This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52019XC0620(01)
Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima
C/2019/4490
GU C 209 del 20.6.2019, p. 1–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima
(2019/C 209/01)
Nota importante La presente comunicazione è stata redatta a norma dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per aiutare le imprese interessate a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile. Costituisce documento integrativo degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario adottati dalla Commissione nel 2017 (C(2017) 4234 final). La presente comunicazione fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici. Nella misura in cui la presente comunicazione contenga eventuali interpretazioni della direttiva 2014/95/UE, la posizione della Commissione non pregiudica alcuna interpretazione di tale direttiva che possa essere emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le imprese che utilizzano i presenti orientamenti possono basarsi anche su standard internazionali, nazionali o dell’Unione. La presente comunicazione non è una norma tecnica, di conseguenza né chi prepara le dichiarazioni di carattere non finanziario né alcuna parte che agisca per conto degli stessi o altrimenti può far valere la conformità di dette dichiarazioni al presente documento. |
Indice
1 |
Introduzione | 2 |
1.1 |
Perché fornire nuovi orientamenti sulle comunicazioni relative al clima | 2 |
1.2 |
Benefici per le imprese che comunicano informazioni | 3 |
2 |
Come utilizzare i presenti orientamenti | 3 |
2.1 |
Considerazioni generali | 3 |
2.2 |
Rilevanza | 4 |
2.3 |
Rischi, rapporti di dipendenza e opportunità collegati al clima | 5 |
2.4 |
Struttura dell’informativa proposta | 8 |
2.5 |
Coerenza con i quadri e gli standard riconosciuti in materia di comunicazione delle informazioni | 8 |
3 |
Informativa raccomandata e orientamenti complementari | 8 |
3.1 |
Modello aziendale | 8 |
3.2 |
Politiche e procedure di dovuta diligenza | 9 |
3.3 |
Risultati | 10 |
3.4 |
Principali rischi e loro gestione | 11 |
3.5 |
Indicatori fondamentali di prestazione | 12 |
Allegato I - |
Orientamenti complementari per le banche e le imprese di assicurazione | 21 |
Allegato II - |
Mappatura degli obblighi di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dell’informativa raccomandata dalla TCFD | 29 |
1 INTRODUZIONE
1.1 Perché fornire nuovi orientamenti sulle comunicazioni relative al clima
L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (ottobre 2018) chiedono un intervento rapido e decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) e creare un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. L’UE ha concordato obiettivi ambiziosi per il 2030 che riguardano la riduzione delle emissioni di GES, l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica (2) e ha approvato norme sulle emissioni di GES dovute all’uso del suolo e definito obiettivi in materia di emissioni per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Nel 2018 la Commissione ha pubblicato la propria visione strategica a lungo termine per realizzare entro il 2050 un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (3).
Le imprese e gli enti finanziari hanno un ruolo determinante da svolgere nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In primo luogo, va considerato che il conseguimento degli obiettivi UE in materia di clima ed energia a orizzonte 2030 richiede sin d’ora un incremento degli investimenti annui pari a 180 miliardi di EUR e che per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 saranno necessarie ulteriori risorse. Molti di questi investimenti rappresentano opportunità significative per le imprese, e buona parte dei finanziamenti dovrà provenire da capitali privati. In secondo luogo, vi è la necessità che le imprese e gli enti finanziari comprendano e affrontino meglio i rischi di un impatto negativo della propria attività sul clima e, viceversa, i rischi che i cambiamenti climatici rappresentano per la loro attività. Nel 2017 le catastrofi legate alle condizioni meteorologiche hanno causato danni economici per la cifra record di 283 miliardi di EUR ed entro il 2100 potrebbero colpire fino a due terzi della popolazione europea, rispetto all’attuale 5 %. Una migliore comunicazione delle informazioni relative al clima da parte delle imprese può contribuire all’attuazione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, che chiede ai governi di valutare, registrare, condividere e rendicontare pubblicamente le perdite dovute alle calamità.
Nel marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il «Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile» con l’obiettivo di riorientare i capitali verso investimenti sostenibili, gestire i rischi finanziari indotti dai cambiamenti climatici e da altri problemi ambientali e sociali e promuovere la trasparenza e una visione a lungo termine nelle attività finanziarie ed economiche (4). La pubblicazione di nuovi orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima da parte delle imprese si iscrive nel piano d’azione.
Da un’adeguata comunicazione societaria di informazioni relative alla sostenibilità dipendono, in certa misura, diverse altre iniziative del piano d’azione. Tra queste figurano, ad esempio, la proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro (tassonomia) che favorisce gli investimenti sostenibili (5), la proposta di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili da parte di investitori istituzionali e gestori degli attivi (6) e la proposta di regolamento sugli indici di riferimento per le emissioni di carbonio (7).
Senza informazioni sufficienti, affidabili e comparabili in materia di sostenibilità da parte delle società partecipate, non sarà possibile per il settore finanziario operare un efficiente orientamento dei capitali verso investimenti capaci di produrre soluzioni alle crisi di sostenibilità cui andiamo incontro, né individuare e gestire efficacemente i rischi per gli investimenti che ne deriveranno.
Negli ultimi anni, la comunicazione societaria delle informazioni relative al clima è migliorata. Ciononostante, vi sono ancora notevoli lacune da colmare nonché l’urgenza di migliorare ulteriormente la quantità, la qualità e la comparabilità delle comunicazioni per soddisfare le esigenze degli investitori e dei soggetti interessati.
Nel 2017 la task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD), istituita dal Consiglio per la stabilità finanziaria del G20, ha pubblicato delle raccomandazioni volte a incoraggiare gli enti finanziari e le società non finanziarie a comunicare informazioni circa i rischi e le opportunità connessi ai cambiamenti climatici (8). Le raccomandazioni della TCFD sono ampiamente riconosciute come un’autorevole guida alla comunicazione di informazioni in materia di clima finanziariamente rilevanti e la Commissione incoraggia le imprese a farle proprie. Diversi governi e autorità di regolamentazione finanziaria nel mondo hanno espresso pareri favorevoli nei confronti delle raccomandazioni e le stanno integrando nei propri quadri strategici e di orientamento. È quanto accade, ad esempio, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Singapore e Sud Africa e in alcuni Stati membri dell’UE.
La presente comunicazione va a integrare le raccomandazioni della TCFD e fornisce alle imprese orientamenti coerenti con la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e con le suddette raccomandazioni.
Il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile nominato dalla Commissione nel giugno 2018 ha fornito a sua volta raccomandazioni sull’informativa collegata al clima su cui si basano i presenti orientamenti. Il presente documento tiene conto dei commenti alle raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile e dei risultati di una consultazione online mirata effettuata dai servizi della Commissione europea tra febbraio e marzo 2019 (9).
1.2 Benefici per le imprese che comunicano informazioni
Una migliore comunicazione delle informazioni inerenti al clima può arrecare benefici all’impresa che le comunica, quali ad esempio:
— |
un livello superiore di consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità legati al clima all’interno dell’impresa, una migliore gestione dei rischi, un processo decisionale e una pianificazione strategica più informati; |
— |
una base di investitori maggiormente diversificata e un costo del capitale potenzialmente inferiore, ad esempio in virtù dell’inserimento in portafogli di investimento a gestione attiva e in indici incentrati sulla sostenibilità nonché in virtù di rating del credito più alti per l’emissione di obbligazioni e di una migliore valutazione dell’affidabilità creditizia per i prestiti bancari; |
— |
un dialogo più costruttivo con le parti interessate, in particolare investitori e azionisti; |
— |
migliore reputazione dell’impresa e mantenimento della licenza sociale dell’impresa. |
2 COME UTILIZZARE I PRESENTI ORIENTAMENTI
2.1 Considerazioni generali
La presente integrazione va letta in combinato disposto con la pertinente legislazione nazionale di recepimento della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2014/95/UE) e, se del caso, con il testo della direttiva stessa.
Vanno tenuti altresì in considerazione gli orientamenti non vincolanti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario pubblicati dalla Commissione nel giugno 2017 (10) in cui sono enunciati i sei principi fondamentali per una corretta comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, secondo cui le informazioni divulgate devono essere: 1) rilevanti; 2) corrette, equilibrate e comprensibili; 3) complete ma concise; 4) strategiche e lungimiranti (11); 5) orientate alle parti interessate; 6) coerenti e sistematiche. Alla presente integrazione si applicano, secondo il caso, i suddetti principi fondamentali nonché le altre sezioni degli orientamenti non vincolanti.
Si caldeggia altresì la lettura delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima e, se pertinenti, degli orientamenti integrativi per il settore finanziario e per le imprese operanti nei settori dell’energia, dei trasporti, dei materiali e delle costruzioni, dei prodotti agricoli, alimentari e forestali (12).
Come gli orientamenti generali pubblicati nel 2017, la presente integrazione sull’informativa collegata al clima non è vincolante. Ai fini della comunicazione di informazioni relative al clima, le imprese sono libere di scegliere approcci alternativi, purché conformi ai requisiti giuridici applicabili.
I presenti orientamenti riconoscono che il contenuto dell’informativa inerente al clima può variare da un’impresa a un’altra in funzione di diversi fattori, tra cui il settore di attività, l’ubicazione geografica nonché la natura e la portata dei rischi e delle opportunità legati al clima.
Le metodologie e le migliori prassi di comunicazione delle informazioni relative al clima sono in rapida evoluzione. I presenti orientamenti riconoscono pertanto che un approccio flessibile è indispensabile. Le imprese e altre organizzazioni sono fortemente incoraggiate a continuare ad innovare e perfezionare la propria informativa sugli aspetti climatici, andando oltre quanto indicato nei presenti orientamenti. Le imprese dovrebbero altresì provvedere ad aggiornare regolarmente il proprio approccio alla comunicazione delle informazioni relative al clima, adeguandolo alle più recenti conoscenze scientifiche.
