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Document 32020R1275
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1275 of 6 July 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/592 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors caused by the COVID-19 pandemic and measures linked to it
Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
C/2020/4583
GU L 300 del 14.9.2020, p. 26–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 300/26 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1275 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 227,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti per aiutare i settori ortofrutticolo e vitivinicolo a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. |
(2) |
A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2020 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto della pandemia di COVID-19 nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2020/592 prevede già flessibilità nell’attuazione dei programmi operativi. |
(3) |
L’attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592 ha dimostrato che sono necessarie ulteriori misure per permettere alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute di gestire i loro fondi di esercizio, in particolare laddove queste abbiano modificato i rispettivi programmi operativi in base a tale regolamento. |
(4) |
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Per garantire che siano in grado di farlo, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il 2020 deve essere aumentato dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti nel settore vitivinicolo per fornire sostegno ai produttori di vino e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/592, tuttavia, la situazione del settore vitivinicolo si è deteriorata ulteriormente. |
(6) |
All’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020 le scorte di vino erano al massimo livello dal 2009. A maggio 2020 il volume delle esportazioni di vino dai maggiori Stati membri produttori verso paesi terzi ha subito un calo quantificabile tra il 22 % e il 63 % rispetto ai livelli di maggio 2019. Il consumo di vino risente gravemente dalle conseguenze della pandemia di COVID-19, quali la chiusura delle frontiere, il blocco del settore alberghiero e della ristorazione e l’interruzione di tutte le attività turistiche. Tutti questi fattori determinano il continuo aumento delle eccedenze di vino ed esercitano pressioni sul mercato e sui prezzi. |
(7) |
Nonostante la parziale ripresa delle attività del settore alberghiero nell’Unione, non si prevedono miglioramenti della situazione in tempi rapidi. La riapertura dei ristoranti è generalmente soggetta a obblighi di distanziamento sociale, che impediscono a ristoranti e bar di servire lo stesso numero di clienti che accoglievano prima delle misure adottate per contenere la pandemia di COVID-19. Stime settoriali indicano che il 30 % dei ristoranti potrebbe non riaprire. In molti Stati membri vigono ancora restrizioni per quanto riguarda il numero di partecipanti agli assembramenti di natura sociale, comprese le celebrazioni private come i matrimoni, durante le quali tipicamente si consuma vino. È ancora raccomandabile o obbligatorio limitare i contatti e i cittadini non sono pronti a riprendere le normali attività sociali perché la pandemia di COVID-19 non è terminata. Pertanto, sebbene alcune norme imposte durante il blocco siano state allentate, a giugno 2020 la situazione non è ancora tornata alla normalità e con ogni probabilità resterà tale. |
(8) |
Di conseguenza, tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19 e del proseguimento dei loro effetti, perdurano e si aggravano gli impatti economici a lungo termine sui principali sbocchi per i prodotti vitivinicoli e le relative ripercussioni deleterie per la domanda di vino. |
(9) |
Il settore vitivinicolo versa in una situazione di difficoltà eccezionale, anche sul piano finanziario, alla luce della particolare gravità della turbativa del mercato e dell’accumulo di circostanze sfavorevoli per il comparto, a partire dai dazi all’importazione di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 fino alle misure restrittive adottate in tutto il mondo e legate alla pandemia di COVID-19 e alle relative conseguenze, tuttora in divenire. Ciò influisce sulla pianificazione, l’attuazione e l’esecuzione delle operazioni nel quadro dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in quanto gli operatori dispongono di un flusso di cassa notevolmente ridotto rispetto a un anno normale. |
(10) |
L’attuazione delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell’Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 si è rivelata insufficiente per migliorare la situazione finanziaria degli operatori del settore vitivinicolo. Detti interventi non riescono segnatamente a compensare la grave perdita di reddito causata dalla crisi. |
(11) |
Date le circostanze, è opportuno che i beneficiari possano ricevere anticipi per delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592, vale a dire la distillazione di vino in caso di crisi e gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi. È opportuno che gli anticipi corrispondano al 100 % del sostegno dell’Unione e che il loro versamento sia subordinato alla costituzione di una garanzia di importo pari ad almeno il 110 % dell’anticipo. Ciò mira ad assicurare che durante l’esercizio 2020 possa essere ritirato dal mercato il maggior quantitativo possibile di vino nell’ambito delle due misure in questione, sostenendo al contempo il flusso di cassa dei beneficiari interessati e offrendo la flessibilità necessaria affinché altri beneficiari possano eseguire operazioni nell’ambito di dette misure. Anticipi del 100 % consentiranno inoltre agli Stati membri di impiegare in modo efficiente la loro dotazione finanziaria annuale e compenseranno i ritardi nell’attuazione delle misure dovuti alla pandemia di COVID-19. |
(12) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 concede inoltre agli Stati membri la possibilità di erogare pagamenti nazionali a integrazione del sostegno dell’Unione per le misure di distillazione di vino in caso di crisi e gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi, dato che gli effetti della pandemia impongono la necessità di ritirare dal mercato i maggiori quantitativi possibili di vino non consumato, venduto o esportato durante l’emergenza della COVID-19. I pagamenti nazionali consentono di incrementare al massimo tali quantitativi, che si aggiungono a quanto può essere ritirato entro i limiti di bilancio fissati per i programmi di sostegno al settore vitivinicolo. Il regolamento delegato (UE) 2020/592 dispone inoltre che i pagamenti nazionali supplementari siano soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, si è constatato che tale obbligo rende impossibile per alcuni Stati membri erogare pagamenti nazionali e attuare in modo efficiente le misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/592 per garantire che alle suddette misure si applichi l’articolo 211, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in conformità del quale i pagamenti concessi dagli Stati membri non sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. |
