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Document 02009R0262-20161221
Commission Regulation (EC) No 262/2009 of 30 March 2009 laying down requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 262/2009 della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n . 262/2009 della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)
No longer in force
)
02009R0262 — IT — 21.12.2016 — 001.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 262/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 084 dell'31.3.2009, pag. 20) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2345 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2016 |
L 348 |
11 |
21.12.2016 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 262/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2009
che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore (interrogator codes) di modo S (di seguito «codici IC») al fine di garantire una gestione efficiente e sicura della sorveglianza del traffico aereo e il coordinamento civile e militare.
2. Il presente regolamento si applica agli interrogatori modo S idonei e ai relativi sistemi di sorveglianza, ai loro componenti e alle relative procedure, ove siano di supporto all’assegnazione o all’uso coordinati di codici IC idonei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «interrogatore modo S»: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo, noto come modo S;
2) «codice dell’interrogatore» (di seguito «codice IC» — interrogator code): codice identificativo dell’interrogatore o di sorveglianza utilizzato per i protocolli di blocco multisito ed eventualmente di comunicazione;
3) «codice identificativo dell’interrogatore» (di seguito «codice II» — interrogator identifier code): codice dell’interrogatore modo S con un valore compreso tra 0 e 15 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito e di comunicazione;
4) «codice identificativo di sorveglianza» (di seguito «codice SI» — surveillance identifier code): codice dell’interrogatore modo S con un valore compreso tra 1 e 63 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito ma non per i protocolli di comunicazione multisito;
5) «blocco multisito»: protocollo che consente l’acquisizione e il blocco dei bersagli modo S da parte di diversi interrogatori modo S la cui copertura si sovrappone;
6) «protocolli di comunicazione multisito»: protocolli utilizzati per coordinare, in aree di copertura sovrapposte degli interrogatori modo S, il controllo delle comunicazioni effettuate in più di una transazione;
7) «bersaglio modo S»: piattaforma dotata di transponder modo S;
8) «blocco»: protocollo che consente la soppressione delle risposte alle chiamate generali modo S di bersagli modo S già acquisiti;
9) «operatore modo S»: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui:
a) i fornitori di servizi di navigazione aerea;
b) i fabbricanti di interrogatori modo S;
c) gli operatori aeroportuali;
d) gli enti di ricerca;
e) qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S;
10) «assegnazione del codice IC»: definizione di valori di tutti gli elementi chiave di un’assegnazione dei codici IC come elencato nell’allegato II, parte B;
11) «sistema di assegnazione dei codici IC»: sistema interno alla rete europea di gestione del traffico aereo e le procedure associate, mediante cui viene fornito agli operatori modo S degli Stati membri un servizio centralizzato di assegnazione del codice IC (di seguito «servizio di assegnazione dei codici IC»), che si occupa dell’elaborazione delle domande di richiesta del codice IC e della distribuzione di una proposta di piano d’assegnazione dei codici IC;
12) «domanda di richiesta del codice IC»: domanda di assegnazione di un codice IC da parte di un operatore modo S;
13) «proposta di piano di assegnazione dei codici IC»: proposta per una serie completa di assegnazioni di codici IC, sottoposta ad approvazione degli Stati membri dal servizio di assegnazione dei codici IC;
14) «piano di assegnazione dei codici IC»: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC;
15) «interrogatore modo S idoneo»: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
a) l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali per l’acquisizione dei bersagli modo S; o
b) l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni generali modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o
c) l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni di collegamento dati;
16) «codice IC idoneo»: qualsiasi codice dei codici II e SI, eccetto:
a) il codice II 0;
b) il codice IC riservato a enti militari, comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l’assegnazione e la gestione dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico;
17) «interrogazioni di chiamata generale modo S»: messaggi che sono normalmente utilizzati dagli interrogatori modo S per acquisire i bersagli modo S che entrano nella loro area di copertura;
18) «codice IC operativo»: qualsiasi codice IC idoneo eccetto il codice II 14;
19) «Stato membro competente»:
a) nel caso di un fornitore di servizi di navigazione aerea, lo Stato membro che ha certificato il fornitore ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione ( 1 );
b) in altri casi, lo Stato membro nel cui ambito di competenza l’operatore modo S gestisce, o intende gestire, un interrogatore modo S idoneo.
