7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/157 |
Articolo 247
(ex articolo 216 del TCE)
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.