Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 14/08/1978 pag. 0011 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale in lingua ceca capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua estone capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua lituana capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua lettone capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua maltese capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
edizione speciale in lingua polacca capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
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edizione speciale in lingua slovena capitolo 17 tomo 01 pag. 21 - 41
Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], visto il parere del Comitato economico e sociale [2], considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; considerando che per detti tipi di società si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che l'attività di tali società si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale; che peraltro la necessità e l'urgenza di tale coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE [3]; considerando che è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti; considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale; considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali; considerando che i conti annuali di tutte le società cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE; che però, anche in questo campo, si possono concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni; considerando che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da quest'obbligo di controllo; considerando che, quando una società fa parte di un gruppo, è auspicabile che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso; che però, fintanto che non sarà entrata in vigore una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, è necessario prevedere deroghe ad alcune disposizioni della presente direttiva; considerando che, per ovviare alle difficoltà risultanti dallo stato attuale delle legislazioni di taluni Stati membri, il lasso di tempo concesso per l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva deve essere più lungo di quello generalmente previsto a tal fine, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società: - per la Repubblica federale di Germania: die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per il Belgio: la société anonymede naamloze vennootschap, la société en commandite par actionsde commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitéede personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; - per la Danimarca: aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber; - per la Francia: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée; - per l'Irlanda: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee; - per l'Italia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata; - per il Lussemburgo: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée; - per i Paesi Bassi: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; - per il Regno Unito: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee. 2. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle banche e ad altri istituti finanziari, nonché alle società d'assicurazioni. SEZIONE 1 Disposizioni generali Articolo 2 1. I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile. 2. I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva. 3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. 4. Quando l'applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari. 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell'allegato e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio. 6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva. SEZIONE 2 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale ed al conto profitti e perdite Articolo 3 La struttura dello stato patrimoniale e quella del conto profitti e perdite e, in particolare, il modo di presentazione scelto non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere menzionate nell'allegato e debitamente motivate. Articolo 4 1. Nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. È ammessa una suddivisione più particolareggiata delle voci, purché rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri. 2. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da numeri arabi devono essere adattate, quando la natura specifica dell'impresa lo esiga. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico. 3. Le voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da numeri arabi, possono essere raggruppate: a) qualora esse rappresentino solo un importo irrilevante rispetto all'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure b) qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nell'allegato le voci raggruppate vengano presentate distintamente. Tale raggruppamento può essere imposto dagli Stati membri. 4. Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite deve contenere l'indicazione del numero relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli Stati membri possono prevedere che, quando tali numeri non siano comparabili, si debba adattare il numero dell'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento dei numeri devono essere segnalati nell'allegato e debitamente commentati. 5. Non si indica una voce dello stato patrimoniale o del conto profitti e perdite che non comporta alcun numero, salvo che esista una voce corrispondente dell'esercizio precedente ai sensi del paragrafo 4. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prevedere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. 2. Per società d'investimento ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente: a) le società il cui unico oggetto è il collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi e in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti o soci del risultato economico della gestione dei loro averi; b) le società collegate alle società d'investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali società collegate è l'acquisizione delle azioni completamente liberate, emesse da tali società d'investimento, fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 77/91/CEE [4]. 