I presenti orientamenti non intendono favorire una comunicazione distinta delle informazioni relative al clima. Le imprese sono incoraggiate, ove opportuno, ad integrare tali informazioni con altri dati di carattere finanziario e non finanziario contenuti nelle relazioni societarie.
Ai sensi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere inserita di norma nella relazione sulla gestione, anche se numerosi Stati membri si sono avvalsi della facoltà di consentire alle imprese di pubblicarla in una relazione distinta. La TCFD propone di inserire le informazioni di cui raccomanda la comunicazione all’interno della consueta documentazione finanziaria annuale dell’impresa (13).
In ogni caso, le imprese devono provvedere affinché le informazioni relative al clima siano facilmente accessibili agli utilizzatori cui sono destinate. Eventuali rimandi ad altre relazioni o documenti devono essere immediati e di facile utilizzo, nel rispetto della regola pratica che consente «massimo un clic al di fuori dalla relazione».
I presenti orientamenti sono destinati alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (14), ma potrebbero risultare utili anche ad altre imprese interessate a comunicare informazioni relative al clima.
2.2 Rilevanza
A norma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, è fatto obbligo all’impresa di comunicare informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività (15). Le informazioni relative al clima sono annoverabili nella categoria delle informazioni ambientali.
Come indicato negli orientamenti non vincolanti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario adottati dalla Commissione nel 2017, il riferimento all’«impatto della […] attività [dell’impresa]» ha introdotto un nuovo elemento da prendere in considerazione nella valutazione della rilevanza delle informazioni di carattere non finanziario. Infatti, la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario individua una doppia rilevanza:
— |
il riferimento all’«andamento dell’impresa, dei suoi risultati […] [e] della sua situazione» rimanda alla rilevanza finanziaria, nel senso lato dell’incidenza sul valore dell’impresa. Le informazioni relative al clima devono essere comunicate se necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione. Questa prospettiva è quella che di solito interessa maggiormente gli investitori; |
— |
il riferimento all’«impatto della […] attività [dell’impresa]» rimanda alla rilevanza ambientale e sociale. Le informazioni relative al clima devono essere comunicate se necessarie alla comprensione dell’impatto esterno dell’impresa. Questa prospettiva è quella che di solito interessa maggiormente i cittadini, i consumatori, i dipendenti, i partner commerciali, le comunità e le organizzazioni della società civile. Tuttavia, un crescente numero di investitori è interessato a raccogliere informazioni anche sull’impatto climatico delle società partecipate, nell’ottica di comprendere e misurare meglio l’incidenza sul clima dei propri portafogli di investimento. |
Laddove il clima sia una questione rilevante nell’uno o nell’altro senso, l’impresa dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di utilizzare l’informativa proposta nei presenti orientamenti.
In alcuni casi queste due prospettive di rischio già si sovrappongono e vi è una crescente probabilità che lo faranno ancor più in futuro. Man mano che i mercati e le politiche pubbliche si evolveranno in risposta ai cambiamenti climatici, le ripercussioni positive e/o negative che le imprese potranno avere sul clima si tradurranno sempre più in opportunità commerciali e/o rischi finanziariamente rilevanti.
Nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario la rilevanza è inquadrata in una prospettiva tanto finanziaria quanto ambientale e sociale, mentre nelle raccomandazioni della TCFD essa ha soltanto carattere finanziario.
Grafico 1
La doppia rilevanza individuata dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel contesto della comunicazione delle informazioni relative al clima
Nel valutare la rilevanza delle informazioni relative al clima, le imprese dovrebbero considerare un orizzonte temporale più lungo di quello tradizionalmente previsto per le informazioni di carattere finanziario. Il mero fatto che alcuni rischi connessi al clima siano percepiti come rischi che sono per loro natura a lungo termine non deve indurre le imprese a concludere sic et simpliciter che il clima non costituisce una questione rilevante.
Nel valutare la rilevanza delle informazioni connesse al clima, le imprese dovrebbero considerare l’intera catena del valore, sia a monte che a valle della catena di fornitura.
Considerate la sistemicità e la pervasività dell’impatto dei cambiamenti climatici, è probabile che la maggior parte delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva perverrà alla conclusione che il clima è una questione rilevante. Il consiglio che si rivolge alle imprese che pervengono alla conclusione opposta è di prendere in considerazione l’ipotesi di redigere una dichiarazione in tal senso, spiegando come sono giunte a tale conclusione.
2.3 Rischi, rapporti di dipendenza e opportunità collegati al clima
Rischi collegati al clima
A norma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, le informazioni relative al clima dovrebbero comprendere, nella misura necessaria, sia i principali rischi per l’andamento, i risultati e la situazione dell’impresa derivanti dai cambiamenti climatici, sia i principali rischi di ripercussioni negative sul clima derivanti dall’attività dell’impresa. L’informativa proposta nei presenti orientamenti riflette entrambe le suddette prospettive di rischio.
Se non diversamente specificato nel testo, i riferimenti ai rischi vanno intesi come riferimenti tanto ai rischi di ripercussioni negative sull’impresa (rischi di transizione e rischi fisici, cfr. sotto) quanto ai rischi di ripercussioni negative sul clima.
Queste due tipologie di rischio, ossia i rischi di ripercussioni negative sull’impresa e i rischi di ripercussioni negative sul clima, possono derivare dall’attività dell’impresa stessa e possono verificarsi lungo tutta la catena del valore, sia a monte che a valle della catena di fornitura.
1) Rischi di ripercussioni negative sul clima
Di seguito sono elencati alcuni esempi di rischi di ripercussioni negative sul clima:
— |
la produzione industriale dell’impresa potrebbe causare l’emissione diretta di gas a effetto serra nell’atmosfera; |
— |
l’energia che l’impresa acquista per svolgere le proprie attività potrebbe essere stata prodotta da combustibili fossili; |
— |
il prodotto che l’impresa realizza potrebbe richiedere il consumo di combustibili fossili, come ad esempio nel caso delle autovetture alimentate a benzina o a diesel; |
— |
la produzione di materiali utilizzati dall’impresa potrebbe causare emissioni di gas a effetto serra a monte nella catena del valore. Possono essere esposte a tale rischio le imprese che utilizzano materiali quali il cemento o l’alluminio nei propri processi di produzione. Analogamente, un’impresa che produce o trasforma prodotti agricoli o forestali, anche in settori come quello alimentare, dell’abbigliamento o della lavorazione del legno, potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, cambiamenti d’uso del suolo, ivi compresi la deforestazione e il degrado forestale, con le emissioni di gas a effetto serra connesse a tali fenomeni. |
2) Rischi di ripercussioni negative sull’impresa
I rischi legati al clima che possono gravare sui risultati finanziari dell’impresa possono essere classificati come rischi fisici e rischi di transizione (16).
I rischi di transizione sono rischi per l’impresa che derivano dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Fra questi figurano:
— |
i rischi legati alle politiche, ad esempio a seguito dell’imposizione di requisiti di efficienza energetica, di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio che innalzano il prezzo dei combustibili fossili oppure di politiche volte incoraggiare un uso sostenibile del suolo; |
— |
i rischi giuridici, ad esempio il rischio di controversie in caso di mancata adozione di misure volte a evitare o ridurre ripercussioni negative sul clima o in caso di mancato adeguamento ai cambiamenti climatici; |
— |
i rischi tecnologici, ad esempio laddove una tecnologia più dannosa per il clima venga sostituita da una meno dannosa; |
— |
i rischi di mercato, ad esempio qualora le scelte dei consumatori e dei clienti commerciali virino verso prodotti e servizi meno dannosi per il clima; |
— |
i rischi reputazionali, ad esempio la difficoltà di attrarre e conservare clienti, dipendenti, partner commerciali e investitori qualora l’impresa abbia una pessima reputazione sotto il profilo ambientale. |
In linea generale, l’impresa con un maggiore impatto negativo sul clima sarà più esposta ai rischi di transizione.
I rischi fisici sono rischi per l’impresa che derivano dalle conseguenze fisiche dei cambiamenti climatici (17). Essi comprendono:
— |
i rischi fisici acuti, che emergono da particolari fenomeni, soprattutto meteorologici, quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore, che possono danneggiare gli impianti di produzione e interrompere le catene del valore; |
— |
i rischi fisici cronici, che derivano da mutamenti climatici a più lungo termine, come i cambiamenti di temperatura, l’innalzamento del livello del mare, la minore disponibilità di acqua, la perdita di biodiversità e i cambiamenti nei terreni e nella produttività del suolo. |
L’esposizione di un’impresa ai rischi fisici non dipende direttamente da un suo eventuale impatto negativo sul clima.
Dipendenza dal capitale naturale, umano e sociale
Numerose imprese dipendono dal capitale naturale (18). Se questa risorsa è messa in pericolo dai cambiamenti climatici, l’impresa si troverà naturalmente esposta ai rischi dovuti al clima, soprattutto quelli fisici. Pertanto, è opportuno che, in fase di individuazione e comunicazione dei rischi legati al clima, le imprese analizzino attentamente la propria dipendenza dal capitale naturale. Ad esempio, un’impresa agricola può essere dipendente da diversi tipi di capitale naturale, quali l’acqua, la biodiversità, i terreni e la produttività del suolo, tutti fattori vulnerabili ai cambiamenti climatici. In una situazione simile, l’impresa dovrebbe illustrare le suddette forme di dipendenza nella comunicazione dei rischi legati al clima.
Numerose imprese sono altresì dipendenti dal capitale umano e sociale, ad esempio le competenze e la motivazione dei dipendenti nonché il livello di fiducia di cui godono presso le parti interessate esterne. Le imprese dovrebbero integrare, ove opportuno, le informazioni sul capitale umano e sociale nelle loro comunicazioni sulle questioni connesse al clima. Ad esempio, i dipendenti possono essere determinanti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi a basso tenore di carbonio.