20) «conflitto di codici IC»: sovrapposizione di copertura non coordinata di due o più interrogatori modo S che funzionano con lo stesso codice IC e che può portare alla mancata rilevazione dell’aeromobile da parte di almeno uno degli interrogatori modo S;
21) «controllo del conflitto di codici IC»: l’adozione, da parte di un operatore modo S, di misure tecniche o procedurali per rilevare gli effetti dei conflitti di codici IC con altri interrogatori modo S sui dati di sorveglianza forniti dai propri interrogatori modo S;
22) «sequenza di esecuzione»: la sequenza temporale di esecuzione delle assegnazioni dei codici IC che gli operatori modo S devono rispettare per evitare conflitti di codici IC temporanei;
23) «codice II corrispondente»: il codice II decodificato da un transponder modo S che, in un’interrogazione di chiamata generale contenente un codice SI, non supporta i codici SI, e che viene utilizzato da un transponder per decodificare la risposta di chiamata generale;
24) «mappa di blocco»: il file di configurazione dell’interrogatore modo S che definisce il luogo e le modalità di applicazione del blocco dei bersagli modo S.
Articolo 3
Prescrizioni in materia di interoperabilità e di prestazioni
Gli operatori modo S provvedono affinché il componente elettronico della testa radar dei loro interrogatori modo S che utilizzano un codice IC operativo:
1) supporti l’uso dei codici SI e II in conformità con le disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale di cui all’allegato I, punto 1;
2) supporti l’uso dei codici II/SI in conformità con le prescrizioni di cui all’allegato III.
Articolo 4
Procedure connesse per gli operatori modo S
1. Gli operatori modo S gestiscono un interrogatore modo S idoneo, utilizzando un codice IC idoneo, solo qualora abbiano ricevuto a tal scopo, dallo Stato membro competente, un’assegnazione del codice IC.
2. Gli operatori modo S che intendono gestire, o che gestiscono, un interrogatore modo S idoneo per cui non è stata fornita alcuna assegnazione di codice IC, devono presentare una domanda di richiesta del codice IC allo Stato membro competente, in conformità con i requisiti di cui all’allegato II, parte A.
3. Gli operatori modo S si conformano agli elementi chiave delle assegnazioni di codice IC che ricevono, elencati nell’allegato II, parte B.
4. Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente, almeno ogni 6 mesi, di qualsiasi modifica al programma di installazione o allo stato operativo degli interrogatori modo S idonei in relazione a qualsiasi degli elementi chiave dell’assegnazione del codice IC elencati nell’allegato II, parte B.
5. Gli operatori modo S provvedono affinché ciascun interrogatore modo S utilizzi esclusivamente il codice IC assegnatogli.
Articolo 5
Procedure connesse per gli Stati membri
1. Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di renderli disponibili, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il loro coordinamento. La verifica della validità deve includere gli elementi chiave di cui all’allegato II, parte A.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il sistema di assegnazione dei codici IC:
a) verifichi la conformità delle domande di richiesta dei codici IC alle convenzioni relative al formato e ai dati;
b) verifichi la completezza, l’esattezza e la puntualità delle domande di richiesta dei codici IC;
c) entro un massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda:
i) effettui simulazioni di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC sulla base delle domande pendenti;
ii) prepari una proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC da sottomettere all’approvazione degli Stati membri interessati;
iii) provveda affinché la proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC soddisfi, per quanto possibile, i requisiti operativi delle domande di richiesta dei codici IC descritti negli elementi chiave g), h) e i) di cui all’allegato II, parte A;
iv) aggiorni e comunichi agli Stati membri il piano di assegnazione dei codici IC, immediatamente dopo la sua approvazione, fatte salve le procedure nazionali per la comunicazione delle informazioni relative agli interrogatori modo S gestiti da enti militari.