3. Per società di partecipazione finanziaria ai sensi della presente direttiva si intendono esclusivamente le società il cui unico oggetto è la partecipazione in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza interferenze dirette o indirette nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che la società di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista o socio. Il rispetto dei limiti imposti alle attività di queste società deve poter essere controllato da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Articolo 6 Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite al fine di mettere in evidenza la destinazione dei profitti o delle perdite. Articolo 7 È vietata la compensazione fra voci dell'attivo e voci del passivo, nonché fra quelle dei costi e quelle dei ricavi. SEZIONE 3 Struttura dello stato patrimoniale Articolo 8 Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prevedono uno degli schemi o entrambi gli schemi previsti dagli articoli 9 e 10. Se uno Stato membro li prevede entrambi, può lasciare libere le società nella scelta tra gli schemi stessi. Articolo 9 Attivo A. Capitale sottoscritto non versato con indicazione della parte richiamata (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso, la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A dell'attivo o al punto D II 5 dell'attivo). B. Spese di impianto e di ampliamento come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le "Immobilizzazioni immateriali". C. Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali 1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. 2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati: a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso. 4. Acconti versati. II. Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati. 2. Impianti tecnici e macchinario. 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali. 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso. III. Immobilizzazioni finanziarie 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 5. Titoli aventi carattere d'immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. D. Attivo circolante I. Scorte 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. II. Crediti (Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A dell'attivo). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E dell'attivo). III. Valori mobiliari 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. 3. Altri titoli. IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa E. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6 dell'attivo). F. Perdita dell'esercizio (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo). Passivo A. Patrimonio netto I. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). II. Sovrapprezzi III. Riserva di rivalutazione IV. Riserve 1. Riserva legale, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione. 2. Riserva per azioni proprie e quote proprie qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE. 3. Riserve statutarie. 4. Altre riserve. V. Utili (perdite) portati a nuovo VI. Utile (perdita) di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce al punto F dell'attivo o al punto E del passivo). B. Accantonamenti per rischi e oneri 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili. 2. Fondi per imposte. 3. Altri accantonamenti. C. Debiti (Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si deve specificare separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili. 2. Debiti verso istituti di credito. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano distintamente dedotti dalle scorte. 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito. 6. Debiti verso imprese collegate. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D del passivo). D. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto C 9 del passivo). E. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto A VI del passivo). Articolo 10 A. Capitale sottoscritto non versato con indicazione della parte richiamata (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto L. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma. non ancora versata deve figurare al punto A, ovvero al punto D II 5). B. Spese di impianto e di ampliamento come definite dalla legislazione nazionale, sempreché essa ne ammetta l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione delle spese d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le "Immobilizzazioni immateriali". C. Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali 1. Spese per la ricerca e lo sviluppo, sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. 2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempreché siano stati: a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3, oppure b) creati dall'impresa stessa, sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione all'attivo. 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso. 4. Acconti. II. Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati. 2. Impianti tecnici e macchinario. 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali. 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso. III. Immobilizzazioni finanziarie 1. Partecipazioni in imprese collegate. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Partecipazioni. 4. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione. 6. Altri prestiti. 7. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di esso, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. D. Attivo circolante I. Scorte 1. Materie prime e sussidiarie. 2. Prodotti in corso di lavorazione. 3. Prodotti finiti e merci. 4. Acconti versati. II. Crediti (Per ciascuna delle voci sottoindicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno.) 1. Crediti per forniture e servizi. 2. Crediti verso imprese collegate. 3. Crediti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 4. Altri crediti. 5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A). 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto E). III. Valori mobiliari 1. Partecipazioni nelle imprese collegate. 2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale. 3. Altri titoli. IV. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenze di cassa E. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione dei ratei e risconti al punto D II 6). F. Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. 2. Debiti verso istituti di credito. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni a meno che non siano dedotti distintamente dalle scorte. 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito. 6. Debiti verso imprese collegate. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K). G. Attivo circolante (ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti indicati al punto K) H. Importo totale degli elementi di attivo previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno I. Debiti la cui durata residua è superiore a un anno 1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili. 2. Debiti verso enti creditizi. 3. Acconti ricevuti per ordinazioni purché non siano dedotti distintamente dalle scorte. 4. Debiti per acquisti e servizi. 5. Debiti rappresentati da titoli di credito. 6. Debiti verso imprese collegate. 7. Debiti verso imprese con le quali la società ha un legame di partecipazione. 8. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto K). J. Accantonamenti per rischi ed oneri 1. Fondi per trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili. 2. Fondi per imposte. 3. Altri accantonamenti. K. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto F 9 o I 9). L. Patrimonio netto I. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce. In tal caso, gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). II. Sovrapprezzi III. Riserva di rivalutazione IV. Riserve 1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione. 2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, salvo restando l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/91/CEE. 3. Riserve statutarie. 4. Altre riserve. V. Utili (perdite) portati a nuovo VI. Utile (perdita) di esercizio. Articolo 11 Gli Stati membri possono permettere che le società, le quali alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: - totale dello stato patrimoniale: 1000000 di UCE, - importo netto del volume d'affari: 2000000 di UCE, - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50, redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione. Articolo 12 1. Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 11, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe di cui sopra soltanto se essa si ripete per due esercizi consecutivi. 2. Gli importi in unità di conto europee di cui all'articolo 11 possono essere aumentati entro il limite massimo del 10 % per la conversione in moneta nazionale. 3. Il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 11 si compone secondo lo schema previsto dall'articolo 9 delle voci da A ad E dell'attivo e secondo lo schema previsto dall'articolo 10 delle voci da A ad E. Articolo 13 1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nell'allegato deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione dei conti annuali, la sua appartenenza anche ad altre voci. 2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese collegate non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste. Articolo 14 Devono figurare distintamente in calce allo stato patrimoniale o nell'allegato, se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo, tutti gli impegni assunti in forza di una qualsiasi garanzia distinguendo fra le categorie di garanzie previste dalla legislazione nazionale e indicando espressamente le garanzie reali prestate. Se detti impegni sussistono verso imprese collegate, se ne deve fare separata menzione. SEZIONE 4 Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale Articolo 15 1. Determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione. 2. Le immobilizzazioni comprendono gli elementi patrimoniali destinati a servire durevolmente all'attività dell'impresa. 3. a) Nello stato patrimoniale o nell'allegato devono essere esposti i movimenti delle varie voci delle immobilizzazioni. A tal fine, partendo dal prezzo di acquisizione o dal costo di produzione si devono indicare per ciascuna voce delle immobilizzazioni, separatamente, da un lato, le entrate e le uscite, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio, dall'altro, il totale delle rettifiche di valore alla data di chiusura del bilancio e le rettifiche effettuate nel corso dell'esercizio correggendo il valore degli esercizi precedenti. Le rettifiche di valore sono indicate nello stato patrimoniale facendone distinta deduzione dalla voce di cui trattasi oppure sono indicate nell' allegato. b) Se in sede di stesura dei primi conti annuali in conformità della presente direttiva, il prezzo di acquisizione o il costo di produzione di un elemento delle immobilizzazioni non può essere determinato senza spese o ritardi ingiustificati, il valore residuo all'inizio dell'esercizio può considerarsi come prezzo di acquisizione o costo di produzione. L'applicazione della presente lettera b) deve essere menzionata nell'allegato. c) In caso di applicazione dell'articolo 33, i movimenti delle varie voci delle immobilizzazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono indicati partendo dal prezzo di acquisizione o dal costo di produzione rivalutato. 4. Il paragrafo 3, lettere a) e b), si applica alla presentazione della voce "Spese di impianto e di ampliamento". Articolo 16 Nella voce "Terreni e fabbricati" si devono indicare i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale. Articolo 17 Per partecipazioni ai sensi della presente direttiva si intendono i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare l'attività della società. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra società sia una partecipazione quando supera una percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello che non può superare il 20 %. Articolo 18 Nella voce "Ratei e risconti" dell'attivo devono essere indicati gli oneri contabilizzati durante l'esercizio, ma riguardanti un esercizio successivo, nonché i proventi relativi all'esercizio che saranno esigibili soltanto successivamente alla chiusura dell'esercizio stesso. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali proventi siano indicati tra i crediti; quando tali proventi hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato. Articolo 19 Le rettifiche di valore comprendono tutte le correzioni destinate a tener conto della svalutazione, definitiva o no, degli elementi del patrimonio rilevata alla data di chiusura del bilancio. Articolo 20 1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. 2. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare la costituzione di accantonamenti aventi per oggetto la copertura di oneri determinatisi nell'esercizio o in un esercizio anteriore e che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. 3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo. Articolo 21 Nella voce "Ratei e risconti" del passivo devono essere indicati i proventi riscossi prima della data di chiusura del bilancio, ma imputabili ad un esercizio successivo, nonché gli oneri che, pur essendo attinenti all'esercizio, saranno pagati soltanto in un esercizio successivo. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che questi ultimi siano indicati tra i debiti; quando tali oneri hanno una rilevanza apprezzabile, essi devono essere illustrati nell'allegato. SEZIONE 5 Struttura del conto profitti e perdite Articolo 22 Ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prevedono uno o più degli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26. Se uno Stato membro prevede più schemi, può lasciare alle società la scelta tra questi ultimi. Articolo 23 1. Importo netto del volume d'affari. 2. Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione. 3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo. 4. Altri proventi di gestione. 5. a) Spese per materie prime e sussidiarie. b) Altre spese esterne. 6. Spese per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali, con indicazione separata degli oneri per i trattamenti di quiescenza. 7. a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa. 8. Altri oneri di gestione. 9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 10. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie e a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante. 13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate. 14. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie. 15. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 16. Proventi straordinari. 17. Oneri straordinari. 18. Utile (perdita) straordinario. 19. Imposte sull'utile (perdita) straordinario. 20. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti. 21. Utile (perdita) di esercizio. Articolo 24 A. Oneri 1. Riduzione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione. 2. a) Spese per materie prime e sussidiarie. b) Altri oneri esterni. 3. Spese per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni. 4. a) Rettifiche di valore relative alle spese di impianto e di ampliamento, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. b) Rettifiche di valore di elementi dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa. 5. Altri oneri di gestione. 6. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie ed a valori mobiliari facenti parte dell'attivo circolante. 7. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli relativi ad imprese collegate. 8. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie. 9. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 10. Oneri straordinari. 11. Imposte sull'utile (perdita) straordinario. 12. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti. 13. Utile (perdita) di esercizio. B. Proventi 1. Importo netto del volume d'affari. 2. Aumento delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di fabbricazione. 3. Lavori effettuati dall'impresa per sé stessa e iscritti nell'attivo. 4. Altri proventi di gestione. 5. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 6. Proventi da altri valori mobiliari e da crediti delle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 7. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 8. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 9. Proventi straordinari. 10. Utile (perdita) di esercizio. Articolo 25 1. Importo netto del volume d'affari. 2. Costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del volume d'affari (comprese le rettifiche di valore). 3. Utile (perdita) lordo proveniente dal volume d'affari. 4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore). 5. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore). 6. Altri proventi di gestione. 7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante. 11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate. 12. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie. 13. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 14. Proventi straordinari. 15. Oneri straordinari. 16. Utile (perdita) straordinario. 17. Imposte sull'utile (perdita) straordinario. 18. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti. 19. Utile (perdita) di esercizio. Articolo 26 A. Oneri 1. Costi di produzione delle prestazioni fornite per il conseguimento del fatturato (comprese le rettifiche di valore). 2. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore). 3. Spese generali di amministrazione (comprese le rettifiche di valore). 4. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante. 5. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese collegate. 6. Imposte sull'utile proveniente dalle attività ordinarie. 7. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 8. Oneri straordinari. 9. Imposte sull'utile (perdita) straordinario. 10. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti. 11. Utile (perdita) di esercizio. B. Proventi 1. Importo netto del volume d'affari. 2. Altri proventi di gestione. 3. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 4. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 5. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese collegate. 6. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte. 7. Proventi straordinari. 8. Utile (perdita) di esercizio. Articolo 27 Gli Stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: - totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE, - importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE, - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250, a derogare agli schemi di cui agli articoli da 23 a 26 nei limiti qui appresso indicati: a) all'articolo 23: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata "Utile (perdita) lordo"; b) all'articolo 24: raggruppamento delle voci A 1, A 2 e da B 1 a B 4 in una voce unica, denominata "Proventi lordi" o "Oneri lordi", a seconda dei casi; c) all'articolo 25: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata "Utile (perdita) lordo"; d) all'articolo 26: raggruppamento delle voci A 1, B 1 e B 2 in una voce unica, denominata "Proventi lordi" o "Oneri lordi", a seconda dei casi. L'articolo 12 è applicabile. SEZIONE 6 Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite Articolo 28 L'importo netto del volume d'affari comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Articolo 29 1. Nelle voci "Proventi straordinari" o "Oneri straordinari" devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio. Articolo 30 Gli Stati membri possono consentire che le imposte sull'utile o sulla perdita proveniente dalle attività ordinarie e le imposte sull'utile o sulla perdita straordinario siano raggruppate ed iscritte nel conto profitti e perdite in una voce inserita prima della voce "Altre imposte non comprese nelle voci precedenti". In tal caso la voce "Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie dopo pagamento delle imposte" è soppressa negli schemi degli articoli da 23 a 26. Se tale deroga viene applicata, le società devono indicare nell'allegato in quali proporzioni le imposte sull'utile o sulla perdita gravano sull'utile o sulla perdita proveniente dalle attività ordinarie e sull'utile o sulla perdita straordinario. SEZIONE 7 Regole di valutazione Articolo 31 1. