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Document 52011IP0456
Mutual evaluation process of the Services Directive European Parliament resolution of 25 October 2011 on the Mutual Evaluation Process of the Services Directive (2011/2085(INI))
Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI))
Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI))
GU C 131E del 8.5.2013, p. 46–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 131/46 |
Martedì 25 ottobre 2011
Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi
P7_TA(2011)0456
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI))
2013/C 131 E/05
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, |
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visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi, |
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vista la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" (COM(2010)0608), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2011, su un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi, |
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vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), |
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vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2), |
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vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (3), |
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vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (4), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0324/2011), |
A. |
considerando che i servizi costituiscono ancora solo un quinto del totale degli scambi intra-UE sebbene rappresentino oltre due terzi del PIL e dell'occupazione nell'UE; |
B. |
considerando che le attività disciplinate dalla direttiva sui servizi rappresentano non solo il 40 % del PIL e dell'occupazione nell'UE ma anche alcune delle potenzialità inutilizzate più importanti di crescita economica e creazione di posti di lavoro nell'UE poiché esistono ancora numerosi ostacoli al commercio dei servizi nel mercato interno; |
C. |
considerando che i servizi sono il motore delle economie degli Stati membri poiché creano posti di lavoro, crescita e innovazione e che un mercato interno dei servizi ben funzionante e integrato è pertanto ancor più necessario in considerazione dell'attuale crisi economica e finanziaria e in quanto condizione per la ripresa; |
D. |
considerando che la direttiva sui servizi costituisce una leva per la crescita dell'Unione europea e che la sua piena e corretta attuazione è compresa nel quadro della strategia Europa 2020 e dell'atto per il mercato unico; |
E. |
considerando che il recepimento tempestivo e corretto della direttiva sui servizi, pur avendo costituito una sfida per le amministrazioni degli Stati membri, è necessario e rappresenta anche una solida base per lo sviluppo della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri; |
F. |
considerando che circa 34 000 requisiti sono stati notificati alla Commissione nel contesto del processo di valutazione; |
Introduzione
1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi e riconosce la notevole mole di lavoro sostenuto dalla Commissione e, soprattutto, dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri, comprese le amministrazioni locali e regionali; |
2. |
sottolinea che il funzionamento del mercato unico dei servizi è un prerequisito per generare crescita, occupazione dignitosa e innovazione in Europa e per conservare il ruolo competitivo dell'Europa sulla scena mondiale; |
3. |
osserva che il potenziale complessivo del mercato comune dei servizi non è stato pienamente sfruttato dato che soltanto una ridotta percentuale delle PMI fornisce servizi transfrontalieri a causa, in particolare, delle restrizioni di mercato negli Stati membri; |
4. |
ritiene che la principale priorità per la creazione di un mercato unico dei servizi sia la piena e completa attuazione della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri e l'istituzione di "sportelli unici" pienamente operativi; |
5. |
chiede pertanto che sia presa in considerazione la possibilità che presso gli sportelli unici le informazioni siano fornite in inglese e nella lingua del posto, a vantaggio dei prestatori del servizio e degli utenti provenienti da altri Stati membri, e che prestatori e utenti utilizzino una firma elettronica; |
6. |
sottolinea che l'esercizio della reciproca valutazione ha consentito la valutazione del mercato interno dei servizi dopo l'attuazione della direttiva, in particolare per quanto concerne i requisiti previsti dagli articoli 9, 15 e 16; |
Esperienze nel processo di valutazione reciproca
7. |
segnala la vaghezza dell'articolo 39 della direttiva sui servizi nel definire gli obiettivi precisi del processo di valutazione reciproca; rileva che le parti interessate avevano percezioni e aspettative diverse in merito ai suoi scopi e risultati; |
8. |
rileva che la valutazione reciproca è stata organizzata dopo il termine per il recepimento delle disposizioni della direttiva sui servizi; sottolinea che l'attuazione della direttiva sui servizi non deve essere confusa con l'esercizio della valutazione reciproca; |
9. |
deplora i ritardi nell'attuazione della direttiva sui servizi in alcuni Stati membri e ritiene che tali ritardi abbiano avuto un impatto sul processo di valutazione reciproca; |
10. |
ritiene che, pur costituendo una sfida, i tempi del processo di valutazione reciproca abbiano contribuito a mantenere lo slancio dopo l'attuazione della direttiva; |
11. |
