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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/311 |
PROTOCOLLO (N. 29)
SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.