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali: a) si presume che la società continui le proprie attività; b) i modi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare: aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; bb) occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione; cc) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile; d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell'incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; e) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo devono essere valutati separatamente; f) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente. 2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a detti principi generali. Se ci si avvale di tali deroghe, queste devono essere indicate nell'allegato e debitamente motivate, specificando l'influenza che esse hanno sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico. Articolo 32 La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. Articolo 33 1. Gli Stati membri possono dichiarare alla Commissione di riservarsi la possibilità, in deroga all'articolo 32 e fino ad ulteriore coordinamento, d'autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di società: a) che le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e le scorte siano valutate in base al valore di sostituzione; b) che le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, siano valutate in base a metodi diversi da quello previsto alla lettera a), destinati a tener conto dell'inflazione; c) che le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie siano rivalutate. Se le legislazioni nazionali prevedono i metodi di valutazione di cui alle lettere a), b) o c), esse devono determinarne il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione. L'applicazione di uno di detti metodi è indicata nell'allegato, con specificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite alle quali esso si riferisce, nonché del metodo adottato per il calcolo dei valori presi in considerazione. 2. a) In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo delle differenze tra la valutazione compiuta sulla base del metodo seguito e la valutazione effettuata secondo la regola generale dell'articolo 32 deve essere iscritto al passivo nella voce "Riserva di rivalutazione". Il trattamento fiscale di tale voce deve essere spiegato nello stato patrimoniale o nell'allegato. Per l'applicazione del paragrafo 1, ultimo comma, le società pubblicano in allegato segnatamente una tabella da cui risulti, ogniqualvolta la riserva sia stata modificata durante l'esercizio: - l'importo della riserva di rivalutazione all'inizio dell'esercizio; - le differenze di rivalutazione trasferite nella riserva di rivalutazione durante l'esercizio; - gli importi convertiti in capitale o altrimenti trasferiti dalla riserva di rivalutazione durante l'esercizio, nonché l'indicazione della natura di tale trasferimento; - l'importo della riserva di rivalutazione alla fine dell'esercizio. b) La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento. c) La riserva di rivalutazione deve essere soppressa se ed entro i limiti in cui gli importi ad essa assegnati non siano più necessari per l'applicazione del metodo di valutazione utilizzato e per il raggiungimento degli obiettivi di tale metodo. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione purché le aggiunte al conto profitti e perdite provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuate solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto profitti e perdite o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Tali importi devono essere indicati separatamente nel conto profitti e perdite. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che essa non corrisponda ad una plusvalenza realizzata. d) Fatti salvi i casi previsti alle lettere b) e c) la riserva di rivalutazione non può essere liquidata. 3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno in base al valore stabilito per l'esercizio di cui trattasi. Tuttavia con deroga agli articoli 4 e 22, gli Stati membri possono autorizzare o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione della regola generale di cui all'articolo 32 sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi che figurano negli articoli da 23 a 26 e che le differenze risultanti dal metodo di valutazione adottato ai sensi del presente articolo siano indicate separatamente negli schemi. Sono inoltre applicabili, mutatis mutandis, gli articoli da 34 a 42. 4. Qualora si applichi il paragrafo 1, nello stato patrimoniale o nell'allegato si devono indicare separatamente, per ciascuna delle voci dello stato patrimoniale, di cui agli schemi degli articoli 9 e 10, eccettuate le scorte: a) l'importo della valutazione effettuata in base alla regola generale di cui all'articolo 32 e l'importo delle rettifiche di valore accumulatesi quali si presentano alla data di chiusura del bilancio o b) l'importo alla data di chiusura del bilancio, delle differenze tra la valutazione effettuata conformemente al presente articolo e quella che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 32 nonché, eventualmente, l'importo accumulatosi delle rettifiche di valore complementari. 5. Fatto salvo l'articolo 52, il Consiglio, su proposta della Commissione, entro un termine di sette anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, procede all'esame, e, eventualmente, alla modifica del presente articolo in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità. Articolo 34 1. a) Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo delle spese di impianto e di ampliamento queste devono essere ammortizzate entro un termine massimo di cinque anni. b) Se le spese di impianto e di ampliamento non sono state completamente ammortizzate, è vietata ogni distribuzione degli utili e delle perdite, a meno che l'importo delle riserve disponibili a tal fine e degli utili e delle perdite portati a nuovo sia almeno pari a quello delle spese non ammortizzate. 2. Gli elementi iscritti nella voce "Spese di impianto e di ampliamento" devono essere commentati nell'allegato. Articolo 35 1. a) Gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c). b) Il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. c) aa) Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio. bb) Indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia duratura. cc) Le rettifiche di valore di cui alle lettere aa) e bb) devono essere iscritte nel conto profitti e perdite e indicate separatamente nell'allegato se non sono indicate separatamente nel conto profitti e perdite. dd) Il valore inferiore di cui alle lettere aa) e bb) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore. d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche. 2. Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie. 3. a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato. b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione. 4. L'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. In tal caso deve essere menzionata nell'allegato la loro iscrizione all'attivo. Articolo 36 In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, lettere c) cc), gli Stati membri possono permettere alle società d'investimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di compensare le rettifiche di valore sui valori mobiliari direttamente con il patrimonio netto. Gli importi in questione devono essere indicati separatamente nel passivo dello stato patrimoniale. Articolo 37 1. L'articolo 34 si applica alla voce "Spese per la ricerca e lo sviluppo". Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare tuttavia deroghe all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). In tali casi essi possono altresì prevedere deroghe all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b). Queste deroghe devono essere segnalate nell'allegato e debitamente motivate. 