla Commissione il potere di esaminare e proporre misure volte a migliorare tale cooperazione, andando oltre le misure già previste nel codice dei visti.
È inoltre garantita la coerenza con gli accordi politici provvisori già raggiunti in merito al regolamento qualifiche, alla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, al regolamento quadro dell'Unione per il reinsediamento e al regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che la Commissione sostiene pienamente. Poiché gli obiettivi su cui si fondano tali proposte sono tuttora validi, un accordo su tali proposte andrebbe raggiunto quanto prima.
Tuttavia, poiché non è stato possibile trovare un accordo sulla proposta di regolamento Dublino pubblicata il 4 maggio 2016, e poiché la presente proposta comprende un nuovo meccanismo strutturato di solidarietà e tiene conto anche di altre modifiche proposte nel 2016 volte principalmente a rendere più efficaci le procedure che portano a un trasferimento Dublino, come le notifiche di ripresa in carico e la limitazione del trasferimento di competenza, è necessario ritirare la proposta di regolamento Dublino.
Nel settembre 2015 la Commissione ha inoltre proposto un meccanismo di ricollocazione di crisi, al fine di elaborare una soluzione strutturale per far fronte a situazioni di crisi come quelle in Grecia e in Italia che hanno portato alle due decisioni di ricollocazione adottate dal Consiglio nel settembre 2015. Poiché la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione contiene disposizioni intese ad affrontare le realtà dei flussi migratori attraverso la ricollocazione e la sponsorizzazione dei rimpatri in tempi di pressione migratoria, e poiché anche la proposta di regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo prevede norme specifiche per la ricollocazione e la sponsorizzazione dei rimpatri allo scopo di gestire in modo strutturale le situazioni di crisi, la Commissione intende ritirare la proposta relativa a un meccanismo di ricollocazione di crisi del settembre 2015 e abrogare la direttiva sulla protezione temporanea.
1.4.Coerenza con le altre politiche dell'Unione
La presente proposta è coerente con l'approccio globale a lungo termine alla gestione della migrazione definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che prevede di porre la politica migratoria al centro delle relazioni con i paesi terzi partner; di integrare la gestione delle frontiere esterne nella più ampia politica di gestione della migrazione dell'UE; di creare procedure fluide, eque ed efficienti per l'asilo e il rimpatrio e rafforzare lo spazio Schengen di libera circolazione sulla base della fiducia tra gli Stati membri. Un elemento essenziale di questo approccio è la promozione di percorsi legali verso l'UE per attirare talenti sul mercato del lavoro dell'Unione, la concessione di protezione alle persone che ne hanno bisogno attraverso il reinsediamento e altri percorsi complementari di protezione, nonché lo sviluppo di politiche specifiche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle società europee.
Istituendo un quadro che applica alla gestione della migrazione un approccio che prende in considerazione l'intera rotta migratoria attraverso la creazione di partenariati con i paesi terzi, il presente regolamento contribuisce agli obiettivi dell'UE di una politica estera ambiziosa e di ampio respiro basata sul partenariato con i paesi terzi. Garantisce inoltre la coerenza con gli obiettivi umanitari dell'Unione espressi attraverso il sostegno ai rifugiati nei paesi terzi.
La presente proposta è coerente con la proposta relativa agli accertamenti e, in particolare, contribuisce a stabilire garanzie forti per i diritti fondamentali attraverso il meccanismo di monitoraggio in essa previsto. Nella proposta di regolamento che istituisce l'obbligo di accertamenti alle frontiere esterne per i cittadini di paesi terzi che, in linea di principio, non soddisfano le condizioni d'ingresso viene proposto un nuovo meccanismo di monitoraggio per garantire che i diritti fondamentali siano rispettati nel corso degli accertamenti e che si indaghi adeguatamente su qualsiasi accusa di violazione dei diritti fondamentali. Tale monitoraggio rientra tra le disposizioni in materia di governance della proposta di regolamento, che stabiliscono che gli Stati membri dovrebbero integrare i risultati dei rispettivi meccanismi nazionali di monitoraggio ai sensi del regolamento sugli accertamenti nelle rispettive strategie nazionali previste dalla presente proposta di regolamento. Inoltre, la relazione annuale sulla gestione della migrazione includerà anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio e proporrà, se del caso, miglioramenti.
Al fine di sostenere le misure di solidarietà incentrate sulla ricollocazione e i successivi trasferimenti, oltre ai trasferimenti coperti dalle procedure per la determinazione della competenza degli Stati membri, la presente proposta prevede il versamento di somme forfettarie agli Stati membri ed è pienamente coerente con il bilancio dell'Unione per incentivare tali misure e l'efficace applicazione del regolamento.
La presente proposta rafforza ulteriormente le politiche nel settore della sicurezza. Mediante norme specifiche stabilite nel presente regolamento, la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale sarà rapidamente stabilita quando la persona rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico e saranno impediti ulteriori trasferimenti della persona in questione verso altri Stati membri. Pertanto, la proposta rafforza anche l'obiettivo di sicurezza previsto nella proposta di regolamento sugli accertamenti, ai sensi del quale tale controllo di sicurezza sarà obbligatorio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
La presente proposta abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 604/2013 e amplia il campo di applicazione per includervi un quadro comune che contribuisca all'approccio globale alla gestione della migrazione, oltre a introdurre un approccio più ampio alla solidarietà; dovrebbe pertanto essere adottato sulla base giuridica appropriata, vale a dire l'articolo 78, secondo comma, lettera e), e l'articolo 79, secondo comma, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo la procedura legislativa ordinaria.
2.2.Geometria variabile
L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 604/2013, avendo notificato che desidera partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.
In conformità del suddetto protocollo, l'Irlanda può decidere di partecipare all'adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta.
Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Tuttavia, poiché applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la Comunità europea nel 2006, dovrà comunque notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, se decide o meno di attuare il contenuto delle parti III, V e VII del regolamento modificato.
2.3.Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell'UE associati al sistema Dublino
Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/Eurodac:
– l'accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001;
– l'accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008;
– il protocollo di associazione del Liechtenstein, concluso il 7 marzo 2011.
Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis di Dublino/Eurodac con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra l'Unione e i paesi associati.
In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis di Dublino/Eurodac o si basa su di esso, i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.
Il regolamento proposto ha un ambito di applicazione più ampio, al di là dell'oggetto degli accordi summenzionati, che definisce un approccio globale basato su un quadro comune per la gestione della migrazione, preservando nel contempo le disposizioni fondamentali relative alla determinazione della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale, che rimangono una parte fondamentale del regolamento. Al fine di garantire che gli accordi con la Danimarca e i paesi associati che regolano la loro partecipazione al sistema Dublino siano mantenuti, qualora tale atto fosse accettato la Danimarca, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein saranno vincolati unicamente dalle parti III, V e VII del presente regolamento.
2.4.Sussidiarietà
Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
La presente proposta razionalizza le attuali norme stabilite nel regolamento (UE) n. 604/2013 e mira a garantire la corretta applicazione di tali norme che limiteranno gli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, questione per sua natura transnazionale. Tali norme sono integrate da un nuovo meccanismo di solidarietà inteso a istituire un sistema per affrontare le situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie. Tale approccio prevede anche l'inclusione di misure di solidarietà applicate agli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, al fine di fornire sostegno agli Stati membri che si trovano ad affrontare le criticità legate a tali arrivi.
Il conseguimento di questi obiettivi, per loro natura transnazionali, richiede un'azione a livello dell'UE. È evidente che le iniziative prese singolarmente dagli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente all'esigenza di un approccio comune dell'UE per un problema comune.
2.5.Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.
Per quanto riguarda l'approccio globale basato su un quadro comune, il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali di tale approccio, sostenuto da una struttura di monitoraggio e di governance necessaria per garantirne l'attuazione. Attraverso i principi dell'elaborazione integrata delle politiche e quelli relativi alla solidarietà e all'equa ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri hanno un interesse comune nel garantire un'attuazione coerente della gestione della migrazione a livello dell'UE. Tali disposizioni non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di affrontare efficacemente la situazione.
Per quanto riguarda la razionalizzazione delle norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, i cambiamenti proposti si limitano a quanto necessario per consentire il funzionamento efficace del sistema, in relazione sia al rapido accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della protezione internazionale, sia alla capacità delle amministrazioni degli Stati membri di applicare il sistema.
Per quanto attiene all'introduzione di un nuovo meccanismo di solidarietà, nella versione attuale il regolamento (UE) n. 604/2013 non prevede strumenti che consentano di far fronte a situazioni in cui gli Stati membri sono esposti a pressioni migratorie. Inoltre, l'attuale regolamento non affronta la situazione specifica rappresentata dagli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le disposizioni in materia di solidarietà introdotte dalla proposta intendono colmare questa lacuna. Tali disposizioni non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di affrontare efficacemente la situazione.
2.6.Scelta dell'atto giuridico
Poiché l'attuale meccanismo Dublino è stato istituito tramite regolamento, lo stesso atto giuridico è utilizzato per predisporre un approccio globale basato su un quadro comune per un'efficace gestione della migrazione, per razionalizzare il meccanismo Dublino e integrarlo con un meccanismo di solidarietà.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Raccolta di conoscenze sull'attuazione e l'applicazione della legislazione vigente
3.1.Definizione delle politiche sulla base di elementi concreti
La Commissione ha condotto un'analisi della situazione, i cui risultati dettagliati sono contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e le sue proposte legislative e non legislative. L'analisi delinea i recenti sviluppi nel settore della gestione della migrazione e sottolinea che il rilancio della riforma del sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e una nuova modalità di ripartizione degli oneri sono elementi essenziali per un nuovo inizio.
L'analisi evidenzia che, sebbene il numero di arrivi irregolari nell'Unione sia drasticamente diminuito (-92 % rispetto al picco della crisi nel 2015), permangono alcune sfide strutturali che mettono a dura prova i sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio degli Stati membri. Tali sfide includono una percentuale crescente di domande di protezione internazionale da parte di persone prive di argomenti fondati, che difficilmente beneficeranno di protezione nell'UE, con un conseguente aumento degli oneri amministrativi e dei ritardi nella concessione della protezione a coloro che ne hanno realmente bisogno, nonché un persistente fenomeno di ulteriore circolazione dei migranti all'interno dell'UE. Inoltre, vanno riconosciute le difficoltà che le autorità degli Stati membri affrontano nel garantire la sicurezza dei richiedenti e del personale nel contesto della crisi della COVID-19.
Nonostante il numero di arrivi irregolari sia diminuito nel tempo, la percentuale di migranti provenienti da paesi con tassi di riconoscimento inferiori al 20 % è passata dal 13 % nel 2015 al 55 % nel 2018. Allo stesso tempo, è stato registrato un aumento della percentuale di casi complessi, il cui trattamento richiede maggiori risorse, in quanto l'arrivo di cittadini di paesi terzi con evidenti esigenze di protezione internazionale nel periodo 2015-2016 è stato in parte sostituito da arrivi misti di persone di nazionalità con tassi di riconoscimento più eterogenei. Inoltre, nonostante la diminuzione degli arrivi irregolari a livello dell'UE, il numero di domande di protezione internazionale ha continuato ad aumentare, quadruplicandosi rispetto a quello degli arrivi. Questa tendenza suggerisce che i richiedenti non presentano domanda nello Stato membri di primo arrivo o presentano multiple domande di protezione internazionale all'interno dell'UE, nonché l'esigenza di riformare l'attuale sistema Dublino. Infine, persistono le sfide rappresentate dagli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Nel 2019, metà di tutti gli arrivi irregolari via mare sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso che hanno messo a dura prova alcuni Stati membri esclusivamente a causa della loro posizione geografica.
L'analisi specifica inoltre che i cittadini di paesi terzi le cui domande di protezione internazionale sono respinte, che rappresentano circa 370 000 persone all'anno nell'UE, devono essere convogliati verso la procedura di rimpatrio. Secondo le statistiche a disposizione della Commissione, questi casi rappresentano circa l'80 % del numero totale di decisioni di rimpatrio emesse ogni anno. La crescente percentuale di richiedenti protezione internazionale nell'UE che difficilmente ne beneficeranno comporta un aumento dell'onere nel trattare non soltanto le domande, ma anche il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno mai presentato domanda di protezione internazionale o le cui domande sono state respinte, anche in quanto manifestamente infondate o inammissibili. E si ripercuote naturalmente sulla rapidità di concessione dello status a coloro che hanno realmente bisogno di protezione internazionale.
L'analisi evidenzia importanti debolezze strutturali e carenze nella concezione e nell'attuazione della politica europea in materia di asilo e migrazione. I sistemi di asilo e rimpatrio degli Stati membri restano in gran parte non armonizzati: ciò crea differenze nelle norme di protezione e inefficienze nelle procedure e incoraggia gli spostamenti non autorizzati di migranti in tutta Europa alla ricerca di migliori condizioni di accoglienza e migliori prospettive in termini di soggiorno, con effetti indesiderati per lo spazio Schengen. La gestione della migrazione può essere percepita dal punto di vista di diversi settori politici, ciascuno con i propri centri di attenzione e i propri attori. Ciascun settore cerca di far fronte a singole sfide, senza rendersi conto di come questo influisca sul quadro complessivo della gestione della migrazione e si inserisca nel quadro globale necessario per beneficiare di un sistema gestito bene. Nel complesso, il documento riconosce la mancanza di elaborazione integrata delle politiche, che riunisca le diverse politiche in un insieme coerente.
Il documento evidenzia inoltre che la mancanza di un sistema sostenibile che funzioni per tutti gli Stati membri ha conseguenze sulla possibilità di garantire una reattività immediata e reale a fattori esterni. In particolare, non esiste un meccanismo di solidarietà strutturato nell'attuale sistema Dublino o nel CEAS in generale, anche se la pressione sui singoli Stati membri può variare notevolmente e cambiare improvvisamente e in modo imprevedibile.
Inoltre, la mancanza di un approccio coerente a livello dell'UE circa il collegamento tra la fine del soggiorno regolare a causa di una decisione negativa in materia di asilo e l'avvio delle procedure di rimpatrio, compresa la richiesta di riammissione in paesi terzi, riduce l'efficacia dell'intero sistema di gestione della migrazione. Inoltre, i dati sono insufficienti o inattendibili, oppure le fonti di dati non sono sfruttate in modo abbastanza efficiente da fornire un quadro completo. I dati quantitativi forniti nel gennaio 2020 dagli Stati membri riguardo all'intensità degli spostamenti non autorizzati osservati a livello nazionale erano scarsi; i contributi di diciannove Stati membri indicavano invece il numero di domande di protezione internazionale ricevute e, in alcuni casi, il numero di richieste di trasferimento Dublino in entrata/in uscita.
Queste sfide possono essere affrontate solo rendendo il sistema europeo di asilo e migrazione più efficiente, globale e sostenibile e considerando la gestione della migrazione dell'UE come una serie di politiche interconnesse basate sull'elaborazione integrata delle politiche e delle regole, in cui l'efficacia e le carenze di ogni singola parte incidono sul sistema nel suo complesso.
Inoltre, l'analisi evidenzia la necessità di un concetto di solidarietà più ampio. Tale concetto di solidarietà dovrebbe essere di natura obbligatoria per poter rispondere in modo prevedibile ed efficace alle realtà in evoluzione, con una quota crescente di flussi migratori misti verso l'Unione, e per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità in linea con il trattato. Il sostegno da uno Stato membro a un altro è necessario non solo sotto forma di ricollocazione di richiedenti che non rientrano nella procedura di frontiera, ma anche in alcuni casi di altri gruppi, ad esempio richiedenti soggetti alla procedura di frontiera e beneficiari di protezione internazionale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di beneficiare di solidarietà nel settore del rimpatrio per essere in grado di gestire meglio la quota crescente di flussi migratori misti. I dati indicano inoltre che la solidarietà tra Stati membri concretizzata sotto forma di contributi allo sviluppo di capacità e ad altri settori di sostegno si è rivelata efficace nell'assistere uno Stato membro confrontato alla pressione migratoria. Gli insegnamenti tratti dai sistemi di solidarietà precedenti e attuali sottolineano che la solidarietà dovrebbe essere messa a disposizione in modo costante anche nel contesto degli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Dal documento emerge anche che la pressione migratoria deriva da diversi fattori e dovrebbe essere valutata in base a una serie di criteri, che si estendono oltre il settore dell'asilo alla situazione migratoria degli Stati membri e a quella dell'UE nel suo insieme (valutazione qualitativa olistica).
Inoltre, in alcuni casi, anche il sostegno al corretto funzionamento dei sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio e la gestione delle frontiere si sono dimostrati efficaci. Anche il sostegno reciproco tra Stati membri e a livello dell'UE per migliorare e rafforzare le relazioni con taluni paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la riammissione, potrebbe in alcuni casi rivelarsi un aiuto tangibile per alcuni Stati membri.
Infine, il documento evidenzia la necessità di norme semplificate e più efficienti per la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Le sfide connesse alle attuali norme sulla competenza del sistema Dublino sono affrontate mediante una serie di misure contenute nella nuova proposta. Alcune di esse erano già state proposte nel 2016, mentre altre si basano sulle attuali norme di Dublino.
Anche le responsabilità degli Stati membri in materia di migrazione devono essere adeguate per tener conto della nuova situazione ed essere equamente condivise, in vista del quadro più ampio per la gestione della migrazione. Sono necessarie norme comuni per gestire i flussi migratori misti, all'arrivo o nel momento in cui i cittadini di paesi terzi che hanno eluso i controlli alle frontiere esterne vengono fermati sul territorio, al fine di accertarne l'identità ed effettuare controlli sanitari e di sicurezza, sulla base delle prassi già sviluppate nell'ambito del sistema basato sui punti di crisi. Un ulteriore ed ampio sostegno dovrebbe provenire dalle agenzie dell'UE e dagli strumenti di finanziamento dell'UE, sia per aiutare gli Stati membri a fornire i contributi di solidarietà che dovranno fornire sia per gestire le loro diverse responsabilità in materia di flussi migratori.
3.2.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
A seguito dell'impegno annunciato nell'agenda europea sulla migrazione, nel 2016 la Commissione ha fatto realizzare studi esterni sulla valutazione del sistema di Dublino. La valutazione ha esaminato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE del regolamento Dublino III. Ha valutato in quale misura il regolamento rispondesse ai suoi obiettivi, alle esigenze politiche generali dell'UE e a quelle dei portatori di interesse. La valutazione comprendeva uno studio approfondito sull'attuazione pratica del regolamento Dublino III negli Stati membri. Le principali conclusioni sono sintetizzate di seguito e illustrate in modo più dettagliato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il nuovo patto e le sue proposte. Inoltre, nel mese di febbraio 2020 il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) di effettuare uno studio sulle domande di protezione internazionale nel regolamento Dublino.
La pertinenza del regolamento Dublino III
Il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è una pietra angolare dell'acquis dell'UE in materia di asilo e i suoi obiettivi restano validi. Finché esisteranno nell'Unione sistemi di asilo nazionali distinti, è essenziale disporre di uno strumento dell'UE per stabilire criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente. Senza tale strumento gli Stati membri dovrebbero fare affidamento su accordi ad hoc come nei tempi precedenti il regolamento Dublino, il che renderebbe estremamente difficile la determinazione della competenza tra Stati membri. La valutazione ha concluso che nessuno strumento nazionale né bilaterale potrebbe esercitare lo stesso effetto globale, e pertanto senza di esso non sarebbe possibile gestire domande di protezione internazionale che non siano soggette a una particolare giurisdizione nazionale. Sono emerse opinioni diverse riguardo all'effettiva incidenza del regolamento, che dovrebbe garantire al richiedente un rapido accesso alle procedure di asilo e condurre a una strategia di lungo termine in grado di scoraggiare le domande multiple: questo renderebbe più efficiente il sistema di asilo, prevenendo gli abusi e riducendo i costi complessivi.
Anche il recente studio del Parlamento europeo conferma la necessità di un sistema in cui un unico Stato membro sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale sulla base di criteri comuni e dei relativi requisiti probatori, nonostante le attuali carenze.
Attuazione del regolamento
Il problema più significativo evidenziato nello studio esterno commissionato dalla Commissione, confermato anche dagli Stati membri e dai portatori di interesse nelle consultazioni svoltesi in seguito all'adozione della proposta da parte della Commissione nel 2016, è stato la mancanza di un'attuazione coerente e corretta in tutti gli Stati membri. Si è concluso che il modo in cui il regolamento Dublino III è stato concepito presentava una serie di carenze che rendevano più difficile conseguire i suoi obiettivi fondamentali. La gerarchia dei criteri stabilita dal regolamento Dublino III non tiene conto delle realtà che affrontano i sistemi migratori degli Stati membri, né mira a equilibrare gli sforzi. Il metodo di determinazione della competenza ritarda l'accesso alla procedura di asilo. Con l'attuale sistema i richiedenti possono aspettare fino a 10 mesi (in caso di richiesta di "ripresa in carico") o 11 mesi (in caso di richiesta di "presa in carico") prima che inizi l'esame della loro domanda di protezione internazionale. Ciò compromette la finalità del sistema di garantire al richiedente di accedere rapidamente alla procedura di asilo. Inoltre, le domande multiple di protezione internazionale rimangono un problema comune nell'UE. Nel 2019, il 32 % dei richiedenti aveva già presentato domande precedenti in altri Stati membri. Ciò suggerisce che il regolamento ha avuto un effetto scarso o nullo sul raggiungimento dell'obiettivo di impedire ai richiedenti di presentare domande multiple, e di ridurre in tal modo gli spostamenti non autorizzati.
È chiaro inoltre che il regolamento Dublino III non è stato concepito per far fronte a situazioni di pressione migratoria o a un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, né tiene conto della situazione della gestione della migrazione dei flussi migratori misti e della conseguente pressione che tali flussi esercitano sui sistemi migratori degli Stati membri.
3.3.Consultazioni dei portatori di interessi
In virtù del profilo politico assunto dalla migrazione negli ultimi anni e dei negoziati sulle proposte del 2016, le questioni disciplinate dal presente regolamento sono già state oggetto di un dibattito ricco e approfondito. Inoltre, la Commissione ha consultato il Parlamento europeo, gli Stati membri e i portatori di interessi in numerose occasioni per raccogliere le loro opinioni in merito al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
Particolare attenzione è stata rivolta al dialogo con il Parlamento europeo, che ha ripetutamente espresso l'importanza di un approccio olistico a una politica sostenibile in materia di asilo e migrazione. La necessità di un approccio olistico alla migrazione è stata sostenuta anche nei documenti di sintesi presentati da diversi gruppi politici al Parlamento europeo ed è stato formulato un invito generale a finalizzare rapidamente le proposte in materia di migrazione e asilo. Il Parlamento europeo ha espresso il parere che un approccio olistico alla migrazione dovrebbe tenere conto della dimensione esterna dell'UE, della capacità di affrontare le cause profonde della migrazione e di sviluppare nuovi partenariati con i paesi terzi e un meccanismo stabile di ricerca e soccorso, nonché sostenere i reinsediamenti, i percorsi legali e le misure di integrazione.
Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto un sistema di solidarietà obbligatoria che includa la ricollocazione e la necessità di soluzioni a lungo termine e di una forte solidarietà per quanto riguarda le misure in materia di asilo. Ciò è emerso anche nel contesto della pandemia di coronavirus, al fine di evitare crisi umanitarie.
La Commissione ha intrattenuto dibattiti continui con tutti gli Stati membri prima dell'avvio del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e, successivamente, durante tutta la fase di elaborazione del patto. Gli Stati membri hanno compreso la necessità di compiere progressi per risolvere le carenze del sistema attuale, di un nuovo sistema di equa ripartizione delle responsabilità cui tutti gli Stati membri sarebbero tenuti a contribuire e di una solida protezione delle frontiere, nonché l'importanza della dimensione esterna della migrazione e del miglioramento dei rimpatri. L'intenzione della Commissione di trovare nuove forme di solidarietà, ad esempio attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, è stata generalmente accolta con favore durante la fase di consultazione.
Parallelamente, le presidenze rumena, finlandese, croata e tedesca hanno intrattenuto scambi sia strategici che tecnici sul futuro di vari aspetti della politica migratoria che hanno ulteriormente evidenziato questi punti.
Nel quadro di diversi consessi del Consiglio organizzati sotto la presidenza finlandese, tra cui la conferenza di Tampere 2.0 del 24 e 25 ottobre 2019 a Helsinki e il Forum di Salisburgo tenutosi a Vienna il 6 e 7 novembre 2019, gli Stati membri hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione europea di rilanciare la riforma di Dublino al fine di individuare nuove forme di solidarietà cui tutti gli Stati membri possano contribuire in modo significativo. Gli Stati membri hanno sottolineato che le misure di solidarietà dovrebbero andare di pari passo con misure di responsabilità. Hanno inoltre ribadito l'urgente necessità di contrastare gli spostamenti non autorizzati all'interno dell'UE e di eseguire i rimpatri di coloro che non necessitano di protezione internazionale.
La Commissione ha inoltre tenuto conto delle numerose raccomandazioni delle autorità nazionali e locali, delle organizzazioni non governative e internazionali, quali l'UNHCR e l'OIM, nonché dei gruppi di riflessione e del mondo accademico su come prospettare un nuovo inizio e affrontare le attuali sfide migratorie nel rispetto delle norme sui diritti umani. A loro avviso, per un nuovo inizio la riforma dovrebbe rivedere determinate norme per la determinazione della competenza e prevedere un meccanismo di solidarietà obbligatoria, anche per le persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le organizzazioni non governative sostengono inoltre un'interpretazione comune della competenza tra gli Stati membri e chiedono che le norme di Dublino riviste includano un meccanismo di ricollocazione più permanente.
La Commissione ha inoltre tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi sulla necessità di elaborare un approccio globale alla gestione della migrazione attraverso un approccio olistico alla migrazione e all'asilo. I portatori di interessi consultati hanno espresso il loro punto di vista su come elaborare un nuovo principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e, in linea generale, hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione di rilanciare la riforma del regolamento Dublino per individuare nuove forme di solidarietà.
La commissaria Johansson ha inoltre tenuto in varie occasioni consultazioni mirate con organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative locali pertinenti negli Stati membri e con le parti sociali ed economiche. In tale processo di consultazione, le raccomandazioni specifiche si sono incentrate su un approccio comune alle norme specifiche per i minori a seguito della comunicazione del 2017 sui minori migranti e sulla necessità di creare un sistema equo che garantisca la tutela dei diritti fondamentali.
La Commissione ha inoltre tenuto conto dei contributi e degli studi della rete europea sulle migrazioni, avviati su sua iniziativa, che negli ultimi anni hanno prodotto diversi studi specializzati e indagini ad hoc.
3.4.Diritti fondamentali
La proposta è pienamente compatibile con i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale.
In particolare, informare meglio i richiedenti asilo sull'applicazione del regolamento e sui loro diritti e obblighi in materia, da un lato consentirà loro di difendere meglio i loro diritti, dall'altro contribuirà a diminuire il livello degli spostamenti non autorizzati poiché i richiedenti asilo saranno più motivati a rispettare il sistema. Sarà reso più efficace il diritto al ricorso giurisdizionale, specificando la portata del ricorso e stabilendo per le giurisdizioni l'obiettivo di adottare le decisioni entro un termine armonizzato. Una richiesta di effetto sospensivo deve essere decisa entro un termine armonizzato.
Saranno rafforzati il diritto alla libertà e la libera circolazione, riducendo i termini entro i quali una persona può essere trattenuta nei casi eccezionali prescritti dal regolamento e solo se ciò è in linea con i principi della necessità e della proporzionalità.
Sarà rafforzato il rispetto della vita privata e della vita familiare, in particolare ampliando la portata del regolamento per includere i fratelli e le famiglie formate nei paesi di transito.
Saranno inoltre rafforzati i diritti dei minori non accompagnati, definendo meglio l'attuazione del principio dell'interesse superiore del minore e stabilendo un meccanismo per determinare la competenza sulla base di tale interesse in tutte le circostanze che implicano il trasferimento di un minore. Il termine per l'invio di una richiesta di presa in carico è inoltre adattato per tener conto della complessità dei casi relativi alla ricerca della famiglia e al ricongiungimento. Le norme in materia di prove sono state semplificate al fine di garantire una rapida determinazione della competenza e rafforzare ulteriormente il diritto all'unità familiare. Analogamente, la ricollocazione dei minori non accompagnati dovrà sempre essere considerata prioritaria e gli Stati membri riceveranno un incentivo finanziario maggiore a tale riguardo sotto forma di contributo.
Al fine di impedire spostamenti non autorizzati, la proposta limita il diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto ad essere presente, ad eccezione dell'obbligo per tutti gli Stati membri di garantire un tenore di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta dell'UE, e agli obblighi internazionali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie a sostenere l'applicazione della presente proposta ammonta a 1 113 500 milioni di EUR per il periodo 2021-2027. Tale somma coprirebbe i costi operativi, compresi i costi di trasferimento sotto forma di importi forfettari per i trasferimenti a norma della presente proposta di regolamento e per i trasferimenti connessi alla ricollocazione nel contesto delle disposizioni in materia di solidarietà, quelli relativi alla ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, dei beneficiari di protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Sono previsti maggiori incentivi finanziari per la ricollocazione dei minori non accompagnati.
Il fabbisogno finanziario è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale e implica inoltre il ricorso a strumenti speciali ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA
Il presente regolamento definisce un quadro comune inteso a riconoscere che le difficoltà poste dagli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbero essere affrontate da alcuni Stati membri da soli, bensì dall'Unione nel suo insieme. Il regolamento contribuisce all'approccio generale promuovendo un processo integrato di definizione delle politiche nel suo ambito di applicazione.
