1986L0362 — IT — 13.09.2005 — 038.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221, 7.8.1986, p.37) |
Modificato da:
Modificato da:
Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) |
L 001 |
1 |
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Rettificato da:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1986
che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali
(86/362/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;
considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;
considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio ai prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;
considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi;
considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favorevoli sulla produzione vegetale;
considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vegetale;
considerando che tali antiparassitari e gli eventuali contaminanti che li accompagnano possono costituire un pericolo per l'ambiente;
considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi Stati membri hanno già fissato quantità massime per taluni residui di antiparassitari sui e nei cereali;
considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili per i residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;
considerando che per tal motivo occorre fissare in una prima fase quantità massime per talune sostanze attive nei cereali, da osservarsi al momento dell'immissione in circolazione dei suddetti prodotti;
considerando inoltre che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione dei cereali e l'adeguata protezione della salute dei consumatori;
considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità degli antiparassitari nei cereali prodotti e consumati sul loro territorio mediante un sistema di controllo e relative misure che diano una protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità fissate;
considerando che in casi speciali, soprattutto di fumiganti volatili liquidi oppure gassosi, occorre autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per cereali non destinati al consumo diretto, quantità massime più elevate di quelle fissate, a condizione che sia effettuato un adeguato controllo per garantire che questi prodotti non siano messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore prima che il residuo in essi contenuto non superi più le quantità massime fissate;
considerando che non è necessario applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi, alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari o alla semina;
considerando che conviene consentire che gli Stati membri riducano temporaneamente le quantità stabilite se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose per la salute degli uomini o degli animali;
considerando che occorre stabilire in questo caso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;
considerando che, per garantire il rispetto della presente direttiva al momento dell'immissione in circolazione dei prodotti in questione, gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo;
considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come metodi di riferimento;
considerando che i metodi di campionamento e di analisi sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti mediante una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;
considerando che conviene che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione alla Commissione sui risultati delle loro misure di controllo, in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità;
considerando che occorre che il Consiglio riesamini la presente direttiva entro il 30 giugno 1991, allo scopo di arrivare ad un sistema uniforme comunitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, nonché ai prodotti ottenuti da questi ultimi mediante processi di essiccazione o trasformazione e agli alimenti composti, nei quali siano stati incorporati, nella misura in cui essi possano contenere taluni residui di antiparassitari.
2. La presente direttiva si applica fatte salve:
a) la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi ( 4 );
b) la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ( 5 );
c) la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 6 );
d) la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ( 7 ) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ( 8 ). Tuttavia, fino a quando non siano state stabilite le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE, o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.
3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano tuttavia ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione, purché sia dimostrato in modo sufficiente che:
a) il paese terzo di destinazione richiede un trattamento particolare, per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure
b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione.
4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 purché sia adeguatamente dimostrato che sono destinati:
a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure
b) alla semina o alla piantagione.
Articolo 2
1. Ai sensi della presente direttiva, sono «residui di antiparassitari» i resti di questi ultimi e dei prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione ►M7 ————— ◄ , presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Ai sensi della presente direttiva, per «immissione in circolazione» si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'articolo 1.
Articolo 3
1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui all'articolo 1, fin dalla loro immissione in circolazione, non costituiscano un pericolo per la salute umana a motivo della presenza di residui di antiparassitari.
2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1, a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.
Articolo 4
1. Fatto salvo l'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.
L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.
2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabili è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione e/o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e anche delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati secondo la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ( 9 ), eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ( 10 ), eccettuati gli articoli 5, 6 e 8.
Articolo 5
Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima di residui provvisoria, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 11 ), tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura.
Articolo 5 bis
1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.
2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5.
3. Qualora
— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, e
— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure dirette a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e
— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,
si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:
a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla loro data di applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.
b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi e restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie.
Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.
c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12.
Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.
La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.
4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.
5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( 12 ), non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis.
Articolo 6
Gli Stati membri possono autorizzare la presenza sui e nei prodotti di cui all'articolo 1 dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II, parte B, in quantità superiori a quelli ivi stabilite, sempre che tali prodotti non siano destinati al consumo diretto e che un adeguato controllo garantisca che essi possono esser messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore, se direttamente consegnati a quest'ultimo, soltanto quando le quantità di residui non superino più le quantità massime fissate nella parte B. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate. Tali misure si applicano a tutti i prodotti di qualsiasi origine che ne formino oggetto.
