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Document 62018CN0274

Causa C-274/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien

GU C 285 del 13.8.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa C-274/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien

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C2852018IT1630120180423IT0030163172

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 23 aprile 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien

(Causa C-274/18)

2018/C 285/30Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: Minoo Schuch-Ghannadan

Resistente: Medizinische Universität Wien

Questioni pregiudiziali

I

Se il principio pro rata temporis di cui alla clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ( 1 ), relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, in combinato disposto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, debba essere applicato ad una disciplina legislativa a termini della quale sia lecito limitare la durata complessiva di rapporti di lavoro consecutivi di una lavoratrice o di un lavoratore, impiegata/o presso un’Università austriaca nell’ambito di progetti finanziati con risorse esterne o di progetti di ricerca, a 6 anni per le lavoratrici e i lavoratori a tempo pieno, ma a 8 anni in caso di impiego a tempo parziale, e inoltre, in presenza di una giustificazione obiettiva, in particolare ai fini della continuazione oppure della conclusione di progetti di ricerca o di pubblicazioni, se sia lecita una sola ulteriore proroga fino a 10 anni complessivi per i lavoratori a tempo pieno e di 12 anni nel caso di impiego a tempo parziale

II.

Se una disciplina legislativa come quella descritta nella prima questione pregiudiziale costituisca una discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nel caso in cui, considerando l’insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile.

III.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( 2 ), riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), debba essere interpretato nel senso che una donna, la quale, nell’ambito di applicazione di una disciplina legislativa come quella menzionata nella prima questione pregiudiziale, lamenti di aver subito una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché sono molto di più le donne che gli uomini a lavorare in regime di tempo parziale, debba corroborare detta circostanza, segnatamente il fatto che le donne siano danneggiate in numero statisticamente molto più elevato, attraverso l’allegazione di pertinenti dati statistici o di fatti concreti e dimostrandola con idonei mezzi di prova.


( 1 ) GU 1998, L 14, pag. 9.

( 2 ) GU 2006, L 204, pag. 23.

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