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Document 62023CN0394
Case C-394/23, Mousse: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 28 June 2023 — Association Mousse v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), SNCF Connect
Causa C-394/23, Mousse: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 giugno 2023 — Association Mousse / Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) e SNCF Connect
Causa C-394/23, Mousse: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 giugno 2023 — Association Mousse / Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) e SNCF Connect
GU C 329 del 18.9.2023, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 giugno 2023 — Association Mousse / Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) e SNCF Connect
(Causa C-394/23, Mousse)
(2023/C 329/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Association Mousse
Convenuti: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), SNCF Connect
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD (1), nonché la necessità del loro trattamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD, si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, di modo che la raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», possa essere considerata necessaria, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati. |
2) |
Se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi all’appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione facendo valere la loro situazione particolare, in applicazione dell’articolo 21 del RGPD. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).