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Document 22008A0315(02)

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 73 del 15.3.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2008/224(2)/oj

Related Council decision

22008A0315(02)

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2008 pag. 0024 - 0025


Protocollo

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE,

dall’altra,

(in appresso denominate "le parti"),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Repubblica libanese, firmati rispettivamente a Beirut, il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Beirut il 7 luglio 2006 (in appresso "l’accordo orizzontale"),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa, rispettivamente, al Belgio e alla Polonia, sono aggiunti all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

- "— Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 17 febbraio 1967, in appresso "Accordo Libano-Bulgaria";"

- "— Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 25 febbraio 1967, in appresso "Accordo Libano-Romania";".

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo "Libano-Belgio" e all’accordo "Libano-Polonia" sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a) alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro":

- "— Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;"

- "— Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;"

b) alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi":

- "— Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;"

- "— Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;"

c) alla lettera d) "Tassazione del carburante per l’aviazione":

- "— Articolo 6 dell’accordo Libano-Bulgaria;"

- "— Articolo 8 dell’accordo Libano-Romania;"

d) alla lettera e) "Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea":

- "— Articolo 10 dell’accordo Libano-Bulgaria;"

- "— Articolo 9 dell’accordo Libano-Romania;".

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ogni lingua facente egualmente fede.

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