La proposta mantiene il collegamento tra la competenza nel settore dell'asilo e il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro compiti di protezione delle frontiere esterne, tenendo conto degli obblighi internazionali di condurre operazioni di ricerca e soccorso, con eccezioni intese a tutelare l'unità familiare e l'interesse superiore del minore. Vengono sostanzialmente mantenuti i vigenti criteri per determinare la competenza, ma sono proposte modifiche mirate, segnatamente per rafforzare l'unità del nucleo familiare ampliando la definizione di familiare, precisare la competenza di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e introdurre un nuovo criterio relativo al possesso di diplomi di istruzione.
Le principali modifiche proposte mirano, da un lato, a migliorare l'efficienza del sistema, specialmente rafforzando - una volta appurata - la competenza di un determinato Stato membro per l'esame di una domanda di protezione internazionale; dall'altro, contribuiscono a limitare gli spostamenti non autorizzati, soprattutto sopprimendo alcune norme sulla cessazione o sul trasferimento della competenza tra Stati membri.
Il sistema è integrato da un nuovo approccio alla solidarietà, basato su un quadro che consente di valutare in tempo reale la situazione negli Stati membri e nell'UE. Inoltre, sono definite norme procedurali per facilitare la ricollocazione e la sponsorizzazione dei rimpatri quali strumenti di solidarietà.
5.1.Istituire un quadro comune basato su un approccio completo alla gestione della migrazione
Al fine di attuare il quadro comune, la proposta enuncia una serie di principi che dovrebbero guidare l'attuazione della gestione della migrazione, tra i quali la necessità di un processo integrato di definizione delle politiche e di assicurare il rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. È introdotta una struttura di governance in cui gli Stati membri disporranno di strategie nazionali per l'attuazione di tale quadro, anche per quanto riguarda la pianificazione di emergenza per prevenire l'aumento della pressione migratoria e il monitoraggio dei diritti fondamentali.
Tale impianto contribuirà all'elaborazione di una nuova strategia europea concernente l'attuazione dei diversi elementi che compongono l'approccio generale e definirà l'impostazione strategica per la gestione della migrazione a livello dell'Unione. Permetterà di definire una prospettiva lungimirante sui rischi e le opportunità insite nella gestione della migrazione e sul modo migliore per affrontarli. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che comprenderà una proiezione a breve termine dell'evoluzione della situazione migratoria e consentirà di reagire tempestivamente a fronte dell'evoluzione delle tendenze migratorie nonché delle conclusioni tratte dal quadro di monitoraggio. Tale quadro sarà integrato da un sistema di monitoraggio periodico della situazione migratoria effettuato mediante apposite relazioni della Commissione. Tale sforzo sarà sostenuto dalle attività condotte nell'ambito del programma di preparazione e di risposta alle crisi, segnatamente le attività di monitoraggio e di redazione di rapporti ivi previste.
5.2.Meccanismo di solidarietà
·Misure di solidarietà che gli Stati membri avranno l'obbligo di assicurare in situazioni di pressione migratoria
È istituito un nuovo meccanismo atto ad offrire solidarietà per far fronte alle pressioni migratorie. Il meccanismo di solidarietà è concepito in modo flessibile, in modo da poter essere applicato a situazioni caratterizzate da differenti flussi migratori e diverse realtà migratorie. Gli Stati membri dovranno fornire contributi di solidarietà sotto forma di ricollocazioni o di rimpatri sponsorizzati, ma potranno contribuire anche con misure volte a rafforzare la capacità degli Stati membri nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio e nella dimensione esterna. Gli Stati membri saranno tenuti ad apportare una quota di contributi calcolata applicando un criterio di distribuzione basato sul 50 % del PIL e sul 50 % della popolazione. La quota dello Stato membro beneficiario sarà inclusa nella chiave di distribuzione in modo da garantire che tutti gli Stati membri diano effettiva attuazione al principio di equa ripartizione delle responsabilità.
Ricollocazione
L'ambito di applicazione proposto per le ricollocazioni comprende i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Il regolamento riconosce, come elemento procedurale, qualsiasi legame significativo tra la persona da ricollocare e lo Stato membro di ricollocazione. In caso di pressioni migratorie, la ricollocazione comprenderà anche i beneficiari di protezione internazionale per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto la protezione internazionale.
Sponsorizzazione dei rimpatri
Il regolamento proposto prevede la possibilità che gli Stati membri scelgano di fornire il loro contributo di solidarietà sotto forma di rimpatri sponsorizzati. Nell'ambito della sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro si impegna a sostenere un altro Stato membro che è soggetto a pressione migratoria svolgendo le attività necessarie per rimpatriare dal territorio dello Stato membro beneficiario della misura di solidarietà obbligatoria, e in stretto coordinamento con quest'ultimo, cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare già individualmente identificati. A tal fine, lo Stato membro sponsor fornirà, ad esempio, consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, assisterà il rimpatrio volontario e la reintegrazione dei migranti irregolari utilizzando il proprio programma e proprie risorse, guiderà o sosterrà il dialogo politico con i paesi terzi per facilitare la riammissione dei migranti irregolari presenti nello Stato membro beneficiario e provvederà al rilascio di un documento di viaggio valido. Tuttavia, se tali sforzi risultassero infruttuosi dopo 8 mesi, lo Stato membro sponsor dovrebbe trasferire le persone interessate e proseguire i suoi sforzi volti al loro rimpatrio in conformità alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio.
Le attività che rientrano nel quadro della sponsorizzazione dei rimpatri si aggiungono a quelle svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e comprendono in particolare attività che l'Agenzia non può svolgere in base al suo mandato (ad esempio, offrire sostegno diplomatico allo Stato membro beneficiario nelle relazioni con i paesi terzi). Gli Stati membri che intendono effettuare rimpatri sponsorizzati indicano anche la cittadinanza dei rimpatriandi di cui sono disposti a sostenere il rimpatrio: ciò al fine di garantire che gli Stati membri interessati possano apportare un valore aggiunto alla procedura di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.
·Misure di solidarietà successive agli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso
La relazione annuale sulla gestione della migrazione illustrerà le proiezioni a breve termine previste su tutte le rotte di sbarco a seguito di tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco sia in termini di ricollocazione dei richiedenti che non rientrano nella procedura di frontiera, sia in termini di capacità degli Stati membri interessati. La relazione indicherà inoltre la quota relativa alle misure di solidarietà che ciascuno Stato membro dovrà assumere e specificherà il numero totale di cittadini di paesi terzi che saranno soggetti a tali misure. Gli altri Stati membri esprimono successivamente il tipo di misura di solidarietà che intendono adottare, che può consistere nella ricollocazione dei richiedenti o in misure nei settori del rafforzamento delle capacità o della dimensione esterna.
Se i contributi degli Stati membri sono sufficienti, la Commissione adotta un atto di esecuzione che costituisce una riserva di solidarietà destinata al supporto da fornire dallo Stato membro di sbarco affinché faccia fronte alle difficoltà incontrate.
Qualora le dichiarazioni di impegni espresse dagli Stati membri non soddisfino il fabbisogno individuato nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che stabilisce in che misura ciascuno Stato membro dovrà impegnarsi in base alla chiave di distribuzione delle ricollocazioni. Se gli Stati membri dichiarano che intendono adottare misure nel settore della capacità o della dimensione esterna, la Commissione preciserà tali misure nell'atto di esecuzione. Tuttavia, se gli impegni che gli Stati membri dichiarano di voler adottare nel settore della capacità o della dimensione esterna corrispondono a oltre il 30 % del numero di persone che devono essere ricollocate, la Commissione provvederà a che gli Stati membri contribuiscano alla ricollocazione per metà della quota loro spettante. In tali casi, gli Stati membri possono anche scegliere di contribuire mediante rimpatri sponsorizzati.
Nel corso dell'anno, man mano che si verificheranno sbarchi, la Commissione utilizzerà la riserva e redigerà gli elenchi per distribuire le persone da ricollocare negli Stati membri contributori a seguito di ciascuno sbarco o gruppo di sbarchi. Se le riserve di solidarietà rischiano di essere insufficienti a causa di un numero crescente di sbarchi, la Commissione modificherà l'atto di esecuzione stabilendo una quantità supplementare di misure previste per la ricollocazione a favore dello o degli specifici Stati membri beneficiari, che dovrebbe essere limitata al 50 % dell'importo stabilito nell'atto di esecuzione. Inoltre, laddove uno Stato membro di sbarco rischi di essere esposto a pressioni migratorie, si potrà far ricorso alla sua riserva di solidarietà per ricollocare rapidamente le persone nelle more dell'adozione dell'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione. Possono essere utilizzate a tal fine anche le riserve di altri Stati membri di sbarco, purché ciò non comprometta il funzionamento della loro riserva.
Se la relazione sulla gestione della migrazione riconosce che gli Stati membri incontrano particolari difficoltà a motivo della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi vulnerabili che chiedono protezione internazionale, indipendentemente dalla modalità del loro attraversamento delle frontiere esterne, la riserva di solidarietà può essere utilizzata anche per ricollocare rapidamente tali persone.
Solidarietà obbligatoria in situazioni di pressione migratoria
Valutazione della pressione migratoria e risposta di solidarietà
Qualora uno Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie, compreso un rischio di pressione a causa di un gran numero di arrivi, segnatamente a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione effettuerà una valutazione della situazione tenendo conto delle particolari condizioni esistenti nello Stato membro, sulla base di una serie di criteri e delle informazioni disponibili, comprese le informazioni raccolte nell'ambito del programma di preparazione e di risposta alle crisi. Se la valutazione riconosce che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, determinerà le esigenze complessive dello Stato membro e indicherà le misure necessarie appropriate per affrontare la situazione; tutti gli altri Stati membri saranno tenuti a contribuire mediante misure di ricollocazione o rimpatri sponsorizzati o una combinazione di tali misure. Lo Stato membro che sia anche uno Stato membro beneficiario non è tenuto a contribuire alla solidarietà. Gli Stati membri precisano il tipo di contributi che forniranno nel rispettivo piano per la risposta di solidarietà trasmesso alla Commissione.
Inoltre, se la relazione sulla pressione migratoria individua la necessità di altre misure di solidarietà volte a rafforzarne la capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza o del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna al fine di affrontare i flussi migratori, gli Stati membri contributori possono indicare tali misure nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in luogo della ricollocazione o dei rimpatri sponsorizzati. Tali misure potrebbero assumere forme diverse, che vanno dall'assistenza volta a rafforzare le capacità di accoglienza, compresi le infrastrutture o altri sistemi atti a migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, ai finanziamenti destinati a gestire le situazioni relative all'asilo e alla migrazione in uno specifico paese terzo che stanno generando significativi flussi migratori verso uno Stato membro. Nel settore del rimpatrio, tali misure potrebbero includere, ad esempio, la fornitura di assistenza finanziaria o di altra natura destinata alle infrastrutture e alle strutture necessarie per migliorare l'esecuzione dei rimpatri, oppure di materiale o mezzi di trasporto per lo svolgimento delle operazioni. Se ritiene che siano proporzionati alla quota spettante allo Stato membro e in linea con gli obiettivi stabiliti nel Fondo Asilo e migrazione, la Commissione specificherà tali contributi nell'atto di esecuzione.
Tuttavia, se gli impegni che gli Stati membri dichiarano di voler adottare nel settore della capacità o della dimensione esterna corrispondono a oltre il 30 % del numero di persone che devono essere ricollocate, la Commissione provvederà a che gli Stati membri contribuiscano alla ricollocazione per metà della quota loro spettante.
Uno Stato membro può inoltre chiedere una riduzione del 10 % della quota a suo carico se può dimostrare che negli ultimi 5 anni è stato competente ad esaminare domande di protezione internazionale in misura più che doppia rispetto alla media pro capite dell'UE. Gli impegni corrispondenti a tale riduzione saranno quindi ripartiti proporzionalmente tra gli altri Stati membri.
Atti di esecuzione della Commissione relativi alle misure di solidarietà
Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà che gli Stati membri devono adottare a beneficio dello Stato membro sotto pressione migratoria.
L'atto di esecuzione determina il numero totale di persone da ricollocare e/o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, tenendo conto delle capacità e del fabbisogno dello Stato membro beneficiario nel settore dell'asilo e del rimpatrio individuati nella valutazione. Esso specifica la quota di ciascuno Stato membro in base a un criterio di ripartizione adeguato in funzione delle richieste presentate dagli Stati membri che hanno dimostrato di soddisfare le condizioni per beneficiare di una riduzione. L'atto di esecuzione indica inoltre le misure nel settore dello sviluppo di capacità, del sostegno operativo o della dimensione esterna che devono essere adottate da uno Stato membro contributore in luogo della ricollocazione o della sponsorizzazione dei rimpatri.
L'atto di esecuzione è adottato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, secondo il quale per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di pressione migratoria esistente in uno Stato membro beneficiario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che restano in vigore per un periodo non superiore a 1 anno.
·Disposizioni generali sulla solidarietà
Forum sulla solidarietà
Nelle situazioni di pressione migratoria, se i contributi di solidarietà che gli Stati membri dichiarano nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà non corrispondono alle esigenze individuate nella valutazione della pressione migratoria, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà, nell'ambito del quale gli Stati membri potranno adeguare la natura dei loro contributi nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà.
Qualora i contributi di solidarietà previsti non siano sufficienti a garantire il funzionamento efficiente del meccanismo di solidarietà in occasione di sbarchi a seguito di operazioni SAR, la Commissione convocherà il Forum sulla solidarietà prima di adottare l'atto di esecuzione supplementare previsto in tale articolo.
Altre forme di solidarietà
Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere un sostegno volontario di solidarietà ad altri Stati membri. Qualsiasi Stato membro può apportare volontariamente contributi a beneficio di tale Stato membro, anche mediante la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Inoltre, gli Stati membri possono, su base volontaria, fornire contributi volti a rafforzare la capacità di altri Stati membri nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio e della dimensione esterna. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con misure di solidarietà ne informano la Commissione mediante il piano per la risposta di solidarietà allegato alla presente proposta. Se tali contributi volontari corrispondono alle misure stabilite in un atto di esecuzione in risposta alla pressione migratoria, il livello dei contributi degli Stati membri sarà detratto dalla quota indicata nell'atto di esecuzione.
