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Document 22008A0315(05)
Protocol amending the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Singapore on certain aspects of air services
Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 73 del 15.3.2008, p. 29–30
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ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2008/224(5)/oj
Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2008 pag. 0029 - 0030
Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE dall’altra, (in appresso denominate "le parti"), VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e il governo della Repubblica di Singapore, firmati a Singapore, rispettivamente, il 28 novembre 1969 e l’ 11 gennaio 1978, VISTO l’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (in appresso "l’accordo orizzontale"), CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Dopo le voci relative, rispettivamente, al Belgio e al Portogallo sono inseriti nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini: - "— Accordo fra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 28 novembre 1969 (di seguito "accordo Singapore-Bulgaria");" - "— Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica di Singapore relativo ai servizi aerei, fatto a Singapore l’ 11 gennaio 1978, (di seguito "Accordo Singapore-Romania");". Articolo 2 Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo "Singapore-Belgio" e "Singapore-Portogallo" sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini: a) alla lettera a) "Designazione da parte di uno Stato membro": - "— Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;" - "— Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;" b) alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi": - "— Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;" - "— Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;" c) alla lettera d) "Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea": - "— Articolo 8 dell’accordo Singapore-Bulgaria;" - "— Articolo 9 dell’accordo Singapore-Romania;". Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 4 Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni. --------------------------------------------------