This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D1351
Decision No 1351/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on providing macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan
Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 , relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 , relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
GU L 341 del 18.12.2013, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/4 |
DECISIONE N. 1351/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2013
relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le relazioni tra l’Unione e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall’altra (2) («accordo di associazione UE-Giordania»), è entrato in vigore il 1o maggio 2002. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell’ambito dei piani d’azione PEV, il più recente dei quali riguarda il periodo 2010-2015. Nel 2010 l’Unione ha accordato alla Giordania il partenariato in «status avanzato», che riguarda un’ampia area di cooperazione tra le due parti. L’accordo di associazione UE-Giordania è stato integrato nel 2013 da un accordo quadro fra l’Unione e la Giordania sui principi generali per la partecipazione della Giordania ai programmi dell’Unione, che rafforza ulteriormente la cooperazione fra l’Unione e la Giordania. |
(2) |
L’economia della Giordania è stata segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010, noti come «primavera araba», e dalle turbolenze regionali tuttora persistenti, in particolare nei paesi vicini Egitto e Siria. In particolare, l’arrivo massiccio di rifugiati provenienti dalla Siria che hanno cercato rifugio in Giordania ha gravi ripercussioni sull’economia giordana. Nel contesto di una congiuntura economica mondiale molto più debole, le ripetute interruzioni del flusso di gas naturale dall’Egitto, che hanno costretto la Giordania a sostituire le importazioni di gas con combustibili più costosi per la generazione di energia elettrica, e le considerevoli risorse finanziarie che sono necessarie a fornire aiuti umanitari ai rifugiati siriani presenti sul territorio giordano, hanno comportato un grave disavanzo esterno e di bilancio. |
(3) |
Dall’inizio della primavera araba, l’Unione ha dichiarato in diverse occasioni il proprio impegno a sostenere la Giordania nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno è stato ribadito, nel dicembre 2012, nelle conclusioni della decima riunione del Consiglio di associazione UE-Giordania. |
(4) |
La posizione geografica della Giordania fa sì il paese abbia anche un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, ma la rende anche particolarmente vulnerabile agli shock esterni, in termini sia politici che economici. Pertanto è importante fornire un sostegno adeguato alla Giordania e proseguire il dialogo politico ed economico tra l’Unione e la Giordania. |
(5) |
La Giordania ha avviato una serie di riforme politiche, in seguito alle quali nel settembre 2011 il parlamento giordano ha adottato oltre quaranta emendamenti costituzionali che rappresentano un passo avanti significativo verso un regime democratico a pieno titolo. Il sostegno dell’Unione sul piano politico ed economico al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell’Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell’ambito della PEV. |
(6) |
In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l’attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l’Unione. |
(7) |
Nell’agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo stand-by non cautelare di durata triennale («programma FMI») per un importo pari a 1 364 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Giordania. Gli obiettivi del programma dell’FMI sono coerenti con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, consistente nell’alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l’attuazione di vigorose misure di risanamento è coerente con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. |
(8) |
L’Unione ha messo a disposizione 293 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 nell’ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell’agenda di riforme economiche e politiche del paese. Inoltre, nel 2012 sono stati stanziati alla Giordania 70 milioni di EUR nell’ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING), e 10 milioni di EUR in aiuti umanitari dell’Unione a favore dei rifugiati siriani. |
(9) |
Nel dicembre 2012, in vista dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, la Giordania ha chiesto l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. |
(10) |
Poiché la Giordania è un paese interessato dalla PEV, dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. |
(11) |
Dato che persiste un significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo della bilancia dei pagamenti giordana superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica e da parte della Giordania, e data la vulnerabilità della posizione esterna del paese a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello di riserve in valute estere, l’assistenza macro-finanziaria da fornire alla Giordania («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta della Giordania di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell’FMI. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI. |
(12) |
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, sostenendo così il suo sviluppo economico e sociale. |
(13) |
La determinazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della pre-esistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Giordania e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione. |
(14) |
È opportuno che la Commissione assicuri che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche dell’Unione pertinenti. |
(15) |
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza. |
(16) |
È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. |
(17) |
È opportuno che la concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su un sistema parlamentare multipartitico, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il consolidamento di bilancio. Sia il soddisfacimento della condizione preliminare che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione. |
(18) |
Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti. |
(19) |
L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(20) |
Gli importi delle prestazioni richieste per l’assistenza macro-finanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. |
(21) |
È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. |
(22) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(23) |
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’Unione mette a disposizione della Giordania assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 180 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana, rilevato dall’attuale programma dell’FMI.
2. L’intero importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.
3. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Giordania, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell’accordo di associazione UE-Giordania e nel piano d’azione UE-Giordania per il periodo 2010-2015 approvato nell’ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.
4. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la cancella.
Articolo 2
La concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l’intero ciclo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (5).
Articolo 3
1. La Commissione concorda con le autorità della Giordania, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa»). Il protocollo d’intesa comprende un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI.
2. Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 4
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.
2. Per gli importi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione fornita è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (6).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) |
la condizione preliminare di cui all’articolo 2; |
b) |
una realizzazione costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e |
c) |
l’attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa. |
Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.
5. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.
Articolo 5
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito e la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 6
1. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).
2. L’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è soggetta a gestione diretta.
3. Il protocollo d’intesa e l’accordo di prestito da concludere con le autorità giordane contengono disposizioni:
a) |
che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; |
b) |
che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
c) |
che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; |
d) |
che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; |
e) |
che garantiscono che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Giordania sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. |
4. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione la Commissione, per mezzo di valutazioni operative, verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell’assistenza, nonché il rispetto da parte della Giordania del calendario convenuto.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
a) |
esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione; |
b) |
valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1; |
c) |
indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. |
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.
(2) Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).
(3) Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(10) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).