02012R0389 — IT — 13.02.2023 — 002.002
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REGOLAMENTO (UE) N. 389/2012 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 2012 (GU L 121 del 8.5.2012, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/261 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 |
L 58 |
1 |
27.2.2020 |
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L 167 |
1 |
12.5.2021 |
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L 34 |
1 |
6.2.2023 |
REGOLAMENTO (UE) N. 389/2012 DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 2012
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«autorità competente», l’autorità designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1;
«autorità richiedente», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;
«autorità interpellata», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;
«ufficio delle accise», qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate formalità previste dalle norme in materia di accise;
«scambio automatico connesso a un evento», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predetefinita riguardanti un evento di interesse e ogniqualvolta tali informazioni siano disponibili, diversa dallo scambio di informazioni di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE;
«scambio automatico regolare», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predefinita, a intervalli regolari prestabiliti;
«scambio spontaneo», la comunicazione di informazioni, senza preventiva richiesta, a un altro Stato membro nei casi non contemplati ai punti 5) o 6) o all'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE;
«sistema informatizzato», il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( 1 );
«persona», una persona fisica, una persona giuridica, qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire e qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica;
«operatore economico», una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla legislazione in materia di accise, sia essa a tal fine autorizzata o no;
«con mezzi elettronici», l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura elettronica atta a consentire il trattamento, compresa la trasmissione e la compressione, e l’archiviazione di dati, compreso il sistema informatizzato di cui al punto 8);
«numero di accisa», il numero di identificazione assegnato dagli Stati membri ai fini dell’accisa nei registri degli operatori economici e dei luoghi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b);
«movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE o di prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva 2008/118/CE;
«indagine amministrativa», qualsiasi controllo, verifica o altro intervento effettuati dalle autorità competenti preposte all'applicazione della legislazione in materia di accise nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della sudetta legislazione;
«rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;
«accise», le tasse di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE;
«documento di assistenza amministrativa reciproca», un documento elaborato dal sistema informatizzato e utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 15 o dell’articolo 16 e per il follow-up ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 16;
«documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva», un documento su supporto cartaceo utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 15, qualora il sistema informatizzato non sia disponibile;
«controllo simultaneo», il controllo coordinato, connesso alla legislazione in materia di accise, della situazione di un operatore economico o di persone collegate, organizzato da due o più Stati membri partecipanti aventi interessi comuni o complementari.
Articolo 3
Autorità competenti
La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente.
Articolo 4
Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento
L’ufficio centrale di collegamento per le accise può essere inoltre designato quale responsabile dei contatti con la Commissione ai fini del presente regolamento.
L’ufficio centrale di collegamento per le accise provvede affinché l’elenco di questi servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
Articolo 5
Funzionari competenti
L’autorità competente può limitare la portata di tale designazione.
Spetta all’ufficio centrale di collegamento per le accise tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
Articolo 6
Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti
L’ufficio centrale di collegamento per le accise è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri e in particolare:
dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8;
della trasmissione delle notifiche relative alle decisioni amministrative e alle misure richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14;
degli scambi obbligatori di informazioni ai sensi dell’articolo 15;
degli scambi spontanei di informazioni ai sensi dell’articolo 16;
della presentazione di un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 2;
dello scambio di informazioni presenti nella banca dati elettronica di cui all’articolo 19;
della trasmissione di dati statistici e di altre informazioni ai sensi dell’articolo 34.
Articolo 7
Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria
CAPO II
COOPERAZIONE SU RICHIESTA
Articolo 8
Obblighi generali dell’autorità interpellata
Articolo 9
Modalità della richiesta e della risposta
Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di assistenza amministrativa reciproca viene utilizzato un documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;
le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca;
il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;
le norme e le procedure riguardanti l’uso del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 10
Trasmissione di documenti
Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile o difficilmente praticabile, i documenti sono trasmessi per via elettronica o in altro modo.
Articolo 11
Termini
Tuttavia, se l’autorità interpellata è già in possesso delle informazioni, tale termine è fissato ad un mese.
Articolo 12
Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell’autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell’autorità richiedente.
Se viene raggiunto tale accordo, i funzionari dell’autorità richiedente possono avere accesso agli stessi luoghi e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, per il tramite di tali funzionari e unicamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. I funzionari dell’autorità richiedente svolgono indagini o pongono domande solo con il consenso e sotto il controllo di funzionari dell’autorità interpellata. Essi esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata.
Articolo 13
Controlli simultanei
La proposta:
specifica il caso o i casi per i quali è proposto il controllo simultaneo;
identifica ogni singola persona in relazione alla quale si intende effettuare tale controllo;
fornisce le ragioni che giustificano la necessità di un controllo comune;
specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.
Articolo 14
Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative
L’autorità interpellata non deve rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di notifica a motivo del contenuto della decisione o della misura da notificare.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVIA RICHIESTA
Articolo 15
Scambio obbligatorio di informazioni
L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, senza previa richiesta e mediante uno scambio automatico regolare o connesso a un evento, nei casi seguenti:
se in un altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise;
se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;
se esiste un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro;
in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa;
se durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione si è verificato un evento eccezionale che non è previsto nella direttiva 2008/118/CE e che può incidere sul calcolo delle accise a carico di un operatore economico.