Opportunità legate al clima
In molti casi, i rischi connessi al clima possono essere trasformati in opportunità dalle imprese che propongono prodotti e servizi capaci di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi.
Per adattamento ai cambiamenti climatici si intende il processo che consiste nell’anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo i danni che ne possono derivare. Questo processo presenta opportunità commerciali, quali lo sviluppo di nuove tecnologie per un uso più efficiente di risorse idriche limitate o la costruzione di nuove difese dalle inondazioni.
Per mitigazione dei cambiamenti climatici si intende lo sforzo messo in campo per ridurre o prevenire le emissioni di gas a effetto serra. Tra gli esempi di opportunità commerciali legate a tale processo figurano le energie rinnovabili e lo sviluppo di edifici e di sistemi di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico.
La tassonomia delle attività economiche sostenibili proposta dalla Commissione nell’ambito del piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile punta a individuare e classificare le opportunità legate al clima.
La figura 2 mostra il rapporto tra opportunità e rischi legati al clima.
Figura 2
Opportunità e rischi legati al clima
Opportunità e rischi legati al clima lungo l’intera catena del valore
Ove pertinente e opportuno, le imprese che comunicano informazioni riguardanti i rischi, la dipendenza e le opportunità afferenti al clima dovrebbero prendere in considerazione l’intera catena del valore, sia a monte che a valle. Per le imprese che svolgono attività manifatturiere, ciò significa adottare un approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti che tenga conto delle questioni climatiche nella catena di fornitura e nell’approvvigionamento di materie prime nonché durante l’uso del prodotto e quando lo stesso giunge al termine del proprio ciclo di vita. Le imprese che offrono servizi, compresi quelli finanziari, dovranno anche considerare l’impatto climatico delle attività dalle stesse sostenute o agevolate.
Le imprese sono invitate ad aiutare eventuali PMI presenti nella catena del valore a fornire le informazioni necessarie.
2.4 Struttura dell’informativa proposta
I presenti orientamenti propongono di comunicare una serie di informazioni per ciascuno dei cinque ambiti dell’informativa indicati nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: a) modello aziendale, b) politiche e dovuta diligenza, c) risultato delle politiche, d) principali rischi e loro gestione, e) indicatori fondamentali di prestazione.
Per ciascun ambito, gli orientamenti individuano un numero limitato di informazioni di cui si raccomanda la comunicazione. L’impresa dovrebbe prendere in considerazione l’opportunità di seguire tali raccomandazioni nella misura necessaria a consentire la comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività.
Dopo l’elenco delle informazioni di cui si raccomanda la comunicazione per ciascun ambito vengono forniti alcuni orientamenti complementari. Si tratta di suggerimenti riguardo alle informazioni di maggiore dettaglio che potrebbero essere eventualmente incluse dalle imprese nell’informativa. Nell’allegato I sono inoltre riportati gli orientamenti complementari destinati alle banche e alle imprese di assicurazione.
Al momento di decidere se e in quale misura utilizzare le informazioni di cui si raccomanda la comunicazione e le indicazioni più dettagliate di cui alla sezione «Orientamenti complementari», nonché gli orientamenti complementari per le banche e le imprese di assicurazione di cui all’allegato I, le imprese dovrebbero tenere conto dei principi di corretta comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario enunciati negli orientamenti non vincolanti in materia pubblicati dalla Commissione nel 2017, ivi compresi i criteri di rilevanza, correttezza, equilibrio, comprensibilità, completezza e concisione cui devono conformarsi le informazioni comunicate.
Un fattore determinante nella scelta di cui sopra sarà la portata dei rischi e delle opportunità connessi al clima individuati dall’impresa.
2.5 Coerenza con i quadri e gli standard riconosciuti in materia di comunicazione delle informazioni
Le imprese sono incoraggiate a comunicare le informazioni in conformità a standard e quadri in materia di informazione delle comunicazioni ampiamente accettati, onde massimizzarne la comparabilità da parte dei soggetti interessati. Per favorire la convergenza a livello dell’UE e globale, i presenti orientamenti fanno riferimento a una serie di quadri e standard riconosciuti in materia di comunicazione delle informazioni.
In particolare, il presente documento comprende le informazioni che la task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD) raccomanda di comunicare, che a loro volta sono allineate agli altri principali quadri. Le informazioni che la TCFD raccomanda di comunicare sono indicate separatamente nei presenti orientamenti. L’allegato II riporta una tabella di corrispondenza tra gli obblighi di informativa enunciati nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e l’informativa raccomandata dalla TCFD.
Oltre ad attingere alle raccomandazioni della TCFD, i presenti orientamenti tengono conto, in particolare, dei quadri e degli standard elaborati da Global Reporting Initiative (GRI), CDP, Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e International Integrated Reporting Council (IIRC) e di quelli del sistema di ecogestione e audit dell’UE (EMAS) (19).
3 INFORMATIVA RACCOMANDATA E ORIENTAMENTI COMPLEMENTARI
3.1 Modello aziendale
È molto importante che le parti interessate comprendano in che modo, secondo l’impresa, i cambiamenti climatici influiscono sul modello aziendale e sulla strategia della società e come l’attività svolta può ripercuotersi sul clima nel breve, medio e lungo periodo. Per assicurare una comunicazione adeguata sugli aspetti relativi al clima, sarà opportuno che le imprese adottino una prospettiva a più lungo termine rispetto a quella assunta normalmente per l’informativa finanziaria.
I rischi e le opportunità legati al clima dipenderanno dal tipo di attività dell’impresa, dalle sue ubicazioni geografiche e dal suo posizionamento nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.
Per includere adeguatamente nei loro processi di pianificazione i potenziali effetti dei cambiamenti climatici, le imprese dovrebbero considerare la possibile evoluzione dei rischi e delle opportunità legati al clima e le potenziali implicazioni aziendali delle diverse condizioni. Un metodo per valutare tali implicazioni è l’analisi degli scenari.
Le imprese che non prendono in adeguata considerazione i cambiamenti climatici nella strategia e nel modello aziendali potrebbero sia provocare effetti negativi sul clima che subire esse stesse ripercussioni negative, ad esempio a livello di conto economico, finanziamenti, futuri oneri normativi e «licenza sociale dell’impresa». Per converso, l’individuazione di nuove opportunità connesse al clima può rafforzare il modello aziendale e le prospettive di utili.
Tabella 1
Comunicazione di informazioni sul modello aziendale
Descrivere in che modo il modello aziendale, la strategia e la pianificazione finanziaria dell’impresa sono influenzati dai rischi e dalle opportunità legati al clima. [Raccomandazione TCFD, strategia b)] |
Descrivere in che modo il modello aziendale dell’impresa può influire sul clima, sia in senso positivo che in senso negativo. |
Descrivere la resilienza del modello aziendale dell’impresa e della sua strategia, considerando una gamma di scenari climatici su diversi orizzonti temporali che comprenda almeno uno scenario di aumento delle temperature inferiore o uguale a 2 °C e uno scenario superiore a 2 °C (20). [Raccomandazione TCFD, strategia c)] |
Orientamenti complementari
— |
Descrivere eventuali modifiche apportate al modello aziendale e alla strategia dell’impresa per far fronte ai rischi fisici e di transizione e per cogliere le opportunità commerciali legate al clima. |
— |
Descrivere la dipendenza dell’impresa dai capitali naturali minacciati dai cambiamenti climatici, ad esempio l’acqua, il suolo, gli ecosistemi o la biodiversità. |
— |
Descrivere come le modifiche apportate al modello aziendale e alla strategia dell’impresa in ottica di mitigazione dei cambiamenti climatici e/o di adattamento ai medesimi cambieranno il fabbisogno di capitale umano dell’impresa. |
— |
Descrivere le opportunità connesse ai seguenti aspetti: efficienza delle risorse e risparmi sui costi, adozione di fonti di energia a basse emissioni, sviluppo di nuovi prodotti e servizi, accesso a nuovi mercati e rafforzamento della resilienza lungo la catena del valore. |
— |
Comunicare come sono stati scelti gli scenari. |
— |
Descrivere come le attività dell’impresa contribuiscono ai cambiamenti climatici attraverso le emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti da deforestazione, degrado forestale o cambiamenti d’uso del suolo. |
3.2 Politiche e procedure di dovuta diligenza
Per le parti interessate i sistemi di governance e di controllo costituiscono un elemento fondamentale per saggiare la solidità dell’approccio societario alle questioni climatiche. Le informazioni sul coinvolgimento del consiglio di amministrazione e della direzione, in particolare le rispettive responsabilità in materia di cambiamenti climatici, indicano alle parti interessate il livello di consapevolezza raggiunto dall’impresa in ambito climatico. Nel descrivere il ruolo del consiglio di amministrazione, sarebbe auspicabile fare riferimento a eventuali dichiarazioni sul governo societario che l’impresa è tenuta a pubblicare.
Inoltre, potrebbero risultare d’interesse le politiche societarie che, insieme ai relativi obiettivi, dimostrano l’impegno dell’impresa verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, nonché i processi di dovuta diligenza dell’impresa. Questi aspetti aiutano le parti interessate a comprendere la capacità di un’impresa di gestire l’attività in un’ottica di riduzione del rischio connesso al clima, di contenimento degli impatti negativi sul clima e di massimizzazione degli impatti positivi lungo l’intera catena del valore.
Le politiche e le procedure in ambito climatico possono essere distinte da altre politiche e procedure operative, oppure integrate nelle medesime. Le procedure di dovuta diligenza che tengono conto del clima, ad esempio, potrebbero essere integrate nel quadro di gestione del rischio. Sarebbe opportuno che l’impresa spiegasse il proprio approccio alla gestione delle questioni relative al clima e le ragioni che hanno determinato la scelta dell’approccio in questione.