3. Le modifiche del piano di assegnazione dei codici IC sono soggette all’approvazione di tutti gli Stati membri interessati dall’aggiornamento del piano.
4. In caso di disaccordo sulle modifiche di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri interessati presentano la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
5. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché la loro approvazione del piano di assegnazione dei codici IC sia comunicata agli altri Stati membri mediante il sistema di assegnazione dei codici IC.
6. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione dei codici IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti, sotto la loro autorità, entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione.
7. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni 6 mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza.
8. Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato:
a) provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC;
b) adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo.
Articolo 6
Procedure connesse per i fornitori di servizi di traffico aereo
I fornitori di servizi di traffico aereo non devono utilizzare i dati degli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo qualora non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici IC.
Articolo 7
Prescrizioni in situazioni di emergenza
1. I fornitori di servizi di traffico aereo valutano l’eventuale impatto dei conflitti dei codici IC sui servizi di traffico aereo, e la relativa perdita potenziale degli interrogatori modo S interessati dal conflitto di dati di sorveglianza dei bersagli modo S, tenendo conto dei loro requisiti operativi e delle ridondanze disponibili.
2. A meno che non si sia stabilito che la perdita potenziale dei dati di sorveglianza dei bersagli modo S non incide in alcun modo sulla sicurezza, gli operatori modo S:
a) adottano misure di controllo al fine di rilevare i conflitti dei codici IC causati da altri interrogatori modo S che hanno ripercussioni sugli interrogatori modo S idonei gestiti da tali operatori tramite qualsiasi codice IC operativo;
b) provvedono affinché la rilevazione del conflitto dei codici IC effettuata dallo strumento di controllo utilizzato avvenga tempestivamente e all’interno di un’area di copertura che soddisfi i requisiti di sicurezza;
c) individuano e attuano, a seconda dei casi, una procedura alternativa per limitare gli eventuali rischi dei conflitti dei codici IC, individuati nella valutazione di cui al paragrafo 1, su qualsiasi codice operativo;
d) provvedono affinché la procedura alternativa attuata non crei alcuna situazione di conflitto dei codici IC con altri interrogatori modo S di cui al piano di assegnazione dei codici IC.
3. Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente di qualsiasi conflitto dei codici IC rilevato riguardante un interrogatore modo S idoneo da loro gestito tramite qualsiasi codice operativo e mettono a disposizione degli altri operatori modo S, mediante il sistema di assegnazione IC, le informazioni relative.
Articolo 8
Coordinamento civile e militare
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono gli interrogatori modo S idonei tramite qualsiasi codice IC eccetto il codice II 0 e altri codici riservati alla gestione militare, siano conformi agli articoli da 3 a 7 e all’articolo 12.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono interrogatori modo S tramite il codice II 0 o altri codici IC riservati alla gestione militare, controllino l’uso esclusivo di tali codici IC, al fine di evitare l’uso non coordinato di qualsiasi codice IC idoneo.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’assegnazione e l’uso dei codici IC destinati alle unità militari non abbiano alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.
Articolo 9
Requisiti di sicurezza
1. Gli operatori modo S provvedono affinché i potenziali rischi di conflitto dei codici IC riguardanti i loro interrogatori modo S siano valutati e limitati adeguatamente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi e delle procedure connesse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi e procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
3. Ai fini della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 2, anche i requisiti di cui agli articoli da 4 a 8 e all’articolo 12 sono considerati requisiti minimi di sicurezza.
Articolo 10
Valutazione di conformità
Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati con sede nella Comunità, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte A del presente regolamento.
Articolo 11
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, conformemente ai requisiti di cui all’allegato VI, parte A.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni di cui all’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VI, parte B.
Articolo 12
Requisiti supplementari
1. Gli operatori modo S provvedono affinché il personale responsabile dell’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC abbia una conoscenza soddisfacente delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.
2. Gli operatori modo S:
a) elaborano e tengono aggiornati i manuali operativi del modo S, comprese le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale responsabile dell’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative necessari per l’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC siano conformi alle disposizioni pertinenti di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del servizio di assegnazione dei codici IC sia debitamente a conoscenza delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC:
a) elabori e tenga aggiornati i manuali operativi contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b) provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c) provveda affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi alle disposizioni pertinenti di cui al presente regolamento.
