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Document 31992S0891

DECISIONE N. 891/92/CECA DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotti di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile

GU L 95 del 9.4.1992, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/891/oj

31992S0891

DECISIONE N. 891/92/CECA DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotti di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile -

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 09/04/1992 pag. 0026 - 0032


DECISIONE N. 891/92/CECA DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotti di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo previsto dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel febbraio 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER), per conto dei produttori che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di acciai legati. La denuncia conteneva elementi di prova, in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni semiprodotti di acciai legati speciali per costruzioni meccaniche, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC ex 7224 90 09 ed ex 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile e ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.

(3) Tutti i produttori/esportatori e alcuni importatori noti hanno presentato osservazioni scritte. Alcuni produttori/esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(4) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti e degli enti a fini di trasformazione comunitari dei prodotti in questione.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste « in loco » presso le seguenti società:

Produttori CEE:

- Saarstahl AG, Voelklingen, Germania

- Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld, Germania

- Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, Germania

- Krupp Stahl AG, Bochum, Germania

- Kloeckner Stahl GmbH, Georgsmarienhuette, Germania

- Ascometal, Paris La Défense, Francia

- ILVA SpA, Sesto San Giovanni, Italia

Produttori/esportatori non comunitari:

in Brasile:

- Villares Indùstrias de Base SA (VIBASA), Sao Paulo

- Aços Anhanguera SA, Sao Paulo

- Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA), Belo Horizonte

- Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre

in Turchia:

- Asil Çelik, Istanbul

(6) La Commissione ha chiesto e ottenuto circostanziate deduzioni scritte dai produttori comunitari denunzianti e da alcuni importatori e ha verificato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.

(7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o aprile 1989 e il 31 marzo 1990.

(8) Data la complessità del procedimento, e in particolare le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati necessari da alcune delle parti interessate, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9) I prodotti di cui al presente procedimento sono i semiprodotti di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua. I semilavorati di acciaio legato, detti anche billette di acciaio legato per costruzioni meccaniche, sono utilizzati per la costruzione di componenti. Tali prodotti, destinati in gran parte all'industria che produce autovetture e autoveicoli industriali, sono utilizzati come componenti per motori, dispositivi del cambio, parti della trasmissione e dello sterzo. Altre applicazioni finali riguardano il settore minerario, la produzione di energia, l'industria aerospaziale e meccanica. L'acciaio legato è disponibile sul mercato in numerosissime leghe per diverse applicazioni, comprendenti tra l'altro gli acciai speciali per costruzioni meccaniche, quali gli acciai per trattamento termico, fusione, nitrurazione, tempra alla fiamma e a induzione, nonché gli acciai per cuscinetti a rulli, molle, bulloneria, ecc.

(10) Gli acciai per costruzioni meccaniche sono prodotti in forma di billette, barre e rotoli a sezione quadrata o rettangolare. Soltanto le billette a sezione rettangolare sono considerati semiprodotti ai sensi della presente procedura, a differenza delle barre di acciaio legato che, pur essendo essenzialmente identiche, hanno subito un'ulteriore lavorazione.

(11) Nel corso dell'inchiesta è emerso che i termini « per costruzioni meccaniche » non aggiungevano nulla ai termini « acciaio legato » e che nelle voci tariffarie 7224 90 09 e 7224 90 15 non sono classificati altri prodotti. Per maggiore chiarezza la definizione del prodotto può essere semplificata come segue: semiprodotti di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata, o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC 7224 90 09 e 7224 90 15.

(12) La Commissione ha accertato che i semiprodotti di acciaio legato prodotti dall'industria comunitaria sono simili, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali, a quelli importati dalla Turchia e dal Brasile, a loro volta simili anche a quelli venduti sui mercati interni turco e brasiliano.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) Turchia

(13) È stato accertato che il produttore turco aveva effettuato vendite redditizie, in quantitativi rilevanti, sul mercato interno. Il valore normale è stato pertanto determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno.

(14) Nel periodo dell'inchiesta il tasso di inflazione in Turchia era superiore al 70 % su base annua. Per eliminare gli effetti dell'inflazione il valore normale è stato determinato per il periodo significativo più breve, cioè su base mensile.

b) Brasile

(15) Nei confronti dei quattro produttori brasiliani i valori normali sono stati costruiti, dato che un volume sostanziale di vendite era stato effettuato in perdita e che sul mercato interno non sono state riscontrate vendite rappresentative del prodotto simile a quello esportato nella Comunità.

