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Document 02008L0118-20220701
Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC
Consolidated text: Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
No longer in force
02008L0118 — IT — 01.07.2022 — 006.001
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DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 009 del 14.1.2009, pag. 12) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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L 50 |
1 |
27.2.2010 |
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L 353 |
5 |
28.12.2013 |
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L 83 |
42 |
25.3.2019 |
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L 336 |
10 |
30.12.2019 |
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L 107 |
13 |
6.4.2022 |
Modificata da:
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»):
prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.
Gli Stati membri possono applicare imposte:
su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Articolo 2
I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità;
della loro importazione nel territorio della Comunità.
Articolo 3
Articolo 4
Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:
«depositario autorizzato» la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;
«Stato membro» e «territorio di uno Stato membro» il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi;
«Comunità» e «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri come definiti al punto 2;
«territorio terzo» qualsiasi territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;
«paese terzo» qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato;
«procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;
«regime di sospensione dall'accisa» un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall'accisa;
«importazione di prodotti sottoposti ad accisa» l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
«destinatario registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro;
«speditore registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
«deposito fiscale» un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Articolo 5
La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:
isole Canarie;
i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
isole Åland;
isole Anglo-normanne.
La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai territori di cui all'articolo 299, paragrafo 4, del trattato né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:
isola di Helgoland;
territorio di Büsingen;
Ceuta;
Melilla;
Livigno.
▼M3 —————
Articolo 6
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
CAPO II
ESIGIBILITÀ, RIMBORSO, ESENZIONE DALL'ACCISA
SEZIONE 1
Momento e luogo di esigibilità
Articolo 7
Ai fini della presente direttiva, per «immissione in consumo» si intende:
lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;
la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa.
Per momento di immissione in consumo si intende:
nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato;
nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario;
nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta.
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
Articolo 8
Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a):
il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;
per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
per quanto riguarda l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
Articolo 9
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
Articolo 10
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell’accisa nell'altro Stato membro.
SEZIONE 2
Rimborso e sgravio
Articolo 11
Oltre ai casi di cui all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 12 o da una delle direttive di cui all'articolo 1.
SEZIONE 3
Esenzioni
Articolo 12
I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l’accisa, per l’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 13
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Articolo 14
Ai fini del presente articolo si intende per:
«punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
«viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo» qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
CAPO III
FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE E DETENZIONE
Articolo 15
Articolo 16
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Il depositario autorizzato è tenuto:
a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;
a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 17, paragrafo 2;
ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
CAPO IV
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL'ACCISA
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 17
I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:
da un deposito fiscale verso:
un altro deposito fiscale;
un destinatario registrato;
un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;
un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;
dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
Ai fini del presente articolo, per «luogo di importazione» si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 18
Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:
i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.
Articolo 19
Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
Articolo 20
SEZIONE 2
Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Articolo 21
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
Articolo 22
Articolo 23
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:
la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 24
Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Articolo 25
Articolo 26
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:
i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.
Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.
Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.
Articolo 27
Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 si applicano in quanto compatibili.
Articolo 28
Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.
Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.
Articolo 29
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure intese a determinare:
la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.
SEZIONE 3
Procedure semplificate
Articolo 30
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
Articolo 31
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.
La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.
CAPO V
CIRCOLAZIONE E TASSAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA DOPO L'IMMISSIONE IN CONSUMO
SEZIONE 1
Acquisto da parte di privati
Articolo 32
Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
prodotti a base di tabacco:
bevande alcoliche:
Ai fini del presente paragrafo, per «modalità di trasporto atipiche» si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
SEZIONE 2
Detenzione in un altro Stato membro
Articolo 33
Ai fini del presente articolo, per «detenzione per scopi commerciali» s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'articolo 32.
Articolo 34
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.
Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:
prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;
pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;
acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.
Articolo 35
Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;
lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;
il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
SEZIONE 3
Vendite a distanza
Articolo 36
Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
tenere una contabilità delle forniture di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
SEZIONE 4
Distruzioni e perdite
Articolo 37
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
La garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.
SEZIONE 5
Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Articolo 38
Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a).
CAPO VI
VARIE
SEZIONE 1
Contrassegni
Articolo 39
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.
SEZIONE 2
Piccoli produttori di vino
Articolo 40
SEZIONE 3
Rifornimenti per navi e aeromobili
Articolo 41
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.
SEZIONE 4
Regime speciale
Articolo 42
Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.
Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.
Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
CAPO VII
COMITATO DELLE ACCISE
Articolo 43
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 44
Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
Articolo 46
Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.
Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.
La presente direttiva non si applica a tale circolazione.
Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.
Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
Articolo 47
Tuttavia, essa continua ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti all'articolo 46.
Articolo 48
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 49
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 50
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
( 2 ) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.