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Document 52020IP0175

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP))

GU C 362 del 8.9.2021, p. 77–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 362/77


P9_TA(2020)0175

La situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP))

(2021/C 362/10)

Il Parlamento europeo,

visti il 35o anniversario dell'Accordo di Schengen firmato il 14 giugno 1985 (1), il 30o anniversario della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990 (2) e il 25o anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen avvenuta il 26 marzo 1995,

visto l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale l'Unione deve costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che «garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne»,

visto l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 45, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3), che è la versione codificata del regolamento (CE) n. 562/2006 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), il quale è stato il primo atto approvato con la procedura di codecisione nel settore della giustizia e degli affari interni,

visti la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera circolazione) (5) e il principio di non discriminazione ivi contenuto,

visti gli orientamenti della Commissione (Covid-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali) del 16 marzo 2020 (C(2020)1753), approvati dai capi di Stato o di governo il 17 marzo 2020,

viste le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo in seguito alla videoconferenza sulla Covid-19 del 17 marzo 2020 con i membri del Consiglio europeo, che hanno sottoscritto l'invito a rafforzare le frontiere esterne applicando una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE per un periodo di 30 giorni, sulla base della comunicazione della Commissione «Covid-19 — Restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE» (COM(2020)0115) e la sua successiva proroga,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti» del 30 marzo 2020 (C(2020)2050),

vista la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 presentata dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2020 sulla valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020)0148),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Covid-19 — Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» del 13 maggio 2020 (C(2020)3250),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (6),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree (7),

visti i lavori preparatori per tale risoluzione svolti dal gruppo di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni preposto alla verifica di Schengen,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (O-000037/2020 — B9-0010/20 and O-000038/2020 — B9-0011/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in risposta alla pandemia di Covid-19, la maggior parte degli Stati membri che, dato l'oggetto della presente risoluzione, comprendono i paesi associati Schengen hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne, hanno proceduto alla chiusura parziale o totale di tali frontiere o hanno disposto la chiusura delle frontiere per alcuni tipi di viaggiatori, inclusi i cittadini dell'UE e i loro famigliari e i cittadini di paesi terzi che risiedono nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro; che nell'introduzione di tali misure si è registrata una palese mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e tra essi e le istituzioni dell'Unione;

B.

considerando che i controlli alle frontiere interne incidono sui diritti e le libertà delle persone quali definiti nel diritto dell'Unione; che la restrizione dei viaggi alle frontiere esterne non incide sul diritto di asilo;

C.

considerando che la libera circolazione delle persone, prevista nell'Accordo di Schengen e nella relativa Convenzione di applicazione, è accompagnata da misure compensative volte a garantire la sicurezza nel territorio degli Stati Schengen (8); che tali misure compensative includono strumenti come il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altri sistemi IT su larga scala creati per garantire lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Schengen e norme comuni per la protezione delle frontiere esterne;

D.

considerando che il requisito principale per il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne è la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

E.

considerando che dopo la prima eliminazione dei controlli alle frontiere interne, tali controlli sono stati ripristinati di rado; che tuttavia, dal 2015, vari Stati membri hanno mantenuto i controlli alle frontiere interne con la giustificazione di un aumento dei livelli dell'immigrazione e/o di minacce alla sicurezza; che il Parlamento ha sollevato dubbi circa la legalità e la proporzionalità di tali controlli alle frontiere interne;

F.

considerando che il ritorno a uno spazio Schengen pienamente operativo è della massima importanza per tutelare il principio della libera circolazione quale uno dei principali successi dell'integrazione europea e una condizione fondamentale per la ripresa economica dell'UE dopo la pandemia di Covid-19;

1.

ricorda che lo spazio Schengen è un successo tangibile e apprezzato al centro stesso del progetto dell'UE, che consente a 400 milioni di persone di spostarsi senza restrizioni, ha un valore inestimabile sia per i cittadini che per le imprese ed è unico nel suo genere nella storia e nel mondo;

2.

esprime preoccupazione circa la situazione attuale per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne introdotti da numerosi Stati membri e le varie altre misure adottate, tra cui la chiusura totale o parziale delle frontiere e la chiusura delle frontiere per alcuni tipi di viaggiatori, inclusi i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio degli Stati membri, nonché circa l'impatto molto grave di tali misure sulle persone e sulle imprese, anche nel settore del turismo e del lavoro stagionale;

3.

