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Document 62023CN0654
Case C-654/23, Inteligo Media: Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel București (Romania) lodged on 2 November 2023 — Inteligo Media SA v Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Causa C-654/23, Inteligo Media: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 2 novembre 2023 — Inteligo Media SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Causa C-654/23, Inteligo Media: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 2 novembre 2023 — Inteligo Media SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
GU C, C/2024/1390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1390/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/1390 |
19.2.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 2 novembre 2023 — Inteligo Media SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
(Causa C-654/23, Inteligo Media)
(C/2024/1390)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti nel procedimento principale
Appellante-ricorrente: Inteligo Media SA
Appellante-convenuta: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Questioni pregiudiziali
1) |
Nel caso in cui un editore di pubblicazioni di carattere giornalistico on-line di informazione al grande pubblico, non specializzato nel settore, per quanto riguarda le modifiche legislative rese note quotidianamente in Romania, ottenga l’indirizzo e-mail di un utente al momento della creazione da parte di quest’ultimo, a titolo gratuito, di un account utente che gli conferisce la facoltà: i) di accedere, a titolo gratuito, a un numero aggiuntivo di articoli rispetto alla pubblicazione di cui trattasi; ii) di ricevere, via e-mail, un’informazione quotidiana contenente una sintesi delle novità legislative trattate in articoli all’interno della pubblicazione e degli hyperlink ai rispettivi articoli e iii) di accedere, a pagamento, ad articoli e ad analisi aggiuntivi e/o più ampi della pubblicazione rispetto all’informazione quotidiana trasmessa gratuitamente:
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2) |
In caso di risposte affermative alla questione n. 1, lettere a) e b), quali condizioni, tra quelle previste dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (UE) 2016/679 (2) devono essere interpretate come applicabili quando l’editore utilizza l’indirizzo e-mail dell’utente ai fini della trasmissione di un’informazione quotidiana come quella descritta nella questione n. 1, punto ii), conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE. |
3) |
Se l’articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2 della direttiva 2002/58/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che utilizza la nozione di «comunicazioni commerciali» prevista dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico» (3)) («direttiva 2000/31/CE») al posto della nozione di «commercializzazione diretta» prevista dalla direttiva 2002/58/CE. In caso di risposta negativa, se un’informazione come quella descritta nella questione n. 1, punto ii), costituisca «comunicazion[e] commercial[e]» ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE. |
4) |
Qualora le risposte alla questione n. 1), lettere a) e b) siano negative:
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5) |
Se l’articolo 83, paragrafo 2, [del] regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che un’autorità di controllo che decide se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e che fissa l’ammontare di tale sanzione amministrativa in ogni singolo caso sia tenuta ad analizzare e a spiegare nell’atto amministrativo sanzionatorio l’impatto di ciascuno dei criteri previsti dalle lettere da a) a k) sulla decisione di infliggere una sanzione amministrativa, e rispettivamente sulla decisione relativa all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata. |
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1390/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)