Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E330

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 330 (ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_330/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/190


Articolo 330

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.


Top