2. L'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applica alla voce "Avviamento". Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare delle società ad ammortizzare sistematicamente il loro avviamento in un periodo limitato di durata superiore ai cinque anni, purché tale periodo non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo, sia menzionato nell'allegato e sia debitamente motivato. Articolo 38 Le immobilizzazioni materiali, le materie prime e sussidiarie che sono continuamente rinnovate ed il cui valore complessivo è di scarsa importanza per l'impresa, possono essere iscritte all'attivo per una quantità ed un valore costanti, sempreché non varino sensibilmente di entità, valore e composizione. Articolo 39 1. a) Gli elementi dell'attivo circolante devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c). b) Gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio. c) Gli Stati membri possono autorizzare rettifiche di valore eccezionali se esse sono necessarie ai fini di una corretta valutazione commerciale, per evitare che il valore di questi elementi debba essere modificato entro breve tempo a seguito di oscillazioni di valore. L'importo di queste rettifiche di valore deve essere indicato distintamente nel conto profitti e perdite o nell'allegato. d) Il valore inferiore di cui alle lettere b) e c) non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore. e) Se gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali a causa esclusivamente dell'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicarne l'importo debitamente motivato. 2. Si applica la definizione del prezzo di acquisizione o del costo di produzione data nell'articolo 35, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono anche applicare l'articolo 35, paragrafo 4. Le spese di distribuzione non possono essere incorporate nel costo di produzione. Articolo 40 1. Gli Stati membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi "primo entrato — primo uscito" (FIFO) o "ultimo entrato — primo uscito" (LIFO), o secondo un metodo analogo. 2. Se, in conseguenza all'applicazione dei metodi di calcolo di cui al paragrafo 1, la valutazione effettuata nello stato patrimoniale differisce di un importo rilevante, alla data di chiusura del bilancio, rispetto ad una valutazione basata sull'ultimo prezzo di mercato conosciuto prima della data di chiusura del bilancio, l'importo di tale differenza deve essere indicato globalmente per categoria nell'allegato. Articolo 41 1. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, la differenza può essere portata all'attivo. Essa deve essere indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato. 2. Tale differenza deve essere ammortizzata ogni anno con un congruo importo, al più tardi all'atto del rimborso del debito. Articolo 42 L'importo degli accantonamenti per rischi ed oneri non può superare le somme necessarie. Gli accantonamenti che figurano nello stato patrimoniale nella voce "Altri accantonamenti" devono essere precisati nell'allegato se hanno rilevanza apprezzabile. SEZIONE 8 Contenuto dell'allegato Articolo 43 1. L'allegato deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le indicazioni concernenti: 1) i metodi di valutazione applicati alle diverse voci dei conti annuali nonché i metodi di calcolo delle rettifiche di valore utilizzati. Per gli elementi contenuti nei conti annuali che sono o che erano all'origine espressi in valuta straniera devono essere indicate le basi di conversione utilizzate per la loro espressione in moneta locale; 2) il nome e la sede delle imprese nelle quali la società possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a suo nome, ma per conto della società, almeno una percentuale del capitale che non può essere fissata dagli Stati membri a più del 20 %, con indicazione della frazione del capitale posseduto nonché dell'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale i conti siano stati chiusi. Tali informazioni possono essere omesse se sono soltanto di interesse trascurabile rispetto all'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3. L'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e se la società possiede, direttamente o indirettamente, meno del 50 % del capitale di tale impresa; 3) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti di un capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 68/151/CEE, e all'articolo 2, lettera c), della direttiva 77/91/CEE; 4) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse; 5) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni e di titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono; 6) l'importo dei debiti della società la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti della società coperti da garanzie reali costituite dalla società, con l'indicazione della loro natura e forma. Queste indicazioni devono essere specificate separatamente per ciascuna voce relativa ai debiti, come previsto negli schemi degli articoli 9 e 10; 7) l'importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nello stato patrimoniale se la relativa indicazione è utile per valutare la situazione finanziaria. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese collegate devono essere menzionate in modo distinto; 8) la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari ai sensi dell'articolo 28 secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi corrispondenti all'attività ordinaria della società, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; 9) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché le spese per il personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritte separatamente nel conto profitti e perdite — ripartite secondo quanto è previsto dall'articolo 23, punto 6; 10) la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuata, in deroga ai principi degli articoli 31 e da 34 a 42, durante l'esercizio o un esercizio precedente per poter ottenere sgravi fiscali. Qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul futuro onere fiscale, devono essere fornite indicazioni in merito; 11) la differenza fra l'onere fiscale imputato all'esercizio e agli esercizi precedenti e l'onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in cui la differenza è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale. Tale importo può anche essere indicato in modo cumulato nello stato patrimoniale, in una voce specifica dal titolo corrispondente; 12) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro funzioni, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni. Tali informazioni devono essere fornite globalmente per ciascuna categoria; 13) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o vigilanza, precisando il saggio d'interesse, le condizioni essenziali e gli importi eventualmente rimborsati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate. Tali informazioni devono essere fornite globalmente per ciascuna categoria. 2. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, punto 2, alle società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. Articolo 44 Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12. Tuttavia, l'allegato deve indicare complessivamente per tutte le voci interessate le informazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6. L'articolo 12 è applicabile. Articolo 45 1. Gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 2: a) assumano la forma di un estratto, depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE; di ciò deve farsi menzione nell'allegato; b) vengono omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 2. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Della omissione di dette indicazioni deve farsi menzione nell'allegato. 2. Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche alle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8. Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8. L'articolo 12 è applicabile. SEZIONE 9 Contenuto della relazione sulla gestione Articolo 46 1. La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società. 2. Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti: a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; b) l'evoluzione prevedibile della società; c) le attività in materia di ricerca e di sviluppo; d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE. SEZIONE 10 Pubblicità Articolo 47 1. I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società nello Stato membro interessato. Deve essere possibile ottenere copia parziale o integrale di tale relazione senza alcuna spesa e su semplice richiesta. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 pubblichino: a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione; b) un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12. Tuttavia, l'allegato deve indicare complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6. L'articolo 12 è applicabile. Inoltre, gli Stati membri possono permettere a tali società di non pubblicare il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti. 3. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 27, pubblichino: a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata nel bilancio o nell'allegato: - delle voci C I 3, C II 1, 2, 3, e 4, C III 1, 2, 3, 4 e 7, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 dell'attivo e le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 del passivo di cui all'articolo 9, - delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3, 4 e 7, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e le voci I 1, 2, 6, 7 e 9, di cui all'articolo 10, - delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 dell'attivo e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 del passivo, - delle informazioni richieste tra parentesi alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3; b) un allegato in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti 5, 6, 8, 10 e 11. Tuttavia, l'allegato deve indicare le informazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, globalmente per tutte le voci interessate. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1 per quanto riguarda il conto profitti e perdite, la relazione sulla gestione e la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti. L'articolo 12 è applicabile. Articolo 48 In ogni pubblicazione integrale i conti annuali e la relazione sulla gestione devono essere riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali la persona incaricata della revisione dei conti ha redatto la sua relazione. Essi devono essere accompagnati dal testo integrale della vidimazione. Se detta persona ha espresso riserve o si è rifiutata di rilasciare la vidimazione, del fatto deve farsi indicazione indicandone i motivi. Articolo 49 Se i conti annuali non sono integralmente pubblicati, si deve precisare che si tratta di una versione in forma abbreviata e di ciò deve farsi menzione nel registro in cui i conti sono stati depositati ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1. Qualora tale deposito non abbia ancora avuto luogo, si deve far menzione del fatto. La vidimazione da parte della persona incaricata della revisione dei conti non può accompagnare questa pubblicazione, ma si deve precisare che la vidimazione è stata rilasciata con o senza riserva oppure che è stata rifiutata. Articolo 50 Contemporaneamente ai conti annuali e secondo le stesse modalità si devono pubblicare: - la proposta di destinazione degli utili o delle perdite di esercizio, - la destinazione degli utili o delle perdite di esercizio, nel caso che tali elementi non appaiano nei conti annuali. SEZIONE 11 Controllo Articolo 51 1. a) Le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti. b) La persona o le persone incaricate della revisione dei conti devono altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di esercizio. 2. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo previsto al paragrafo 1 le società di cui all'articolo 11. L'articolo 12 è applicabile. 3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione sulla gestione delle società in questione non siano redatti conformemente alla presente direttiva. SEZIONE 12 Disposizioni finali Articolo 52 1. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, con il compito: a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti della sua applicazione; b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva. 2. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. 3. Il comitato è convocato dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri. Articolo 53 1. Ai sensi della presente direttiva l'unità di conto europea è quella definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione [5]. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva espressi in unità di conto europee, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità. Articolo 54 La presente direttiva non pregiudica le legislazioni degli Stati membri che prescrivono il deposito dei conti annuali delle società che non siano regolate dalla loro legislazione presso un registro sul quale sono iscritte le succursali di tali società. Articolo 55 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate solo diciotto mesi dopo lo spirare del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia tali diciotto mesi possono essere portati a cinque anni: a) per le "unregistered companies" nel Regno Unito e in Irlanda; b) per l'applicazione degli articoli 9 e 10, nonché degli articoli da 23 a 26 concernenti gli schemi per lo stato patrimoniale nonché il conto profitti e perdite, qualora uno Stato membro abbia messo in vigore per questi documenti altri schemi non più di tre anni prima della notifica della presente direttiva; c) per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative al calcolo e alla presentazione nello stato patrimoniale di