Articolo 7
1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire il controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
2.
a) Entro il ►M10 30 settembre ◄ di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno:
— i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare,
— i residui di antiparassitari da ricercare,
— i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi.
b) Entro il ►M10 31 dicembre ◄ di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 11 ter. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario è quello di potenziare al massimo, a livello comunitario, i controlli sui campioni di cereali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II.
3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/363/CEE ( 13 )e 90/642/CEE ed esamina:
— le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché
— le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alla quantità massime stabilite.
Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.
La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al ►M10 31 dicembre ◄ di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali:
— le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime,
— l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis si possono adottare:
a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni;
b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se necessario, di adeguate proposte.
Articolo 8
1. I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure previste dall'articolo 4, ed eventualmente dall'articolo 5, sono determinati secondo la procedura prevista dall' ►M7 articolo 11 bis ◄ . La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente validi che consentano di giungere a risultati comparabili.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conformemente al paragrafo 1.
Articolo 9
1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni.
2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato «il comitato»; essa formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di quindici giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro quindici giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita.
3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'allegato II debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenerle fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione secondo la suddetta procedura.
Articolo 10
Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5, dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.
▼M7 —————
Articolo 11 bis
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 14 ).
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 15 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
► ► 3. ◄ ◄ Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro quindici giorni dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.
Articolo 14
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana.
Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.
Articolo 15
Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, eventualmente corredata delle opportune proposte, ed al massimo entro il 30 giugno 1991, riesamina la presente direttiva al fine di perfezionare il regime comunitario da essa stabilito.
Articolo 16
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Tuttavia, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad immettere in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, prodotti che siano previsti all'allegato I e che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
I tenori ammessi non possono in nessun caso superare quelli che erano applicabili a norma della legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca.
La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti in causa non vengano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex10 01 |
Frumento |
1002 00 00 |
Segala |
1003 00 |
Orzo |
1004 00 |
Avena |
1005 |
Granturco |
1006 |
Riso |
1007 00 |
Sorgo |
ex10 08 |
Grano saraceno, miglio, altri cereali |
ALLEGATO II
PARTE A
Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg (ppm) |
|||
1. aldrin |
|
|||
2. dieldrin (HEOD) |
0,01 |
|||
3. bromuri inorganici totali, espressi in ioni Br |
50 |
|||
4. carbaril |
1: riso 0,5: altri cereali |
|||
5. clordano (somma degli isomeri cis e trans) |
0,02 |
|||
6. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDE, espressi in DDT) |
0,05 |
|||
7. diazinone |
||||
8. 1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene) |
0,01 (1) |
|||
9. dichlorvos |
2 |
|||
10. endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) |
||||
11. endrin |
0,01 |
|||
12. eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi in eptacloro) |
0,01 |
|||
13. esaclorobenzene (HCB) |
0,01 |
|||
14. esaclorocicoloesano (HCH) |
||||
14.1. isomero alfa |
|
0,02 |
||
14.2. isomero beta |
||||
14.3. isomero gamma (lindano) |
0,1 (2) |
|||
15. malation (somma di malation e del malaoxon espressi in malation) |
8 |
|||
16. fosfamidone |
0,05 |
|||
17. piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II e jasmoline I e II) |
3 |
|||
18. trichlorfon |
0,1 |
|||
19. captafol |
0,05 |
|||
20. ACEFATE |
0,02 (3) |
|||
21. BENOMIL |
|
|||
22. CARBENDAZIM |
||||
23. TIOFANATO-METILE |
||||
24. CLORPIRIFOS |
►M9 0,2 ◄ : orzo ►M90,05 (3): avena e segala ◄ |
|||
25. CLORPIRIFOS-METILE |
►M9 3 ◄ |
|||
26. CLOROTALONIL |
►M9 0,1 ◄ : frumento, segala, orzo, avena e triticale |
|||
27. CIPERMETRINA, compresi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri) |
||||
28. DELTAMETRINA |
►M9 1 ◄ |
|||
29. FENVALERATO ed ESFENVALERATO |
||||
29.1. Somma degli isomeri RR e SS |
0,2: orzo e avena 0,05: frumento, segala e triticale 0,02 (3): altri cereali |
|||
29.2. Somma degli isomeri RS e SR |
0,05: orzo e avena 0,02 (3): altri cereali |
|||
30. GLIFOSATE |
►M9 5 ◄ : frumento, segala e triticale |
|||
31. IMAZALIL |
||||
32. IPRODIONE |
3 () Riso 0,5 () Avena, orzo e frumento |
|||
33. MANCOZEB |
|
2: orzo e avena ◄ ►M91: segala e frumento ◄ |
||
34. MANEB |
||||
35. METIRAM |
||||
36. PROPINEB |
||||
37. ZINEB |
||||
38. METAMIDOFOS |
0,01 (3) |
|||
39. PERMETRINA (somma di isomeri) |
►M9 0,2 ◄ : granturco ►M9 2 ◄ : altri cereali |
|||
40. PROCIMIDONE |
||||
41. VINCLOZOLIN (somma di vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5- ►C1 dicloroanilina, espressa ◄ come vinclozolin) |
0,05 (3) |
|||
42. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri) |
0,05 (4): granturco 0,02 (4): altri cereali |
|||
43. METALAXIL |
0,05 (4) |
|||
44. BENALAXIL |
0,05 (4) |
|||
45. FENARIMOL |
||||
46. PROPICONAZOLO |
0,2 () Orzo 0,2 () Avena |
|||
47. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide) |
0,02 (4) |
|||
48. LAMBDA-CIALOTRINA |
0,05: orzo 0,02 (4): altri cereali |
|||
49. 65EFON |
(a): granturco 0,2: frumento e triticale 0,5: orzo e segala |
|||
50. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano) |
||||
51. CARBOSULFAN |
0,05 (4) |
|||
52. BENFUROCARB |
||||
53. FURATIOCARB |
0,05 (4) |
|||
54. METIDATION |
0,02 (5) |
|||
55. METOMIL-TIODICARB Residuo: somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil |
0,05 (5) |
|||
56. Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz |
0,05 (3) cereali |
|||
57. PIRIMIFOS-FETILE |
5 |
|||
58. ALDICARB Residuo: somma di aldicarb, del suo solfossido e suo solfone, espressa come aldicarb |
0,05 (5) |
|||
59. TIABENDAZOLO |
||||
60. TRIFORINE |
0,1: frumento, segala, triticale, orzo, avena 0,05 (6): altri cereali |
|||
61. ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e di endosulfan solfato, espressa come endosulfan |
||||
62. FENBUTATIN OSSIDO |
0,05 (6) |
|||
63. TRIAZOFOS |
||||
64. DIAZINON |
||||
65. MECARBAM |
0,05 (6): cereali |
|||
66. FENTIN Fentin espresso come trifeniltin catione |
0,05 (6) |
|||
67. FORATE Somma di forate, del suo analogo ossigenato, e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate |
||||
68. DICOFOL Somma degli isomeri P, P′ e O, P′ |
0,02 (6) |
|||
69. CLORMEQUAT |
5: avena 2: frumento, segala, triticale, orzo (b): granturco |
|||
70. Propizamide |
0,02 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
71. PROPOXUR |
0,05 (6) |
|||
72. DISULFOTON Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton |
0,1: frumento 0,2: orzo, sorgo 0,02 (6): altri cereali |
|||
73. azossistribina |
0,3: frumento, segala, triticale, orzo 0,05 (p) (7): altri cereali |
|||
74. Barbano |
0,05 (8) |
|||
75. Clorobenzilato |
0,02 (8) |
|||
76. Clorbufam |
0,05 (8) |
|||
77. Clorbenside |
0,01 (8) |
|||
78. Cloroxuron |
0,05 (8) |
|||
79. Aramite |
0,01 (8) |
|||
80. Clorfenson |
0,01 (8) |
|||
81. Metoxiclor |
0,01 (8) |
|||
82. 1,1-dicloro-2,2-bis (4-etil-fenil-) etano |
0,01 (8) |
|||
83. Diallato |
0,05 (8) |
|||
84. Azossistrobina |
5: Riso |
|||
85. Kresoxim-metile |
0,05 (7)(p): cereali |
|||
86. Spiroxamina |
0,3 (p): orzo e avena 0,05 (p) (7): altri cereali |
|||
87. Azinfos etile |
0,05 (3) |
|||
88. Clozolinate |
0,05 (3) |
|||
89. Dinoterb |
0,05 (3) |
|||
90. DNOC |
0,05 (3) |
|||
91. Monolinuron |
0,05 (3) |
|||
92. Profam |
0,05 (3) |
|||
93. Pirazofos |
0,05 (3) |
|||
94. Tecnazene |
0,05 (3) |
|||
95. Azimsulfuron |
||||
96. Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione) |
0,2 (): grano e orzo |
|||
97. Azossistrobina |
