02008L0090 — IT — 28.01.2019 — 003.001
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DIRETTIVA 2008/90/CE DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/777/UE del 15 dicembre 2010 |
L 332 |
40 |
16.12.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 189 |
1 |
27.6.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/120 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2019 |
L 24 |
27 |
28.1.2019 |
DIRETTIVA 2008/90/CE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2008
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
(Rifusione)
CAPO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
2. La presente direttiva si applica ai generi e alle specie elencati all’allegato I, nonché ai loro ibridi. Essa si applica anche ai portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie rispetto a quelli elencati all’allegato I e ai loro ibridi, se i materiali dei generi o specie elencati all’allegato I o dei loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
3. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE.
4. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, purché siano identificati come tali e sufficientemente isolati.
Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «materiali di moltiplicazione» le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
2) «piante da frutto» le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;
3) «varietà» un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
a) definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
c) considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;
4) «clone» una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
5) «materiali pre-base» i materiali di moltiplicazione:
a) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione delle malattie;
b) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;
c) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base stabiliti in applicazione dell’articolo 4; e
d) ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
6) «materiali di base» i materiali di moltiplicazione:
a) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione delle malattie;
b) destinati alla produzione di materiali certificati;
c) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base stabiliti in applicazione dell’articolo 4; e
d) ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
7) «materiali certificati»
a) i materiali di moltiplicazione
i) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;
ii) destinati alla produzione di piante da frutto;
iii) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati stabiliti in applicazione dell’articolo 4; e
iv) ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
b) piante da frutto
i) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;
ii) destinate alla produzione di frutti;
iii) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, stabiliti in applicazione dell’articolo 4; e
iv) ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
8) «materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis)» i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:
a) aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;
b) destinati:
— alla produzione di materiali di moltiplicazione,
— alla produzione di piante da frutto, e/o
— alla produzione di frutti;
c) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell’articolo 4;
9) «fornitore» qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
10) «commercializzazione» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
11) «organismo ufficiale responsabile»
a) un’autorità, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
b) l’autorità statale istituita:
— a livello nazionale, o
— a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione;
12) «ispezione ufficiale» l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile;
13) «lotto» un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine.
CAPO 2
REQUISITI PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E LE PIANTE DA FRUTTO
Articolo 3
Requisiti generali per l’immissione sul mercato
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificate come materiali CAC.
2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l’organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l’alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti sul loro territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto:
a) per prove o a scopi scientifici;
b) per lavori di selezione; oppure
c) per contribuire a conservare la diversità genetica.
Le condizioni a cui gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 4
Requisiti specifici per il genere e la specie
Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, per ciascun genere o ciascuna specie di cui all’allegato I sono stabiliti requisiti specifici che precisano:
a) i requisiti che devono soddisfare i materiali CAC, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita, allo stato fitosanitario e, tranne nel caso dei portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, al carattere varietale;
b) i requisiti che devono soddisfare i materiali pre-base, i materiali di base e i materiali certificati per quanto riguarda la qualità (compresi, per i materiali pre-base e i materiali di base, i metodi per il mantenimento dell’identità varietale e, se del caso, del clone, incluse le caratteristiche pomologiche pertinenti), lo stato fitosanitario, i metodi e le procedure d’esame applicati, il sistema o i sistemi di moltiplicazione seguiti e, tranne nel caso di portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, il carattere varietale;
c) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell’allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie elencati nell’allegato I o i loro ibridi.
CAPO 3
REQUISITI PER I FORNITORI
Articolo 5
Registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano registrati ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti.
3. Le misure necessarie per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 6
Requisiti specifici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali pre-base, di base, certificati, nonché CAC siano ottenuti sotto la responsabilità di fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. A questo fine, tali fornitori:
— individuano e tengono sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali,
— tengono a disposizione le informazioni sul controllo di cui al primo trattino in modo che possano essere esaminate quando ciò sia richiesto dall’organismo ufficiale responsabile,
— prelevano campioni per eventuali analisi di laboratorio,
— garantiscono che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei locali di un fornitore appaia un organismo nocivo elencato negli allegati della direttiva 2000/29/CE o menzionato nei requisiti specifici stabiliti a norma dell’articolo 4 della presente direttiva ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici, il fornitore lo comunichi all’organismo ufficiale responsabile senza indugio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e dia attuazione alle misure imposte da tale organismo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori tengano traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno tre anni quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto.