Tabella 2
Comunicazione di informazioni sulle politiche e sulle procedure di dovuta diligenza
Descrivere le politiche societarie legate al clima, ivi comprese le politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento agli stessi. |
Descrivere gli obiettivi climatici definiti dall’impresa nell’ambito delle sue politiche, in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra, e il loro collegamento con gli obiettivi nazionali e internazionali e l’accordo di Parigi in particolare. |
Descrivere il tipo di sorveglianza che il consiglio di amministrazione esercita sui rischi e sulle opportunità legati al clima. [Raccomandazione TCFD, governance a)] |
Descrivere il ruolo della direzione nella valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi al clima e spiegare la logica sottesa al relativo approccio. [Raccomandazione TCFD, governance b)] |
Orientamenti complementari
— |
Descrivere le interazioni dell’impresa con la propria catena del valore in merito alle questioni climatiche, spiegando come l’impresa interagisce con i partner a monte e a valle per promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l’adattamento agli stessi. |
— |
Spiegare come le questioni climatiche vengono integrate nei processi decisionali di carattere operativo. |
— |
Descrivere eventuali impegni assunti pubblicamente dall’impresa su questioni climatiche, ivi comprese eventuali sue affiliazioni ad organizzazioni o gruppi d’interesse pertinenti. |
— |
Descrivere se, come, e a quali livelli (in particolare, consiglio di amministrazione e direzione) l’impresa ha accesso a competenze (interne e/o esterne), in materia di questioni climatiche. |
— |
Descrivere eventuali politiche per il personale orientate alle questioni climatiche, ad esempio investimenti nelle competenze necessarie per la transizione verso tecnologie a basso tenore di carbonio o misure volte a garantire che i dipendenti possano svolgere le proprie mansioni in sicurezza in un contesto climatico in mutamento. |
— |
Descrivere se e come la politica retributiva dell’impresa tiene conto delle prestazioni collegate al clima, nonché del rapporto tra prestazioni e obiettivi fissati. |
— |
Comunicare eventuali obiettivi energetici definiti dall’impresa nell’ambito delle proprie politiche (cfr. Sezione 3.5). |
— |
Spiegare la logica sottesa alla selezione degli obiettivi climatici utilizzati dall’impresa. |
— |
Per le imprese del settore fondiario, descrivere eventuali obiettivi connessi ai «pozzi di assorbimento» dei gas a effetto serra (assorbimento dei GES). |
3.3 Risultati
La comunicazione dei risultati delle politiche relative al clima aiuta le parti interessate a monitorare e valutare l’andamento, la situazione, i risultati e l’impatto dell’impresa come conseguenza delle sue politiche. Nel valutare i propri risultati attraverso la definizione di obiettivi e la rendicontazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, la società dimostra la coerenza della strategia, delle azioni e delle decisioni dell’impresa connesse ai cambiamenti climatici.
Gli aspetti quantitativi, quali ad esempio gli indicatori a sostegno delle analisi, sono trattati più avanti nella Sezione 3.5 Indicatori fondamentali di prestazione.
Tabella 3
Comunicazione di informazioni sui risultati
Descrivere i risultati della politica dell’impresa in materia di cambiamenti climatici, comprese le prestazioni dell’impresa rispetto agli indicatori utilizzati e agli obiettivi definiti per gestire i rischi e le opportunità legati al clima. [TCFD, metriche e obiettivi c)]. |
Descrivere l’andamento delle emissioni di GES rispetto agli obiettivi fissati e i relativi rischi nel tempo. [TCFD, metriche e obiettivi b)] |
Orientamenti complementari
— |
Descrivere come i risultati dell’impresa in relazione al clima ne influenzano i risultati finanziari, ove possibile con riferimento agli indicatori fondamentali di prestazione di carattere finanziario. |
3.4 Principali rischi e loro gestione
È particolarmente importante per gli investitori e le altre parti interessate sapere in che modo l’impresa individua i rischi legati al clima, quali sono i principali rischi rilevati e come vengono gestiti.
L’informativa in questo ambito dovrebbe includere i rischi di impatto negativo dell’impresa sul clima e i rischi di impatto negativo dei cambiamenti climatici sull’impresa (rischi fisici e di transizione), e indicare se e come questi rischi sono collegati. Per decidere quali informazioni comunicare è consigliabile tenere conto delle definizioni di rischio riportate nella Sezione 2.3.
Nelle comunicazioni sui rischi legati al clima, le imprese dovrebbero considerare orizzonti temporali più lunghi di quelli utilizzati tradizionalmente per i rischi finanziari.
Talvolta, in presenza di lacune a livello di dati e metodologie, può essere difficile presentare informazioni quantitative sui rischi connessi al clima, specialmente per quanto riguarda orizzonti temporali più lunghi. In tal caso, le imprese sono incoraggiate a presentare informazioni qualitative, fintanto che le suddette lacune non verranno adeguatamente colmate.
Tabella 4
Comunicazione di informazioni sui principali rischi e sulla loro gestione
Descrivere i processi impiegati per individuare e valutare i rischi connessi al clima sul breve, medio e lungo periodo e comunicare come l’impresa definisce il breve, il medio e il lungo periodo (21). [Raccomandazione TCFD, gestione dei rischi a)] |
Descrivere i principali rischi connessi al clima che l’impresa ha rilevato sul breve, medio e lungo periodo lungo l’intera catena del valore, e le ipotesi elaborate in fase di individuazione di tali rischi. [Raccomandazione TCFD, strategia a)] La descrizione dovrebbe includere i principali rischi dovuti alla dipendenza dal capitale naturale minacciato dai cambiamenti climatici, come l’acqua, il suolo, gli ecosistemi o la biodiversità. |
Descrivere i processi approntati per gestire i rischi connessi al clima (se del caso, come vengono prese le decisioni per attenuare, trasferire, accettare o controllare tali rischi) e indicare come l’impresa sta gestendo i particolari rischi climatici individuati. [Raccomandazione TCFD, gestione dei rischi b)] |
Descrivere in che modo vengono integrati nella gestione complessiva dei rischi i processi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi legati al clima. [Raccomandazione TCFD, gestione dei rischi c)] Un aspetto rilevante di questa descrizione è l’indicazione di come l’impresa stabilisce la significatività relativa dei rischi legati al clima in rapporto ad altri rischi. |
Orientamenti complementari
— |
Descrivere le misure di adattamento al clima intraprese dall’impresa nell’ambito del proprio processo di gestione dei rischi. |
— |
Fornire una ripartizione dettagliata dei principali rischi legati al clima per attività commerciale. |
— |
Fornire una ripartizione dettagliata dei principali rischi legati al clima per ubicazione geografica. |
— |
Individuare le ubicazioni ad alta rilevanza per le catene del valore, ivi compresi operazioni, fornitori e mercati. |
— |
Descrivere come l’impresa definisce e applica limiti ai rischi legati al clima, ivi compresi eventuali elementi (trigger) la cui presenza determina la segnalazione del problema alla direzione. |
— |
Descrivere i processi adottati per assegnare priorità ai rischi legati al clima, compresi eventuali valori soglia applicati, e indicare i rischi considerati più importanti lungo la catena del valore. |
— |
Categorizzare i principali rischi cui i cambiamenti climatici espongono i risultati finanziari dell’impresa, distinguendo tra rischi di transizione (rischi legati alle politiche, rischi giuridici, tecnologici, di mercato e reputazionali) e rischi fisici (rischi acuti e cronici). |
— |
Divulgare eventuali mappature del rischio che includono le questioni climatiche. |
— |
Fornire definizioni per la terminologia del rischio utilizzata o riferimenti agli schemi di classificazione dei rischi utilizzati. |
— |
Descrivere la frequenza dei riesami e delle analisi che riguardano l’individuazione e la valutazione dei rischi. |
— |
Descrivere i collegamenti tra i principali rischi legati al clima e gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere finanziario. |
— |
Indicare in che modo vengono utilizzati gli scenari e/o gli schemi interni di determinazione del prezzo del carbonio ai fini delle azioni di gestione dei rischi (ad esempio, mitigazione, trasferimento o adattamento). |
— |
Indicare l’impatto finanziario degli eventi meteorologici estremi, nonché eventuali indicatori relativi a: giorni d’interruzione dell’attività e costi associati, spese di riparazione, svalutazione delle immobilizzazioni, discontinuità nella catena del valore e mancato guadagno. |
— |
Descrivere come i risultati dell’impresa sono influenzati dalla variabilità meteorologica, in particolare per le imprese sensibili alla variabilità delle temperature e delle precipitazioni. |
3.5 Indicatori fondamentali di prestazione
La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario impone alle imprese di comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività specifica dell’impresa. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione l’uso di indicatori per corroborare le altre informazioni connesse al clima oggetto di comunicazione, ad esempio quelle relative ai risultati o ai principali rischi e alla loro gestione, e per consentire l’aggregazione e la comparabilità tra imprese e tra giurisdizioni. Gli indicatori dovrebbero essere utilizzati anche nelle altre comunicazioni per corroborare e spiegare i contenuti. Tuttavia, è anche buona prassi pubblicare una tabella aggiuntiva in cui presentare l’elenco di tutti gli indicatori.
Per soddisfare le aspettative della TCFD, l’impresa dovrebbe comunicare gli indicatori e gli obiettivi utilizzati per valutare i rischi e le opportunità connessi al clima conformemente alla strategia dell’impresa e ai suoi processi di gestione dei rischi [TCFD, metriche e obiettivi a)].
La solidità e l’affidabilità dei dati sono fondamentali per poter utilizzare le informazioni nei processi decisionali. Laddove non siano evidenti, le imprese dovrebbero fornire una descrizione dei cambiamenti apportati alle metodologie di calcolo o di stima degli indicatori.
Indicatori raccomandati (22)
In base alla valutazione della rilevanza realizzata dall’impresa e per favorire una maggiore comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate, le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di comunicare gli indicatori riportati nella presente sezione.
