21986D0521(06)

Decisione n. 1/86 del Comitato misto CEE-Svizzera, del 27 marzo 1986, che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 21/05/1986 pag. 0027 - 0030


DECISIONE N. 1/86 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA del 17 marzo 1986 che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che le regole d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo n. 3 devono essere adattate per tener conto dell'evoluzione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali prodotti quanto delle condizioni economiche internazionali connesse con i loro scambi,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3, le rubriche relative alle voci 19.05, 37.01, 43.03, ex 59.02 (prima voce ex), 59.03, ex 59.17 (due voci ex), 65.03, 65.05 e ex 96.01 sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è modificato come segue:

- nella regola di cui alla terza colonna all'inizio della lista, i termini «nn. 97.07 e 98.03» sono sostituiti dai termini «nn. 97.06, 97.07, 98.03 e 98.10»;

- sono inserite le voci ex 22.09, ex 25.04, 29.35, ex 71.12, ex 71.16 e ex 98.10 nonché le relative rubriche, quali figurano nell'allegato II della presente decisione;

- le rubriche relative ai capitoli da ex 28 a 37 ed alla voce ex 43.02 sono sostituite da quelle di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1g aprile 1986.

Per il Comitato misto

Il Presidente

C. JAGMETTI

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>