(16) Il valore normale è stato determinato aggiungendo al costo di produzione un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita, nonché per il profitto. Poiché soltanto una delle quattro società brasiliane interessate aveva realizzato un utile di esercizio nel periodo di riferimento, il margine di profitto attribuito a tale società è stato applicato anche agli altri esportatori.

(17) Il valore costruito è stato calcolato in base alle medie relative ai costi e ai profitti ed è stato determinato su base mensile per tener conto degli effetti dell'inflazione.

2. Prezzo all'esportazione

(18) Per i produttori turchi e brasiliani i prezzi all'esportazione relativi ad ogni esportazione nei confronti di acquirenti comunitari indipendenti sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

(19) Per quanto riguarda il produttore turco, sei tipi di acciaio legato rappresentavano il 70 % circa delle esportazioni complessive dei prodotti in questione dalla Turchia nella Comunità. I servizi della Commissione hanno pertanto deciso, d'accordo con il produttore turco, di calcolare il margine di dumping in base ai sei tipi di acciaio suddetti.

3. Confronto

(20) I valori normali e i prezzi all'esportazione relativi ai produttori della Turchia e del Brasile sono stati adeguati a livello franco fabbrica per tener conto delle differenze inerenti alle condizioni di vendita e sono stati confrontati prendendo in esame le singole transazioni.

(21) Quando le società interessate hanno presentato elementi di prova pertinenti, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di oneri all'importazione e di imposte indirette che gravano sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile e che sono rimborsati all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA.

(22) Un esportatore brasiliano ha affermato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) (iii) della decisione n. 2424/88/CECA, dal valore normale dovrebbe essere dedotto il costo del credito accordato per le vendite in esame sul mercato interno, dato che le esportazioni nella Comunità non implicavano costi analoghi.

(23) La Commissione ha respinto la domanda, in quanto ritiene che le modalità di pagamento contenute nei contratti di vendita siano direttamente collegate alle vendite in esame e che nel prezzo di vendita si tenga normalmente conto del costo del credito concesso ai clienti. È stato inoltre accertato che il produttore brasiliano aveva calcolato il costo delle condizioni del credito concesso e che aveva conseguentemente aumentato i prezzi di vendita ai clienti. La Commissione, che ai fini del confronto non ha imputato direttamente tali costi al valore normale costruito, ritiene che riguardo al costo del credito il valore normale e il prezzo all'esportazione siano stati determinati su una base perfettamente comparabile.

4. margini di dumping

(24) I margini di dumping sono stati calcolati come l'importo totale di cui i valori normali superavano i prezzi all'esportazione nella Comunità.

(25) Le medie ponderate dei margini di dumping così calcolati, espressi in percentuale del valore compressivo CIF delle importazioni, sono le seguenti:

- Asil Çelik, Istanbul, Turchia 33,7 %

- Villares indústrias de Base SA

(VIBASA), Sao Paulo, Brasile 7,4 %

- Aços Anhanguera (Villares) SA,

Sao Paulo, Brasile 15,0 %

- Aços Especiais Itabira (ACESITA),

Belo Horizonte, Brasile 37,9 %

- Aços Finos Piratini SA,

Porto Alegre, Brasile 1,7 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Volume delle importazioni oggetto di dumping e quote di mercato

a) Cumulo

(26) La Commissione ritiene che, per valutare l'incidenza sull'industria comunitaria, sia opportuno prendere in esame gli effetti cumulativi di tutte le importazioni. Per accertare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha tenuto conto della comparabilità dei prodotti importati e del fatto che ciascun prodotto importato era in concorrenza con il prodotto simile dell'industria comunitaria. Il comportamento degli esportatori, del mercato cumunitario era inoltre simile e la loro quota di mercato non era trascurabile.

(27) La Commissione ha pertanto concluso che occorre considerare gli effetti cumultativi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati ed effettuate da tutti gli esportatori interessati.

b) Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(28) Dagli elementi di cui la Commissione dispone risulta che le importazioni nella comunità dalla Turchia e dal Brasile, considerate complessivamente, sono passate da 10 578 t nel 1985 a 69 391 t nel 1989, raggiungendo 77 234 t nel periodo dell'inchiesta (aprile 1989 - marzo 1990). Nello stesso periodo le importazioni dalla Turchia sono aumentate da 3 880 t a 20 959 t, mentre le importazioni dal Braile sono passate da 6 698 t a 56 275 t.

(29) L'unico produttore turco noto alla Commissione ha affermato che le spedizioni direttamente inviate nella Comunità nel periodo dell'inchiesta ammontavano a 14 152 t, come la Commissione aveva verificato, e ha sostenuto che, ai fini della determinazione del volume delle importazioni e della quota di mercato, doveva essere preso in considerazione tale quantitativo, vista l'inattendibilità delle statistiche ufficiali sul commercio (Eurostat).

(30) La Commissione ritiene che nel caso in esame le statistiche Eurostat riflettano in modo attendibile i quantitativi globali dei prodotti di cui trattasi originari della Turchia che sono stati importati nella Comunità.

(31) Le discrepanze rispetto alle cifre fornite dal produttore possono derivare dall'intervallo di tempo tra la data della spedizione dal paese d'origine e lo sdoganamento nella Comunità, nonché da un'eventuale deviazione delle esportazioni verso la Comunità. La Commissione si è pertanto basata sui quantitativi registrati nelle statistiche Eurostat.

(32) Le importazioni erano concentrate sui mercati della Germania, dell'Italia e del Regno Unito. Il principale mercato era quello tedesco, dove le importazioni ammontavano a 46 290 t, pari al 60 % del totale.

(33) Rispetto al consumo apparente nella Comunità, le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono passate dall'1,2 % nel 1985 al 7,8 % nel 1989 e all'8,7 % nel periodo dell'inchiesta. Sul solo mercato tedesco, la quota delle importazioni in dumping ha raggiunto il 13,7 % ed è aumentata di 11,1 punti percentuali nel giro di due anni. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia era dello 0,5 % nel 1985 e del 2,4 % nel periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dei prodotti brasiliani è passata dallo 0,8 % al 6,3 %.

2. Sottoquotazione dei prezzi

(34) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi confrontando i prezzi applicati dagli esportatori per i semiprodotti di acciaio legato con la media ponderata dei prezzi corrispondenti relativi agli stessi prodotti venduti dai produttori comunitari a livello franco fabbrica. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi cif frontiera comunitaria del prodotto sdoganato, comprese le spese di porto e di movimentazione e sono state prese in considerazione le singole transazioni degli esportatori nel periodo dell'inchiesta.

(35) La media ponderata dei margini di sottoquotazione così determinati, secondo i singoli esportatori, è la seguente:

- Asil Çelik, Istanbul, Turchia 16 %

- Villares Indústrias de Base SA

(VIBASA), Sao Paulo, Brasile 22 %

- Aços Anhanguera (Villares) SA,

Sao Paulo, Brasile 26 %

- Aços Especiais Itabira (ACESITA),

Belo Horizonte, Brasile 15 %

- Aços Finos Piratini SA,

Porto Alegre, Brasile 9 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Vendite e quote di mercato

(36) Dopo una contrazione che ha toccato il livello più basso nel 1987, il consumo nella Comunità si è rapidamente ripreso nel 1988 e nel 1989 ha raggiunto il punto di svolta superiore, con un aumento del 16 % rispetto al 1987. I produttori comunitari denunzianti, che all'inizio della ripresa avevano potuto aumentare le vendite, sono stati rapidamente superati dall'evoluzione globale della domanda a causa del sostanziale incremento delle importazioni oggetto di dumping. Nel periodo dell'inchiesta le vendite dei produttori comunitari erano addirittura inferiori al livello del 1987 e la corrispondente quota di mercato, pari al 71 %, era nettamente diminuita rispetto all'84 % del 1986.

b) Utilizzazione degli impianti

(37) Tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta l'utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari denunzianti è generalmente aumentata. Tale risultato era tuttavia dovuto principalmente alla razionalizzazione degli impianti di produzione, al processo di ristrutturazione del settore e alla chiusura di stabilimenti in Germania e in Italia. I produttori comunitari erano stati indotti a prendere tali misure dato che, a causa delle importazioni a basso prezzo, non riuscivano ad ottenere un indice di redditività adeguato.

c) Prezzi dei produttori comunitari

(38) Tra il 1985 e il 1987 la contrazione della domanda nella Comunità ha provocato un sensibile calo dei prezzi. Con la successiva ripresa della domanda alcuni produttori comunitari hanno potuto aumentare i prezzi, ma gli incrementi potenziali sono stati annullati dalla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping, i cui prezzi erano sottoquotati. Nel periodo dell'inchiesta, pertanto, i prezzi superavano appena i livelli del 1985.

d) Redditività

(39) A causa della pressione sui prezzi, i produttori comunitari hanno avuto difficoltà a realizzare utili adeguati. Nella maggior parte dei casi gli incrementi dei prezzi erano insufficienti persino per compensare l'aumento delle retribuzioni e del costo della materia prima. In alcuni casi questa situazione ha provocato crescenti perdite finanziarie, mentre in altri, i margini di profitto si sono ridotti o sono rimasti ad un livello insufficiente per un sano sviluppo del settore a più lungo termine. In particolare, il processo di ristrutturazione e di razionalizzazione è stato spesso gravemente ostacolato.