Emissioni di GES
La presente sezione comprende quattro diversi indicatori relativi alle emissioni di GES: emissioni dirette di GES; emissioni indirette di GES provenienti dalla produzione di energia elettrica, vapore, calore o freddo acquisiti e consumati; tutte le altre emissioni indirette di GES generate nella catena del valore dell’impresa che effettua la comunicazione; e obiettivo in termini di emissioni assolute di GES. Le imprese che decidono di utilizzare tutti o alcuni di questi indicatori dovrebbero:
— |
calcolare le proprie emissioni di GES secondo la metodologia del protocollo sui gas a effetto serra o della norma ISO 14064-1:2018 e, ove opportuno, nel rispetto della raccomandazione della Commissione 2013/179/UE relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni), al fine di consentire l’aggregazione e la comparabilità dei dati tra imprese e tra giurisdizioni; |
— |
indicare lo status di verifica/affidabilità di terzi applicabile alle emissioni di GES afferenti all’ambito 1, 2 e 3 comunicate. |
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||
Emissioni dirette di GES generate da fonti di proprietà o sotto il controllo dell’impresa (ambito 1) |
Tonnellate di CO2e (23) |
270 900 tCO2e |
Questo indicatore fondamentale di prestazione attesta che le imprese misurano correttamente la propria impronta di carbonio determinata dalle emissioni dirette. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 305, quadro CDSB, SASB, EMAS |
Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) Quadro 2030 per il clima e l’energia |
||||
Orientamenti complementari
|
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||
Emissioni indirette di GES provenienti dalla produzione di energia elettrica, vapore, calore o freddo acquisiti e consumati (collettivamente, «energia elettrica») (ambito 2) |
Tonnellate di CO2e |
632 400 tCO2e |
Questo indicatore fondamentale di prestazione attesta che le imprese effettuano la misurazione delle emissioni risultanti da energia elettrica, vapore, calore e freddo acquistati o acquisiti. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 305, quadro CDSB, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
||||
Orientamenti complementari
|
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||
Tutte le emissioni indirette di GES (non incluse nell’ambito 2) generate nella catena del valore dell’impresa che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle (ambito 3) |
Tonnellate di CO2e |
4 383 000 tCO2e |
Per la maggior parte delle imprese, le emissioni generate dalle attività della catena del valore sono prevalentemente indirette. Questo indicatore fondamentale di prestazione aiuta a valutare l’accuratezza dei processi contabili aziendali e a comprendere come le imprese analizzano la propria impronta emissiva. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 305, quadro CDSB, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
||||
Orientamenti complementari
|
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||||||||
Obiettivo in termini di emissioni assolute di GES |
Tonnellate di CO2e raggiunte o riduzione in %, rispetto all’anno di riferimento |
Riduzione del 20 % delle emissioni assolute, pari a una riduzione di 1 500 000 tCO2e entro il 2025 dal 2018 (anno di riferimento) |
La definizione di obiettivi assicura alla strategia ambientale una direzione e una struttura. Questo indicatore fondamentale di prestazione aiuta a comprendere l’impegno delle imprese in materia di riduzione delle emissioni e a valutare se l’impresa ha un obiettivo rispetto al quale armonizza e concentra i propri sforzi in termini di emissioni. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 103-2 e 305, quadro CDSB, SASB, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
||||||||||
Orientamenti complementari
|
Energia
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||||
Consumo e/o produzione totale di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili |
MWh |
292 221 MWh consumati provenienti da fonti rinnovabili; 1 623 453 MWh consumati provenienti da fonti non rinnovabili |
Il consumo e la produzione di energia rappresentano una quota importante delle emissioni di GES. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 302, quadro CDSB, SASB, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia; direttiva sull’efficienza energetica |
||||||
Orientamenti complementari
|
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||
Obiettivo relativo all’efficienza energetica |
Percentuale |
Miglioramento del 6,5 % entro il 2025 rispetto al 2018 (anno di riferimento) per prodotto, produzione o attività. |
Questo indicatore fondamentale di prestazione aiuta gli utilizzatori dei dati a comprendere l’ambizione dell’impresa di passare a un uso più efficiente dell’energia, con conseguente possibile riduzione delle sue spese energetiche e delle emissioni di GES. Offre ulteriori informazioni di riferimento per comprendere come l’impresa intende conseguire i propri obiettivi di riduzione delle emissioni. |
Metriche e obiettivi della TCFD, Questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 103-2 e 302, SASB, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia; direttiva sull’efficienza energetica |
||
Orientamenti complementari
|
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||
Obiettivo di consumo e/o produzione di energie rinnovabili |
Aumento in % della quota di energia rinnovabile consumata/prodotta rispetto all’anno di riferimento |
Aumento del 13 % della quota di energia rinnovabile consumata entro il 2025 rispetto al 2018 (anno di riferimento) |
Questo indicatore fondamentale di prestazione aiuta gli utilizzatori dei dati a comprendere l’ambizione dell’impresa di produrre o consumare energia riducendo le emissioni di GES. |
Metriche e obiettivi della TCFD, questionario sui cambiamenti climatici del CDP (CDP Climate Change Questionnaire), GRI 103-2 e 302, EMAS |
Quadro 2030 per il clima e l’energia; direttiva sull’efficienza energetica |
||
Orientamenti complementari
|
Rischi fisici
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||
Attivi impegnati in regioni verosimilmente destinate a diventare più esposte a rischi fisici acuti o cronici derivanti dal clima |
Percentuale |
15 % del valore contabile degli attivi immobiliari esposti |
Gli eventi atmosferici estremi possono danneggiare la capacità produttiva, interrompendola o limitandola, o provocare un ridimensionamento precoce delle strutture operative. Il valore degli attivi presenti nelle aree esposte a un aumento dei fenomeni meteorologici offre un’indicazione delle potenziali implicazioni per la valutazione degli attivi. È importante leggere questo indicatore fondamentale di prestazione in combinato disposto con le informazioni relative alle strategie e alle politiche di adattamento dell’impresa. |
Metriche e obiettivi della TCFD, tutti i codici SASB 450a.1 dei settori selezionati |
Strategia dell’UE in materia di adattamento |
||
Orientamenti complementari
|
Prodotti e servizi
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||
Percentuale del fatturato, nell’anno della comunicazione, proveniente da prodotti e servizi associati ad attività che rispettano i criteri di sostenibilità contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi come enunciato nel regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (tassonomia dell’UE) e/o percentuale degli investimenti (CapEx) e/o delle spese (OpEx), nell’anno della comunicazione, per attivi o processi associati ad attività che rispettano i criteri per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi come enunciato nel regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (tassonomia dell’UE). |
Percentuale |
12,5 % (fatturato) da prodotti o servizi associati ad attività che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi 8 % (CapEx) in prodotti associati ad attività che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi |
Questi indicatori fondamentali di prestazione offrono informazioni utili agli investitori interessati alle imprese i cui prodotti e servizi danno un sostanziale contributo alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici senza pregiudicare in modo significativo nessuno degli altri obiettivi ambientali dell’UE. |
Proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili Piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile |
||
Orientamenti complementari
|
Finanza verde
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
||||||
Tasso delle obbligazioni verdi (Green Bond Ratio) legate al clima: l’importo totale delle obbligazioni verdi in essere (a fine esercizio) diviso per l’importo totale (media mobile a cinque anni) delle obbligazioni in essere e/o tasso dei debiti verdi (Green Debt Ratio) legati al clima: l’importo totale di tutti gli strumenti di debito verde in essere (a fine esercizio) diviso per l’importo totale (media mobile a cinque anni) di tutti i debiti in essere |
Percentuale |
20 % delle obbligazioni |
Questo indicatore fondamentale di prestazione aiuta le imprese a comunicare in che modo il loro piano di transizione verso un futuro a basso tenore di carbonio è sostenuto dalle attività di finanziamento del debito e come avviene la raccolta dei capitali per i progetti nuovi ed esistenti portatori di benefici a livello climatico. |
ISO/CD 14030-1 Obbligazioni verdi – prestazione ambientale di attivi e di progetti designati (Green bonds -- Environmental performance of nominated projects and assets) (PROGETTO) |
Piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile |
||||||
Orientamenti complementari
|
Oltre agli indicatori sopraelencati, le imprese dovrebbero prendere in considerazione anche i seguenti:
— |
indicatori settoriali pertinenti per il settore in questione. Le imprese operanti in settori tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, quello energetico, agricolo, immobiliare, dei trasporti e dei materiali, dovrebbero fare riferimento agli orientamenti integrativi della TCFD per i gruppi non finanziari e ad altri standard in materia di comunicazione delle informazioni relative al clima, onde garantire la comparabilità tra settori e tra imprese degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati (25); |
— |
indicatori relativi a questioni ambientali correlate. Le imprese i cui modelli aziendali dipendono dal capitale naturale minacciato dai cambiamenti climatici potrebbero trovare opportuno comunicare indicatori riferiti a tale capitale (ad esempio acqua, produttività del suolo o biodiversità). Le imprese che hanno un impatto negativo sul clima a causa di cambiamenti d’uso del suolo, ivi compresi la deforestazione e il degrado forestale, dovrebbero prendere in considerazione la comunicazione di indicatori relativi a tali fenomeni (26); |
— |
indicatori relativi alle questioni sociali e collegate al capitale umano, come ad esempio la formazione e la selezione del personale; |
— |
indicatori relativi alle opportunità. Le imprese impegnate in un percorso di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici in linea con le politiche chiave dell’UE (27), le cui attività di mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici potrebbero tradursi in opportunità per l’impresa, dovrebbero considerare la comunicazione di indicatori fondamentali di prestazione che riflettano tali sforzi. Esempi in tal senso potrebbero essere le entrate derivanti da prodotti a basso tenore di carbonio, le entrate da prodotti o servizi afferenti al modello dell’economia circolare e le spese di ricerca e sviluppo a favore di una produzione nell’ambito dell’economia circolare. |
(1) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(2) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it.
