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Document 32013D0633
2013/633/EU: Commission Decision of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps (notified under document C(2013) 7154) Text with EEA relevance
2013/633/UE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2013 , che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2013) 7154] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/633/UE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2013 , che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2013) 7154] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 292 del 1.11.2013, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014
1.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2013
che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas
[notificata con il numero C(2013) 7154]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/633/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [Ecolabel UE (1)], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/742/CE della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2013. |
(2) |
Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE. |
(3) |
La decisione 2007/742/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).