This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R1226
Commission Regulation (EU) No 1226/2010 of 20 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
GU L 336 del 21.12.2010, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125
21.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
A seguito di una richiesta presentata dall’Estonia, occorre modificare le informazioni relative alle autorità competenti di questo paese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato come segue:
le informazioni contenute nella sezione Estonia sono sostituite da quanto segue:
«ESTONIA |
Eesti Välisministeerium |
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond |
Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
Eesti |
Tel: +372 637 7200 |
Faks: +372 637 7288 |
E-post: stratkom@mfa.ee». |