(3) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097.
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0353.
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0354.
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0355.
(8) https://www.fsb-tcfd.org/.
(9) https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-non-financial-reporting-guidelines_en.
(10) GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.
(11) Ciò non pregiudica un’adeguata considerazione di informazioni commerciali sensibili. Le informazioni pertinenti possono essere fornite in termini più ampi che trasmettano comunque informazioni utili agli investitori e alle altre parti interessate soddisfacendo al contempo l’obiettivo generale della trasparenza.
(12) https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf.
(13) Cfr. allegato II «Mappatura degli obblighi di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dell’informativa raccomandata dalla TCFD».
(14) Ai sensi della direttiva 2013/34/UE, gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti.
(15) Articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE (introdotto dalla direttiva 2014/95/EU, la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario).
(16) Questa definizione dei due tipi di rischio attinge in larga misura alla relazione della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario.
(17) Ulteriori orientamenti sull’informativa relativa ai rischi fisici sono reperibili nel documento della BERS e del Global Centre of Excellence on Climate Adaptation relativo alla promozione degli orientamenti della TCFD sulle opportunità e i rischi fisici legati al clima dal titolo «Advancing TCFD Guidance on Physical Climate Risks and Opportunities»,
https://www.physicalclimaterisk.com/media/EBRD-GCECA_draft_final_report_full.pdf.
(18) Ulteriori spiegazioni e orientamenti riguardo al capitale naturale sono reperibili sul sito Internet della Natural Capital Coalition https://naturalcapitalcoalition.org/.
(19) L’iniziativa Corporate Reporting Dialogue sta iniziando a lavorare per allineare meglio le raccomandazioni sull’informativa collegata al clima di IIRC, SASB, GRI, CDP e CDSB. Si consiglia alle imprese di tenere conto di questo lavoro una volta che sarà completato.
(20) Le imprese sono incoraggiate a considerare uno scenario di aumento delle temperature di 1,5 °C alla luce della relazione speciale 2018 dell’IPCC. Per ulteriori informazioni su come eseguire un’analisi degli scenari per valutare la resilienza strategica di un’impresa, cfr. supplemento tecnico della TCFD sull’utilizzo dell’analisi degli scenari nella comunicazione di informazioni relative ai rischi e alle opportunità legati al clima, dal titolo «The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities».
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf.
(21) Verosimilmente, la definizione di breve, medio e lungo periodo dipenderà dal modello aziendale dell’impresa e dal ciclo di vita delle attività e delle passività.
(22) In questa sezione ciascun indicatore raccomandato è immediatamente seguito dagli orientamenti complementari pertinenti, al fine di migliorarne l’applicabilità.
(23) L’equivalente-biossido di carbonio o CO2 equivalente (CO2e) è una misura metrica utilizzata per comparare le emissioni dei vari gas a effetto serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo le quantità di emissioni degli altri gas nella quantità equivalente di biossido di carbonio avente il medesimo potenziale di riscaldamento globale.
(24) La definizione di «energia rinnovabile» è tratta dal documento del CDP Climate Change Reporting Guidance 2018 (Orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative ai cambiamenti climatici 2018).
(25) TCFD (2017): Implementing the Recommendations of the Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (Attuazione delle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima), https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf. Altri standard in materia di comunicazione delle informazioni da cui è possibile attingere per gli indicatori fondamentali di prestazione relativi alle questioni climatiche sono i questionari del CDP sui cambiamenti climatici, la sicurezza idrica e le foreste (CDP Climate Change, Water Security and Forests Questionnaires), gli standard GRI 305: Emissions 2016 e GRI 302: Energy 2016 o gli standard settoriali SASB.
(26) Per ulteriori orientamenti, consultare il Natural Capital Protocol Toolkit https://naturalcapitalcoalition.org/protocol-toolkit/ e la raccomandazione della Commissione 2013/179/UE relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni).
(27) Ad esempio, il pacchetto sull’economia circolare, la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull’efficienza energetica, il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE o il pacchetto per i trasporti puliti. Per maggiori dettagli, cfr. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en.
ALLEGATO I
Orientamenti complementari per le banche e le imprese di assicurazione
Gli obblighi di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario si applicano alle imprese di grandi dimensioni quotate in borsa, alle banche e alle imprese di assicurazione. La direttiva impone gli stessi obblighi a tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione, indipendentemente dal settore in cui operano. Pertanto, per le banche e le imprese di assicurazione non sono previsti obblighi aggiuntivi rispetto alle altre imprese.
L’informativa proposta nella Sezione 3 è utilizzabile da tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, indipendentemente dal settore di attività, comprese le banche e le imprese di assicurazione. Banche e imprese di assicurazione dovrebbero esaminare l’informativa raccomandata nella Sezione 3 dal punto di vista delle loro particolari attività aziendali, ivi comprese le attività di prestito, investimento, sottoscrizione assicurativa e gestione patrimoniale (1). Il presente allegato intende agevolarle in questo compito fornendo ulteriori orientamenti cui possono fare riferimento, laddove opportuno, ai fini della comunicazione delle informazioni raccomandate nella Sezione 3.
Il presente allegato non è rivolto alle altre imprese del settore finanziario (ad esempio società di gestione patrimoniale, fondi pensionistici ecc.), in quanto non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Pur tuttavia, alcune delle proposte di informativa di cui alle pagine seguenti potrebbero risultare utili anche a questi soggetti economici.
Il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile pone una particolare enfasi sull’importanza sistemica del settore finanziario nel consentire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Diversamente dalle altre imprese, le banche e le imprese di assicurazione sono sia fornitori che utilizzatori di informazioni relative al clima. Banche e assicurazioni possono acuire i rischi legati al clima se, con i propri investimenti o le proprie politiche di sottoscrizione assicurativa, sostengono attività economiche che contribuiscono ai cambiamenti climatici attraverso le emissioni di GES, comprese quelle risultanti dalla deforestazione, dal degrado forestale o dai cambiamenti d’uso del suolo. Oppure, possono promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici e sensibilizzare maggiormente alla transizione, inserendo nelle proprie politiche e procedure una valutazione del potenziale impatto sui cambiamenti climatici dei loro futuri investimenti, prestiti e contratti assicurativi.
Ove opportuno, gli orientamenti complementari riportati nelle pagine seguenti distinguono tra informativa pertinente per tutte le banche e le imprese di assicurazione e informativa pertinente solo per una particolare attività aziendale (prestito, investimento, sottoscrizione assicurativa o gestione patrimoniale).
1 Modello aziendale
Per quanto riguarda il modello aziendale, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare l’informativa raccomandata nella Sezione 3 con le seguenti informazioni:
— |
in che modo le opportunità e i rischi climatici collegati ai portafogli di investimento, prestito e sottoscrizione assicurativa potrebbero incidere sul modello aziendale dell’ente finanziario; |
— |
se e in che modo l’ente prende in considerazione il fatto che le sue controparti tengono conto dei rischi e delle opportunità legati al clima; |
— |
in che modo la valutazione dei rischi e delle opportunità legati al clima è inglobata nelle strategie di investimento, credito e sottoscrizione assicurativa pertinenti e in che modo ciascuna strategia può essere influenzata dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: in che modo i potenziali impatti legati ai cambiamenti climatici potrebbero influenzare il contraente, la società cedente, il riassicuratore e la loro selezione da parte delle imprese di assicurazione. |
2 Politiche e procedure di dovuta diligenza
Per quanto riguarda le politiche e le procedure di dovuta diligenza, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare l’informativa raccomandata nella Sezione 3 con le seguenti informazioni:
— |
in che modo l’ente finanziario incoraggia migliori informative e pratiche in materia di rischi legati al clima al fine di migliorare la disponibilità dei dati e quali sforzi compie nell’ambito dei suoi processi di prestito, investimento o sottoscrizione assicurativa, per sensibilizzare le controparti, e più in generale i clienti, riguardo alla pertinenza delle questioni climatiche, anche, ad esempio, per mezzo di servizi specializzati di consulenza in materia di rischi legati al clima; |
— |
attività di stewardship afferenti alla strategia climatica dell’ente finanziario, quali ad esempio dialogo con le imprese, risultati e voto per delega (ad esempio risoluzioni presentate o sostenute); |
— |
portafogli di investimento, di prestito e di sottoscrizione assicurativa che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi e obiettivi pertinenti al riguardo, ad esempio in termini di proventi assicurativi correlati all’efficienza energetica e alle tecnologie a basse emissioni di carbonio; |
— |
attività di investimento: in che modo le questioni climatiche sono considerate delle determinanti del valore nel processo decisionale di investimento dell’ente finanziario; |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: se sono in corso di sviluppo prodotti specifici legati alle questioni climatiche, ad esempio l’assunzione di rischi nel campo delle infrastrutture verdi e delle soluzioni basate sulla natura (2); |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: se uno o più dei prodotti del ramo vita dell’impresa di assicurazione incorporano considerazioni di tipo climatico nella modellizzazione dei rischi biometrici (Vita); |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: se l’impresa di assicurazione è coinvolta in partenariati pubblico-privato volti a promuovere una maggiore consapevolezza in materia di rischi legati al clima, resilienza ai rischi di catastrofe e/o di investimenti per l’adattamento al clima; |