(13) |
Tra le deroghe introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592 si annovera l’aumento temporaneo del 5 % o del 10 % del contributo dell’Unione ai costi effettivi delle misure di cui all’articolo 46, paragrafo 6, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 2, e all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(14) |
Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione (3), precedente al regolamento delegato (UE) 2020/592, aveva introdotto, in deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un aumento temporaneo del 10 % del contributo dell’Unione ai costi effettivi della misura di promozione per affrontare la difficile situazione dei mercati di esportazione in seguito all’imposizione, da parte degli Stati Uniti, di dazi all’importazione dei vini dell’Unione nell’ottobre 2019. |
(15) |
L’aumento del contributo dell’Unione rappresenta una forma di sostegno finanziario, che tuttavia non richiede finanziamenti aggiuntivi dell’Unione in quanto continuano ad applicarsi i limiti di bilancio dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo fissati all’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare maggiori fondi alle misure in questione nel quadro del bilancio annuale previsto nel medesimo allegato. L’aumento dei tassi di finanziamento mira pertanto a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza dover prima mobilitare fondi supplementari. |
(16) |
Dalle prime reazioni del settore, presentate alla Commissione dall’intergruppo «vino e alcolici» del Parlamento europeo e da rappresentanti del settore vitivinicolo, emerge tuttavia che l’aumento del contributo massimo dell’Unione alla misura di promozione, introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, e gli aumenti dei contributi massimi alle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti, introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592, non sono stati sufficienti per consentire alla maggior parte dei potenziali beneficiari di attuare tali misure nel 2020. Gli importi spesi tra il 16 ottobre 2019 e la fine aprile 2020 in applicazione dei limiti di bilancio dei programmi nazionali di sostegno sono inferiori alla media abituale di spesa tra il 16 ottobre e la fine di aprile dell’anno successivo. |
(17) |
È evidente che le misure di blocco adottate dagli Stati membri negli ultimi mesi hanno aggravato la situazione, inter alia perché le restrizioni della circolazione di beni e persone introdotte per contenere la pandemia di COVID-19 hanno impedito agli operatori di fare domanda di finanziamento nel quadro dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo e ai beneficiari di attuare le operazioni selezionate. Di conseguenza gli Stati membri hanno speso una quota molto modesta della loro dotazione di bilancio per l’esercizio 2020. |
(18) |
Alla luce della combinazione di circostanze senza precedenti e della turbativa del mercato che ne deriva, è necessario fornire un maggiore sostegno finanziario agli operatori per aiutarli a superare questo momento di difficoltà economica. Dal punto di vista finanziario tale flessibilità è resa possibile dalla disponibilità di fondi riservati ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo e rimasti inutilizzati, che andrebbero altrimenti perduti in virtù del carattere annuale del bilancio. |
(19) |
Per fornire il sostegno necessario al settore vitivinicolo e aiutare potenziali beneficiari ad attuare misure nel quadro dei pertinenti programmi nazionali di sostegno, che mirano a rafforzare la loro posizione di mercato e sono indispensabili ai fini della ripresa dopo la crisi, è opportuno derogare all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 6, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 2, e all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la durata delle misure in questione. Le deroghe dovrebbero prevedere un aumento temporaneo del 20 % del contributo massimo dell’Unione alle misure di informazione di cui all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché aumenti supplementari del 10 % rispetto a quanto attualmente disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 per le misure di promozione e dal regolamento delegato (UE) 2020/592 per le misure a favore di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti. Ciò allevierà ulteriormente la pressione sulle finanze dei beneficiari, riducendo il contributo che essi devono versare, e aiuterà gli Stati membri a sfruttare al massimo il bilancio disponibile. |
(20) |
Per evitare discriminazioni, la possibilità per i beneficiari di chiedere anticipi del 100 % per la distillazione e l’ammasso in caso di crisi e la possibilità per gli Stati membri di integrare il contributo dell’Unione a tali misure con pagamenti nazionali, senza che questi siano soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, dovrebbero applicarsi con effetto retroattivo dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2020/592. Per lo stesso motivo e per garantire l’applicazione coerente di tutte le misure, può essere aumentato in modo retroattivo il contributo dell’Unione alle domande selezionate dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2020/592 ed entro il 15 ottobre 2020 nell’ambito delle misure a favore di informazione e promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, assicurazione del raccolto e investimenti, se del caso e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/592. |
(22) |
Data l’urgenza dell’intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:
(1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Deroghe temporanee agli articoli 33, paragrafo 3, e 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020. In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2020 non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2020 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.»; |
(2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso dell’esercizio 2020.»; |
(3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
(4) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
(5) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 70 % della spesa ammissibile.»; |
(6) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 70 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell’Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 90 %.»; |
(7) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 70 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.»; |
(8) |
all’articolo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:»; |
(9) |
all’articolo 9, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
(*4) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).»;" |
(10) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato Gli articoli 5 bis e 6, l’articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.». |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti da 2 a 10, si applica a decorrere dal 4 maggio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 20).