ritiene che il processo di valutazione reciproca abbia dimostrato di essere un valido esercizio atto a consentire una migliore comprensione delle barriere residue e della situazione di ciascuno Stato membro da parte della Commissione e degli Stati membri; rileva che il processo ha permesso agli Stati membri di ottenere un riscontro sulle loro scelte politiche e ha facilitato la promozione delle migliori prassi aumentando inoltre la trasparenza dei risultati dell'attuazione; |
12. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare un dialogo su quali barriere sono consentite e quali no; |
13. |
reputa che il processo di valutazione reciproca sia stato essenziale per chiarire determinate situazioni ambigue ancora riscontrabili nella prestazione dei servizi sia a livello nazionale che transfrontaliero, quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e gli obblighi assicurativi imposti ai prestatori di servizi transfrontalieri; sottolinea il fatto che detto processo ha infine contribuito a determinare se le misure di attuazione adottate in ciascuno Stato membro sono realizzate nello spirito della direttiva sui servizi; |
14. |
sottolinea come le "discussioni di gruppo" siano l'elemento chiave della valutazione reciproca; accoglie con favore lo spirito di cooperazione e di fiducia reciproca che è prevalso nel corso delle discussioni; |
15. |
ritiene che l'esercizio di valutazione reciproca abbia contribuito allo sviluppo di uno 'spirito europeo' tra le amministrazioni nazionali e abbia consentito alle amministrazioni degli Stati membri di conoscersi meglio reciprocamente; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le conoscenze e le esperienze maturate attraverso la valutazione reciproca siano mantenute e impiegate per il miglioramento del mercato unico dei servizi; |
16. |
rileva che il coinvolgimento delle parti interessate al processo di valutazione reciproca è stato limitato; riconosce che un certo grado di riservatezza ha rappresentato una condizione importante per creare fiducia reciproca tra gli Stati membri; si rammarica, tuttavia, che non siano stati forniti riscontri regolari sul processo alle parti interessate; |
17. |
è consapevole dei costi amministrativi correlati alla valutazione reciproca, in particolare negli Stati membri in cui i livelli amministrativi regionali hanno partecipato al processo; |
Risultati e seguito per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi
18. |
ritiene che il processo di valutazione reciproca nell'ambito della direttiva sui servizi costituisca uno strumento importante per identificare ulteriori iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi; accoglie con favore il fatto che la Commissione proponga una serie di azioni per approfittare dello slancio determinato dalle fasi di attuazione e valutazione reciproca; |
19. |
esorta la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sui risultati del dialogo con gli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti attuativi qualora ritenuto necessario; |
20. |
attende con impazienza l'annunciata valutazione economica dell'attuazione della direttiva sui servizi e del suo impatto sul funzionamento del mercato dei servizi; si augura che questa valutazione renderà possibile misurare il reale impatto della direttiva sulle attività economiche e l'occupazione; invita la Commissione a garantire la massima trasparenza nello svolgimento di tale valutazione, e a presentare al Parlamento le sue conclusioni non appena disponibili; |
21. |
accoglie con favore l'iniziativa sul test di efficacia del mercato interno e si augura che tale esercizio migliori significativamente la comprensione pratica delle modalità di applicazione e interazione sul campo dei vari strumenti legislativi dell'UE; ritiene che il test di efficacia vada eseguito tenendo in considerazione la prospettiva degli utenti del mercato unico; |
22. |
invita la Commissione a coinvolgere strettamente il Parlamento europeo nella realizzazione del test di efficacia; |
23. |
chiede di affrontare gli ostacoli normativi ancora esistenti, quali le norme in materia di attività riservate, obblighi assicurativi, forma giuridica e obblighi in materia di proprietà del capitale; invita la Commissione a concentrare i propri sforzi sugli obblighi ingiustificati o sproporzionati che andrebbero aboliti per garantire il regolare funzionamento del mercato unico; |
24. |
deplora che non siano stati adottati provvedimenti con maggiore anticipo nei settori in cui i problemi erano noti da tempo; |
25. |
si rammarica che la Commissione non abbia fornito criteri per scegliere le categorie specifiche di requisiti per le azioni mirate; esorta la Commissione a chiarire i motivi per cui gli altri tipi di requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva sui servizi, quali il numero minimo di dipendenti e le tariffe obbligatorie minime o massime, non sono stati considerati alla stregua dei requisiti specificati nella sua comunicazione; |
26. |
invita la Commissione a raccogliere e presentare dati che quantifichino l'impatto dei vari requisiti restanti la cui rimozione migliorerebbe il funzionamento del mercato unico dei servizi; invita la Commissione ad incentrare le sue azioni mirate sulla rimozione dei requisiti che apporterebbe il livello più elevato di valore aggiunto al funzionamento del mercato unico per i servizi, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della direttiva sui servizi; esorta, inoltre, la Commissione a concentrare le sue azioni sui settori e le professioni con un alto potenziale di crescita per la fornitura transfrontaliera di servizi; |
27. |
esorta la Commissione a continuare ad accelerare il lavoro svolto con i singoli Stati membri in modo da conseguire un recepimento e un'attuazione completi e corretti della direttiva sui servizi in tutti gli Stati membri; |
28. |