— |
attività di gestione patrimoniale: in che modo le considerazioni di tipo climatico sono inglobate nelle valutazioni d’idoneità al fine di comprendere le preferenze e la consapevolezza dei clienti in materia di rischi ed opportunità legati al clima; |
— |
attività di gestione patrimoniale: quali misure adotta l’ente finanziario per allineare le sue prestazioni collegate al clima alla strategia climatica dei suoi clienti; |
— |
attività di gestione patrimoniale: obiettivi associati all’esposizione collegata al clima degli attivi in gestione per tutte le classi di attivi (ad esempio capitale proprio/ obbligazioni/ infrastrutture/ immobili/ prodotti strutturati/ titoli garantiti da ipoteca (MBS)/ derivati). |
3 Risultati
Per quanto riguarda i risultati, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare l’informativa raccomandata nella Sezione 3 con le seguenti informazioni:
— |
andamento evolutivo della quantità di attivi associati al carbonio nei diversi portafogli rispetto agli obiettivi pertinenti definiti, e relativi rischi nel tempo; |
— |
andamento evolutivo della media ponderata dell’intensità di carbonio per i diversi portafogli rispetto ai pertinenti obiettivi definiti, e relativi rischi nel tempo; Gli enti finanziari dovrebbero comunicare i cambiamenti intervenuti nella distribuzione settoriale e geografica dei loro investimenti rispetto all’anno della precedente comunicazione e spiegare l’impatto di tali cambiamenti sulla media ponderata dell’intensità di carbonio dei loro portafogli. |
4 Rischi e gestione dei rischi
Per quanto riguarda i rischi e la loro gestione, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare l’informativa raccomandata nella Sezione 3 con le seguenti informazioni:
— |
se i processi di gestione dei rischi, comprese le prove di stress interne, prendono in considerazione i rischi legati al clima; |
— |
eventuali esposizioni, nelle diverse attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa, verso settori percepiti come in grado di contribuire ai cambiamenti climatici, da cui potrebbero derivare rischi reputazionali per l’ente finanziario; |
— |
rischi legati al clima individuati nelle diverse attività di prestito, investimento o sottoscrizione assicurativa, e modalità di valutazione e gestione di tali rischi da parte dell’ente finanziario; |
— |
esposizione degli attivi finanziari, degli attivi non finanziari e degli attivi in gestione ai principali rischi legati al clima e ripartizione di questi ultimi in rischi fisici e rischi di transizione; |
— |
in che modo l’ente finanziario ha valutato l’esposizione degli attivi finanziari e non finanziari ai rischi legati al clima nei vari scenari climatici; |
— |
caratterizzazione dei propri rischi legati al clima nel contesto delle tradizionali categorie di rischio del settore, quali il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio operativo (3); |
— |
in che modo i rischi legati al clima potrebbero incidere sul fabbisogno di solvibilità globale delle imprese di assicurazione e sui requisiti patrimoniali obbligatori presenti e futuri delle banche. A tal fine, le banche possono utilizzare i risultati del proprio processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (cfr. articolo 73 della direttiva 2013/36/UE) e le imprese di assicurazione possono avvalersi dei risultati dei calcoli eseguiti nelle valutazioni interne del rischio e della solvibilità (cfr. articolo 45 della direttiva 2009/138/CE e articolo 262 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) nonché dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità (cfr. articolo 295, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione), in particolare laddove tali tecniche utilizzino dati collegati al clima (4); |
— |
attività di prestito: volume delle garanzie reali altamente esposte ai rischi legati al clima e impatto degli scenari selezionati sul relativo valore; |
— |
attività di prestito: volume delle garanzie reali immobiliari per indice di efficienza energetica assegnato dagli attestati di certificazione energetica. In particolare, volume delle garanzie reali immobiliari altamente esposte al rischio di transizione, ivi comprese le garanzie con gli indici di efficienza energetica più bassi, rispetto alle garanzie reali totali; |
— |
attività di prestito: volume delle garanzie reali immobiliari altamente esposte al rischio fisico rispetto alle garanzie reali totali; |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: processi di individuazione e valutazione dei rischi climatici per la riassicurazione/l’assicurazione, per area geografica, divisione aziendale o per segmenti di prodotto; |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: interventi mitigatori, quali ad esempio trattati di riassicurazione o strategie di copertura stabiliti dall’ente per ridurre i rischi legati al clima e l’effetto di eventuali modifiche apportate a tali tecniche; |
— |
attività di sottoscrizione assicurativa: valore, in termini di proventi assicurativi, delle esposizioni assicurative connesse al carbonio. |
5 Indicatori fondamentali di prestazione
Nel comunicare gli indicatori relativi alle emissioni di GES, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero concentrarsi sulle proprie emissioni di GES afferenti all’ambito 3, malgrado le ben note problematiche. Le emissioni di GES dell’ambito 1 e dell’ambito 2 (emissioni dirette ed emissioni indirette derivanti dalla produzione dell’energia acquistata) risulteranno probabilmente modeste rispetto alle altre emissioni indirette (ambito 3).
Ove pertinente e opportuno, le emissioni di GES dell’ambito 3 comunicate dalle banche e dalle imprese di assicurazione dovrebbero includere le emissioni di GES delle controparti, in termini non solo di emissioni degli ambiti 1 e 2 ma anche di emissioni dell’ambito 3. Le banche e le imprese di assicurazione sono invitate ad aiutare eventuali PMI presenti nella catena del valore a fornire le informazioni necessarie.
Nel comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per la loro attività specifica e nel corroborare le altre informazioni qualitative relative al clima da comunicare, come raccomandato nella Sezione 3, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di comunicare i seguenti indicatori:
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
Quantità o percentuale di attivi associati al carbonio in ciascun portafoglio in milioni di EUR o come percentuale del valore del portafoglio attuale (5). |
Mio (nella valuta utilizzata per la comunicazione)/ percentuale |
Attivi associati al carbonio pari a 20 Mio EUR o al 20 % del portafoglio azionario della banca |
Mostrare consapevolezza riguardo all’esposizione del portafoglio a settori che sono interessati in misura variabile da rischi e opportunità legati al clima. |
Metriche comuni per la rilevazione dell’esposizione e dell’impronta di carbonio (Common Carbon Footprinting and Exposure Metrics) elaborate dalla TCFD |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Media ponderata dell’intensità di carbonio di ciascun portafoglio, laddove i dati siano disponibili o possano essere ragionevolmente stimati (6). |
tCO2e/Mio di proventi nella valuta utilizzata per la comunicazione |
Una banca comunica l’intensità di carbonio del proprio portafoglio azionario in termini di tCO2e per Mio EUR utilizzando i dati sul carbonio di terzi. |
Mostrare consapevolezza riguardo all’esposizione del portafoglio a settori che sono interessati in misura variabile da rischi e opportunità legati al clima. |
Metriche comuni per la rilevazione dell’esposizione e dell’impronta di carbonio (Common Carbon Footprinting and Exposure Metrics) elaborate dalla TCFD |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Volume delle esposizioni per settore della controparte. |
Valuta utilizzata per la comunicazione % dell’esposizione complessiva ai rischi |
1 250 Mio EUR nel settore energetico, pari al 17 % degli investimenti totali |
Indicare la concentrazione delle esposizioni verso i settori ad alto e a basso tenore di carbonio. |
|
Tabella di marcia dell’UE verso un’economia a basse emissioni di carbonio |
Attività di prestito e di investimento
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
Esposizioni al rischio di credito e volumi delle garanzie reali per area geografica/paese di ubicazione dell’attività o della garanzia reale, con indicazione dei paesi/aree geografiche altamente esposti al rischio fisico. |
Valuta utilizzata per la comunicazione |
750 Mio EUR |
Indicare la concentrazione delle esposizioni e delle garanzie reali nei paesi e nelle aree geografiche altamente esposti a rischi fisici. |
|
Tabella di marcia dell’UE verso un’economia a basse emissioni di carbonio |
Volume delle garanzie reali legate ad attivi o attività in settori che producono mitigazione dei cambiamenti climatici. |
% del volume totale delle garanzie reali |
12 % delle garanzie reali |
Indicare il volume delle garanzie reali verdi, ad esempio con una minore esposizione al carbonio. |
|
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Volume degli attivi finanziari con cui sono finanziate attività economiche sostenibili che contribuiscono in misura sostanziale alla mitigazione e/o adattamento ai cambiamenti climatici (in valori assoluti e rispetto alle esposizioni totali) in base alla tassonomia dell’UE. |
Valuta utilizzata per la comunicazione % dell’esposizione complessiva ai rischi |
650 Mio EUR, pari al 12 % del portafoglio di prestito |
Indicare le concentrazioni degli investimenti verdi e la loro resilienza ai cambiamenti climatici. |
|
Tabella di marcia dell’UE verso un’economia a basse emissioni di carbonio |
Importo totale dei portafogli a reddito fisso investiti in obbligazioni verdi certificate in conformità di un’eventuale norma UE per le obbligazioni verdi, se e quando tale norma sarà approvata, o secondo altro standard in materia di obbligazioni verdi ampiamente riconosciuto (a fine esercizio) diviso per l’importo totale (media mobile a cinque anni) delle quote detenute nei portafogli a reddito fisso. |
Percentuale e importo totale nella -valuta utilizzata per la comunicazione |
Obbligazioni verdi rispetto alle obbligazioni ordinarie sottoscritte o emesse |
Questo indicatore dimostra l’impegno nei confronti della finanza verde e la strategia e il percorso di transizione dell’investitore verso l’allineamento a uno scenario nettamente al di sotto dei 2 °C. Contribuisce a dimostrare che i risultati ottenuti e i dati prospettici possono sostenere la strategia di transizione dell’investitore con un indicatore fondamentale di prestazione solido. |
La proposta di norma ISO 14030 sulle obbligazioni verdi, nella sua versione provvisoria (ottobre 2018), impone già di comunicare informazioni in merito a questo indicatore. |
Futuro marchio Ecolabel UE per i prodotti finanziari verdi (7). |