(40) La Commissione ha tenuto conto del fatto che alcuni produttori comunitari utilizzavano la tecnologia dell'arco elettrico nella fase di produzione dell'acciaio e pertanto impiegavano quasi esclusivamente rottami di ferro. Tali produttori, sul piano dei costi, hanno beneficiato del calo dei prezzi dei rottami di ferro sui mercati internazionali e della contemporanea svalutazione del dollaro USA rispetto alle monete comunitarie. I conseguenti vantaggi di costo spiegano in parte le variazioni della redditività dei produttori comunitari. Tuttavia, malgrado i temporanei vantaggi di costo di cui alcuni di questi hanno goduto, le importazioni a basso prezzo hanno avuto globalmente effetti dannosi.

4. Conclusioni

(41) Dall'esame preliminare dei fatti in materia di pregiudizio risulta che l'industria comunitaria ha subito una perdita significativa della quota di mercato, non ha potuto aumentare i prezzi in misura corrispondente all'aumento delle retribuzioni e dei costi delle materie prime e ha registrato un deterioramento dei risultati finanziari.

La Commissione conclude pertanto che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

5. Nesso di causalità

(42) Gli effetti negativi subiti dall'industria comunitaria coincidono con il rapido incremento delle importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile e della Turchia. Infatti, mentre le importazioni dal Brasile e dalla Turchia sono aumentate di sette volte, l'industria comunitaria ha perduto una parte delle quote di mercato e ha dovuto far fronte ad una sostanziale sottoquotazione dei prezzi. In un mercato molto sensibile alle variazioni di prezzo, la sottoquotazione è estremamente dannosa. La perdita della quota di mercato contrasta nettamente con l'incremento del consumo nella Comunità tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta.

(43) La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni in dumping, avessero potuto provocare pregiudizio all'industria comunitaria. Sono stati esaminati il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi ed è stato accertato che anche tali importazioni sono aumentate. Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta l'incremento della corrispondente quota di mercato è stato tuttavia di 1,6 punti percentuali, mentre le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di 7,5 punti percentuali. Non risulta inoltre che le importazioni da altre fonti siano state oggetto di pratiche di dumping.

(44) La Commissione ha inoltre accertato che, nell'ambito del processo di ristrutturazione del settore, è apparentemente avvenuto uno spostamento di una parte della quota di mercato tra i produttori comunitari. In base alle cifre relative al mercato globale dei prodotti di cui trattasi nella Comunità, si può valutare che circa 2,9 punti percentuali sulla perdita totale di 12 punti percentuali subita dai ricorrenti siano attribuibili all'espansione della quota di mercato di altri produttori comunitari non denunzianti. Tale incremento è tuttavia sensibilmente inferiore a quello delle importazioni oggetto di dumping e pertanto non può aver esercitato effetti analoghi sull'industria ricorrente. Alla luce di tali elementi è stato concluso che le importazioni di cui trattasi, a causa delle conseguenze delle pratiche di dumping, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(45) La fabbricazione di semiprodotti di acciai legati è un ramo altamente specializzato dell'industria siderurgica della CECA, con una produzione complessiva pari al 12 % circa di tutta la produzione di acciaio greggio nella Comunità. L'andamento del settore, attraverso i suoi collegamenti, ha un'incidenza non trascurabile sulla situazione dell'industria siderurgica della CECA nel suo complesso. A valle tale industria è di vitale importanza per l'industria manifatturiera comunitaria. Essa fornisce all'industria di trasformazione dei metalli una vasta gamma di acciai legati speciali, specificamente concepiti per diverse applicazioni. I suoi prodotti sono essenziali per l'ingegneria meccanica e l'elettrotecnica, l'industria automobilistica, la costruzione navale e l'industria aerospaziale, nonché per il settore dei prodotti metallici in generale. È necessario mantenere una costante attività di ricerca e sviluppo per soddisfare le esigenze delle industrie a valle che utilizzano l'alta tecnologia e hanno quindi bisogno di materiali ad elevato rendimento. In linea di massima tale industria deve essere in grado di fornire circa 600 tipi diversi di acciai legati per soddisfare le richieste specifiche dei clienti e sviluppare nuovi prodotti per seguire il progresso delle tecniche produttive e l'evoluzione delle norme di qualità per i prodotti finiti. I rami industriali che dipendono essenzialmente dai semilavorati occupano il 45 % circa di tutta la forza lavoro e rappresentano il 40 % del valore totale della produzione dell'industria manifatturiera della Comunità.

