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Document 32022R0577

Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

ST/8057/2022/INIT

GU L 111 del 8.4.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/577/oj

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 111/67


REGOLAMENTO (UE) 2022/577 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio.

(3)

La decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio (3), introduce ulteriori misure restrittive vietando la vendita di valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro e vietando la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro.

(4)

Tale decisione impone altresì ulteriori misure restrittive che vietano alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione europea.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«25)

“impresa di trasporto su strada”: la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che esercita a fini commerciali l'attività di trasportatore di merci con veicoli a motore singoli o combinati.»;

2)

all'articolo 1 sexvicies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia.»;

3)

l'articolo 2 septvicies bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 septvicies bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:

a)

l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure

b)

gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 septvicies quater

1.   Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito.

2.   Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio universale.

3.   Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

a)

si trovava già nel territorio dell'Unione al 9 aprile 2022; oppure

b)

deve transitare nell'Unione per rientrare in Bielorussia.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

a)

l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;

b)

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c)

scopi umanitari; o

d)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono delle immunità previste dal diritto internazionale.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal loro rilascio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)   GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 111, dell'8.4.2022 81)


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