Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1146

Regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d' intervento nel settore dei cereali

GU L 130 del 19.5.1976, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1986; abrogato da 31986R1582

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1146/oj

31976R1146

Regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d' intervento nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 19/05/1976 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0096


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1146/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

relativo alle misure particolari e speciali d ' intervento nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 prevede la possibilità di adottare misure particolari di intervento per i cereali per i quali esiste , in determinate regioni della Comunità , il pericolo di un apporto massiccio all ' intervento ; che occorre precisare quali sono le circostanze che , determinando tale situazione , possono giustificare l ' adozione di misure particolari d ' intervento ;

considerando che l ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 prevede la possibilità di adottare misure speciali di intervento per il frumento tenero da panificazione allo scopo di sostenere lo sviluppo del mercato di tale prodotto rispetto al livello del suo prezzo di riferimento ; che tale frumento tenero deve di conseguenza presentare caratteristiche qualitative e tecnologiche sufficienti per garantire la panificazione ; che , tuttavia , la qualificazione « da panificazione » può essere attribuita , in funzione dell ' utilizzazione prevista , al frumento tenero rispondente a caratteristiche qualitative e tecnologiche differenziate a seconda delle esigenze peculiari a tale utilizzazione ; che le misure speciali d ' intervento devono , nella loro applicazione , poter essere adattate a tale situazione ; che il ricorso alla procedura di gara , ai fini dell ' acquisto , da parte degli organismi d ' intervento , di frumento tenero da panificazione avente caratteristiche specifiche sembra costituire uno degli strumenti adeguati per giungere a tale risultato ;

considerando che la commercializzazione dei cereali , detenuti dagli organismi d ' intervento a seguito di misure particolari o speciali d ' intervento , deve effettuarsi senza discriminazioni fra gli acquirenti della Comunità e a livelli di prezzo tali da non impedire la normale evoluzione dei prezzi sul mercato comunitario ; che il sistema di gara consente di realizzare gli obiettivi di cui sopra ; che , tuttavia , quando tale procedura non è seguita o quando i cereali che sono stati oggetto di misure particolari o speciali d ' intervento non sono detenuti dagli organismi d ' intervento occorre consentire , qualora la situazione del mercato lo esiga , la fissazione di condizioni particolari in previsione della reimmissione sul mercato o di qualsiasi altra destinazione prevista per i cereali in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure particolari di intervento di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 possono essere adottate quando , in una o più regioni delle Comunità , l ' evoluzione dei prezzi del mercato registra una flessione o accusa sintomi di pesantezza che , tenuto conto del volume del raccolto o delle scorte regionali e della loro situazione geografica , potrebbe obbligare gli organismi d ' intervento interessati a effettuare acquisti rilevanti conformemente all ' articolo 7 del suddetto regolamento .

Articolo 2

Le misure speciali di intervento per il frumento tenero da panificazione , di cui all ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , possono in particolare essere attuate , da parte degli organismi d ' intervento , tramite gare aperte ai fini dell ' acquisto di frumento tenero da panificazione che risponda a caratteristiche qualitative e tecnologiche specifiche .

Articolo 3

1 . Quando sono state realizzate misure particolari o speciali di intervento sotto forma di acquisti di cereali da parte degli organismi d ' intervento , tali cereali sono successivamente messi in vendita tramite gara :

a ) sia in vista della loro reimmissione sul mercato comunitario , sulla base di condizioni di prezzo che permettano di attenuare le tensioni del mercato , evitandone nel contempo il deterioramento ,

b ) sia in vista della loro esportazione , sulla base di condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso , in funzione dell ' evoluzione e del fabbisogno del mercato .

Se riguarda la reimmissione sul mercato comunitario di cereali acquistati dagli organismi d ' intervento , la gara può essere aperta in vista di utilizzazioni determinate .

2 . Quando misure particolari o speciali d ' intervento sono attuate in forma diversa da quella di cui al paragrafo 1 , possono essere previste condizioni particolari per quanto riguarda la reimmissione dei cereali sul mercato o qualsiasi altra destinazione prevista .

3 . Qualora situazioni particolari lo esigano , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può determinare per la messa in vendita procedure diverse da quelle previste dal paragrafo 1 .

Articolo 4

Quando , in applicazione del presente regolamento , si procede ad una gara , le condizioni di quest ' ultima devono assicurare la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati , ovunque siano stabiliti nella Comunità .

Articolo 5

Il regolamento ( CEE ) n . 2740/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alle misure particolari d ' intervento nel settore dei cereali ( 3 ) , è abrogato .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 54 .

Top