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Document 62021CN0132

Causa C-132/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 marzo 2021 — BE / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

GU C 206 del 31.5.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 206/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 marzo 2021 — BE / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-132/21)

(2021/C 206/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: BE

Resistente: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Interveniente: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del [regolamento 2016/679 (1)] debbano essere interpretati nel senso che il ricorso amministrativo previsto dall’articolo 77 costituisce uno strumento per l’esercizio di diritti pubblici, mentre il ricorso giurisdizionale previsto dall’articolo 79 costituisce uno strumento per l’esercizio di diritti privati. In caso di risposta affermativa, se da ciò possa dedursi che l’autorità di controllo, incaricata di esaminare i ricorsi amministrativi, abbia la competenza prioritaria a determinare l’esistenza una violazione.

2)

Nel caso in cui l’interessato — che ritenga che il trattamento che lo riguarda abbia violato il regolamento 2016/679 — eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, di detto regolamento e il suo diritto ad esercitare un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento, se si debba ritenere che un’interpretazione conforme all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali implichi:

a)

che l’autorità di controllo e l’autorità giurisdizionale siano obbligate a verificare l’esistenza di una violazione in modo autonomo e, di conseguenza, possano anche giungere a risultati divergenti; o

b)

che la decisione dell’autorità di controllo prevalga per quanto riguarda la valutazione della commissione di una violazione, tenuto conto delle facoltà di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 e dei poteri conferiti dall’articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e d), del medesimo regolamento.

3)

Se l’indipendenza dell’autorità di controllo, garantita dagli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, debba essere interpretata nel senso che tale autorità, quando tratta e decide in merito alla procedura di reclamo di cui all’articolo 77, è indipendente dal disposto della sentenza definitiva dell’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 79, con la conseguenza che essa può anche adottare una decisione divergente in merito alla stessa presunta violazione.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


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