This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016A052
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Article 52
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Articolo 52
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Articolo 52
GU C 203 del 7.6.2016, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_52/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/24 |
Articolo 52
1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) |
sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio; |
b) |
è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità. |
L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.