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Document 62011CJ0226
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-226/11
Expedia Inc.
contro
Autorité de la concurrence e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Intesa — Carattere sensibile di una restrizione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 2 — Autorità nazionale garante della concorrenza — Pratica idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri — Accertamento e sanzione — Non superamento delle soglie di detenzione di quote di mercato fissate nella comunicazione “de minimis” — Restrizioni per oggetto»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012
Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile – Criteri di valutazione
(Art. 101, § 1, TFUE)
Concorrenza – Norme dell’Unione – Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza – Efficacia vincolante nei confronti degli Stati membri – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2001/C 368/07)
Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto
(Art. 101, § 1, TFUE)
Intese – Accordi de minimis – Applicazione delle norme dell’Unione da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Presupposto
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 3, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16-21)
V. il testo della decisione.
(v. punti 24-31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 36)
Gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (de minimis), purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi della disposizione più sopra citata.
(v. punto 38 e dispositivo)
Causa C-226/11
Expedia Inc.
contro
Autorité de la concurrence e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Intesa — Carattere sensibile di una restrizione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 2 — Autorità nazionale garante della concorrenza — Pratica idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri — Accertamento e sanzione — Non superamento delle soglie di detenzione di quote di mercato fissate nella comunicazione “de minimis” — Restrizioni per oggetto»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012
Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Effetto sensibile — Criteri di valutazione
(Art. 101, § 1, TFUE)
Concorrenza — Norme dell’Unione — Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza — Efficacia vincolante nei confronti degli Stati membri — Insussistenza
(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2001/C 368/07)
Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente — Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto
(Art. 101, § 1, TFUE)
Intese — Accordi de minimis — Applicazione delle norme dell’Unione da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza — Presupposto
(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 3, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16-21)
V. il testo della decisione.
(v. punti 24-31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 36)
Gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (de minimis), purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi della disposizione più sopra citata.
(v. punto 38 e dispositivo)