2007R1299 — IT — 01.07.2010 — 002.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (GU L 289, 7.11.2007, p.4) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 753/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2008 |
L 205 |
3 |
1.8.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2010 |
L 159 |
13 |
25.6.2010 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 ( 1 ), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo ( 2 ), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un’associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l’applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un’attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni. |
(3) |
Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento. |
(4) |
Per l’informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all’inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’autorità competente per riconoscere le organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 4 ), di seguito «associazioni di produttori», è lo Stato membro sul cui territorio l’associazione di produttori ha la propria sede legale.
2. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:
a) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi a norma della legislazione nazionale;
b) applicare norme comuni per la produzione e la prima fase della commercializzazione, ai sensi del secondo comma;
c) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:
i) di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre;
ii) di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione;
d) comprovare un’attività economica sufficiente;
e) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;
f) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione;
g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;
h) prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;
i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.
Per prima fase della commercializzazione si intende la vendita di luppolo da parte del produttore stesso o, nel caso di un’associazione di produttori, da parte dei soci, al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici.
3. L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:
a) sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con l’obbligo di commercializzare la produzione nel rispetto di norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato;
b) commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima.
5. Le norme comuni di cui al paragrafo 2, lettera b) e lettera c), punto i), sono fissate per iscritto. Tali norme comprendono almeno:
a) per quanto riguarda la produzione:
i) disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni;
ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali;
iii) disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento;
b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta:
i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione;
ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.
Articolo 2
1. Per ottenere il riconoscimento l’associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori.
Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.
2. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste superfici sono situate in una regione di produzione riconosciuta di meno di 100 ha.
Articolo 3
Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:
a) lo statuto;
b) l’indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell’associazione;
c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;
d) la prova che le disposizioni di cui all’articolo 2 sono rispettate.
Articolo 4
1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
2. Il riconoscimento di un’associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee.
Se l’associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.
3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.
Articolo 5
1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle rispettive associazioni di produttori nel settore del luppolo. La comunicazione specifica per ogni associazione:
a) la denominazione della associazione,
b) l'indirizzo legale,
c) la data del riconoscimento,
d) il numero di soci, nonché
e) la superficie a luppolo coltivata dai soci all'associazione nell'anno precedente la comunicazione.
2. La comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 1 viene effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 5 ).
3. L'elenco delle associazioni di produttori riconosciute, recante i nomi e gli indirizzi delle associazioni, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 1351/72 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione |
(GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13) |
Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione |
(GU L 299 del 23.11.1977, pag. 9) |
Articolo 21 e allegato I, sezione II, B, lettera e), dell’atto di adesione del 1979 |
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 77) |
Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione |
(GU L 247 del 14.9.1985, pag. 12) |
Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione |
(GU L 117 del 6.5.1986, pag. 12) |
Regolamento (CEE) n. 3858/87 della Commissione |
(GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27) |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1351/72 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) aa) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) i) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bb) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) cc) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) iii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) aa) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) i) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) bb) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ii) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) cc) |
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Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
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Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.
( 2 ) GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27).
( 3 ) Cfr. allegato I.
( 4 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 5 ) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.