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Document 12016E296

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 2 - ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE 2 - PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 296 (ex articolo 253 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 175–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_296/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/175


Articolo 296

(ex articolo 253 del TCE)

Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.


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