sottolinea, pur sostenendo pienamente le misure sanitarie pubbliche introdotte per limitare la diffusione della Covid-19 per mezzo del distanziamento fisico, comprese le misure di confinamento imposte dagli Stati membri e applicabili nei loro territori, che le notifiche formali fornite dagli Stati membri a norma del codice frontiere Schengen contenevano poche giustificazioni sui motivi per cui i controlli alle frontiere costituirebbero uno strumento adeguato per limitare la diffusione della Covid-19; ricorda che i controlli di difesa sono definiti nel codice frontiere Schengen come «l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento, indipendentemente da qualunque altra ragione»; ritiene che restrizione più mirate applicabili a livello regionale, anche tra regioni transfrontaliere, sarebbero state più adeguate e meno intrusive;

4.

sottolinea che le norme che disciplinano i controlli interni dell'Unione sono stabilite nel codice frontiere Schengen e che gli Stati membri devono rispettare lo spirito e la lettera di tale codice nell'adozione di qualsiasi misura suscettibile di avere un impatto sull'attraversamento delle frontiere interne;

5.

ricorda che la formulazione del codice frontiere Schengen è inequivocabile: il controllo alle frontiere interne deve costituire un'eccezione, una misura di ultima istanza, essere basato su criteri obiettivi, in grado di rispondere in modo adeguato a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, strettamente necessario e proporzionato, in misura e per una durata strettamente limitate; ritiene che molte delle notifiche trasmesse dagli Stati membri non siano sufficientemente dettagliate per consentire di verificare se tali principi siano stati rispettati;

6.

evidenzia che il concetto di «ultima istanza» richiede che si verifichi se altre misure possano essere ugualmente adeguate o migliori per conseguire l'obiettivo; invita gli Stati membri a riconoscere l'opzione dell'imposizione di controlli sanitari minimi quale alternativa migliore rispetto all'introduzione dei controlli alle frontiere interne; ricorda, a tale proposito, le misure di carattere sanitario descritte negli orientamenti della Commissione (9); ricorda inoltre la raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati (10), in cui si afferma che «qualora gli Stati membri, in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, prendano in considerazione l'eventualità di applicare il Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2016/399, (introduzione dei controlli alle frontiere interne) dovrebbero in primo luogo valutare se è possibile affrontare adeguatamente la situazione rafforzando i controlli di polizia nel territorio, comprese le zone di frontiera»;

7.

riconosce che lo spazio Schengen non ha mai vissuto in precedenza lo scoppio di una pandemia così grave sul proprio territorio; ricorda che le disposizioni del codice frontiere Schengen stabiliscono in modo esplicito che una minaccia per la salute pubblica può costituire un motivo per il respingimento alla frontiera esterna, e ricorda inoltre che il codice non menziona, come già non faceva la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, la salute pubblica quale motivo per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, prevedendo la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne solo per far fronte a gravi minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna;

8.

si rammarica che alcuni Stati membri abbiano introdotto i controlli alle frontiere e altre restrizioni alle frontiere con breve preavviso senza fornire informazioni sufficienti alla loro popolazione e agli altri Stati membri; deplora inoltre le conseguenze collaterali dei controlli di frontiera osservate presso alcune frontiere interne, quali tempi di attesa eccessivi senza adeguati servizi igienici e un adeguato distanziamento fisico, creando in tal modo rischi per la salute sia delle persone sottoposte ai controlli di frontiera sia delle guardie di frontiera, e l'onere aggiuntivo imposto alle guardie di frontiera e ai funzionari di polizia già sotto estrema pressione, che non sono operatori sanitari formati; esprime inoltre preoccupazione per i numerosi ostacoli incontrati da molti lavoratori transfrontalieri nello spazio Schengen dallo scoppio della pandemia, tra cui la mancanza di informazioni chiare e disponibili in merito alle restrizioni loro applicabili all'attraversamento delle frontiere;

9.

osserva che, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di sanità pubblica; ribadisce, tuttavia, che le garanzie previste da tale direttiva devono essere garantite da tutti gli Stati membri e che, in particolare, è necessario assicurare la non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini dell'UE residenti;

10.

considera della massima importanza un rapido ritorno a uno spazio Schengen pienamente funzionale e ritiene che ciò dipenda sia dalla volontà politica degli Stati membri sia dal loro impegno a coordinare le misure nell'ambito dell'acquis di Schengen; invita la Commissione ad assumere la guida nel coordinamento dell'azione a livello europeo, con l'obiettivo di affrontare la sfida che la Covid-19 rappresenta per la salute dei cittadini europei, facendo al contempo in modo che lo spazio Schengen rimanga uno spazio privo di controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto dei principi di solidarietà e fiducia reciproca; ritiene che la ricerca di risposte europee comporterà vantaggi reciproci; deplora profondamente e respinge qualsiasi azione non coordinata, bilaterale o multilaterale da Parte di singoli Stati membri, discussa al di fuori del quadro dell'Unione; esige che eventuali accordi rispettino il principio di non discriminazione;