Procedura di ricollocazione
La proposta di regolamento stabilisce le procedure da seguire prima e dopo la ricollocazione e gli obblighi che incombono allo Stato membro beneficiario e allo Stato membro di ricollocazione. Gli obblighi dello Stato membro beneficiario vertono tra l'altro sull'identificazione e la registrazione delle persone interessate ai fini della ricollocazione e l'obbligo di assicurare che l'interessato non rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Se lo Stato membro beneficiario conclude che una persona costituisce un rischio per la sicurezza, questa non è ricollocata. Se la persona da ricollocare è un richiedente asilo, lo Stato membro beneficiario deve anche innanzitutto verificare di poter essere designato come lo Stato membro competente in base ai criteri concernenti il ricongiungimento familiare o il soggiorno/visto prima di applicare la procedura di ricollocazione, in quanto tali persone presenterebbero in tal caso un forte legame con lo Stato membro beneficiario e non dovrebbero essere ricollocate altrove. Gli obblighi dello Stato membro di ricollocazione comprendono l'obbligo di ricollocare una persona che non costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico e, se la persona è un richiedente asilo, di espletare la procedura di determinazione dello Stato membro competente quando ciò non sia stato fatto nello Stato membro beneficiario. Se la persona è un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione deve riconoscere automaticamente il rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario, al fine di garantire che il beneficiario conservi il suo status e i diritti corrispondenti anche se è ricollocato in un altro Stato membro.
Procedura di rimpatrio sponsorizzato
Uno Stato membro che si impegni a sponsorizzare un rimpatrio deve instaurare un dialogo e un coordinamento stretto con lo Stato membro beneficiario al fine di determinare le misure di sostegno specifiche necessarie per effettuare il rimpatrio, dal territorio dello Stato membro beneficiario, di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono stati identificati individualmente. Sulla base dei risultati del coordinamento tra gli Stati membri interessati, lo Stato membro sponsor adotta le misure necessarie per agevolare e concludere con successo le procedure di rimpatrio. Tali misure potrebbero consistere, ad esempio, nel fornire sostegno per il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione, nell'organizzare e facilitare il dialogo politico con specifici paesi terzi, nel provvedere all'identificazione e al rilascio di documenti di viaggio validi o alle modalità pratiche delle operazioni di rimpatrio, quali i voli charter o i voli di linea. In questa fase, lo Stato membro beneficiario rimane comunque responsabile dell'esecuzione delle procedure di rimpatrio (ad esempio, adozione della decisione di rimpatrio, ricorsi) nei confronti delle persone interessate, e dell'applicazione della direttiva rimpatri.
Gli Stati membri sponsor attuerebbero le misure di sostegno durante un periodo di tempo prestabilito, fissato a 8 mesi. Tale periodo inizierebbe a decorrere dal giorno in cui la Commissione adotta un atto di esecuzione per la solidarietà in situazioni di pressione migratoria. Se i cittadini di paesi terzi il cui rimpatrio è sponsorizzato non formano ancora oggetto di una decisione di rimpatrio al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione, il periodo decorre dal momento in cui sono emesse le decisioni di rimpatrio o, se detti cittadini di paesi terzi hanno chiesto asilo senza successo e di conseguenza formano oggetto di decisioni di rimpatrio, dal momento in cui non hanno più il diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere.
Se, nonostante gli sforzi congiunti degli Stati membri interessati, i rimpatri non sono stati effettuati con successo, alla scadenza del periodo di 8 mesi i cittadini di paesi terzi saranno trasferiti nel territorio dello Stato membro sponsor. A tal fine, la procedura descritta nella sezione precedente si applicherebbe mutatis mutandis.
·Sostegno finanziario
La proposta prevede incentivi finanziari per la ricollocazione. Sarà concesso un contributo finanziario di 10 000 EUR per persona ricollocata (anche in seguito a un rimpatrio sponsorizzato qualora il rimpatrio non abbia avuto esito positivo). Il contributo finanziario sarà pari a 12 000 EUR se la persona ricollocata è un minore non accompagnato. Sarà inoltre concesso un contributo finanziario di 500 EUR per coprire i costi di trasferimento di persone in relazione alla ricollocazione e alle procedure stabilite nel presente regolamento.
·Modifiche di altri strumenti legislativi
La proposta comprende una modifica del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] al fine di introdurre le disposizioni finanziarie relative al regolamento proposto.
La proposta comprende anche una modifica della direttiva 2003/109/CE (direttiva sul soggiorno di lungo periodo). Per coloro che necessitano di protezione, la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in un periodo di tempo più breve contribuirà in modo significativo alla piena e rapida integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di residenza. I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo tre anni di soggiorno legale e ininterrotto in tale Stato membro. Allo stesso tempo, deve essere garantito che le altre condizioni per ottenere lo status siano le stesse sia per i beneficiari di protezione internazionale che per gli altri cittadini di paesi terzi.
5.3.Razionalizzare la procedura di determinazione della competenza e migliorarne l'efficienza
Affinché la procedura volta a determinare la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale si svolga senza intoppi e in modo sostenibile, consegua l'obiettivo di un rapido accesso alla procedura di esame e alla protezione per chi ne ha bisogno e siano scoraggiati gli spostamenti non autorizzati, sono proposti diversi miglioramenti al sistema, segnatamente:
·il richiedente è tenuto a presentare la domanda nello Stato membro in cui è entrato per la prima volta irregolarmente oppure, se soggiorna già legalmente in uno Stato membro, in quest'ultimo, come proposto nel 2016. Il richiedente deve quindi essere presente in tale Stato membro durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente e, successivamente, nello Stato membro competente. Gli obiettivi consistono nel garantire una gestione ordinata dei flussi, facilitare la determinazione dello Stato membro competente e pertanto un accesso più rapido alla procedura per la concessione della protezione internazionale così come prevenire gli spostamenti non autorizzati. Questa modifica stabilisce chiaramente che il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda, né lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda. In caso di inosservanza di tale obbligo, il richiedente potrà godere del diritto alle condizioni materiali di accoglienza solo nel luogo in cui è tenuto a soggiornare.
·Le persone che beneficiano di protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore in materia di asilo e migrazione] sono incluse nella definizione di richiedente affinché, anche se la loro domanda è pendente (sospesa), lo Stato membro che ha concesso lo status di protezione non sia esonerato dall'obbligo di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda e di rispettare i criteri e i meccanismi di cui al presente regolamento. Se un altro Stato membro è determinato come Stato membro competente, la protezione immediata dovrebbe cessare quando viene effettuato il trasferimento. Se le persone interessate si trasferiscono in altri Stati membri e vi presentano domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente sarebbe altresì tenuto a riprenderle in carico secondo le procedure di cui al presente regolamento.
·Come proposto nel 2016, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente, il regolamento introduce l'obbligo per gli Stati membri di verificare che una persona non costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato membro prima di effettuare un trasferimento. Tale obbligo si applica a qualsiasi persona sia sottoposta alle procedure stabilite nel regolamento, anche se non è stata sottoposta agli accertamenti o al controllo di sicurezza per qualsiasi altra ragione. Spetta al primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato membro prima di applicare i criteri di competenza. Se dalla valutazione risulta che il richiedente presenta un rischio per la sicurezza, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente. Nel caso in cui la persona interessata presenti un rischio per la sicurezza dopo che la competenza di uno Stato membro è stata determinata, il trasferimento può aver luogo a condizione che sia rispettata la disposizione specifica relativa allo scambio di informazioni in materia di sicurezza.
·Il requisito della cooperazione dei richiedenti è rafforzato per assicurare che le autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per determinare lo Stato membro competente e per stabilire se il richiedente soddisfi i requisiti per beneficiare della protezione internazionale, ma anche per evitare l'elusione delle norme, in particolare la fuga dell'interessato. Il regolamento stabilisce obblighi proporzionati a carico dei richiedenti riguardo alla presentazione tempestiva di qualsiasi elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e anche riguardo alla cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Dispone inoltre esplicitamente che i richiedenti devono essere presenti e tenersi a disposizione delle autorità dello Stato membro competente e rispettare la decisione di trasferimento. L'inosservanza degli obblighi giuridici stabiliti dal regolamento avrà conseguenze procedurali proporzionate per il richiedente, ad esempio le informazioni comunicate con ritardo ingiustificato non saranno accettate.
·Il regolamento amplia la portata delle informazioni da fornire ai richiedenti. Il colloquio personale serve a facilitare il processo di determinazione dello Stato membro competente contribuendo a raccogliere tutte le informazioni necessarie. Non dovrebbe però comportare un ritardo della procedura quando il richiedente si è reso irreperibile o quando sono state già presentate informazioni sufficienti.
·La regola secondo la quale i criteri devono essere determinati sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente è stato registrato per la prima volta in uno Stato membro si applica adesso a tutti i criteri, compresi quelli relativi ai familiari e ai minori. Un termine chiaro per la presentazione delle informazioni pertinenti permetterà di eseguire rapidamente la valutazione e la decisione.
·Il regolamento mantiene la definizione di familiari proposta nel 2016, che era stata ampliata in due modi: 1) includendo fratelli e sorelle del richiedente, 2) includendo i legami di parentela formatisi dopo la partenza dal paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro. I fratelli e sorelle costituiscono una categoria circoscritta ma importante, per la quale è relativamente semplice provare e verificare il vincolo di parentela: il rischio di abusi è pertanto basso. L'ampliamento della definizione per contemplare le famiglie formatesi durante il transito tiene conto di fenomeni migratori recenti, quali le lunghe permanenze fuori dal paese di origine prima di raggiungere l'UE, comprese quelle nei campi profughi. Tali ampliamenti mirati della definizione di famiglia permettono di stabilire un legame significativo tra la persona interessata e lo Stato membro competente, tenendo conto anche delle più ampie implicazioni per le famiglie interessate; essi dovrebbero pertanto ridurre il rischio di spostamenti non autorizzati o di fuga delle persone contemplate dall'estensione delle norme.
·Le norme in materia di prove necessarie per stabilire la competenza sono rese più flessibili, in particolare al fine di facilitare un ricongiungimento familiare efficiente. Le norme chiariscono che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza.
·È proposta una serie di modifiche per razionalizzare e rafforzare i criteri di competenza previsti agli articoli 19, 21 e 22. Al fine di rafforzare la stabilità del sistema, all'articolo 19 sono stati chiariti i criteri di competenza per quanto riguarda i visti e i documenti di soggiorno e la loro applicazione è stata prorogata rispettivamente a 3 anni. Analogamente, all'articolo 21 sull'ingresso irregolare, la clausola che prevede la cessazione della competenza dopo 12 mesi dall'ingresso irregolare è stata estesa a 3 anni e la clausola relativa al soggiorno irregolare è stata soppressa in quanto tale disposizione si è rivelata di complessa applicazione pratica a causa della difficoltà di fornire le prove necessarie. Quanto al criterio dell'ingresso in esenzione dal visto, è eliminata l'eccezione relativa agli ingressi successivi in uno Stato membro nel quale il richiedente non ha l'obbligo di presentare un visto di ingresso, secondo il principio per cui lo Stato membro di primo ingresso dovrebbe in linea di principio essere competente, nonché al fine di impedire spostamenti non autorizzati dopo l'ingresso.
·Inoltre, è aggiunto un nuovo criterio relativo al possesso di un diploma o titolo rilasciato da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro affinché il richiedente possa far esaminare la sua domanda da uno Stato membro in cui ha legami significativi. Tale diploma o qualifica dovrebbe rappresentare, come minimo, un livello di istruzione secondaria equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestita da un istituto di istruzione o da un istituto di istruzione superiore di cui alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al diritto nazionale o alla prassi amministrativa degli Stati membri.
·Il regolamento stabilisce termini più brevi per le varie fasi della procedura al fine di accelerare la procedura di determinazione e consentire un accesso più rapido del richiedente alla procedura di asilo. Ciò riguarda i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico, ad eccezione dei minori non accompagnati, e per la risposta alla medesima, per la notifica di una ripresa in carico e per una decisione di trasferimento.
·La scadenza dei termini comporterà solo in alcuni casi un trasferimento della competenza tra Stati membri. Tali trasferimenti sembrano aver incoraggiato l'elusione delle norme, ostacolando la procedura. Sono state pertanto soppresse le norme che determinano il trasferimento di competenza in caso di scadenza del termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico, nonché le norme che portano alla cessazione o al trasferimento di competenza a causa del comportamento del richiedente. Se il richiedente fugge da uno Stato membro al fine di evitare il trasferimento verso lo Stato membro competente, lo Stato membro che procede al trasferimento potrà utilizzare il rimanente periodo di 6 mesi per effettuare il trasferimento dal momento in cui il richiedente si mette nuovamente a disposizione delle autorità.
·Come proposto nel 2016, le richieste di ripresa in carico sono state trasformate in semplici notifiche di ripresa in carico, dato che lo Stato membro competente risulterà chiaramente determinato grazie al riscontro positivo di Eurodac. Lo Stato membro notificato avrà ora la possibilità di opporsi rapidamente alla notifica invocando l'applicazione di norme limitate per il trasferimento e la cessazione della competenza, vale a dire quando un altro Stato membro non ha trasferito la persona nello Stato membro competente in tempo utile o ha applicato la clausola discrezionale o l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in ottemperanza a una decisione di rimpatrio. Si tratterà di uno strumento molto utile per contrastare gli spostamenti non autorizzati, considerando l'attuale prevalenza delle richieste di ripresa in carico rispetto a quelle di presa in carico.
·È stato aggiunto l'obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un beneficiario di protezione internazionale o una persona reinsediata che abbia presentato domanda o sia presente irregolarmente in un altro Stato membro. Tale obbligo conferirà agli Stati membri lo strumento giuridico necessario per eseguire i trasferimenti ai fini della ripresa in carico, il che è importante per limitare gli spostamenti non autorizzati.
·Le regole sui mezzi di impugnazione sono state adeguate per accelerare notevolmente e armonizzare il procedimento di ricorso. Oltre a chiarire il diritto del richiedente di chiedere l'effetto sospensivo di una decisione di trasferimento durante un ricorso o una revisione, la proposta stabilisce un termine specifico breve per l'adozione di tali decisioni da parte degli organi giurisdizionali.
·La procedura di conciliazione come meccanismo di risoluzione delle controversie che non è mai stata utilizzata formalmente da quando è stata prevista dalla convenzione di Dublino del 1990 (benché in forma lievemente diversa) è modificata per renderla più operativa e facilitarne l'uso.
·Gli obiettivi dell'attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione saranno ripresi dalla nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, come stabilito, in particolare, nel capo 5 sul monitoraggio e sulla valutazione e nel capo 6 sull'assistenza operativa e tecnica della proposta relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La soppressione di tale meccanismo proposta nel 2016 è stata pertanto mantenuta nel presente regolamento.
·È istituita una rete di unità competenti, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per favorire la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e l'elaborazione di orientamenti.
·Per i minori non accompagnati la proposta prevede chiaramente la competenza dello Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non corrisponde all'interesse superiore del minore. Questa regola permetterà una rapida determinazione dello Stato membro competente e quindi un rapido accesso alla procedura per questo gruppo vulnerabile di richiedenti, anche grazie al proposto accorciamento dei termini.
