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Document 32022R0577
Council Regulation (EU) 2022/577 of 8 April 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
ST/8057/2022/INIT
GU L 111 del 8.4.2022, p. 67–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 111/67 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/577 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio. |
(3) |
La decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio (3), introduce ulteriori misure restrittive vietando la vendita di valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro e vietando la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro. |
(4) |
Tale decisione impone altresì ulteriori misure restrittive che vietano alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione europea. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
all'articolo 1 sexvicies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia.»; |
3) |
l'articolo 2 septvicies bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 septvicies bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 septvicies quater 1. Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. 2. Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio universale. 3. Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal loro rilascio.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 111, dell'8.4.2022 81)