Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E293

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 293
Articolo 220 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 220 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_293/oj

11997E293

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 293 - Articolo 220 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 220 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0295 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0075 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 293

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,

- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,

- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,

- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Top