·La disposizione sulle garanzie per i minori non accompagnati è adeguata per rendere più operativa la valutazione del loro interesse superiore: prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che lo trasferisce si accerta che lo Stato membro che lo accoglie prenda immediatamente le misure necessarie previste dal regolamento sulla procedura di asilo e dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza. È inoltre previsto che qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato debba essere preceduta da una valutazione del suo interesse superiore, eseguita rapidamente da personale qualificato.
2020/0279 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
(2)A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.
(3)Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.
(4)Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.
(5)Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.
(6)Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.
(7)Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.
(8)Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.
(9)Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.
(10)Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'acquis in materia di asilo, tali strategie dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da Frontex, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
(11)Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.
(12)Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.
(13)Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione migratoria, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione migratoria e riferire periodicamente al riguardo.
(14)Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.
(15)Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.
(16)Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.
(17)Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.
(18)Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.
(19)Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.
(20)Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.
(21)Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.
(22)Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.
(23)Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.
(24)Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.
(25)Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.
(26)Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].
(27)Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.
(28)Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.
(29)Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.
(30)Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.
(31)È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.
(32)Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.
(33)Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
(34)È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.
(35)Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.
(36)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].
(37)Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.
(38)Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.
(39)Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio.
(40)A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.
(41)La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulle condizioni di accoglienza] dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
(42)Il regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detto regolamento.
(43)Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.
(44)Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.
(45)Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
(46)Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.
(47)La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.
(48)Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.
(49)Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
(50)Se l'interessato è in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda. Ciò garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.
(51)Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.
(52)Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.
(53)Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.
(54)Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.
(55)È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.
(56)Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.
(57)Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.
(58)Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.
(59)Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.
(60)Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.
(61)Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.
(62)Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.
(63)Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.
(64)Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
(65)È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Analogamente, dovrebbe essere garantita la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].
(66)È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.
(67)Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
(68)Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
(69)Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
(70)Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.
(71)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(72)Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziali pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni sui trasferimenti; di un modulo uniforme per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.
(73)Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(74)Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(75)È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare tale regolamento.
(76)Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di valutazioni periodiche.
(77)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.
(78)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(79)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.
(80)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
OPPURE
(81)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]
(82)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in un settore contemplato dall'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.
(83)Per quanto riguarda la Svizzera, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o completano le disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
(84)Per quanto riguarda il Liechtenstein, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
Nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca, il presente regolamento:
(a)instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione;
(b)istituisce un meccanismo di solidarietà;
(c)stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a)"cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)"domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
(c)"richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];
(d)"esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;
(e)"ritiro di una domanda di protezione internazionale": il ritiro, esplicito o implicito, di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];
(f)"beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche];
(g)"familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:
i)il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
ii)i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
iii)se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,
iv)se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,
v)i fratelli e le sorelle del richiedente;
(h)"parente": la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
(i)"minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;
(j)"minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
(k)"rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;
(l)"titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
(m)"visto": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi:
i)l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni;
ii)l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
iii)l'autorizzazione o la decisione valida per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
(n)"diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno tre mesi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;
(o)"istituto di istruzione": qualsiasi tipo di istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro o considerato tale a norma del diritto nazionale o i cui corsi di formazione sono riconosciuti in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale;
(p)"fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;
(q)"rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire;
(r)"Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;
(s)"Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire alle misure di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;
(t)"Stato membro sponsor": lo Stato membro che si impegna a effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a beneficio di un altro Stato membro, provvedendo alla sponsorizzazione del rimpatrio di cui all'articolo 55 del presente regolamento;
(u)"ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;
(v)"operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;
(w)"pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;
(x)"persona reinsediata o ammessa": la persona che è stata accettata da uno Stato membro ai fini dell'ammissione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento;
(y)"Agenzia per l'asilo": l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo];
(z)"decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesta o dichiara l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e impone o attesta l'obbligo di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(aa)"cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.
PARTE II
QUADRO COMUNE PER LA GESTIONE DELL'ASILO E DELLA MIGRAZIONE
Articolo 3
Approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:
(a)partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;
(b)stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali;
(c)piena attuazione della politica comune in materia di visti;
(d)gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;
(e)gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;
(f)pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda le persone soccorse in mare;
(g)accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;
(h)determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base della responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di solidarietà;
(i)accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;
(j)gestione efficace del rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
(k)misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;
(l)misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;
(m)piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;
(n)piena attuazione del quadro europeo per la preparazione e la gestione delle crisi.
Articolo 4
Principio dell'elaborazione integrata delle politiche
1.L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.
2.L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.
3.Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.
Articolo 5
Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
1.Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:
(a)istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;
(b)adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;
(c)applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;
(d)forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;
(e)adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.
2.Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo per la gestione integrata delle frontiere].
Articolo 6
Governance e monitoraggio della situazione migratoria
1.La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.La strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione tiene conto di quanto segue:
(a)le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
(b)le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;
(c)le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;
(d)le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013.
3.Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
4.La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.
5.Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla gestione della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].
6.La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete.
Articolo 7
Cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione
1.Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.
2.Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
3.Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.
4.La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.
PARTE III
CRITERI E MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E GARANZIE
Articolo 8
Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale
1.Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.
2.Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.
3.Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.
4.Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.
5.Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].
Articolo 9
Obblighi del richiedente
1.Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.
2.In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.
Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.
3.Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.
4.Il richiedente è tenuto ad essere presente:
(a)nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento;
(b)nello Stato membro competente;
(c)nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.
5.Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8, il richiedente si conforma a tale decisione.
Articolo 10
Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi
1.Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.
2.Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
Articolo 11
Diritto all'informazione
1.Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:
(a)il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione;
(b)gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
(c)i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;
(d)lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire e circostanziare, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;
(e)l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;
(f)la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1;
(g)il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;
(h)il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;
(i)le categorie di dati personali in questione;
(j)il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 41 e delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati competenti ad esaminare i ricorsi relativi alla protezione dei dati personali, e gli estremi del responsabile della protezione dei dati;
(k)nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità del rappresentante e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un rappresentante, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;
(l)ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 57 e 58.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.
3.L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.
Articolo 12
Colloquio personale
1.Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.
2.Il colloquio personale può essere omesso se:
(a)il richiedente è fuggito;
(b)il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;
(c)dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.
3.Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.
4.Il colloquio personale ha luogo in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.
5.Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.
6.Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.
Articolo 13
Garanzie a favore dei minori
1.L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.
2.Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.
Quando un'organizzazione è designata rappresentante, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.
Il rappresentante indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].
3.Il rappresentante di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.
4.Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
(a)le possibilità di ricongiungimento familiare;
(b)il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;
(c)le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
(d)l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;
(e)se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.
5.Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.
6.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.
A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni.
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.
7.Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione, compreso un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
CAPO II
CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE
Articolo 14
Gerarchia dei criteri
1.I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
2.La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta in uno Stato membro.
Articolo 15
Minori non accompagnati
1.Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti al presente articolo, nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.
2.È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.
3.Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
4.Se familiari o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.
5.In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:
(a)l'identificazione dei familiari o dei parenti di minori non accompagnati;
(b)i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
(c)i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.
7.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 16
Familiari beneficiari di protezione internazionale
Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Articolo 17
Familiari richiedenti protezione internazionale
Se un familiare del richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Articolo 18
Procedura familiare
Quando diversi membri della stessa famiglia presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:
(a)è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
(b)negli altri casi è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.
Articolo 19
Rilascio di titoli di soggiorno o visti
1.Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.
2.Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
3.Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:
(a)lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
(b)quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana;
(c)quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
4.Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di tre anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.
5.Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.
Articolo 20
Diplomi o altre qualifiche
1.Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
2.Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.
Articolo 21
Ingresso
1.Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.
2.La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
Articolo 22
Ingresso con esenzione dal visto
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di ingresso nel territorio.
Articolo 23
Domanda presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto
Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.
CAPO III
PERSONE A CARICO E CLAUSOLE DISCREZIONALI
Articolo 24
Persone a carico
1.Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità, grave trauma o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Qualora vi siano indicazioni che un figlio o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 29.
2.Se il figlio o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio o il genitore del richiedente nel suo territorio.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:
(a)gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;
(b)i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
(c)i criteri per valutare la capacità della persona interessata di occuparsi della persona a carico;
(d)gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
4.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 25
Clausole discrezionali
1.In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
2.Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 15 a 18 e 24. Le persone interessate esprimono il loro consenso per iscritto.
La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che sono necessari per consentire allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.
CAPO IV
OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
Articolo 26
Obblighi dello Stato membro competente
1.Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
(a)prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 29, 30 e 35, il richiedente la cui domanda è stata registrata in un altro Stato membro;
(b)riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];
(c)riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, un beneficiario di protezione internazionale in relazione al quale tale Stato membro è stato designato Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];
(d)riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, una persona reinsediata o ammessa che ha presentato domanda di protezione internazionale o che soggiorna irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato di ammetterla in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o che ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.
2.Ai fini del presente regolamento la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da quella del suo familiare e il minore è preso in carico o ripreso in carico dallo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Lo stesso principio è applicato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
3.Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o completa l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].
Articolo 27
Cessazione delle competenze
1.Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l'articolo 25 o non trasferisce l'interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all'articolo 35, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all'articolo 26 sono trasferiti a tale Stato membro. In tal caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Il primo comma non si applica se la persona ha già ottenuto protezione internazionale dallo Stato membro competente.
Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente articolo indica di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].
2.L'obbligo di riprendere in carico un cittadino di paese terzo o un apolide di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento cessa qualora si possa stabilire, sulla base dell'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri, su base obbligatoria o volontaria, in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emesso a seguito della revoca o del rigetto della domanda.
La domanda registrata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda ai fini del presente regolamento e dà pertanto inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
CAPO V
PROCEDURE
SEZIONE I
Avvio della procedura
Articolo 28
Avvio della procedura
1.Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione avvia senza indugio la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
2.Lo Stato membro in cui è registrata per la prima volta una domanda o, se del caso, lo Stato membro di ricollocazione prosegue la procedura di determinazione dello Stato membro competente se il richiedente si allontana dal suo territorio senza autorizzazione o non è comunque a disposizione delle autorità competenti di detto Stato membro.
3.Lo Stato membro che ha condotto la procedura di determinazione dello Stato membro competente o che è diventato competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento indica senza indugio nell'Eurodac, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]:
(a)la sua competenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
(b)la sua competenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 4;
(c)la competenza che gli deriva dal mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 29;
(d)la competenza dello Stato membro che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell'articolo 30.
Fino al momento in cui è fornita tale indicazione si applicano le procedure di cui al paragrafo 4.
4.Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o vi ha presentato una domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.
Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che determina lo Stato membro competente può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro.
5.Lo Stato membro di ricollocazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35, a riprendere in carico il richiedente che si trova in uno Stato membro senza un titolo di soggiorno o che vi ha presentato domanda di protezione internazionale dopo che un altro Stato membro ha confermato la ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, e prima che sia stato effettuato il trasferimento verso tale Stato membro a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.
SEZIONE II
Procedure per le richieste di presa in carico
Articolo 29
Presentazione di una richiesta di presa in carico
1.Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa chiede a tale Stato membro, quanto prima e, al più tardi, entro due mesi dalla data di registrazione della domanda, di prendere in carico il richiedente.
In deroga al primo comma, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008, la richiesta di presa in carico è trasmessa entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo.
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata registrata.
Se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione può, se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, proseguire la procedura di determinazione dello Stato membro competente e chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente nonostante la scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.
2.Lo Stato membro richiedente può chiedere una risposta urgente qualora la domanda di protezione internazionale sia stata registrata dopo che è stata emessa una decisione di rifiuto d'ingresso o una decisione di rimpatrio.
La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale deve pervenire la risposta. Tale termine è pari ad almeno una settimana.
3.Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un modulo uniforme e accludendo elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 30
Risposta a una richiesta di presa in carico
1.Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta.
2.In deroga al paragrafo 1, nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac con dati registrati a norma degli articoli 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] o di un riscontro positivo del VIS con dati registrati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 767/2008, lo Stato membro richiesto delibera sulla richiesta entro due settimane a decorrere dal ricevimento della richiesta.
3.Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente sono utilizzati elementi di prova e prove circostanziali.
4.La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
(a)Prove:
i)si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;
ii)gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 67 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco delle prove formali.
(b)Prove circostanziali:
i)si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;
ii)il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.
5.Il requisito della prova non va oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
6.Lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove circostanziali sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.
7.Se lo Stato membro richiedente ha chiesto una risposta urgente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto risponde entro il termine richiesto o, se non precisato, entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
8.Se lo Stato membro richiesto non si oppone alla richiesta entro la scadenza del termine di un mese stabilito al paragrafo 1 con una risposta che fornisce una motivazione piena e dettagliata, oppure, se applicabile, entro la scadenza del termine di due settimane stabilito ai paragrafi 2 e 7, ciò equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.
SEZIONE III
Procedure per le notifiche di ripresa in carico
Articolo 31
Presentazione di una notifica di ripresa in carico
1.Nelle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro in cui la persona è presente effettua una notifica di ripresa in carico senza indugio e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.
2.Una notifica di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato.
3.Lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l'ha effettuata entro una settimana, a meno che lo Stato membro notificato non sia in grado di dimostrare entro tale termine che la sua competenza è cessata a norma dell'articolo 27.
4.La mancata reazione entro il termine di una settimana di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica.
5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
SEZIONE IV
Garanzie procedurali
Articolo 32
Notifica di una decisione di trasferimento
1.Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e la cui richiesta di presa in carico nei confronti del richiedente di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), è stata accettata, o che ha effettuato una notifica di ripresa in carico nei confronti delle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), adotta una decisione di trasferimento entro una settimana a decorrere dall'accettazione o dalla notifica.
2.Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico un richiedente o di o riprendere in carico una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), lo Stato membro richiedente o notificante notifica all'interessato immediatamente per iscritto la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale.
3.Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.
4.La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compresi il diritto di chiedere l'effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.
5.Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.
Articolo 33
Mezzi di ricorso
1.Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
L'ambito di applicazione del ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze:
(a)se il trasferimento possa comportare un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante per la persona interessata ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali;
(b)se siano stati violati gli articoli da 15 a 18 e l'articolo 24, nel caso delle persone prese in carico a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).
2.Gli Stati membri stabiliscono un termine di due settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.
3.L'interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L'eventuale decisione di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'organo giurisdizionale competente.
Se l'interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l'effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l'attuazione.
La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
Se l'effetto sospensivo è concesso, l'organo giurisdizionale si adopera per decidere nel merito del ricorso o della revisione entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.
4.Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.
5.Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso alle persone contemplate dal presente regolamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.
Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.
Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale a norma del secondo comma è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione. Qualora la decisione sia impugnata, tale impugnazione è parte integrante del ricorso di cui al paragrafo 1.
Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo dell'interessato alla giustizia.
L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale e può essere limitata ad avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.
Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.
SEZIONE V
Trattenimento ai fini del trasferimento
Articolo 34
Trattenimento
1.Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento.
2.Ove sussista un rischio di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive, sulla base di una valutazione individuale della situazione dell'interessato.
3.Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento.
