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Document 62024CN0484

Causa C-484/24, NTH Haustechnik: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Germania) il 10 luglio 2024 – NTH Haustechnik GmbH / EM

GU C, C/2024/6402, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6402/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6402/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6402

4.11.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Germania) il 10 luglio 2024 – NTH Haustechnik GmbH / EM

(Causa C-484/24, NTH Haustechnik)

(C/2024/6402)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Niedersachsen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NTH Haustechnik GmbH

Resistente: EM

Questioni pregiudiziali

1.

Se le disposizioni dell’articolo 92 del Grundgesetz (Legge fondamentale tedesca; in prosieguo: il «GG»), degli articoli 138, 286, 355 e seguenti della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO») nel caso di un’attività autonoma di trattamento in sede giudiziaria rientrante nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD») soddisfano il requisito di determinatezza sancito dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD, quando, con riguardo a una parte o a un terzo, la suddetta attività comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali.

2.

a)

Se, nel trattamento dei dati, in particolare di dati personali, un giudice nazionale possa invocare il fatto che detto trattamento è consentito ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), RGPD, oppure se gli articoli 6 e 9 RGPD costituiscano la base esclusiva per un’attività di trattamento in sede giudiziaria.

b)

Qualora l’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), RGPD possa costituire, in linea di principio, una base giuridica per un’attività di trattamento in sede giudiziaria:

aa)

Se quanto precede si applichi anche ai casi in cui la raccolta iniziale di tali dati, effettuata da una parte processuale o da un terzo, abbia avuto luogo in modo illecito.

bb)

Se il trattamento di dati raccolti inizialmente in modo illecito determini, in conformità al principio di correttezza generalmente applicabile [articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD], una limitazione del trattamento in sede giudiziaria in base al diritto derivato, nel senso che l’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), RGPD è applicabile solo a determinate condizioni o entro certi limiti.

cc)

Se la disposizione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), RGPD debba essere intesa nel senso che il divieto di utilizzazione in sede giudiziaria di dati ottenuti inizialmente in modo illecito viene sempre disapplicato – vale a dire che il giudice è sempre tenuto ad utilizzare tali dati – qualora la raccolta iniziale dei dati non abbia avuto luogo in maniera occulta e sia stata funzionale alla dimostrazione di una dolosa violazione di un obbligo.

3.

Indipendentemente dal fatto che l’attività di trattamento dei dati in sede giudiziaria sia soggetta all’articolo 17, paragrafo 3, lettera e), RGPD o all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), e paragrafo 3, all’articolo 9 RGPD oppure ad altre disposizioni del diritto dell’Unione:

a)

Se dai principi di necessità e minimizzazione dei dati sanciti dalla normativa in materia di protezione dei dati possa desumersi, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, in particolare per quanto riguarda il trattamento di dati raccolti o conservati inizialmente in modo illecito, la necessità di un controllo completo di proporzionalità e di un bilanciamento da parte dei giudici.

b)

Quali effetti abbia l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), RGPD, secondo cui i dati personali possono essere conservati solo per il tempo richiesto dalla loro finalità, sulla successiva attività di trattamento in sede giudiziaria, in particolare nei casi in cui

la raccolta iniziale dei dati fosse diretta ad altre finalità, o

la raccolta iniziale illecita dei dati sia molto risalente nel tempo, o

la conservazione illecita si sia protratta nel tempo, o

la raccolta illecita di dati riguardi dati conservati da molto tempo, eventualmente in modo illecito, o

l’ente o la persona che tratta o raccoglie i dati abbia assunto l’obbligo unilaterale o fondato su un contratto individuale o collettivo di cancellare i dati entro un certo periodo di tempo, ma non abbia però effettuato la cancellazione.

c)

Se dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 8 della Carta, dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), e paragrafo 3, e dall’articolo 9 RGPD, risulti che il giudice nazionale può utilizzare prove ottenute in violazione dei diritti della personalità soltanto in presenza di un interesse apprezzabile della parte gravata dall’onere della prova che vada al di là del mero interesse alla prova, oppure se dal diritto dell’Unione non deriva alcuna indicazione al riguardo, sicché spetta all’ordinamento giuridico nazionale prevedere apposite disposizioni.

d)

Se dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e, in particolare, a un equo processo, in virtù del quale le parti in un procedimento civile devono essere, in linea di principio, in grado di motivare sufficientemente l’obiettivo del loro ricorso e corroborarlo con prove, discenda che il trattamento in sede giudiziaria dei dati personali del lavoratore ricorrente raccolti illecitamente dal datore di lavoro può essere inadeguato e sproporzionato in senso stretto, soltanto laddove la raccolta dei dati costituisca, in base al diritto dell’Unione, una grave violazione dell’articolo 7 e dell’articolo 8 della Carta e le altre possibili sanzioni applicabili al datore di lavoro (ad esempio, il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 82 RGPD e l’imposizione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 83 RGPD) sarebbero del tutto insufficienti, oppure se l’inadeguatezza e la sproporzione possano ravvisarsi anche con riguardo ad altre violazioni meno gravi della normativa in materia di protezione dei dati commesse all’atto della raccolta iniziale dei dati.

e)

Se, nella decisione circa l’utilizzazione, nell’ambito della sua attività di trattamento dei dati in sede giudiziaria, dei dati inizialmente raccolti da una parte o da un terzo, il giudice debba o meno prendere in considerazione il fatto che il soggetto che ha raccolto tali dati abbia ottemperato agli obblighi di fornire informazioni che gli incombono in forza dell’articolo 13 RGPD. In caso affermativo, a quali condizioni e in base a quali criteri il giudice ne debba tener conto.

f)

Se la circostanza che il giudice sia vincolato dal RGPD e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trattamento dei dati personali consenta l’inclusione anche dei dati personali di terzi. In che modo un’eventuale violazione della normativa in materia di protezione dei dati nei confronti di terzi all’atto della raccolta iniziale dei dati incida sul successivo trattamento dei dati in sede giudiziaria in una controversia tra due parti. Se una parte possa o meno lamentare una violazione che non si è verificata nei suoi confronti, bensì nei confronti di terzi.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD») (GU 2016, L 119, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6402/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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