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Document 32014D0585

Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 164 del 3.6.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/585(2)/oj

3.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/6


DECISIONE N. 585/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile costituisce un'azione prioritaria («azione prioritaria eCall») per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme.

(2)

Ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2010/40/UE, la Commissione deve adottare atti delegati per quanto riguarda le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti («ITS») per le azioni prioritarie.

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione (4) stabilisce le specifiche per l'adeguamento dell'infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall utilizzando il 112, al fine di garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell'Unione europea.

(4)

Ai sensi della direttiva 2010/40/UE, al più tardi dodici mesi dopo la data di adozione del regolamento delegato (UE) n. 305/2013, la Commissione deve presentare, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un'analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per lo sviluppo dell'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013.

(5)

Ci si aspetta che, riducendo i tempi di risposta dei servizi di pronto intervento, l'introduzione in tutto il territorio dell'Unione del servizio eCall interoperabile permetta di ridurre il numero di vittime e la gravità delle lesioni negli incidenti stradali nell'Unione. Il servizio eCall interoperabile in tutto il territorio dell'Unione dovrebbe inoltre garantire risparmi alla società, migliorando la gestione degli incidenti e riducendo la congestione sulle strade e gli incidenti secondari.

(6)

Al fine di garantire pienamente la piena funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità, la continuità e la conformità del servizio in tutto il territorio dell'Unione e di ridurre i costi di attuazione per l'Unione europea nel suo insieme, tutti gli Stati membri dovrebbero realizzare l'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche comuni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare strumenti tecnici aggiuntivi per gestire altre chiamate di emergenza.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati trasmessi attraverso il servizio eCall in tutto il territorio dell'Unione siano utilizzati esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi della presente decisione.

(8)

Come ha dimostrato l'esperienza con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri dovrebbero poter attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare tali chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per il servizio eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive.

(9)

Poiché non tutti i cittadini dell'Unione hanno familiarità con l'utilizzo del servizio eCall in tutto il territorio dell'Unione, la sua diffusione dovrebbe essere preceduta da una campagna di sensibilizzazione, sostenuta dalla Commissione, volta a illustrare ai cittadini i vantaggi, le funzionalità e le garanzie in materia di protezione dei dati che caratterizzano il nuovo sistema. Detta campagna dovrebbe aver luogo negli Stati membri e dovrebbe prefiggersi di informare gli utenti su come utilizzare il sistema in modo corretto ed evitare i falsi allarmi.

(10)

In linea con le raccomandazioni formulate dal gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali («Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati») nel suo «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006, nel predisporre l'infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall, gli Stati membri devono provvedere affinché il trattamento di dati personali nel quadro della gestione delle chiamate eCall rispetti pienamente le norme per la protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

Dato che le eCall sono chiamate d'emergenza, secondo la definizione di cui al regolamento delegato (UE) n. 305/2013, la gestione di tali chiamate dovrebbe essere gratuita per gli utenti del servizio eCall in tutto il territorio dell'Unione.

(12)

In funzione dell'organizzazione della gestione delle chiamate di emergenza in ciascuno Stato membro, tali chiamate di emergenza possono inizialmente essere ricevute sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro interessato. In particolare, le chiamate eCall possono essere trattate in modo diverso, a seconda del tipo di attivazione dell'eCall (manuale o automatico).

(13)

Conformemente alle procedure nazionali determinate dall'autorità nazionale interessata, i dati possono essere trasmessi a servizi associati, definiti come organismi pubblici o privati riconosciuti dalle autorità nazionali, che svolgono un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di eCall (inclusi operatori stradali e servizi di assistenza), ai quali si applicano le stesse norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati applicabili ai PSAP per il servizio eCall.

(14)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire assicurare la diffusione coordinata e coerente in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile e garantire la piena funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità, la continuità e la conformità del servizio in tutta Europa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e/o dal settore privato ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sviluppano sul proprio territorio, almeno sei mesi prima della data di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE, e comunque non oltre il 1o ottobre 2017, l' infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall, se necessario filtrando le chiamate non di emergenza, in conformità delle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al fine di assicurare la piena funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità, la continuità e la conformità in tutto il territorio dell'Unione europea del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di organizzare i suoi servizi di pronto intervento nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più consono alle proprie esigenze, compresa la capacità di respingere le chiamate che non siano di emergenza, in particolare quelle attivate manualmente, che non possano essere gestite dagli PSAP per eCall.

Il presente paragrafo e il paragrafo 1 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato membro di consentire ad organismi privati da esso riconosciuti di ricevere e gestire tutte o parte delle chiamate eCall, in conformità alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i dati trasmessi attraverso il servizio eCall siano utilizzati esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano che la gestione delle chiamate eCall sia gratuita per gli utenti del servizio eCall in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 3

Entro il 24 dicembre 2015, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione della decisione stessa. In tali relazioni essi riportano quantomeno l'elenco delle autorità alle quali è affidata la valutazione della conformità del funzionamento dei PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013, l'elenco e la copertura geografica di PSAP per il servizio eCall, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che le chiamate eCall possano essere effettuate da qualsiasi punto del loro rispettivo territorio, purché sia disponibile almeno una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(3)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


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