Qualora un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non può superare due settimane dalla registrazione della domanda. Se una persona è trattenuta in una fase successiva alla registrazione della domanda, il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di una notifica di ripresa in carico non supera una settimana dalla data in cui la persona è stata posta in stato di trattenimento. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente a una richiesta di presa in carico. Tale risposta è fornita entro una settimana dal ricevimento della richiesta di presa in carico. L'assenza di risposta entro una settimana equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate per l'arrivo della stessa.
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il suo trasferimento dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla data:
(a)in cui la richiesta è stata accettata o la notifica di ripresa in carico è stata confermata, oppure
(b)in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3.
Quando lo Stato membro richiedente o notificante non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di quattro settimane indicato al terzo comma del presente paragrafo, il trattenimento della persona interessata cessa. Gli articoli 29, 31 e 35 continuano ad applicarsi di conseguenza.
4.Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.
5.Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento dei richiedenti e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].
SEZIONE VI
Trasferimenti
Articolo 35
Norme dettagliate e termini
1.Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dallo Stato membro richiedente o notificante verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o notificante, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non può essere eseguito a causa della detenzione dell'interessato.
Se il trasferimento è effettuato a fini di ricollocazione, il trasferimento ha luogo entro il termine di cui all'articolo 57, paragrafo 9.
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
Se necessario, lo Stato membro richiedente o notificante rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente o notificante dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2.Se il trasferimento non avviene entro i termini stabiliti nel paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o notificante.
In deroga al primo comma, qualora l'interessato si renda irreperibile e lo Stato membro richiedente o notificante informi lo Stato membro competente prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, che l'interessato si è reso irreperibile, lo Stato membro che procede al trasferimento conserva il diritto di effettuare il trasferimento entro il rimanente periodo in una fase successiva, qualora la persona diventi nuovamente disponibile per le autorità, a meno che un altro Stato membro abbia espletato le procedure in conformità del presente regolamento e l'abbia trasferita allo Stato membro competente dopo la fuga.
3.Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento la riprende in carico immediatamente.
4.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 36
Costi del trasferimento
1.In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], allo Stato membro che effettua il trasferimento è versato un contributo per il trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), a norma dell'articolo 35.
2.Se l'interessato deve essere ricondotto in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.
3.I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.
Articolo 37
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
1.Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti nel quadro del diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.
2.Lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:
(a)qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare per assicurare che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;
(b)gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
(c)nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;
(d)una stima dell'età del richiedente;
(e)informazioni raccolte durante gli accertamenti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
3.Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento tramite la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
4.Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
5.Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 8 e 9.
Articolo 38
Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento
Se lo Stato membro che effettua il trasferimento è in possesso di informazioni indicanti che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) o d), costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico in uno Stato membro, tale Stato membro comunica tali informazioni anche allo Stato membro competente.
Articolo 39
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
1.Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.
La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
2.Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o quando tale trasmissione è necessaria per proteggere la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, o, se l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.
3.Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.
4.Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.
5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
6.Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 8 e 9.
CAPO VI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 40
Scambio di informazioni
1.Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti la persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini:
(a)della determinazione dello Stato membro competente;
(b)dell'esame della domanda di protezione internazionale;
(c)dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano soltanto:
(a)i dati relativi all'identificazione dell'interessato e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);
(b)i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);
(c)gli altri elementi necessari per stabilire l'identità dell'interessato, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro, in particolare ai fini dell'articolo 57, paragrafo 6, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];
(d)i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
(e)i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
(f)il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
(g)la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.
3.Sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.
4.Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale o di un trasferimento ai fini di ricollocazione. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda. Tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.
5.Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro tre settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di tre settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti all'articolo 29 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa in carico. In questo caso i termini di cui all'articolo 29 per la presentazione di una richiesta di presa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro richiesto.
6.Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.
7.Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:
(a)della determinazione dello Stato membro competente;
(b)dell'esame della domanda di protezione internazionale;
(c)dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
8.Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.
9.In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.
Articolo 41
Autorità competenti e risorse
1.Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico e, ove applicabile, per adempiere i loro obblighi a norma della parte IV, capi I-III.
2.La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di cui al paragrafo 1 ricevano la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.
4.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l'Agenzia per l'asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], richieste, notifiche, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 42
Disposizioni amministrative
1.Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:
(a)scambi di ufficiali di collegamento;
(b)una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti;
(c)contributi di solidarietà versati a norma della parte IV, capi I-III.
2.Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (UE) n. 604/2013. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare eventuali incompatibilità.
3.Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.
4.Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.
5.Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.
Articolo 43
Rete di unità competenti
L'Agenzia per l'asilo organizza e promuove le attività di una rete delle autorità competenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1, per rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni su tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.
CAPO VII
CONCILIAZIONE
Articolo 44
Conciliazione
1.Per agevolare il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e risolvere i problemi di applicazione dello stesso, qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell'ambito del presente regolamento o nella sua applicazione tra loro, gli Stati membri interessati, su richiesta di uno o più di essi, si consultano senza indugio al fine di trovare soluzioni adeguate entro un termine ragionevole, nel rispetto del principio di leale cooperazione.
Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con la Commissione e con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 67.
2.Qualora non si trovi alcuna soluzione a norma del paragrafo 1 o le difficoltà persistano, uno o più Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di organizzare consultazioni con gli Stati membri interessati al fine di trovare soluzioni adeguate e la Commissione vi provvede senza indugio. Gli Stati membri interessati partecipano fattivamente alle consultazioni e adottano, insieme alla Commissione, tutte le misure opportune per risolvere rapidamente la questione. La Commissione può adottare raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati, indicando le misure da adottare e le scadenze appropriate.
Se del caso, le informazioni sulle difficoltà incontrate, sulle raccomandazioni formulate e sulla soluzione trovata possono essere condivise con gli altri Stati membri in sede di comitato di cui all'articolo 67.
3.Il presente articolo lascia impregiudicati i poteri della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione in forza degli articoli 258 e 260 del trattato, né pregiudica la possibilità per gli Stati membri interessati di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia in conformità dell'articolo 273 del trattato o di adire la Corte di giustizia in conformità dell'articolo 259 del trattato.
PARTE IV
SOLIDARIETÀ
CAPO I
MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ
Articolo 45
Contributi di solidarietà
1.I contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:
(a)ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale istituita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];
(b)rimpatri sponsorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
(c)ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1;
(d)misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.
2.A norma dell'articolo 56, tali contributi possono anche consistere in:
(a)ricollocazione di richiedenti protezione internazionale sottoposti alla procedura di frontiera in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];
(b)ricollocazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Articolo 46
Forum sulla solidarietà
Il Forum sulla solidarietà comprende tutti gli Stati membri. La Commissione convoca e presiede il Forum sulla solidarietà al fine di garantire il buon funzionamento della presente parte.
Articolo 47
Solidarietà per gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso
1.Il presente articolo e gli articoli 48 e 49 si applicano alle operazioni di ricerca e soccorso che generano arrivi ricorrenti di cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio di uno Stato membro e alle persone vulnerabili di cui all'articolo 49, paragrafo 4.
2.Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, risulti che uno o più Stati membri si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 1, essa indica anche il numero totale di richiedenti protezione internazionale di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), che dovrebbero essere ricollocati per assistere tali Stati membri. La relazione individua inoltre le eventuali misure di rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), necessarie per assistere lo Stato membro interessato.
3.Entro due settimane dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione invita tutti gli altri Stati membri che presumibilmente non dovranno far fronte ad arrivi nel loro territorio come indicato nel paragrafo 1 a fornire i contributi di solidarietà di cui al paragrafo 2. Nella sua richiesta, la Commissione indica il numero totale di richiedenti che ciascuno Stato membro è tenuto a ricollocare sotto forma dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), calcolati secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. La chiave di distribuzione include la quota degli Stati membri beneficiari.
4.Entro un mese dall'adozione della relazione sulla gestione della migrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i contributi che intendono fornire completando il piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'allegato I. Gli Stati membri indicano se intendono fornire contributi sotto forma di:
(a)ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a); o
(b)misure in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), individuate nella relazione sulla gestione della migrazione; o
(c) ricollocazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 49, paragrafo 4.
5.Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 4 siano significativamente inferiori al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il numero e, se del caso, il tipo di contributi. Gli Stati membri che adeguano i loro contributi presentano piani riveduti per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso nel corso del Forum sulla solidarietà.
Articolo 48
Atti di esecuzione della Commissione per le operazioni di ricerca e soccorso
1.Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso di cui all'articolo 47, paragrafo 4, o entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà di cui all'articolo 47, paragrafo 5, se il totale dei contributi di solidarietà indicati da tutti gli Stati membri nei rispettivi piani corrisponde al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione o è giudicato dalla Commissione sufficientemente vicino a detto totale, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le misure di solidarietà indicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, o dell'articolo 47, paragrafo 5. Tali misure costituiscono una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi.
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e chiedere loro di aumentare i rispettivi contributi. In seguito al Forum sulla solidarietà, qualora gli Stati membri si siano dichiarati disponibili a fornire maggiori contributi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare i contributi indicati dagli Stati membri.
2.Se il numero totale o il tipo di contributi di solidarietà indicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è ancora significativamente inferiore al totale dei contributi di solidarietà indicati nella relazione sulla gestione della migrazione, generando una situazione in cui la riserva di solidarietà non è in grado di fornire una base affidabile di sostegno continuo agli Stati membri in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, la Commissione adotta, entro due settimane dalla fine del Forum sulla solidarietà, un atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà per ciascuno Stato membro che presumibilmente dovrà affrontare a breve termine le conseguenze degli sbarchi. Tale atto di esecuzione stabilisce:
(a)il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare per rispondere alle esigenze degli Stati membri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, individuate nella relazione sulla gestione della migrazione;
(b)il numero e la quota di cui alla lettera a) per ciascuno Stato membro, compresi gli Stati membri beneficiari, calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;
(c)le misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d).
Le eventuali misure indicate dagli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le ricollocazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Esse sono stabilite nell'atto di esecuzione, tranne nel caso in cui dalle indicazioni fornite dagli Stati membri risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione. In tali casi, i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante la ricollocazione o la sponsorizzazione dei rimpatri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri interessati indicano immediatamente alla Commissione in che modo intendono coprire la loro quota a tale riguardo. La Commissione adegua di conseguenza i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione per quanto riguarda la ricollocazione, la sponsorizzazione dei rimpatri e le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), per tali Stati membri.
Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 5, la Commissione determina l'importo e il tipo di contributi che tali Stati membri devono fornire.
Qualora l'Agenzia per l'asilo informi la Commissione e gli Stati membri che l'80 % della riserva di solidarietà di cui al primo comma è stato utilizzato per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà per informare gli Stati membri della situazione e delle esigenze supplementari degli Stati membri. A seguito del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta una modifica dell'atto di esecuzione che istituisce una riserva di solidarietà di cui al primo comma in relazione allo Stato membro beneficiario interessato al fine di aumentare di un massimo del 50 % il numero totale di cittadini di paesi terzi interessati dalle misure di solidarietà di cui al primo comma, lettera a). La quota di ciascuno Stato membro di cui al primo comma, lettera b), è modificata di conseguenza. Qualora si applichino le disposizioni del secondo comma e gli Stati membri abbiano dichiarato di voler contribuire mediante sponsorizzazione dei rimpatri, la quota di tali misure è aumentata del 50 %. Le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), sono inoltre maggiorate di una quota proporzionale a un aumento del 50 % della quota dello Stato membro interessato calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.
3.L'atto di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 49
Riserva di solidarietà per le operazioni di ricerca e soccorso
1.Entro due settimane dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, lo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, notifica alla Commissione la sua richiesta di sostegno di solidarietà. A seguito di tale richiesta, la Commissione attinge alla riserva di solidarietà e coordina l'attuazione delle misure di solidarietà per ogni sbarco o gruppo di sbarchi che hanno luogo in un periodo di due settimane.
2.Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera redigono l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione e di quelle da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato. L'elenco indica la ripartizione di tali persone tra gli Stati membri contributori, tenendo conto del numero totale di persone da ricollocare o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato da parte di ciascuno Stato membro contributore, della cittadinanza di tali persone e dell'esistenza di legami significativi tra queste persone e lo Stato membro di ricollocazione o di rimpatrio sponsorizzato. È accordata la priorità alla ricollocazione delle persone vulnerabili. L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel monitoraggio dell'uso della riserva di solidarietà.
3.Se la Commissione ha adottato una relazione in cui conclude che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, è soggetto a pressioni migratorie come indicato all'articolo 51, paragrafo 3, i rimanenti contributi alla riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati per alleviare immediatamente la pressione migratoria su tale Stato membro. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
Il presente paragrafo non si applica qualora sia adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 53. Dal momento dell'adozione di tale atto di esecuzione cessa il ricorso all'elenco delle persone ammissibili da ricollocare e da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato di cui al paragrafo 2.
Se la riserva di solidarietà di cui al primo comma è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.
4.Qualora la relazione sulla gestione della migrazione individui che uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 2, si trova ad affrontare problemi di capacità dovuti alla presenza di richiedenti vulnerabili, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la riserva di solidarietà istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 2, può essere utilizzata anche ai fini della ricollocazione delle persone vulnerabili. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
5.La Commissione sostiene e facilita le procedure che conducono alla ricollocazione dei richiedenti e all'attuazione dei rimpatri sponsorizzati, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati. Coordina gli aspetti operativi della ricollocazione e della sponsorizzazione dei rimpatri, anche con l'assistenza di esperti o squadre di esperti mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Articolo 50
Valutazione della pressione migratoria
1.La Commissione valuta la situazione migrazione in uno Stato membro qualora:
(a)tale Stato membro abbia informato la Commissione che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie;
(b)sulla base delle informazioni disponibili, ritenga che uno Stato membro possa essere soggetto a pressioni migratorie.
2.L'Agenzia per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assistono la Commissione nel redigere la valutazione della pressione migratoria. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.
3.La valutazione della pressione migratoria esamina la situazione nello Stato membro interessato nei sei mesi precedenti confrontandola con la situazione generale nell'Unione e si basa in particolare sulle seguenti informazioni:
(a)il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;
(b)il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(c)il numero di decisioni di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE;
(d)il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri a seguito di una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE;
(e)il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento [o ammissione umanitaria] dell'Unione e nazionali;
(f)il numero di richieste di presa in carico e di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36;
(g)il numero di trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo 31;
(h)il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;
(i)il numero di persone cui è stato rifiutato l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;
(j)il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;
(k)il numero di minori non accompagnati.
4.La valutazione della pressione migratoria tiene conto anche di quanto segue:
(a)le informazioni presentate dallo Stato membro, se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);
(b)il livello di cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];
(c)la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati che può incidere sui movimenti migratori;
(d)le pertinenti raccomandazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, agli articoli 13, 14 e 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;
(e)informazioni raccolte a norma della raccomandazione della Commissione del XXX su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione);
(f)la relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
(g)le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA) a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria (MISAA) pubblicata nell'ambito della prima fase del Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;
(h)informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;
(i)bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
(j)il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione allo Stato membro beneficiario.
Articolo 51
Relazione sulla pressione migratoria
1.La Commissione consulta lo Stato membro interessato durante la valutazione effettuata a norma dell'articolo 50, paragrafo 1.
La Commissione presenta la relazione sulla pressione migratoria al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data in cui la Commissione ha comunicato loro che stava effettuando una valutazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.
2.Nella relazione la Commissione indica se lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie.
3.Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è soggetto a pressioni migratorie, la relazione individua:
(a)la capacità dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo e rimpatrio, nonché le sue esigenze generali relative alla gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo e rimpatrio;
(b)misure idonee ad affrontare la situazione e il calendario previsto per la loro attuazione, consistenti, se del caso, in:
i)misure che lo Stato membro soggetto a pressioni migratorie dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo e del rimpatrio;
ii)misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che gli altri Stati membri devono adottare;
iii)misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), che gli altri Stati membri devono adottare.
4.Se ritiene necessaria una risposta rapida a causa dell'evoluzione della situazione in uno Stato membro, la Commissione presenta la sua relazione entro due settimane dalla data in cui aveva informato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri che stava effettuando una valutazione.
Articolo 52
Piani per la risposta di solidarietà in situazioni di pressione migratoria
1.Se dalla relazione di cui all'articolo 51 risulta che uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, gli altri Stati membri che non sono Stati membri beneficiari contribuiscono mediante i contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati.
2.Se la relazione di cui all'articolo 51 individua misure di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), di tale articolo, altri Stati membri possono contribuire mediante tali misure in luogo delle misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Da tali misure non deve risultare un deficit superiore al 30 % del totale dei contributi individuati nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii).
3.Entro due settimane dall'adozione della relazione di cui all'articolo 51, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà compilando il modulo di cui all'allegato II. Il piano per la risposta di solidarietà indica il tipo di contributi tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), o, se del caso, le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), che gli Stati membri intendono adottare. Qualora propongano più di un tipo di contributo di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli Stati membri indicano la quota di ciascun tipo.
Se il piano per la risposta di solidarietà prevede la sponsorizzazione del rimpatrio, gli Stati membri indicano la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare presenti nel territorio dello Stato membro interessato di cui intendono sponsorizzare il rimpatrio.
Se indicano misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), nel piano per la risposta di solidarietà, gli Stati membri indicano anche le modalità dettagliate e il calendario della loro attuazione.
4.Se ritiene che i contributi di solidarietà indicati nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, la Commissione convoca il Forum sulla solidarietà. In tali casi, la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare il tipo di contributi indicati nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà in occasione del Forum sulla solidarietà, presentando piani per la risposta di solidarietà riveduti.
5.Uno Stato membro che propone contributi di solidarietà di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), può chiedere una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 se dichiara nel piano per la risposta di solidarietà di aver esaminato, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale doppio rispetto alla media pro capite dell'Unione.
Articolo 53
Atti di esecuzione della Commissione sulla solidarietà in situazioni di pressione migratoria
1.Entro due settimane dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, o, se il Forum sulla solidarietà è convocato a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, entro due settimane dalla conclusione del Forum sulla solidarietà, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce i contributi di solidarietà a beneficio dello Stato membro soggetto a pressioni migratorie che gli altri Stati membri devono apportare e il calendario per la loro attuazione.
2.I tipi di contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono quelli indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà. Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà, la Commissione determina i tipi di contributi che tali Stati membri sono tenuti a fornire tenendo conto delle esigenze individuate nella relazione sulla pressione migratoria.
Se il tipo dei contributi indicati dagli Stati membri nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà corrisponde alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), la Commissione valuta se tali misure sono proporzionali ai contributi che gli Stati membri avrebbero fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.
Se le misure proposte non sono proporzionali ai contributi che lo Stato membro contributore avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) o c), la Commissione stabilisce nell'atto di esecuzione le misure proposte adeguandone il livello.
Qualora dalle misure proposte risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di misure di solidarietà individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i contributi stabiliti nell'atto di esecuzione sono adeguati in modo che gli Stati membri che indicano tali misure siano tenuti a coprire il 50 % della loro quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 mediante le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii). La Commissione adegua di conseguenza le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), indicate da tali Stati membri.
3.L'atto di esecuzione stabilisce:
(a)il numero totale di persone da ricollocare dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) o c), tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti nel settore dell'asilo indicate nella relazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii);
(b)il numero totale di persone da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato dal territorio dello Stato membro richiedente a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto della capacità e delle esigenze degli Stati membri richiedenti in materia di rimpatrio individuate nella relazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto ii);
(c)la ripartizione delle persone da ricollocare e/o da sottoporre a rimpatrio sponsorizzato tra gli Stati membri, compreso lo Stato membro beneficiario, sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54;
(d)le misure indicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma.
La distribuzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è adeguata se uno Stato membro che presenta una richiesta a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente, nei 5 anni precedenti, per un numero di domande di protezione internazionale doppio della media pro capite dell'Unione. In tali casi, lo Stato membro ottiene una riduzione del 10 % della sua quota calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 54. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri che forniscono i contributi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
4.Se sono stati forniti contributi in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà di uno Stato membro da parte di altri Stati membri per aiutarlo ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire la pressione migratoria a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, nell'anno precedente, e se corrispondono al tipo di misure di cui all'atto di esecuzione, la Commissione deduce tali contributi dai contributi corrispondenti stabiliti nell'atto di esecuzione.
5.Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro beneficiario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di urgenza di cui all'articolo 67, paragrafo 3.
Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 1 anno.
6.La Commissione presenta una relazione sull'attuazione dell'atto di esecuzione un mese dopo che essa ha cessato di applicarsi. La relazione contiene un'analisi dell'efficacia delle misure intraprese.
Articolo 54
Chiave di distribuzione
La quota dei contributi di solidarietà di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ciascuno Stato membro deve fornire a norma degli articoli 48 e 53, è calcolata secondo la formula di cui all'allegato III e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:
(a)entità della popolazione (50 %);
(b)PIL totale (50 %).
Articolo 55
Sponsorizzazione dei rimpatri
1.Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal territorio dello Stato membro beneficiario.
2.Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.
3.Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati nei confronti di cittadini di paesi terzi che sono ancora destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario, il periodo di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere da una delle seguenti date:
(a)la data in cui lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di rimpatrio; o
(b)se una decisione di rimpatrio è emessa nell'ambito di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o se la decisione di rimpatrio è emessa in un atto separato, contestualmente alla decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 35 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la data in cui il richiedente o il cittadino di paese terzo non ha più il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere.
4.Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono una o più delle seguenti attività svolte dallo Stato membro sponsor:
(a)fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
(b)utilizzare il programma e le risorse nazionali per fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura, compresa la reintegrazione, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono disposti a partire volontariamente;
(c)guidare o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;
(d)contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;
(e)organizzare, per conto dello Stato membro beneficiario, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio, quali voli charter o di linea o altri mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio.
Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE.
Articolo 56
Altri contributi di solidarietà
1.Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.
2.Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].
3.Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.
CAPO II
REQUISITI PROCEDURALI
Articolo 57
Procedura preliminare alla ricollocazione
1.La procedura di cui al presente articolo ai applica:
(a)alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a);
(b)alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), se il periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, è scaduto, e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).
2.Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
3.Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.
Qualora si debba applicare la ricollocazione a norma dell'articolo 49, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.
4.Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
5.Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui ai paragrafi 2 e 3.
6.Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
7.Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ricollocarlo.
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro una settimana lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.
In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.
La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma e il termine di due settimane di cui al terzo comma del presente paragrafo equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l'obbligo di ricollocare la persona, compreso l'obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l'arrivo.
8.Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento al più tardi entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro.
9.Il trasferimento della persona interessata dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3.
10.L'articolo 32, paragrafo 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 si applicano mutatis mutandis al trasferimento a fini di ricollocazione.
11.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
Articolo 58
Procedura successiva alla ricollocazione
1.Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2.Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].
3.Se lo Stato membro di ricollocazione ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 3, terzo comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].
4.Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.
5.Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.
Articolo 59
Altri obblighi
Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di solidarietà adottate a livello bilaterale, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.
Articolo 60
Coordinamento operativo
Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
CAPO III
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DALL'UNIONE
Articolo 61
Sostegno finanziario
Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].
PARTE V
Disposizioni generali
Articolo 62
Sicurezza e protezione dei dati
1.Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.
2.L'autorità o le autorità competenti di ciascuno Stato membro controllano la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro in questione di cui all'articolo 41.
3.Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'asilo è soggetto al regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], in particolare per quanto riguarda il monitoraggio del Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 63
Riservatezza
Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 41 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Articolo 64
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale conformemente al diritto nazionale, applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 65
Calcolo dei termini
I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:
(a)se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
(b)un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
(c)i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.
Articolo 66
Ambito di applicazione territoriale
Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.
Articolo 67
Comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 68
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 69
Monitoraggio e valutazione
Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento.
[Tre anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento.]
Non prima di [cinque] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di [cinque] anni.
Articolo 70
Statistiche
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Parte VI
MODIFICHE DI ALTRI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
Articolo 71
Modifiche della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo
1.La direttiva 2003/109/CE è così modificata:
L'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di tre anni".
Articolo 72
Modifiche del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]
Il regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] è così modificato:
1.L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa mediante reinsediamento o ammissione umanitaria.
2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se le persone sono ammesse per garantire l'unità del nucleo familiare.
3. L'importo di cui al paragrafo 1 assume la forma di finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.
4. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 è assegnato al programma dello Stato membro. Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata reinsediata o ammessa.
5. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e della data del reinsediamento o dell'ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.
6. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione e dei pertinenti sviluppi nel settore del reinsediamento, e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento per adattare, se giudicato opportuno, l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi."
2.L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"1. Uno Stato membro riceve un contributo di:
(a)[10 000] EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];
(b)[10 000] EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato a norma degli articoli 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];
(c)[10 000] EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].
(d)Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].
2.Lo Stato membro che effettua il trasferimento riceve un contributo di 500 EUR a copertura del trasferimento di persone a norma del paragrafo 1 per ogni persona, richiedente o beneficiario soggetto alla ricollocazione.
3.Uno Stato membro riceve un contributo di 500 EUR a copertura del trasferimento di una persona di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].
4.Uno Stato membro riceve gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 per ciascuna persona, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato il contributo sia stata ricollocata.
5.Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo [125] del regolamento finanziario.
6.Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.
7.Nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo tenendo conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato da tali importi."
PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 73
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 74
Disposizioni transitorie
Quando la domanda è stata registrata dopo [il primo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.
Articolo 75
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale registrate a partire [dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla sua entrata in vigore]. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
✓ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Nel suo nuovo patto sulla migrazione e l'asilo la Commissione annuncia un nuovo inizio in materia di migrazione. La presente proposta delinea un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE come contributo chiave all'approccio globale e intende rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, sulla base dei principi generali di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità. Promuove l'elaborazione integrata delle politiche in materia di migrazione e asilo, compresa la necessità di tener conto delle politiche in altri settori pertinenti, con particolare riguardo alla stretta cooperazione e ai partenariati reciproci con i paesi terzi interessati. Riconosce che un approccio globale equivale a un'espressione più forte, sostenibile e tangibile del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, che trova il suo equilibrio in un contesto più ampio, ampliando l'attenzione al di là della questione di quale Stato membro sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Tali principi dovrebbero pertanto essere applicati all'intera gestione della migrazione, dalla lotta contro la migrazione irregolare agli spostamenti non autorizzati.
La proposta razionalizza le attuali norme di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 e mira a garantire la corretta applicazione delle norme che limiteranno gli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi tra Stati membri. Tali norme sono integrate da un nuovo meccanismo di solidarietà inteso ad affrontare le situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie. Tale approccio prevede inoltre l'inclusione di un processo specifico di solidarietà applicato agli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
Il suddetto meccanismo di solidarietà è sostenuto da incentivi finanziari per gli Stati membri che dimostrano solidarietà, che condurrebbe, tra l'altro, alla ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, nonché dei migranti irregolari. Saranno erogati incentivi più elevati per la ricollocazione dei minori non accompagnati. Ciò modificherebbe in modo significativo l'attuale panorama finanziario: dovrebbe essere fornito un sostegno per far fronte ai costi finanziari connessi a tali ricollocazioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125 del regolamento finanziario.
Obiettivo specifico: Rafforzare la protezione e la solidarietà
Attività ABM/ABB interessate
10 – Migrazione
- Istituire un quadro comune che rafforzi l'efficienza e l'efficacia dell'approccio globale in materia di gestione dell'asilo e della migrazione attraverso l'elaborazione integrata delle politiche e la fiducia reciproca tra gli Stati membri
- Rendere più efficiente il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o un apolide.
-Aumentare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri.
La proposta ha i seguenti obiettivi:
•
istituire un quadro comune che contribuisca all'approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione sulla base dei principi dell'elaborazione integrata delle politiche, della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità;
•
garantire la condivisione delle responsabilità attraverso un nuovo meccanismo di solidarietà, istituendo un sistema in grado di garantire la solidarietà su base continuativa in tempi normali e di assistere gli Stati membri con misure efficaci (ricollocazioni o sponsorizzazione dei rimpatri e altri contributi volti a rafforzare la capacità degli Stati membri nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio e nella dimensione esterna) per gestire la migrazione nella pratica quando affrontano momenti di pressione migratoria. Tale approccio comprende anche un processo specifico di solidarietà da applicare agli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
•
aumentare la capacità del sistema di determinare in modo efficiente ed efficace un solo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. In particolare, limita le clausole sulla cessazione della competenza e le possibilità di trasferimento della competenza tra Stati membri a causa di azioni del richiedente, e abbrevia notevolmente i termini per l'invio delle richieste e il ricevimento delle risposte, in modo da garantire ai richiedenti una determinazione più rapida dello Stato membro competente e, di conseguenza, un accesso più rapido alle procedure per la concessione della protezione internazionale;
•
scoraggiare gli abusi e impedire gli spostamenti non autorizzati dei richiedenti all'interno dell'UE, in particolare stabilendo chiaramente che questi ultimi devono presentare domanda nello Stato membro di primo ingresso e rimanere nello Stato membro designato come competente; ciò implica anche conseguenze proporzionate di ordine procedurale e materiale in caso di mancato rispetto di tali obblighi.
Risultati e incidenza previsti
Gli Stati membri e l'Unione europea nel suo insieme beneficeranno di un regolamento riformato sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che comprenda l'insieme dei principi guida per una gestione efficace della migrazione in un quadro comune che contribuisca all'attuazione dell'approccio globale, semplifichi le procedure e offra solidarietà agli Stati membri per aiutarli ad affrontare le situazioni di pressione migratoria. Gli Stati membri potrebbero beneficiare in qualsiasi momento di misure volontarie di solidarietà.