0,3 (): avena |
|||
98. Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir |
0,1 (): orzo, avena, segala, triticale e frumento |
|||
99. Flupirsulfuron metile |
||||
100. Pimetrozina |
||||
101. Bentazone (somma di bentazone e dei coniugati di 6-OH- e 8-OH-bentazone, espressa come bentazone) |
||||
102. Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa come piridato) |
||||
103. Lindano |
0,01 (3): cereali |
|||
104. Quintozene (somma di quintozene e di pentacloroanilina, espressa come quintozene) |
0,02 (3): cereali |
|||
105. Permetrin (somma di isomeri) |
0,05 (3): cereali |
|||
106. Paration |
0,05 (3): cereali |
|||
107. Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile) |
0,1: orzo e avena 0,02 (3): altri cereali |
|||
108. Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato) |
0,3: frumento, segala e triticale 0,02 (3): altri cereali |
|||
109. Formotion |
0,02 (3): cereali |
|||
110. Metsulfuron-metile |
||||
111. Abamectin (somma di avermectin B1a, avermectin B1b e isomero delta-8,9 di avermectin B1a) |
0,01 (3) |
|||
112. Azociclotin e Ciesatin (somma di azociclotin e ciesatin espressa come ciesatin) |
0,05 (3) |
|||
113. Bifentrin |
0,5: frumento, orzo,avena, triticale 0,05 (3): altri cereali |
|||
114. Bitertanolo |
0,05 (3) |
|||
115. Bromopropilato |
0,05 (3) |
|||
116. Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezina) |
0,02 (3) |
|||
117. Ciromazina |
0,05 (3) |
|||
118. Fenpropimorf |
0,5: orzo, frumento, avena, segala, spelt, triticale 0,05 (3): altri cereali |
|||
119. Flucitrinato (somma di isomeri espressa come flucitrinato) |
0,05 (3) |
|||
120. ►M29 Esaconazolo ◄ |
0,1: orzo, frumento 0,02 (3): altri cereali ◄ |
|||
121. Metacrifos |
0,05 (3) |
|||
122. Miclobutanil |
0,02 (3) |
|||
123. Penconazolo |
0,05 (3) |
|||
124. ►M29 Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-triclorofenol espressa come procloraz) ◄ |
1: riso, avena e orzo 0,5: triticale, frumento e segale 0,05 (3): altri cereali ◄ |
|||
125. Profenofos |
0,05 (3) |
|||
126. Resmetrin, incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri) |
0,05 (3) |
|||
127. Tridemorf |
0,2: orzo, avena 0,05 (3): altri cereali |
|||
128. Triadimefon e Triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol) |
0,2: frumento, orzo,avena, segala, triticale |
|||
129. 2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D) |
||||
130. Triasulfuron |
||||
131. Tirensulfuron metile |
||||
132. Acefato |
0,02 (3): cereali |
|||
133. Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile) |
0,02 (3): cereali |
|||
134. Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos) |
0,02 (3): cereali |
|||
135. Composti del mercurio |
0,01 (3): Cereali |
|||
136. Camfecloro (camfene clorato con il 67-69 % di cloro) |
0,1 (3): Cereali |
|||
137. 1,2-dibromoetano |
0,01 (3): Cereali |
|||
138. 1,2-dicloroetano |
0,01 (3): Cereali |
|||
139. Dinoseb |
0,01 (3): Cereali |
|||
140. Binapacril |
0,01 (3): Cereali |
|||
141. Nitrofen |
0,01 (3): Cereali |
|||
142. Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo espressa come ossido di etilene |
0,02 (3): Cereali |
|||
143. Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (12) |
0,05 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
144. Trifloxystrobin |
0,3 (s) Orzo 0,05 (s) Segala 0,05 (s) Triticale, frumento 0,02 (3) (s) Altri cereali |
|||
145. Carfentrazone-etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile) |
0,05 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
146. Fenamidone |
0,02 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
147. Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop espressa come mecoprop) |
0,05 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
148. Idrazide maleica |
0,2 (3) (s) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali |
|||
149. Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione] |
CEREALI |
|||
150. Siltiofam |
CEREALI |
|||
151. Picoxystrobin |
0,2 () orzo 0,2 () avena |
|||
152. Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come equivalente flufenacet) |
CEREALI |
|||
153. Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile) |
CEREALI |
|||
154. Fostiazate |
CEREALI |
|||
155. Molinate |
CEREALI |
|||
