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Document 52016AE0642
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers’ (COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci» [COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)]
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci» [COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)]
GU C 264 del 20.7.2016, p. 91–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 264/91 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci»
[COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)]
(2016/C 264/12)
Relatore: |
John WALKER |
Il Parlamento europeo, in data 18 gennaio 2016, e il Consiglio, in data 12 gennaio 2016, hanno deciso, conformemente al disposto dell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci
[COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD)].
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 aprile 2016.
Alla sua 516a sessione plenaria, dei giorni 27 e 28 aprile 2016 (seduta del 27 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 224 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il CESE riconosce l’esigenza di modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali e approva le modifiche proposte. |
1.2 |
Il Comitato esprimerà a tempo debito la sua posizione sul regolamento modificato. |
2. Introduzione
2.1 |
I punti seguenti, ripresi dal preambolo della proposta di regolamento, illustrano in modo conciso l’obiettivo della Commissione. |
2.2 |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio esenta le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE («negoziatori per conto proprio di merci») dai requisiti in materia di grandi esposizioni e dai requisiti in materia di fondi propri. Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre 2017. |
2.3 |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre alla Commissione di preparare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale dei negoziatori per conto proprio di merci. Lo stesso regolamento stabilisce altresì che la Commissione rediga, entro la stessa data, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in genere. Se del caso, tali relazioni devono essere seguite da proposte legislative. |
2.4 |
Il riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento («riesame delle imprese di investimento»), che concerne anche i negoziatori per conto proprio di merci, è attualmente in corso, ma non è ancora stato completato. Il completamento del riesame e l’adozione della nuova normativa che si renda eventualmente necessaria alla luce di tale riesame si concluderanno solo dopo il 31 dicembre 2017. |
2.5 |
Con il regime vigente, dopo il 31 dicembre 2017 i negoziatori per conto proprio di merci saranno soggetti ai requisiti in materia di grandi esposizioni e ai requisiti in materia di fondi propri. Ciò potrebbe costringerli ad aumentare in misura significativa l’importo dei fondi propri che devono avere per proseguire le proprie attività e potrebbe pertanto aumentare i costi inerenti allo svolgimento di tali attività. |
2.6 |
La decisione di applicare i requisiti in materia di grandi esposizioni e i requisiti in materia di fondi propri ai negoziatori per conto proprio di merci non dovrebbe derivare dalla scadenza dell’esenzione. Al contrario, tale decisione dovrebbe essere accuratamente motivata, basata sulle conclusioni del riesame delle imprese d’investimento e chiaramente espressa nella legislazione. |
2.7 |
Pertanto dovrebbe essere stabilita una nuova data limite di applicazione delle esenzioni. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
3. Il punto di vista del CESE
3.1 |
Il CESE accetta il fatto che, come si evince dal precedente punto 2.7, il regolamento all’esame prevede unicamente di modificare la data limite portandola dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020. |
3.2 |
Il CESE deplora che la Commissione non sia stata capace di rispettare i termini che si era imposta, come ricordato al punto 2.4 del presente parere. Ritiene comunque che i requisiti prudenziali debbano essere stabiliti sulla base di un’analisi e di un riesame particolareggiati. Le esenzioni attualmente in vigore per i negoziatori di merci non dovrebbero essere abrogate solo perché un termine arbitrario non è stato rispettato. |
Bruxelles, 27 aprile 2016
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS