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Document 11997E293
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 293#Article 220 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 220 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 293
Articolo 220 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 220 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 293
Articolo 220 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 220 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 293 - Articolo 220 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 220 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0295 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0075 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 293 Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: - la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini, - l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, - il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse, - la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.