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Document 32007R0735
Council Regulation (EC) No 735/2007 of 11 June 2007 amending Regulation (EC) No 1784/2003 on the common organisation of the market in cereals
Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
GU L 169 del 29.6.2007, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008
29.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 735/2007 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le misure relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (2), prevedono per il mercato interno un regime di intervento il cui obiettivo è, in particolare, di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola operante nel settore. |
(2) |
L’applicazione del regime in parola nel corso delle campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 ha determinato l’accumulo di scorte di intervento di granturco molto elevate, il cui smercio sul mercato comunitario e mondiale si rivela particolarmente difficile, soprattutto a causa dell’ubicazione di dette scorte. Il granturco è inoltre un cereale la cui conservazione è problematica e la cui commercializzazione diviene più difficile man mano che aumenta la durata dello stoccaggio, poiché la qualità subisce un’alterazione progressiva. |
(3) |
Nel corso del 2006 si è constatato che il regime di intervento utilizzato durante tali periodi non ha permesso di conseguire gli obiettivi perseguiti, in particolare per quanto riguarda la situazione dei produttori di granturco in alcune regioni della Comunità. Infatti, in tali regioni il regime di intervento è divenuto uno sbocco alternativo allo smercio diretto dei prodotti sul mercato, benché il prezzo effettivamente ottenuto dai produttori sopraccitati per il granturco raccolto sia risultato spesso inferiore al prezzo d’intervento. |
(4) |
In queste condizioni il ruolo di rete di sicurezza per il quale il regime d’intervento è stato istituito, per quanto riguarda il granturco, è snaturato, impedendo così che la produzione si orienti in base alle necessità del mercato. |
(5) |
Il mantenimento del regime di intervento nello stato attuale rischia quindi di determinare un nuovo aumento delle scorte di intervento di granturco, senza peraltro apportare benefici ai produttori interessati. |
(6) |
L’adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine, la fissazione delle quantità ammissibili all’intervento per il granturco ad una quantità globale massima per la Comunità rispettivamente di 1 500 000 e di 700 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 e la riduzione di tale quantità a 0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 risulta la misura più adeguata alla luce dei suddetti elementi e degli sbocchi esistenti sul mercato interno e mondiale per i produttori. |
(7) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1784/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, le quantità di granturco acquistate dagli organismi di intervento sono limitate alle seguenti quantità massime:
— |
1 500 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2007/2008, |
— |
700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009, |
— |
0 tonnellate a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) Parere espresso il 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).