Tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2022/612 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
L’obiettivo è quello di estendere e migliorare con ulteriori vantaggi i servizi di roaming quando gli utenti si recano all’estero nell’Unione europea (Unione), offrendo loro una migliore connettività e informazione e tutelandoli da prezzi eccessivi per chiamate, SMS e uso dei dati, continuando a vietare i sovrapprezzi. Questo servizio migliorato viene anche definito «roaming a tariffa nazionale».
Intende inoltre:
- garantire un servizio autentico di «roaming a tariffa nazionale» regolamentando le condizioni del servizio di roaming e l’accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazione mobile;
- aumentare la trasparenza e migliorare l’accesso alle informazioni sulle tariffe;
- aumentare la trasparenza per gli utenti di servizi di roaming non regolamentati, come a bordo di navi o aerei, e di servizi a valore aggiunto (come sportelli, compagnie assicurative o aeree);
- garantire l’accesso gratuito ai servizi di emergenza e aumentare la trasparenza sull’accesso a tali servizi, in particolare con mezzi alternativi di comunicazione di situazioni di emergenza.
PUNTI CHIAVE
Proroga del roaming a tariffe nazionali fino al 2032
- Nell’Unione le tariffe di roaming sono state abolite il 15 giugno 2017, ma la normativa è scaduta il 30 giugno 2022. Il nuovo regolamento è valido fino al 2032.
Accesso all’ingrosso al roaming*
- Gli operatori di rete mobile devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, in particolare in modo tale da consentire al fornitore di roaming di replicare i servizi mobili al dettaglio offerti sul territorio nazionale, qualora sia tecnicamente possibile farlo sulla rete visitata.
- Gli operatori di rete mobile possono rifiutare le richieste di accesso all’ingrosso al roaming solo sulla base di criteri oggettivi, quali la fattibilità tecnica e l’integrità della rete. Le considerazioni di carattere commerciale non giustificano il rifiuto di richieste di accesso all’ingrosso al roaming al fine di limitare la fornitura di servizi di roaming concorrenti.
Fornitura al dettaglio di servizi di roaming regolamentati
- I fornitori di roaming non devono applicare sovrapprezzi al prezzo al dettaglio nazionale ai clienti di qualsiasi Stato membro dell’Unione per:
- effettuare e ricevere chiamate;
- inviare e ricevere SMS;
- utilizzare una connessione a internet, ad esempio per la posta elettronica e le applicazioni collegate a internet;
- scaricare o caricare dati, compresa la messaggistica istantanea, le videoconferenze e le chiamate vocali con dati.
- Il servizio offerto non deve essere meno vantaggioso di quello offerto sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la qualità del servizio, qualora sulla rete visitata siano disponibili reti e tecnologie di comunicazione mobile della stessa generazione.
- Gli operatori di comunicazioni mobili devono evitare ritardi irragionevoli nel passaggio da una rete all’altra ai valichi di frontiera interni dell’Unione.
Tariffe all’ingrosso per i servizi di roaming regolamentati
- Dal 1° luglio 2022:
- la tariffa per le chiamate è limitata a 0,022 euro al minuto, con riduzione a 0,019 euro dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2032;
- la tariffa per gli SMS è limitata a 0,004 euro per SMS, con riduzione a 0,003 euro dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2032;
- le tariffe per i dati sono limitate a 2,00 euro per gigabyte, con una riduzione graduale a 1,00 euro nel 2027 e fino al 30 giugno 2032.
- Se i clienti utilizzano il servizio di roaming più di quanto consentito dalla politica di utilizzo corretto, l’operatore può applicare un sovrapprezzo, che non deve essere superiore al limite di prezzo del roaming all’ingrosso indicato in precedenza.
Trasparenza
- I fornitori di roaming devono:
- informare i clienti sulla qualità dei servizi di roaming;
- informare i clienti sui tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe maggiorate in roaming;
- garantire che i loro clienti siano informati sulle tariffe dei servizi di dati in roaming regolamentati, con modalità che consentano agli utenti di comprendere le conseguenze finanziarie di tale uso e di monitorare e controllare le loro spese;
- applicare un meccanismo che blocchi l’ulteriore utilizzo dei servizi di roaming una volta raggiunta una soglia di consumo totale, ad esempio 50 o 100 euro;
- se del caso, informare i clienti del rischio di connessione e download automatico e incontrollato di dati in roaming, prima di stipulare un contratto di vendita al dettaglio e in seguito regolarmente;
- informare gratuitamente i clienti su come disattivare le connessioni automatiche di dati in roaming per evitare un consumo incontrollato di dati;
- fornire informazioni personalizzate sui prezzi, tramite un messaggio automatico gratuito, ai clienti che entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore di origine, comprese informazioni sulla politica di utilizzo corretto, su eventuali sovrapprezzi applicabili e sul fatto che rischiano di vedersi addebitare un prezzo più elevato quando utilizzano servizi a valore aggiunto;
- fornire informazioni, tramite un messaggio automatico gratuito, ai clienti che entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore di origine, sull’accesso ai servizi di emergenza, anche con mezzi alternativi;
- adottare misure ragionevoli per tutelare i clienti da costi aggiuntivi per le chiamate vocali e gli SMS se si collegano inavvertitamente a reti mobili pubbliche non terrestri o a una rete di un paese al di fuori dell’Unione.
Uso corretto
Per evitare che i clienti utilizzino i servizi di roaming per scopi diversi dai viaggi periodici, i fornitori di servizi possono applicare un limite di uso corretto. L’operatore deve informare in anticipo i clienti di tale limite e deve inviare un avviso se il cliente raggiunge l’80 % del limite. Qualsiasi politica di uso corretto deve essere coerente con i piani tariffari degli utenti e seguire la formula dettagliata descritta nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione.
Chiamare i servizi di emergenza all’estero
- Entro giugno 2023 gli utenti riceveranno automaticamente un promemoria quando viaggiano all’estero che li informerà della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e delle modalità di contatto alternative disponibili, come ad esempio gli SMS o le app in tempo reale.
- Gli operatori di rete visitati non devono addebitare le chiamate ai servizi di emergenza.
- Entro la fine del 2022 l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche dovrà istituire una banca dati unica a livello europeo per i fornitori di servizi e le autorità nazionali di regolamentazione che comprenda:
- gli intervalli di numerazione per i servizi a valore aggiunto in ciascuno Stato membro;
- i mezzi di accesso ai servizi di emergenza previsti in ciascuno Stato membro e tecnicamente utilizzabili dai clienti in roaming.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2022.
CONTESTO
Il regolamento rifonde e abroga il regolamento (UE) n. 531/2012 e il regolamento (UE) 2015/2120.
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Accesso all’ingrosso al roaming. Un operatore di rete mobile che mette a disposizione di un’altra impresa strutture o servizi per fornire servizi di roaming regolamentati ai clienti di tali servizi.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).
Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
Le modifiche successive della direttiva (UE) 2018/1972 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 05.07.2022