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Document 62019CN0380
Case C-380/19: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 15 May 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Causa C-380/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 maggio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Causa C-380/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 maggio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
GU C 288 del 26.8.2019, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 maggio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
(Causa C-380/19)
(2019/C 288/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Convenuta: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’obbligo di informazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (1), che impone di includere le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, nelle condizioni generali di contratto, sorga già nel momento in cui il professionista rende possibile scaricare le condizioni generali disponibili sul suo sito web, sul quale non vengono conclusi contratti. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se il professionista adempia in tal caso all’obbligo di includere le informazioni nelle condizioni generali di contratto, anche qualora non fornisca l’informazione nel file disponibile per essere scaricato, bensì altrove sul sito web del professionista. |
3) |
Se il professionista adempia all’obbligo di includere le informazioni nelle condizioni generali di contratto, qualora fornisca al consumatore, oltre ad un documento con le condizioni generali di contratto, una distinta dei prezzi e dei servizi in un documento separato da esso predisposto, contenente le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. |
(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).