11.

invita gli Stati membri a ridurre le restrizioni alla libertà di circolazione nella stessa misura in cui vengono allentate le misure di contenimento della Covid-19; ritiene che, con un adeguato coordinamento a livello di Unione, un approccio più regionale possa essere maggiormente proporzionato rispetto ai controlli nazionali alle frontiere e possa consentire di revocare le restrizioni alla libera circolazione laddove la situazione della salute pubblica nelle regioni vicine sia comparativamente migliorata;

12.

invita con urgenza gli Stati membri a discutere, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un piano di ripresa per Schengen, che comprenda le modalità e i mezzi per ritornare a un spazio Schengen pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne e piani di emergenza nel caso di una potenziale seconda ondata, nei tempi più brevi possibile, al fine di evitare che i controlli temporanei alle frontiere interne divengano semipermanenti a medio termine;

13.

ricorda che, conformemente al codice frontiere Schengen, la valutazione della necessità di un controllo alle frontiere interne e la sua proroga se introdotto quale azione immediata dovrebbero essere monitorate a livello di Unione; invita la Commissione, a tale riguardo, a esercitare un adeguato controllo sull'applicazione dell'acquis di Schengen, in particolare a valutare le misure già adottate dagli Stati membri come pure la tempestività e la qualità delle notifiche trasmesse dagli Stati membri, a monitorare attentamente gli sviluppi e, se necessario, a ricordare agli Stati membri i loro obblighi giuridici nonché a formulare pareri; incoraggia la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative per richiedere informazioni supplementari agli Stati membri; invita la Commissione a migliorare la sua comunicazione con il Parlamento sul modo in cui esercita le sue prerogative a norma dei trattati;

14.

deplora che la disposizione del codice frontiere Schengen, a norma della quale gli Stati membri, entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera, sono tenuti a presentare una relazione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione, abbia perso la sua finalità, lasciando il Parlamento privo di informazioni; invita pertanto gli Stati membri che hanno introdotto controlli alle frontiere interne a riferire tempestivamente, almeno ogni sei mesi, al Parlamento fornendo dati precisi e dettagliati in merito ai motivi per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; si rammarica profondamente che la Commissione, dal 2015, non abbia pubblicato la relazione annuale sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne, cosa che è tenuta a fare ai sensi del codice frontiere Schengen;

15.

ricorda che è stata introdotta una restrizione temporanea dei viaggi che si applica a tutti i viaggi non essenziali dai paesi terzi verso lo spazio Schengen; sottolinea la necessità che tutte le decisioni di respingimento alle frontiere esterne siano conformi alle disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso in particolare il rispetto dei diritti fondamentali come sancito all'articolo 4;

16.

invita il Consiglio e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per conseguire il completamento dell'integrazione nello spazio Schengen di tutti gli Stati membri dell'Unione; ribadisce il proprio invito al Consiglio a presentare quanto prima un nuovo progetto di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania; è pronto, se consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione, a esprimere il proprio parere sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia; ritiene che la solidarietà e la responsabilità si applichino a tutti e che il futuro dello spazio Schengen possa essere solo privo di frammentazioni;

17.

ritiene che, a medio termine, sia necessaria una riflessione su come accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e assicurare che gli strumenti legislativi dell'Unione consentano una governance davvero europea dello spazio Schengen, riuscendo in tal modo a dare un'efficace risposta coordinata europea a sfide quali la pandemia di Covid-19, mantenendo inalterati il diritto alla libera circolazione e il principio dell'assenza di controlli alle frontiere interne, che è al centro del progetto Schengen caro ai cittadini dell'Unione; chiede una proposta della Commissione a tal fine, per riformare la governance dello spazio Schengen alla luce delle nuove sfide;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Acquis di Schengen — Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13).

(2)  Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(3)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(5)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(6)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0497.

(8)  Dichiarazione del Comitato esecutivo del 26 giugno 1996 relativa all'estradizione (SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 435).

(9)  Raccomandazione della Commissione C(2020)1753, del 16 marzo 2020, sugli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.

(10)  Raccomandazione della Commissione C(2017)3349 final, del 12 maggio 2017, relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.


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