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Document 12016A076
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 6 - Special provisions#Article 76
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 6 - Disposizioni particolari
Articolo 76
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 6 - Disposizioni particolari
Articolo 76
GU C 203 del 7.6.2016, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_76/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/31 |
Articolo 76
Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.
Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1958, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.