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato III, punto 2
1. Capitolo 3 «Surveillance systems», sezione 3.1.2.5.2.1.2 «IC: Interrogator code» dell'allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume IV «Surveillance and Collision Avoidance Systems» (Quinta edizione, luglio 2014, contenente l'emendamento 89).
2. Capitolo 5, «SSR Mode S Air-Ground Data Link», sezione 5.2.9 «The data link capability report» dell'allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume III «Communication Systems» (Seconda edizione, luglio 2007, contenente l'emendamento 90).
ALLEGATO II
Parte A: Requisiti per la richiesta del codice IC di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2
La domanda di richiesta del codice IC deve includere almeno i seguenti elementi chiave:
a) numero di riferimento unico assegnato a ogni domanda dallo Stato membro competente;
b) informazioni dettagliate sul rappresentante dello Stato membro responsabile del coordinamento dell’assegnazione del codice IC modo S;
c) informazioni dettagliate sul contatto dell’operatore modo S per questioni relative all’assegnazione del codice IC modo S;
d) nome dell’interrogatore modo S;
e) uso dell’interrogatore modo S (operativo o di prova);
f) ubicazione dell’interrogatore modo S;
g) data prevista della prima trasmissione modo S dell’interrogatore modo S;
h) copertura modo S richiesta;
i) requisiti operativi specifici;
j) capacità del codice SI;
k) capacità del «funzionamento del codice II/SI»;
l) capacità della mappa di copertura.
Parte B: Requisiti per l’assegnazione dei codici IC di cui all’articolo 2, paragrafo 10, e all’articolo 4, paragrafi 3 e 4
L’assegnazione del codice IC deve includere i seguenti requisiti minimi:
a) il relativo numero di riferimento assegnato alla domanda dallo Stato membro competente;
b) numero di riferimento unico dell’assegnazione attribuito dal servizio di assegnazione dei codici IC;
c) riferimenti d’assegnazione precedenti, se del caso;
d) codice IC assegnato;
e) restrizioni alla copertura di sorveglianza e di blocco sotto forma di campi settorizzati o mappe di copertura modo S;
f) periodo di attuazione durante il quale è necessario registrare l’assegnazione nell’interrogatore modo S indicato nella domanda;
g) sequenza di esecuzione da rispettare;
h) a titolo facoltativo e associata ad altre alternative, una raccomandazione di raggruppamento;
i) restrizioni operative specifiche, se del caso.
ALLEGATO III
Funzionamento del codice II/SI di cui all’articolo 3, paragrafo 2
1. Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, acquisiscono inoltre dei bersagli mediante risposte a chiamate generali codificate utilizzando il codice II corrispondente.
2. Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, considerano i transponder che rispondono con risposte a chiamate generali codificate mediante il codice II corrispondente quali transponder non dotati di SI, indipendentemente dalla capacità di SI indicata nella relazione di capacità di collegamento definita nel documento di cui all’allegato I, punto 2.
3. Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, interrogano i transponder senza capacità di codice SI mediante i messaggi del protocollo di blocco multisito modo S previsti per il funzionamento del codice II. Il codice II da utilizzare è il codice II corrispondente.
4. Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, sono configurabili dall’operatore in modo da:
— non utilizzare il blocco sul codice II corrispondente per i transponder senza capacità di codice SI; o
— utilizzare un blocco intermittente sul codice II corrispondente per i transponder senza capacità di codice SI.
5. Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice II e se consentito da un parametro operativo adeguato, sono configurabili dall’operatore in modo da:
— non utilizzare il blocco per i transponder che non registrano alcuna capacità di SI nella loro relazione di capacità di collegamento o che non possono registrare la loro capacità di collegamento dati; o
— utilizzare un blocco intermittente per i transponder che non registrano alcuna capacità di SI nella loro relazione di capacità di collegamento o che non possono registrare la loro capacità di collegamento dati.