(1) Per un periodo transitorio che scade al più tardi il 30 giugno 1991, gli Stati membri le cui autorità di controllo non siano ancora in grado di determinare in maniera regolare i residui al livello stabilito di 0,01 mg/kg, possono utilizzare altri metodi con limiti di determinazione che non superiono 0,05 mg/kg. (2) A decorrere dal 1o gennaio 1990. (3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (4) Indica il limite di determinazione analitica. (5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (6) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (8) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (9) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modificazione. (10) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, a decorrere dal 1o agosto 2003. (11) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE, dove le quantità di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina sono designate con la lettera «(r)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. (12) RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico. (13) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009. (a) ►M8 Al più tardi il 1o luglio 2000 ◄ , salvo che vengano adottate altre quantità massime, si applicano i limiti massimi seguenti: (a): 0,05 (**). (b) Qualora le quantità massime non vengano adottate ►M8 al più tardi il 1o luglio 2000 ◄ , si applicheranno le seguenti quantità massime: (b) 0,05(****) (p) Indica il limite massimo di residui provvisorio. (s) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009. |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
|||||||
Cinidon-etile (somma di cinidon-etile e suo E-isomero) |
Cialofop butile (somma di cialofop butile e suoi acidi liberi) |
Famoxadone |
Florasulam |
Flumioxazina |
Metalaxil-M |
Picolinafen |
Iprovalicarb |
|
CEREALI |
►C4 ◄ |
0,01 (1) |
||||||
Orzo |
0,2 () |
|||||||
Grano saraceno |
||||||||
Granturco |
||||||||
Miglio |
||||||||
Avena |
||||||||
Riso |
||||||||
Segala |
||||||||
Sorgo |
||||||||
Triticale |
||||||||
Frumento |
||||||||
Altri cereali |
0,1 () |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
|||||||
Prosulfuron |
Sulfosulfuron |
Fenexamid |
Acibenzolar-S-metile |
Ciclanilide |
Piraflufen-etile |
Amitrolo |
Diquat |
|
CEREALI |
||||||||
Orzo |
10 () |
|||||||
Grano saraceno |
||||||||
Granturco |
1 () |
|||||||
Miglio |
1 () |
|||||||
Avena |
2 () |
|||||||
Riso |
||||||||
Segala |
||||||||
Sorgo |
||||||||
Triticale |
||||||||
Frumento |
||||||||
Altri cereali |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
||||
Isoproturon |
Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxobenzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato) |
Clorofenapir |
Fentin acetato |
Fentin idrossido |
|
CEREALI |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
||
Orzo |
|||||
Grano saraceno |
|||||
Granturco |
|||||
Miglio |
|||||
Avena |
|||||
Riso |
|||||
Segala |
|||||
Sorgo |
|||||
Triticale |
|||||
Frumento |
|||||
Altri cereali |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
||||||||
2,4-DB |
Linuron |
Imazamox |
Pendimetalin |
Oxasulfuron |
Etossisulforon |
Foramsulfuron |
Oxadiargil |
Ciazofamid |
|
CEREALI |
|||||||||
Orzo |
|||||||||
Grano saraceno |
|||||||||
Granturco |
|||||||||
Miglio |
|||||||||
Avena |
|||||||||
Riso |
|||||||||
Segala |
|||||||||
Sorgo |
|||||||||
Triticale |
|||||||||
Frumento |
|||||||||
Altri cereali |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 14 luglio 2007.
(3) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.
PARTE B
Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg (ppm) |
1. bromometano (bromuro di metile) |
0,1 |
2. solfuro di carbonio |
0,1 |
3. tetracloruro di carbonio |
0,1 |
4. acido cianidrico, cianuri espressi in acido cianidrico |
15 |
5. idrogeno fosforato, fosfuri espressi in idrogeno fosforato |
0,1 |
( 1 ) GU n. C 56 del 6. 3. 1980, pag. 14.
( 2 ) GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 64.
( 3 ) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 29.
( 4 ) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35).
( 5 ) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).
( 6 ) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).
( 7 ) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (CE n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).
( 8 ) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17).
( 9 ) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.
( 10 ) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14).
( 11 ) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).
( 12 ) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).
( 13 ) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35).
( 14 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 15 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
( 16 ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
( 17 ) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 14 luglio 2007.
( 18 ) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.