(46) Appare evidente che, nell'interesse della Comunità, la produzione di acciai legati deve continuare in condizioni sane, in considerazione dei vasti collegamenti con altri settori essenziali dell'industria manifatturiera e che l'efficienza del settore non deve essere ulteriormente pregiudicata da pratiche commerciali sleali. Si ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno prendere misure di difesa contro le importazioni oggetto di dumping.

(47) La Commissione ritiene inoltre che la difesa dell'industria comunitaria contro la concorrenza sleale basata sui prezzi corrisponda anche agli interessi dei consumatori dei prodotti di cui trattasi. Le importazioni contro le quali devono essere prese misure sono costituite da una gamma piuttosto limitata di tipi di acciai legati di base, che tuttavia assicurano ad una parte sostanziale l'utilizzazione effettiva degli impianti di produzione. Oltre a garantire a più lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento e il mantenimento degli standard di qualità dei prodotti di base, l'industria deve essere in grado di fornire una vasta gamma di acciai speciali a prezzi ragionevoli. La progressiva eliminazione dei prodotti di qualità inferiore implicherebbe un deterioramento rilevante della struttura dei costi nell'ambito del processo di produzione associato, con un considerevole aumento dei prezzi dei materiali essenziali per le industrie a valle.

(48) Il produttore turco ha affermato che la sua quota di mercato nella Comunità, a parte l'incremento significativo nel periodo dell'inchiesta, è sempre stata minima e che dopo il periodo di riferimento è nuovamente scesa ad un livello troppo basso per provocare pregiudizio all'industria comunitaria. In tali circostanze l'adozione di misure di difesa non corrisponderebbe all'interesse della Comunità.

(49) La Commissione ritiene che, data l'instabilità degli scambi dei prodotti siderurgici, come risulta dall'improvviso aumento delle esportazioni dei prodotti oggetto di dumping dalla Turchia, non si eliminerebbe il rischio di nuove pratiche di dumping pregiudiziali se l'inchiesta venisse chiusa senza l'adozione di misure di difesa. L'esentare da misure antidumping le importazioni originarie dalla Turchia, in considerazione del calo del volume di tali importazioni durante l'inchiesta in corso, sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori/esportatori brasiliani, alla luce del punto 26.

(50) In base a tali considerazioni, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia necessario adottare misure di difesa, in forma di dazi antidumping provvisori, contro le pratiche di dumping relative alle importazioni di semiprodotti di acciai legati.

F. DAZIO PROVVISORIO

(51) Accertato che le importazioni oggetto di dumping in esame hanno cagionato pregiudizio notevole all'industria comunitaria e che occorre intervenire per tutelare l'interesse della Comunità, le misure proposte dovrebbero essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato, senza tuttavia superare i margini di dumping. Dato che la principale causa di pregiudizio è la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte degli esportatori, è necessario eliminare per quanto possibile i margini di sottoquotazione. I prezzi degli esportatori dovrebbero pertanto essere maggiorati dei relativi margini di sottoquotazione oppure dei margini di dumping, qualora questi ultimi siano inferiori. In base a tali elementi, la Commissione ritiene che debbano essere istituiti i seguenti dazi provvisori:

Turchia: 16,0 %

Brasile: 15,0 %

fatta eccezione per:

- Villares Indústrias de Base SA

(VIBASA), Sao Paulo, Brasile: 7,4 %

- Aços Finos Piratini SA,

Porto Alegre, Brasile: 1,7 %

(52) Occorre fissare il termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Va inoltre affermato che tutte le risultanze ai fini della presente decisione sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di semiprodotti di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC 7224 90 09 e 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile.

2. L'aliquota del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è la seguente:

- 16,0 % per le importazioni di semiprodotti di acciaio legato originari della Turchia,

- 15,0 % per le importazioni di semiprodotti di acciaio legato originari del Brasile (codice addizionale Taric 8625).

3. In deroga al paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping provvisorio e pari a

- 7,4 % per i prodotti fabbricati dalla Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), Sao Paulo, Brasile (codice addizionale Taric 8624),

- 1,7 % per i prodotti fabbricati dalla Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile (codice addizionale Taric 8623).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 della decisione n. 2424/88/CECA, l'articolo 1 della presente decisione si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che la Commissione non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18 (rettificato in GU n. L 273 del 5 10. 1988, pag. 19). (2) GU n. C 144 del 14. 6. 1990, pag. 5.

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