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Document 62019CN0364
Case C-364/19: Request for a preliminary ruling from the Tribunalul Galați (Romania) lodged on 7 May 2019 — XU and Others v S.C. Credit Europe Ipotecar IFN S.A. and Credit Europe Bank NV
Causa C-364/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galați (Romania) il 7 maggio 2019 — XU e altri/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
Causa C-364/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galați (Romania) il 7 maggio 2019 — XU e altri/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
GU C 288 del 26.8.2019, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galați (Romania) il 7 maggio 2019 — XU e altri/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
(Causa C-364/19)
(2019/C 288/25)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Galați
Parti
Ricorrenti: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC
Convenute: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1), così come interpretati nella causa C-186/16, Andriciuc e altri, debbano essere interpretati nel senso che, dinanzi ad una clausola sul rischio di cambio che riprende una disposizione nazionale, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare in via prioritaria la rilevanza del divieto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, oppure il rispetto, da parte del professionista, dell’obbligo di informazione disciplinato all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, senza una previa valutazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima. |
2) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di inottemperanza all’obbligo di informare il consumatore, preliminare alla stipulazione del contratto di mutuo, il professionista possa avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, affinché una clausola contrattuale sul rischio di cambio, che riprende una disposizione di legge nazionale, sia esclusa dalla valutazione del carattere abusivo. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95,pag. 29).