Le risorse di bilancio illustrate nel presente documento coprono i contributi stimati dell'Unione che serviranno da incentivo per l'ampliamento delle possibilità di ricollocazione. Nel contempo, i contributi dell'Unione sosterranno anche i trasferimenti in seguito alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e i trasferimenti delle persone ricollocate. Questo sostegno alla corretta attuazione del sistema fornirà solidarietà agli Stati membri anche nel contesto di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Ciò sarà a sua volta vantaggioso per i richiedenti protezione internazionale, che beneficeranno di un sistema più efficiente di determinazione dello Stato membro competente, e consentirà un accesso più rapido alla procedura di esame della domanda nel merito.
Costi della ricollocazione
Ai sensi della presente proposta, lo Stato membro in cui sono ricollocati richiedenti asilo, migranti irregolari o beneficiari di protezione internazionale ha diritto a ricevere un contributo dell'Unione pari a 10 000 EUR per ogni persona ricollocata.
Se la persona ricollocata è un minore non accompagnato, il contributo dell'Unione ammonterà a 12 000 EUR. Il contributo più elevato è giustificato dal fatto che la gestione ulteriore dei minori non accompagnati a seguito della ricollocazione è più complessa e, di conseguenza, più costosa.
Costi del trasferimento
Secondo la presente proposta, lo Stato membro che effettua il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione ha diritto a un contributo dell'Unione di 500 EUR per persona trasferita.
Inoltre, anche i costi di trasferimento connessi alle normali procedure di trasferimento (richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico) saranno sostenuti dall'UE nell'ambito della presente proposta, e lo Stato membro che effettua il trasferimento verso lo Stato membro competente ha diritto a ricevere un contributo dell'Unione pari a 500 EUR per ogni persona trasferita.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide è un compito tale da non poter essere realizzato dai singoli Stati membri, ma soltanto a livello di Unione.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
Il valore aggiunto della presente proposta consiste nel razionalizzare e rendere più efficace l'attuale regolamento Dublino e nell'istituire un meccanismo di solidarietà da applicarsi a favore di uno Stato membro che attraversa momenti di pressione o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La crisi del 2015 ha fatto emergere notevoli carenze strutturali e punti deboli nella concezione e nell'attuazione della politica europea in materia di asilo e migrazione, compreso il sistema Dublino, che non è stato concepito per assicurare una ripartizione sostenibile delle competenze relative ai richiedenti protezione internazionale in tutta l'UE. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 si chiedeva una riforma del regolamento Dublino basata su un equilibrio tra responsabilità e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
La valutazione commissionata dalla Commissione nel 2016 ha concluso che il sistema Dublino, sebbene ancora necessario a livello dell'Unione, non è soddisfacente allo stato attuale e sono necessarie modifiche per razionalizzarlo e renderlo più efficiente.
Inoltre, l'attuale sistema Dublino non è stato concepito come strumento di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità: la crisi migratoria ha messo in luce questa carenza, che impone di introdurre nella proposta un meccanismo di solidarietà.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La presente proposta è compatibile con il Fondo Asilo e migrazione (AMF). L'AMF contempla già la possibilità di trasferire richiedenti protezione internazionale nel quadro del programma nazionale di ciascuno Stato membro, su base volontaria (articolo 7, paragrafo 5, della proposta di regolamento COM(2018) 471). Con l'ampliamento dell'ambito di applicazione della ricollocazione previsto dalla presente proposta, dovrebbero essere previsti anche i costi di ricollocazione e di trasferimento.
Se gli stanziamenti (1 113 500 000 EUR previsti per il periodo 2022-2027) non saranno interamente utilizzati per soddisfare le esigenze previste per l'attuazione del nuovo sistema, gli importi rimanenti saranno riassegnati ad altre azioni nell'ambito dell'AMF. Nel caso in cui il fabbisogno per l'attuazione di un nuovo sistema superi le stime (ossia occorra ricollocare e trasferire un numero maggiore di richiedenti asilo), dovranno essere richieste risorse supplementari.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
◻ durata limitata
◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
✓ durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2027
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
✓ Gestione diretta a opera della Commissione
◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
◻
a opera delle agenzie esecutive
✓ Gestione concorrente con gli Stati membri
✓ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
✓ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
◻ a organismi di diritto pubblico;
✓ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
✓ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
La ricollocazione e i trasferimenti saranno effettuati nell'ambito dello strumento tematico dell'AMF, principalmente mediante gestione diretta (o gestione indiretta nel caso in cui l'organismo che attua l'azione sia valutato per pilastri). Tuttavia, a seconda della situazione potrebbe essere più opportuno erogare i contributi dell'Unione in regime di gestione concorrente, integrando i programmi nazionali.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
I finanziamenti attuati in gestione diretta e indiretta saranno attuati nell'ambito dello strumento tematico dell'AMF, che rientra anche nel meccanismo generale di monitoraggio e valutazione del Fondo Asilo e migrazione. Saranno stabiliti modelli e norme semplificati per raccogliere indicatori dai beneficiari delle convenzioni di sovvenzione e degli accordi di contributo allo stesso ritmo della gestione concorrente, al fine di garantire la divulgazione di dati comparabili.
Se il contributo dell'Unione è erogato in regime di gestione concorrente si applicano le seguenti norme:
I finanziamenti attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente saranno conformi alle norme stabilite nel regolamento recante disposizioni comuni (COM(2018) 375), in appresso "proposta di RDC", nel regolamento (UE) 2018/2016 (regolamento finanziario) e nel Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471), in appresso "proposta AMF".
In linea con la proposta di RDC, ciascuno Stato membro istituirà un sistema di gestione e di controllo per il proprio programma e garantirà la qualità e l'affidabilità del sistema di monitoraggio. Pertanto, per la gestione concorrente è già in vigore un quadro coerente ed efficiente di rendiconto, monitoraggio e valutazione. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di monitoraggio al quale la Commissione può partecipare con funzioni consultive. Gli Stati membri possono decidere di istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma. I comitati di sorveglianza esamineranno tutte le questioni che incidono sui progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.
Per quanto riguarda i fondi per gli affari interni, gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del programma e sui progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Secondo la proposta AMF, il 60 % della dotazione AMF è riservato a programmi degli Stati membri. Il restante 40 % della dotazione finanziaria sarà gestito attraverso uno strumento tematico. L'introduzione dello strumento tematico ha l'obiettivo di equilibrare la prevedibilità dell'assegnazione pluriennale dei finanziamenti ai programmi degli Stati membri con la flessibilità nell'erogazione periodica dei finanziamenti ad azioni che presentano un elevato livello di valore aggiunto per l'Unione sulla base di un ciclo di programmazione biennale. Lo strumento tematico sarà utilizzato per il reinsediamento e i trasferimenti.
La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sulla proposta di RDC.
Per la parte attuata mediante gestione diretta e indiretta nell'ambito dello strumento tematico, il sistema di gestione e controllo si baserà sull'esperienza acquisita nel periodo 2014-2020 sia nelle azioni dell'Unione che nell'assistenza emergenziale. Sarà istituito un regime semplificato che consentirà un rapido trattamento delle domande di finanziamento, riducendo nel contempo il rischio di errori: i richiedenti ammissibili saranno limitati agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali, i finanziamenti saranno basati su opzioni semplificate in materia di costi, saranno elaborati modelli standard per le domande di finanziamento, gli accordi di sovvenzione/contributo e le relazioni; un comitato permanente di valutazione esaminerà le domande non appena ricevute.
Se il contributo dell'Unione è erogato in regime di gestione concorrente si applicano le seguenti norme:
Gli Stati membri riceveranno un contributo supplementare per ogni persona che rientra nelle categorie contemplate dal presente regolamento.
Gli importi corrispondenti saranno assegnati agli Stati membri mediante la modifica del loro programma. Tali programmi sono gestiti in regime di gestione concorrente, in linea con l'articolo 63 del regolamento finanziario, la proposta di RDC e la proposta AMF.
Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono stabilite nella proposta di RDC. La proposta di RDC prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno sulla base delle domande di pagamento inviate dagli Stati membri durante il periodo contabile. Secondo la proposta di RDC, il prefinanziamento è liquidato non oltre l'esercizio contabile finale dei programmi.
Per la parte attuata mediante gestione concorrente, la proposta di RDC si basa sulla strategia di gestione e di controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014‑2020, ma introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere dei controlli a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri. Tra i nuovi elementi figurano:
-la soppressione della procedura di designazione per le autorità responsabili del programma;
-verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100 % richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020);
-le autorità di gestione possono applicare, a determinate condizioni, modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;
-condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.
Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, la proposta di RDC fissa un limite del 90 % per i pagamenti intermedi della Commissione, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione paga il saldo in seguito all'esercizio annuale di liquidazione dei conti, dopo aver ricevuto dalle autorità del programma il pacchetto di affidabilità. Il pacchetto di affidabilità comprende i conti, la dichiarazione di gestione e i pareri dell'autorità di audit sui conti, il sistema di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti. Il pacchetto di affidabilità è usato dalla Commissione per determinare l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile.
Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
RISCHI
La DG HOME non ha constatato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa negli scorsi anni.
Per quanto riguarda la ricollocazione e i trasferimenti sostenuti mediante gestione diretta/indiretta, il rischio di errori dovrebbe essere inferiore a quello delle attuali azioni dell'Unione e dell'assistenza emergenziale (attualmente pari a circa il 3 % del tasso di errore residuo). In effetti, molti dei fattori di rischio non esisteranno nel finanziamento della ricollocazione e dei trasferimenti: i richiedenti ammissibili saranno limitati agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali, i finanziamenti saranno basati esclusivamente su opzioni semplificate in materia di costi e saranno elaborati modelli standardizzati per semplificare sia la domanda che la rendicontazione. Inoltre, grazie ai meccanismi di monitoraggio operativi esistenti, la garanzia circa la realtà delle ricollocazioni e dei trasferimenti è elevata.
Per il sostegno fornito nell'ambito della gestione concorrente:
Il sistema di gestione e di controllo segue i criteri generali definiti nella proposta di RDC ed è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento finanziario.
Per quanto riguarda il contributo finanziario per la ricollocazione e i trasferimenti, gli Stati membri possono includerli nelle domande di pagamento alla Commissione solo a condizione che la persona per la quale è richiesto il contributo sia stata effettivamente trasferita. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli e audit per verificare che le condizioni per chiedere il contributo alla Commissione siano state soddisfatte. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a conservare gli opportuni documenti giustificativi per il periodo stabilito nella proposta di RDC.
La programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allinea i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione.
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO – CONTROLLI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
La prima strategia antifrode della DG HOME è stata adottata nel 2013. L'attuale strategia antifrode è stata aggiornata nel febbraio 2018 e resterà valida fino alla scadenza dell'attuale QFP. In vista del QFP 2021-2027 e della nuova strategia antifrode della Commissione adottata nel 2019, la DG HOME sta attualmente lavorando all'aggiornamento della sua strategia antifrode. La nuova strategia della DG HOME avrà come obiettivo l'adeguamento all'evolversi della situazione e l'ulteriore rafforzamento delle attività antifrode della direzione generale. La nuova strategia antifrode della DG HOME sarà adottata al più tardi entro il 2021.
Nel 2016 la DG HOME ha inoltre definito una strategia di controllo per l'assistenza emergenziale, che fungerà da base per l'elaborazione della strategia di controllo per la parte relativa alla gestione diretta/indiretta.
Inoltre, per quanto riguarda la gestione concorrente, nel novembre 2015 la DG HOME ha adottato una strategia di audit per la parte di gestione concorrente del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo Sicurezza interna (ISF), e sta attualmente elaborando una strategia di controllo per la gestione concorrente di AMIF e ISF, che comprenderà tutti i controlli necessari per gestire i programmi nazionali nell'ambito di tali fondi.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Costi di controllo trascurabili e rischio di errore molto basso.
Si prevede che i costi dei controlli restino invariati rispetto al periodo attuale.
Per la gestione diretta/indiretta, il costo dei controlli dovrebbe essere inferiore a quello relativo alle azioni dell'Unione, a causa di procedure standardizzate per la presentazione delle domande, la valutazione e la rendicontazione, di costi semplificati e di forti limitazioni per quanto riguarda i richiedenti ammissibili.
Per la gestione concorrente, il costo dei controlli per gli Stati membri potrebbe essere ridotto attraverso l'introduzione nella proposta di RDC di un approccio alla gestione e ai controlli basato sul rischio. Per l'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5 % dell'importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Si applica la strategia antifrode della DG HOME di cui al punto 2.2.2.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Rubrica 4: Migrazione e gestione delle frontiere
Capo 10: Migrazione
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
4
|
10 02 01 – Fondo Asilo e migrazione
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
4
|
10 01 01 – Spese di supporto per il "Fondo Asilo e migrazione"
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
4
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
4
|
XX 01 01 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
4
|
XX 01 01 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
4
|
Migrazione e gestione delle frontiere
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)
|
Impegni
|
(1)
|
|
87,800
|
120,100
|
225,500
|
226,300
|
226,300
|
227,500
|
|
1 113,500
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
70,240
|
113,640
|
204,420
|
226,140
|
226,300
|
227,260
|
45,500
|
1 113,500
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
|
87,800
|
120,100
|
225,500
|
226,300
|
226,300
|
227,500
|
|
1 113,500
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
|
70,240
|
113,640
|
204,420
|
226,140
|
226,300
|
227,260
|
45,500
|
1 113,500
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
Pubblica amministrazione europea
|
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
, caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
|
10,890
|
Altre spese amministrative
|
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
|
0,720
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
-
|
11,610
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
89,735
|
122,035
|
227,435
|
228,235
|
228,235
|
229,435
|
|
1 125,110
|
|
Pagamenti
|
|
72,175
|
115,575
|
206,355
|
228,075
|
228,235
|
229,195
|
45,500
|
1 125,110
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
1,815
|
10,890
|
Altre spese amministrative
|
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,720
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
11,610
|
Esclusa la RUBRICA 7
of the multiannual financial framework
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
1,935
|
11,610
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
Sostegno, trattamento e monitoraggio delle attività relative all'attuazione della presente proposta, specialmente al meccanismo di solidarietà e al quadro giuridico necessario per attuarlo. 9 ETP (7 AD, 1 AC e 1 END) sono assegnati alla pertinente unità strategica e 4 ETP (2 AD e 2 AST) alla pertinente unità di gestione del fondo.
|
Personale esterno
|
Sostegno, trattamento e monitoraggio delle attività relative all'attuazione della presente proposta, specialmente al funzionamento della proposta per quanto riguarda la determinazione della competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale stabilita per degli Stati membri.
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
✓
non prevede cofinanziamenti da terzi
◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
✓
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻
sulle risorse proprie
◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Articolo ….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)