This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31971R2822
Regulation (EEC) No 2822/71 of the Council of 20 December 1971 supplementing the provisions of Regulation No 17 implementing Articles 85 and 86 of the Treaty
Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che completa le disposizioni del regolamento n. 17 relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato
Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che completa le disposizioni del regolamento n. 17 relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato
GU L 285 del 29.12.1971, p. 49–50
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(III) pag. 1035 - 1036
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32003R0001
Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che completa le disposizioni del regolamento n. 17 relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/12/1971 pag. 0049 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0899
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0045
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 1035
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/71 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1971 che completa le disposizioni del regolamento n. 17 relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che costituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che il regolamento n. 17 (1), prevede all'articolo 4, paragrafo 2, per una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate un'eccezione alla notificazione istituita dall'articolo 4, paragrafo 1; considerando che la creazione di un mercato comune esige l'adattamento delle imprese alle condizioni di tale mercato ampliato e che la cooperazione delle imprese può costituire un mezzo adeguato per conseguire tale scopo ; che è in particolare opportuno favorire la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, nonché la conclusione di accordi di specializzazione che non impediscano una concorrenza efficace; considerando che tale cooperazione risulta facilitata se detti accordi, decisioni e pratiche concordate non devono più essere notificati; considerando che, istituendo una dispensa dalla notificazione, occorre prendere in considerazione, da una parte, la preoccupazione delle imprese di vedere facilitata la loro cooperazione e, dall'altra, la necessità di un controllo efficace; considerando che gli accordi, decisioni e pratiche concordate che vertono soltanto sulla ricerca e lo sviluppo in comune, pur restringendo la concorrenza, non presentano in generale inconvenienti tali da rendere necessaria la loro notificazione; considerando che gli accordi di specializzazione sono suscettibili di contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti ; che in genere non si deve temere che il gioco della concorrenza sia pregiudicato fintantoché le imprese partecipanti non superino una certa dimensione e che la loro quota di mercato non superi un limite determinato per i prodotti oggetto della specializzazione ; che gli accordi di tale natura in genere possono essere esentati dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, in applicazione del paragrafo 3; considerando che di conseguenza è opportuno completare l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dispensare dall'obbligo della notificazione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che vertono sulla ricerca e lo sviluppo in comune, anche se restringono la concorrenza, nonché certi accordi di specializzazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo unico L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17 è completato come segue: «2. Il paragrafo 1 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate quando: 1) ... (immutato) 2) ... (immutato) 3) essi hanno unicamente come oggetto: a) ... (immutato) b) la ricerca e lo sviluppo in comune c) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, ivi compresi gli accordi necessari alla sua realizzazione, - quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del mercato comune, più del 15 % del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati come (1)GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, e - quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di unità di conto. Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati alla Commissione.» Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. PEDINI