ammortamenti riguardanti elementi del patrimonio rientranti nelle voci di attivo menzionate all'articolo 9, voci C II 2 e 3, e all'articolo 10, voci C II 2 e 3; d) per l'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, tranne quanto riguarda le società già soggette all'obbligo di pubblicità a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE. In tal caso, l'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva si applica ai conti annuali e alla relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti; e) per l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1. Inoltre tale termine di diciotto mesi può essere portato ad otto anni per le società di navigazione il cui oggetto principale è la navigazione e che esistono già al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 56 L'obbligo di indicare nei conti annuali le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26, che riguardano le imprese collegate, e l'obbligo di fornire delle informazioni relative a tali imprese, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14 o all'articolo 43, paragrafo 1, punto 7, entrano in vigore contemporaneamente ad una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati. Articolo 57 1. Fino all'entrata in vigore di una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, e senza pregiudizio delle direttive 68/151/CEE e 77/91/CEE, gli Stati membri possono non applicare alle società dipendenti di un gruppo, che sono regolate dalla loro legislazione nazionale, le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la verifica e la pubblicità dei conti annuali di queste società dipendenti, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la società dominante è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; b) tutti gli azionisti o i soci della società dipendente si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra; tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio; c) la società dominante si è dichiarata garante degli impegni assunti dalla società dipendente; d) le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) sono oggetto di una pubblicità da parte della società dipendente conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma; e) i conti annuali della società dipendente sono consolidati nei conti annuali del gruppo; f) l'esenzione relativa al contenuto, il controllo e la pubblicità dei conti annuali della società dipendente è menzionata nell'allegato dei conti annuali del gruppo. 2. Gli articoli 47 e 51 sono applicabili ai conti annuali del gruppo. 3. Gli articoli da 2 a 46 sono applicabili, nella misura del possibile, ai conti annuali del gruppo. Articolo 58 1. Fino all'entrata in vigore di una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, e salva la direttiva 77/91/CEE, gli Stati membri possono non applicare alle società dominanti di un gruppo che sono regolate dalla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative al controllo ed alla pubblicità del conto profitti e perdite di tali società dominanti, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale esenzione è oggetto di una pubblicità conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, da parte della società dominante; b) i conti annuali della società dominante sono consolidati nei conti annuali del gruppo; c) l'esenzione relativa al controllo ed alla pubblicità del conto profitti e perdite della società dominante è menzionata nell'allegato dei conti annuali del gruppo; d) gli utili e le perdite della società dominante, calcolati secondo i principi della presente direttiva, figurano nello stato patrimoniale della società dominante. 2. Gli articoli 47 e 51 sono applicabili ai conti annuali del gruppo. 3. Gli articoli da 2 a 46 sono applicabili nella misura del possibile ai conti annuali del gruppo. Articolo 59 Finché non si sarà proceduto ad un ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono permettere che i diritti posseduti nel capitale di imprese collegate siano valutati secondo il metodo dell'equivalenza qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'applicazione di questo metodo di valutazione deve essere menzionata nell'allegato dei conti annuali della società che possiede tali diritti; b) l'importo delle differenze, al momento dell'acquisto di tali diritti, tra il valore d'acquisizione e la frazione del capitale che essi rappresentano, compresi le riserve, l'utile e la perdita e gli utili e le perdite riportati dell'impresa collegata, è menzionato a parte nello stato patrimoniale o nell'allegato della società che possiede tali diritti; c) il valore d'acquisizione di tali diritti è aumentato o diminuito, nello stato patrimoniale della società che possiede tali diritti, dell'utile o della perdita realizzati dall'impresa collegata proporzionalmente alla frazione di capitale posseduto; d) il totale degli importi di cui alla lettera c) sono iscritti ogni anno nel conto profitti e perdite della società che detiene tali diritti, in una voce a parte con titolo corrispondente; e) quando l'impresa collegata distribuisce i dividendi alla società che possiede tali diritti, il valore contabile di tali diritti viene diminuito di un'uguale somma; f) se gli importi iscritti nel conto profitti e perdite conformemente alla lettera d) superano gli importi dei dividendi già ricevuti o il cui pagamento può essere reclamato, l'importo delle differenze deve essere messo in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti. Articolo 60 Fino ad ulteriore coordinamento gli Stati membri possono prevedere che la valutazione dei valori in cui le società di investimento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, hanno collocato i propri fondi, sia effettuata sulla base del valore del mercato. In tal caso gli Stati membri possono altresì dispensare le società di investimento a capitale variabile dal far figurare distintamente gli importi di rettifica di valore di cui all'articolo 36. Articolo 61 Fino a che non sarà entrata in vigore una direttiva del Consiglio relativa ai conti consolidati, gli Stati membri possono non applicare alla società dominante di un gruppo che sia regolata dalla loro legislazione nazionale, l'articolo 43, paragrafo 1, punto 2, per quanto riguarda l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita delle imprese interessate se i conti annuali di tali imprese sono consolidati nei conti annuali del gruppo o se i diritti posseduti nel capitale di tali imprese sono valutati secondo il metodo dell'equivalenza. Articolo 62 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von Dohnanyi [1] GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 38. [2] GU n. C 39 del 7. 6. 1973, pag. 31. [3] GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8. [4] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1. [5] GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4. --------------------------------------------------