è del parere che permangono numerosi ostacoli nazionali che rallentano in particolare la crescita dei servizi professionali da impresa a impresa; esorta gli Stati membri a garantire che gli obblighi nuovi e restanti abbiano carattere non discriminatorio e siano necessari e proporzionati; invita la Commissione a collaborare in modo più attivo con gli Stati membri per monitorare da vicino le pertinenti misure legislative nazionali concernenti l'attuazione dell'articolo 15 della direttiva sui servizi e a garantirne la debita notifica; |
29. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a lavorare in una più stretta collaborazione per garantire la corretta applicazione negli Stati membri della disposizione sulla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi; esorta la Commissione ad avviare una valutazione globale della situazione attuale relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi nell'UE, comprendente le ragioni alla base del tasso di crescita moderato nel settore in parola, e una revisione dettagliata dell'efficacia dell'attuazione ad opera degli Stati membri delle disposizioni di cui all'articolo 16 della direttiva sui servizi; |
30. |
sottolinea la necessità di garantire una attuazione coerente dei diversi atti legislativi di rilevanza centrale per le attività dei servizi; |
31. |
esorta gli Stati membri a garantire un'attuazione completa e adeguata delle disposizioni della direttiva sui servizi che non sono state incluse nel processo di valutazione reciproca, quali gli sportelli unici, ed invita la Commissione ad assicurare un'applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni; |
32. |
invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai controlli e alle valutazioni regolari dell'operato degli "sportelli unici" negli Stati membri, che hanno un ruolo fondamentale nel rendere disponibili le informazioni necessarie ai fornitori di servizi in modo tempestivo e di facile accesso; |
33. |
rileva l'importante ruolo di meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie e di strumenti per la soluzione dei problemi, come SOLVIT, nel garantire che i fornitori di servizi, e in particolare le PMI, possano sfruttare appieno i propri diritti nel mercato unico; valuta positivamente il fatto che la Commissione ha annunciato che valuterà l'efficacia di tali strumenti e riferirà in merito alla necessità di ulteriori iniziative specifiche; |
34. |
condivide il parere della Commissione che sia necessario aiutare i prestatori di servizi, ma anche i destinatari degli stessi, a esercitare i propri diritti, e raccomanda di usare a tale scopo strumenti esistenti come SOLVIT; |
Il processo di valutazione reciproca come strumento
35. |
ribadisce il suo supporto all'utilizzo della valutazione reciproca in altri settori politici, ove appropriato; ritiene che la valutazione reciproca si sia dimostrata innovativa e utile e che dovrebbe essere vista come uno strumento per migliorare il funzionamento del mercato unico; |
36. |
suggerisce pertanto che una valutazione reciproca "blanda" sia presa in considerazione e, ove opportuno, introdotta per la valutazione reciproca dei settori di intervento coperti dalle direttive "orizzontali" che lasciano agli Stati membri un considerevole margine di azione, ai fini di una legislazione più uniforme, della creazione di relazioni migliori e di una comprensione reciproca più profonda tra Stati membri, evitando altresì l'aggiunta di requisiti superflui (gold plating); |
37. |
raccomanda che la valutazione reciproca sia usata come uno "strumento flessibile" caso per caso; suggerisce che lo strumento debba essere proposto in modo mirato per la sua inclusione in direttive specifiche di natura "orizzontale" che coinvolgono numerose misure di recepimento e lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri; suggerisce, inoltre, un uso mirato della valutazione reciproca di modo che solo le disposizioni chiave di una direttiva siano oggetto della procedura; |
38. |
invita tuttavia la Commissione a definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati della valutazione reciproca prima di proporre una tale valutazione per altre direttive onde garantire che il processo non crei oneri superflui per le autorità di valutazione; |
39. |
ritiene che le "discussioni di gruppo" debbano continuare a essere l'elemento centrale del processo di valutazione reciproca; ritiene che una partecipazione di esperti alle discussioni di gruppo, che sia ben mirata ma limitata nel numero, crei le condizioni necessarie per garantire efficienza e ottenere risultati; ritiene che la valutazione reciproca andrebbe ulteriormente sviluppata come procedura per lo scambio di migliori pratiche e di esperienze di elaborazione delle politiche tra gli Stati membri e reputa che il ruolo della Commissione potrebbe essere chiarito in termini di fornitura di consulenza e di gestione del processo, in particolare durante le discussioni di gruppo; è del parere che la composizione dei gruppi dovrebbe rispecchiare sempre le aspettative degli Stati membri e il potenziale impatto sul mercato unico; |
40. |
chiede alla Commissione di aumentare la trasparenza informando il Parlamento europeo in merito ai contenuti e allo stato di avanzamento delle discussioni tra gli Stati membri e presentando relazioni regolari nel corso delle varie fasi della valutazione reciproca al fine di tenere aggiornate tutte le parti interessate; invita la Commissione a rendere pubbliche le conclusioni principali delle riunioni di gruppo e plenarie; |
41. |
rileva che le tabelle di correlazione e la valutazione reciproca hanno scopi diversi e quindi dovrebbero essere considerate come strumenti di politica separati e non intercambiabili, e che le tabelle di correlazione sono pertanto indispensabili nel recepimento della normativa europea; |
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42. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0144.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0051.