Attività di sottoscrizione assicurativa
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
Scomposizione dell’esposizione assicurativa verso i settori economici per ramo di attività (vita/ non vita/ riassicurazione). |
Valuta utilizzata per la comunicazione |
Importo e % dei premi netti contabilizzati e delle riserve tecniche ai sensi della direttiva 2009/138/CE derivanti da polizze per infrastrutture di contraenti del settore energetico. |
Dimostrare consapevolezza riguardo all’attuale esposizione economica e concentrazione (se esistente) in settori interessati in misura variabile dai cambiamenti climatici. |
Tassonomia dell’UE SASB Direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Percentuale di prodotti che includono rischi legati al clima nel processo assicurativo relativo a contratti individuali (vita/ non vita/ riassicurazione). |
0-100 % |
I prodotti potrebbero essere correlati a uno specifico tipo di rischio o a un segmento della clientela con particolare esposizione ai rischi climatici. |
Dimostrare la resilienza del portafoglio prodotti ai cambiamenti climatici. |
SASB |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Numero e valore dei prodotti assicurativi offerti connessi al clima (non vita/ riassicurazione). L’impresa di assicurazione ha sviluppato una specifica offerta per le aree geografiche particolarmente esposte agli eventi meteorologici estremi e comunica informazioni quantitative riguardo alla diffusione del prodotto. |
Valuta utilizzata per la comunicazione Numero |
L’impresa di assicurazione ha sviluppato una specifica offerta per le aree geografiche particolarmente esposte agli eventi meteorologici estremi e comunica informazioni quantitative riguardo alla diffusione del prodotto. |
Dimostrare la capacità di cogliere le opportunità derivanti dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dall’adattamento agli stessi. |
N/P |
Quadro 2030 per il clima e l’energia Strategia dell’UE in materia di adattamento |
Perdita massima attesa per catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici (vita/ non vita/ riassicurazione). |
Valuta utilizzata per la comunicazione |
L’impresa comunica la propria perdita massima attesa netta per pericolo e per regione Sulla base della probabilità che il danno prodotto da un sinistro ecceda un determinato ammontare (Occurrence Exceedance Probability - OEP) in miliardi di EUR. I pericoli comprendono uragani, alluvioni, incendi e siccità. |
Dimostrare maturità sotto il profilo della gestione del rischio e resilienza dell’attività alle condizioni negative. |
SASB FN-IN-450a.1, AODP ASTM |
Quadro 2030 per il clima e l’energia Strategia dell’UE in materia di adattamento |
Perdite totali attribuibili a indennizzi assicurativi per 1) catastrofi naturali attese e 2) catastrofi naturali non attese, per tipo di evento e segmento geografico (al netto e al lordo della riassicurazione). |
Valuta utilizzata per la comunicazione |
L’impresa comunica i risultati principali della propria gestione del rischio di catastrofi naturali. |
Dimostrare maturità sotto il profilo della gestione del rischio e resilienza dell’attività alle condizioni negative. |
SASB FN-IN-450a.2, GRI 201-2 |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
Attività di gestione patrimoniale
Indicatore fondamentale di prestazione |
Unità di misura |
Esempio |
Logica |
Allineamento con altri standard in materia di comunicazione delle informazioni |
Riferimento alle politiche dell’UE |
Ripartizione degli attivi gestiti per settore economico per tutte le classi di attivi (capitale proprio/ obbligazioni/ infrastrutture/ immobili/ prodotti strutturati/ titoli garantiti da ipoteca (MBS)/ derivati) (8). |
Valuta utilizzata per la comunicazione |
Comunicare il valore patrimoniale netto in capitale proprio scomposto per settore. |
Dimostrare consapevolezza riguardo all’attuale esposizione economica e concentrazione (se esistente) in settori interessati in misura variabile dai cambiamenti climatici. |
Tassonomia dell’UE EIOPA SASB FN-IN-410a. GRI 201 -2 |
Quadro 2030 per il clima e l’energia |
(1) Gli enti finanziari sono invitati a leggere e fare proprie le proposte di informativa in questo allegato tenendo debitamente conto di eventuali obblighi di riservatezza.
(2) http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs.
(3) Esempi di rischi climatici nelle diverse operazioni e attività assicurative: Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa 2018 https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/76026/sif-iais-issues-paper-on-climate-changes-risk.
(4) Alla luce delle evoluzioni normative nel settore della vigilanza prudenziale, le banche e le imprese di assicurazione dovrebbero assicurare la coerenza tra le informazioni obbligatorie comunicate ai sensi delle norme prudenziali e ogni altra indicazione riportata nelle informative di carattere generale.
(5) La TCFD riconosce che il termine «attivi associati al carbonio» (carbon-related assets) non è definito adeguatamente. È opportuno che le imprese utilizzino una definizione coerente per favorire la comparabilità. La TCFD propone di definire gli attivi associati al carbonio come attivi connessi ai settori dell’energia e dei servizi di pubblica utilità di cui allo standard mondiale di classificazione settoriale (Global Industry Classification Standard), escludendo i servizi idrici e i settori dei produttori indipendenti di energia e di energia elettrica rinnovabile.
(6) Gli enti finanziari dovrebbero comunicare i cambiamenti intervenuti nella distribuzione settoriale e geografica dei loro investimenti rispetto all’anno della precedente comunicazione e spiegare l’impatto di tali cambiamenti sulla media ponderata dell’intensità di carbonio dei loro portafogli. Si consiglia agli enti finanziari di riesaminare annualmente la pertinenza e l’utilità di questo indicatore alla luce dei rapidi progressi compiuti nello sviluppo di metodologie di analisi degli scenari e di indicatori dei rischi climatici utili nei processi decisionali.
La TCFD riconosce le criticità e le limitazioni connesse agli attuali indicatori di rilevazione dell’impronta di carbonio, compreso il fatto che essi non vanno interpretati necessariamente come indicatori di rischio. La TCFD riconosce che, considerando i problemi metodologici e di disponibilità dei dati, alcuni gestori di patrimoni potrebbero non essere in grado di comunicare la media ponderata dell’intensità di carbonio per tutti gli attivi gestiti, ma solo per una parte. Le entità che effettuano la comunicazione possono fornire altri indicatori di esposizione e rilevazione dell’impronta di carbonio tra quelli indicati negli orientamenti integrativi della TCFD per il settore finanziario, insieme a una descrizione della metodologia impiegata (allegato TCFD pag. 43).
(7) Marchio Ecolabel europeo attualmente in fase di sviluppo ad opera della Commissione europea con il sostegno del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione.
(8) Importi per settore e/o settore della controparte, come definito nella documentazione finanziaria. Specificare le definizioni utilizzate.
Comunicare le esposizioni settoriali significative sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea (NACE) – codici a una cifra. In particolare, indicare l’esposizione ai settori ad alta intensità di carbonio – A, B, C, D, E, F, H.
Dovrebbe essere comunicata l’esposizione quanto meno ai 10 maggiori settori (per importo monetario dell’esposizione) o ai settori che rappresentano almeno il 2 % dell’esposizione monetaria complessiva.
ALLEGATO II
Mappatura degli obblighi di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dell’informativa raccomandata dalla TCFD
L’informativa proposta nel presente documento corrisponde agli obblighi previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva NFRD) ed è altresì volta a integrare l’informativa raccomandata dalla TCFD.
Il grafico riportato di seguito illustra come, nel presente documento, ogni informazione che la TCFD raccomanda di comunicare è inquadrata in un obbligo d’informativa della direttiva NFRD. Questo è un modo possibile di stabilire corrispondenze tra l’informativa raccomandata dalla TCFD e quella imposta dalla direttiva NFRD. Poiché la direttiva NFRD e la TCFD utilizzano termini e concetti diversi, possono esservi altri modi per stabilire tali corrispondenze. Le imprese possono prendere in considerazione altre opzioni e sono incoraggiate a provare diverse alternative.
Figura 3
Mappatura degli obblighi previsti dalla NFRD e dell’informativa raccomandata dalla TCFD
Per le imprese soggette agli obblighi della NFRD che intendono attuare le raccomandazioni della TCFD può essere utile prendere in considerazione le indicazioni riportate di seguito.
— |
La TCFD propone che l’informativa raccomandata sia pubblicata nella «documentazione finanziaria annuale» (1) dell’impresa. La direttiva NFRD consente agli Stati membri di permettere alle imprese di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario in una relazione distinta, a determinate condizioni, e la maggior parte degli Stati membri si è avvalsa di tale facoltà. Se un’impresa soggetta alla NFRD intende aderire alle raccomandazioni della TCFD in merito al documento in cui pubblicare le informazioni relative al clima, dovrebbe pubblicarle nella relazione sulla gestione. |
— |
La direttiva NFRD prospetta una rilevanza finanziaria e una rilevanza ambientale e sociale, mentre le raccomandazioni della TCFD individuano solo una rilevanza finanziaria. Pertanto, in linea di principio, le informazioni considerate rilevanti dal punto di vista della TCFD dovrebbero essere rilevanti anche dal punto di vista della direttiva NFRD. |
— |
La TCFD asserisce che l’informativa raccomandata per gli ambiti relativi a strategia e metriche e obiettivi dovrebbe essere soggetta a una valutazione della rilevanza finanziaria, mentre non prevede una valutazione di rilevanza per l’informativa raccomandata per gli ambiti relativi a governance e gestione del rischio, suggerendo implicitamente che tale informativa dovrebbe essere fornita indipendentemente dalla rilevanza. Pertanto, un’impresa che intenda attuare le raccomandazioni della TCFD potrebbe dover comunicare determinate informazioni, anche se la direttiva NFRD non le considera obbligatorie. |
(1) «Implementing the Recommendations of the TCFD» - Appendice 2, glossario: per documentazione finanziaria si intende l’insieme delle relazioni annuali in cui le organizzazioni sono obbligate a indicare i propri risultati finanziari certificati in ottemperanza al diritto societario, alle normative in materia di conformità o alle leggi sui titoli vigenti nelle giurisdizioni in cui esercitano la propria attività. Per quanto gli obblighi d’informativa possano variare a livello internazionale, la documentazione finanziaria contiene di norma i bilanci e altre informazioni, come ad esempio le dichiarazioni sul governo societario e la relazione della direzione aziendale.