7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/71 |
Articolo 60
(ex articolo 53 del TCE)
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.