Il primo comma non si applica ai fornitori esentati dall’obbligo di registrazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
CAPO 4
IDENTIFICAZIONE DELLA VARIETÀ ED ETICHETTATURA
Articolo 7
Identificazione della varietà
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un’indicazione della varietà cui appartengono. Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all’ibrido interspecifico in questione.
2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 sono:
a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;
b) registrate ufficialmente ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; oppure
c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:
i) è stata registrata ufficialmente in un altro Stato membro;
ii) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); oppure
iii) è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta.
L’indicazione di cui al paragrafo 1 può altresì applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull’etichetta e/o su un documento.
3. Nei limiti del possibile, ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, in conformità delle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.
4. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.
Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l’organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l’alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.
5. I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al paragrafo 4 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono:
a) le condizioni per la registrazione ufficiale, le quali possono comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabilità e una sufficiente omogeneità;
b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l’esame delle varie specie;
c) i requisiti minimi per l’esecuzione degli esami;
d) il periodo massimo di validità della registrazione ufficiale di una varietà.
6. Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2:
— può essere instaurato un sistema di notifica delle varietà o ibridi interspecifici agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri;
— si può decidere di redigere e pubblicare un elenco comune delle varietà.
Articolo 8
Composizione e identificazione dei lotti
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in lotti separati.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione del lotto e origine delle sue varie componenti.
Articolo 9
Etichettatura
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati unicamente in lotti sufficientemente omogenei e:
a) qualificati come materiali CAC e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all’articolo 4. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento; oppure
b) qualificati come materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati e certificati tali dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all’articolo 4.
Le misure attuative adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, possono contenere prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante da frutto ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.
2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.
3. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.
CAPO 5
ESENZIONI
Articolo 10
Circolazione locale
1. Gli Stati membri possono dispensare:
a) dall’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, i piccoli produttori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, a persone sul mercato locale non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali («circolazione locale»);
b) dai controlli e dall’ispezione ufficiale previsti all’articolo 13, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti da persone così esonerate.
2. Possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, le modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, specie per quanto concerne le nozioni di «piccoli produttori» e di «mercato locale», nonché le relative procedure.
Articolo 11
Difficoltà passeggere di approvvigionamento
In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, misure intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi.
CAPO 6
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E PIANTE DA FRUTTO PRODOTTI NEI PAESI TERZI
Articolo 12
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, si stabilisce se materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in un paese terzo che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.
2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, fino al ►M3 31 dicembre 2022 ◄ e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono applicare all’importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite su base temporanea o permanente nei requisiti specifici adottati ai sensi dell’articolo 4. Se tali condizioni non sono previste in detti requisiti specifici, le condizioni relative all’importazione devono essere almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.
Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può essere prorogata per i paesi terzi, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.
CAPO 7
MISURE DI CONTROLLO
Articolo 13
Ispezione ufficiale
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un’ispezione ufficiale durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva. A tale scopo l’organismo ufficiale responsabile deve poter accedere liberamente a tutte le parti dei locali dei fornitori in qualsiasi momento ragionevole.
2. Gli organismi ufficiali responsabili possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.
Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell’organismo ufficiale responsabile che agiscono sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. Le modalità d’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Tali modalità sono proporzionate alla categoria del materiale in questione.
Articolo 14
Controllo comunitario
1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
2. All’interno della Comunità possono essere effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
— materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi,
— materiali di moltiplicazione e piante da frutto adatti all’agricoltura biologica,
— materiali di moltiplicazione e piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al paragrafo 2 sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell’esame di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dei provvedimenti di ordine tecnico per l’esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.
5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall’autorità di bilancio.
6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 15
Controlli comunitari negli Stati membri
1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l’assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 16
Azioni di seguito da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Qualora, in occasione dell’ispezione ufficiale prevista all’articolo 13 o delle prove previste all’articolo 14, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni precitate oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non conformi.
3. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.
4. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 3 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.
CAPO 8
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 17
Clausola di libera circolazione
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.
2. Per quanto concerne i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all’allegato I, gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse da quelle stabilite nella presente direttiva o nei requisiti specifici adottati in conformità dell’articolo 4, o da quelle vigenti al 28 aprile 1992, a seconda dei casi.
Articolo 18
Modifiche e adeguamento degli allegati
Secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, la Commissione può apportare modifiche all’allegato I, al fine di adeguarlo all’evoluzione scientifica e tecnica.
Articolo 19
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 20
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, agli articoli 2, 3, 5 e 6, all’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, e agli articoli 16 e 21. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 settembre 2012.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti devono essere intesi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 21
Misure transitorie
Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2018. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull’etichetta e/o su un documento. Oltre il 31 dicembre 2018 i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 22
Abrogazione
1. La direttiva 92/34/CEE, modificata dagli atti menzionati nell’allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 30 settembre 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto interno e d’applicazione delle direttive indicate nell’allegato II, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata e relative modificazioni successive
(di cui all’articolo 22)
Direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10). |
|
Decisione 93/401/CEE della Commissione (GU L 177 del 21.7.1993, pag. 28). |
|
Decisione 94/150/CE della Commissione (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 31). |
|
Decisione 95/26/CE della Commissione (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 36). |
|
Decisione 97/110/CE della Commissione (GU L 39 dell’8.2.1997, pag. 22). |
|
Decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30). |
|
Decisione 2002/112/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44). |
|
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). |
Solo il punto 7 dell’allegato II e il punto 28 dell’allegato III |
Direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). |
Solo l’articolo 1, paragrafo 5 |
Direttiva 2003/111/CE della Commissione (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12). |
|
Decisione 2005/54/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16). |
|
Decisione 2007/776/CE della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 48). |
|
PARTE B
Elenco dei termini d’attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 22)
Direttiva |
Termini d’attuazione |
Data di applicazione |
92/34/CEE |
31 dicembre 1992 |
31 dicembre 1992 (1) |
2003/61/CE |
10 ottobre 2003 |
|
2003/111/CE |
31 ottobre 2004 |
|
(1) Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di applicazione per ogni genere o specie di cui all’allegato II è fissata secondo la procedura prevista all’articolo 21, all’atto della stesura della scheda di cui all’articolo 4 (cfr. articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE). |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 92/34/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 18 modificato |
— |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 3, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 3, lettere c)-f) |
Articolo 2, paragrafi 5-8 modificato |
Articolo 3, lettere g)-h) |
— |
Articolo 3, lettere i)-j) |
Articolo 2, paragrafi 9-10 modificato |
Articolo 3, lettera k) punti i) e ii) |
Articolo 2, paragrafo 11 |
Articolo 3, lettera k) partim |
Articolo 13, paragrafo 2 modificato |
Articolo 3, lettere l) e m) |
Articolo 2, paragrafi 12 e 13 |
Articolo 3, lettera n) |
— |
Articolo 3, lettera o) |
Articolo 2, paragrafo 14 |
Articolo 3, lettera p) |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4 modificato |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5 |
— |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
— |
— |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 15 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) modificato |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 modificato |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2, punti i) e ii) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) modificato |
Articolo 9, paragrafo 2, disposizione finale |
Articolo 7, paragrafo 4 modificato |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 modificato |
Articolo 10, paragrafo 3 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 9 modificato |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Articolo 13 |
Articolo 11 modificato |
Articolo 14 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 15 |
Articolo 17, paragrafo 2 modificato |
Articolo 16 |
Articolo 12 |
Articolo 17 |
Articolo 13, paragrafo 1 modificato |
Articolo 18 |
Articolo 13, paragrafo 3 modificato |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 20 |
Articolo 14 |
Articolo 21, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 19, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 22, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 19, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 23 |
— |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
— |
Articolo 25 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
— |
Articolo 22 |
— |
Articolo 23 |
Articolo 27 |
Articolo 24 |
Allegato I |
— |
Allegato II |
Allegato I |
— |
Allegati II e III |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).