Tuttavia, se per ragioni pratiche non è possibile utilizzare tale documento, lo scambio di informazioni può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
le esatte categorie di informazioni che sono oggetto di scambio a norma del paragrafo 1, che per le persone fisiche comprendono dati quali nome, cognome, via, numero civico, codice postale, città, Stato membro, codice fiscale o altro numero identificativo, codice o descrizione del prodotto e altri dati personali correlati, ove disponibili;
la frequenza dello scambio regolare e i termini per lo scambio connesso ad un evento a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di informazioni;
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;
il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;
le norme e le procedure relative agli scambi dei documenti di cui alle lettere c) e d).
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione al fine di stabilire in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile dalle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 16
Scambio facoltativo di informazioni
A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca destinati alla trasmissione dei tipi più comuni di informazioni di cui al paragrafo 1;
le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca.
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno di informazione di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 17
Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.
Articolo 18
Limitazione degli obblighi
Ai fini dell’attuazione del presente capo gli Stati membri non sono tenuti ad imporre nuovi obblighi alle persone relativamente alla raccolta di informazioni né ad assumersi oneri amministrativi sproporzionati.
CAPO IV
ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE RELATIVE AGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 19
Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali
Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:
un registro degli operatori economici appartenenti a una delle seguenti categorie:
depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/118/CE;
destinatari registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 9), della direttiva 2008/118/CE;
speditori registrati ai sensi dell’articolo 4, punto 10), della direttiva 2008/118/CE;
speditori certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 12), della direttiva (UE) 2020/262 ( 3 );
destinatari certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2020/262;
un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali ai sensi dell’articolo 4, punto 11), della direttiva 2008/118/CE.
I registri di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
il numero unico di accisa rilasciato dall’autorità competente per un operatore economico o un luogo;
il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;
la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall’autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ( 4 );
gli estremi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o dell’ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni;
la data a partire dalla quale l’autorizzazione è valida, è modificata e, se del caso, cessa di essere valida;
per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 di tale direttiva, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato o di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva;
per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (EU) 2020/262, una menzione indicante che egli agisce in qualità di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 7, di tale direttiva;
per i destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE diversi da quelli di cui alla lettera i) del presente paragrafo, il contenuto dell’autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell’autorizzazione;
nel caso di destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE in possesso di un’autorizzazione a ricevere vino da speditori che beneficiano della deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE, è valido il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa e il periodo di validità dell’autorizzazione. Nel registro figura in questo caso un riferimento alla deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE;
per i depositi fiscali, il depositario autorizzato o l’elenco dei depositari autorizzati per il cui uso è autorizzato il deposito fiscale;
per gli speditori registrati, una menzione indicante che lo speditore è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, di tale direttiva;
per gli speditori certificati che spediscono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea;
per i destinatari certificati che ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea.
La Commissione gestisce il registro nell’ambito del sistema informatizzato in modo da garantire in qualsiasi momento una panoramica precisa e aggiornata dell’insieme dei dati dei registri nazionali trasmessi da tutti gli Stati membri.
Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione il contenuto del registro nazionale e le sue eventuali modifiche.
Articolo 20
Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni
Articolo 21
Conservazione dei dati
Articolo 22
Attuazione
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare:
i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4;
le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
CAPO V
CONDIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA
Articolo 23
Regime linguistico
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata è richiesta soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.
Articolo 24
Qualità del servizio
Articolo 25
Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata
L’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento a condizione che:
l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi, nelle circostanze in questione, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito; e
il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo.
Articolo 26
Spese
Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese sostenute nell’applicazione del presente regolamento, ad eccezione di richieste relative a compensi versati a periti.
Articolo 27
Importo minimo
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 28
Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento
Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per gli scopi seguenti:
accertamento della base imponibile delle accise;
riscossione o controllo amministrativo delle accise;
controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa;
analisi di rischio nel settore delle accise;
indagini nel settore delle accise;
accertamento di altre tasse, dazi e oneri contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.
Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che possono comportare l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
L’autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro al suo consenso preventivo.
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali restrizioni sono proporzionate agli interessi in questione.
Articolo 29
Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione
A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale.
Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 30
Valore probatorio delle informazioni
Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, comunicati dall’autorità competente di uno Stato membro all’autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dell'altro Stato membro allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità all'altro Stato membro.
Articolo 31
Obbligo di cooperazione
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:
garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui agli articoli da 3 a 5;
istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.
Articolo 32
Relazioni con paesi terzi
Articolo 33
Assistenza agli operatori economici
Tale assistenza lascia impregiudicati gli obblighi fiscali dello speditore che ne fruisce.
CAPO VI
VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:
tutte le informazioni disponibili in relazione all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, compresi i dati statistici necessari per la sua valutazione;
tutte le informazioni disponibili in relazione ai metodi e alle pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise, se tali metodi o pratiche rivelano carenze o lacune nel funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento.
Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione in materia di accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.
La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri interessati.
L’obbligo di comunicare informazioni e dati statistici non deve comportare un aumento ingiustificato dell’onere amministrativo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 35
Comitato delle accise
Articolo 36
Abrogazione del regolamento (CE) n. 2073/2004
Il regolamento (CE) n. 2073/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tabella di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 37
Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta, in particolare, delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.
Articolo 38
Accordi bilaterali
Se le autorità competenti raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Concordanza del regolamento (CE) n. 2073/2004 con il regolamento (UE) n. 389/2012
Articolo numero nel regolamento (CE) n. 2073/2004 |
Articolo numero nel regolamento (UE) n. 389/2012 |
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( 1 ) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
( 2 ) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
( 3 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.).
( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247, del 23.9.2022, pag. 2).
►M4 ( 5 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4). ◄