6. Quando viene attivato il funzionamento del codice II/SI, non si tiene conto delle mappe di blocco per i transponder senza capacità di codice SI.
ALLEGATO IV
Parte A: Prescrizioni per la valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 10
1. Le attività di verifica mirano a dimostrare la conformità dei componenti che supportano i protocolli di blocco del codice II e del codice SI e il funzionamento del codice II/SI ai requisiti di interoperabilità e prestazione contenuti nel presente regolamento o la loro idoneità all’uso quando sono in funzione in un ambiente di prova.
2. L’applicazione, da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità, del modulo di cui alla parte B è considerata una procedura di valutazione della conformità adeguata per garantire e dichiarare la conformità dei componenti. Sono inoltre autorizzate procedure equivalenti o più severe.
Parte B: Modulo di controllo di fabbricazione interno
1. Il modulo descrive la procedura in base alla quale il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità che assolva gli obblighi di cui al paragrafo 2, garantisce e dichiara che i componenti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve redigere una dichiarazione scritta di conformità o di idoneità all’uso conformemente all’allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.
2. Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica di cui al punto 4 e, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultimi componenti, egli stesso o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve tenerla a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza competente a fini d’ispezione e deve tenerla a disposizione dei fornitori di servizi di navigazione aerea che integrano tali componenti nei loro sistemi. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità informa gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle modalità della sua consultazione.
3. Nel caso in cui non abbia sede all’interno della Comunità, il fabbricante designerà la persona o le persone che commercializzano i componenti nel mercato comunitario. Queste persone informano gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle modalità della sua consultazione.
4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dei componenti ai requisiti del presente regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dei componenti.
5. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato deve conservare con la documentazione tecnica una copia della dichiarazione di conformità o di idoneità all’uso.
ALLEGATO V
Condizioni di cui all’articolo 11
1. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino l’imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.
2. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.
3. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.
4. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un’adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l’effettivo svolgimento delle verifiche.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale impegnato nelle procedure di verifica sia in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipenda né dal numero né dai risultati dei controlli effettuati.
ALLEGATO VI
Parte A: Requisiti per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 1
1. La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi. In particolare, la verifica degli interrogatori modo S dimostra:
— il corretto funzionamento tramite un codice SI, compreso il funzionamento tramite il codice II/SI,
— che la combinazione di sistemi e/o procedure di controllo dei conflitti di codici IC e la procedura alternativa limitano in modo adeguato i rischi di conflitto IC,
— che la procedura alternativa non è in contrasto con il piano di assegnazione dei codici IC.
2. La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
3. Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.
4. Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all’allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:
— descrizione dell’attuazione,
— relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:
— determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo,
— si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,
— si accerta che il piano di prova soddisfi totalmente i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza prescritti dal presente regolamento,
— garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
— pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
— effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
— redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
6. Il fornitore di servizi di navigazione aerea provvede affinché i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo, rispettino i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento.
7. Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all’autorità nazionale di vigilanza unitamente al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.
Parte B: Requisiti per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 2
1. La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi. In particolare, la verifica degli interrogatori modo S dimostra:
— il corretto funzionamento tramite un codice SI, compreso il funzionamento tramite il codice II/SI,
— che la combinazione di sistemi di controllo dei conflitti di codici IC e la procedura alternativa limitano in modo adeguato i rischi di conflitto IC,
— che la procedura alternativa non è in contrasto con il piano di assegnazione dei codici IC.
2. La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.
3. Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.
4. Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all’allegato IV, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:
— descrizione dell’attuazione,
— relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.
5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.
6. L’organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:
— determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo,
— si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,
— si accerta che il piano di prova soddisfi totalmente i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza prescritti dal presente regolamento,
— garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,
— pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,
— effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,
— redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.
7. L’organismo notificato provvede affinché l’attuazione degli scambi d’informazione che supportano il processo di assegnazione e d’uso dei codici IC modo S, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, soddisfi i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento.
8. Una volta completata con successo la verifica, l’organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.
9. In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.
( 1 ) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.