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Document 62023CN0075

Causa C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 10 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di M.A.sr, S.A.C.S., S.A.S.

GU C 205 del 12.6.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 10 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di M.A.sr, S.A.C.S., S.A.S.

(Causa C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov)

(2023/C 205/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Appellante

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

Imputati

M.A.sr, S.A.C.S., S.A.S.

Parte civile:

Stato rumeno

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF (1), con gli articoli 2 e 12 della direttiva TIF (2), nonché con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), con riferimento al principio delle sanzioni effettive e dissuasive in caso di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell’Unione europea, e in applicazione della decisione della Commissione 2006/928/CE (4), con riferimento all’articolo 49, paragrafo. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui gli accusati chiedono l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, in un contesto in cui una decisione dei giudici costituzionali nazionali ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito della prima decisione del giudice costituzionale con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.

2)

Se l’articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, in l’applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione per quanto riguarda l’impegno a garantire l’efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui gli accusati chiedono l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, in un contesto in cui una decisione dei giudici costituzionali nazionali ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione del 2022), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di quest’ultima decisione (decisione del 2018) — periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione della prima decisione si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa nella prima decisione del giudice costituzionale — con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla prima decisione del giudice costituzionale era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.

3)

In caso di risposta affermativa, e solo se non può essere fornita un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, se il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 2 TUE, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come nella situazione del procedimento principale.


(1)  Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1995 C 316, pag. 49).

(2)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU 2017 L 198, pag. 29).

(3)  GU 2006 L 347, pag. l.

(4)  Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006 L 354, pag. 56).


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