This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62002CJ0114
Judgment of the Court (First Chamber) of 10 April 2003. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Directive 98/8/EC - Failure to transpose within the prescribed period. # Case C-114/02.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito.
Causa C-114/02.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito.
Causa C-114/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-03783
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:235
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito. - Causa C-114/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03783
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione relativa all'ordinamento interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Nella causa C-114/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e E. Puisais, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 34, n. 1, della direttiva 98/8, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 14 maggio 2000, e dovevano informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità francesi in merito alla trasposizione della direttiva 98/8, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica francese ingiungendole di presentare le sue osservazioni, il 2 febbraio 2001 la Commissione, in mancanza di risposta da parte di quest'ultima, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
4 Con lettera 15 marzo 2001 le autorità francesi hanno informato la Commissione dell'esistenza di un progetto di ordinanza avente ad oggetto proprio la trasposizione della direttiva 98/8, in applicazione della legge 3 gennaio 2001, n. 2001-1, che delega il governo a trasporre con regolamenti (ordonnances) talune direttive comunitarie e a dare attuazione a certe disposizioni del diritto comunitario (JORF del 4 gennaio 2001, pag. 93). Sarebbe stato altresì elaborato un progetto di decreto di attuazione relativo ai biocidi, il quale avrebbe dovuto essere pubblicato quanto prima.
5 Con lettera 26 aprile 2001 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una copia del regolamento 11 aprile 2001, n. 2001-321, relativo alla trasposizione di direttive comunitarie e all'attuazione di certe disposizioni di diritto comunitario nel settore dell'ambiente (JORF del 14 aprile 2001, pag. 5820).
6 La Commissione, ritenendo che la trasposizione della direttiva 98/8 restasse incompleta, ha proposto il presente ricorso.
7 A sostegno di tale ricorso la Commissione afferma che il regolamento 11 aprile 2001 ha solo parzialmente trasposto la direttiva 98/8. Infatti non sarebbero stati adottati, o comunque, non le sarebbero stati comunicati i provvedimenti di trasposizione per quanto riguarda gli artt. 3, nn. 4, 5 e 7, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della direttiva in parola.
8 Il governo francese ammette di non aver assicurato una completa trasposizione della direttiva 98/8. Tale ritardo sarebbe dovuto principalmente alla necessità di organizzare in modo ottimale la procedura di valutazione delle pratiche, il che richiede l'intervento di vari organismi. Tuttavia, il governo francese afferma che numerosi testi, ancora allo stato di progetto, permetterebbero di completare la trasposizione in diritto interno dell'insieme delle disposizioni della direttiva.
9 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26, e 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7).
10 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per assicurare la completa trasposizione della direttiva 98/8 entro il termine all'uopo assegnato.
11 Si deve aggiungere che, secondo una giurisprudenza pure costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione /Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20, e 26 settembre 2002, causa C-351/01, Commissione /Francia, Racc. pag. I-8101, punto 9).
12 Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
13 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/8, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
14
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.