Regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 09/07/1982 pag. 0023 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0252
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0252
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/82 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1982 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (4), in particolare l'articolo 6, considerando che l'acquisto dei cereali da parte dell'organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante un intervento obbligatorio a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sia mediante misure particolari e speciali a norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento; considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (5) e del regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (6), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento sono venduti mediante gara; che, per le vendite sul mercato interno, una vendita all'asta pubblica, pratica commerciale tradizionale in alcuni paesi, può essere equiparata ad una gara; considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte; che tuttavia, per quantitativi inferiori a 1 000 tonnellate, tale pubblicità non è necessaria; considerando che, a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2738/75 e (CEE) n. 1146/76, la vendita sul mercato interno dev'essere effettuata a condizioni di prezzo che consentano di evitare un deterioramento del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto delle qualità del prodotto oggetto della gara, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo d'intervento o al prezzo di riferimento; che, in alcuni casi particolari, il rispetto di tale livello di prezzo può ostacolare la corretta gestione del mercato o dell'intervento e provocare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che, per tali casi, occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali; considerando inoltre che l'acquisto sul mercato di cereali specialmente idonei a determinati impieghi può risultare particolarmente difficile; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di facilitare l'approvvigionamento di tale mercato attingendo alle scorte d'intervento; che questa possibilità deve tuttavia essere limitata a casi eccezionali; considerando che la vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato; che tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero; che è pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita; considerando che la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte; che, onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione e dell'importo compensativo monetario; considerando che, in caso di gara per l'esportazione, la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è un elemento essenziale ai fini dell'accoglimento dell'offerta; che tale fissazione può essere pertanto sospesa soltanto per deroga espressa alla disposizione del presente regolamento; considerando che le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche; che i cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse; che la comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita; che tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore; che tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per una esportazione di cereali; considerando che, per tener conto della posizione dell'esportatore aggiudicatario sul mercato di alcuni paesi terzi, è opportuno prevedere la possibilità di rescindere il contratto con l'organismo d'intervento; che tale possibilità è tuttavia giustificata soltanto se l'aggiudicatario ha chiesto un titolo di esportazione in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/810 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (2); considerando che lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto; considerando che, in caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non sono reimessi sul mercato comunitario; che tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno; che, per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo; che, conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 (4); considerando che, affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente, e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un data termine; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I cereali acquistati dagli organismi d'intervento in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono reimmessi sul mercato, alle condizioni determinate negli articoli seguenti, mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità. 2. Ai sensi del presente regolamento per gara s'intende la messa a concorso effettuata sotto forma di bandi di gara; l'aggiudicazione ha luogo a favore della persona la cui offerta è più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento. TITOLO I Vendita sul mercato della Comunità Articolo 2 1. Per ogni gara, la pubblicità dei bandi di gara è garantita nel modo seguente: a) lo Stato membro comunica alla Commissione le quantità e la natura del cereale per il quale è indetta la gara; b) un'informazione sulla gara è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di cui alla lettera a); c) tra la pubblicazione di cui alla lettera b) e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte fissato dallo Stato membro deve intercorrere un periodo di almeno dieci giorni; d) gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme alle disposizioni dell'articolo 12 e ne garantiscono la pubblicità segnatamente mediante affissione nella loro sede. In caso di gara permanente i detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano alle gare che vertono su quantitativi inferiori a 1 000 tonnellate. Articolo 3 Il bando di gara fissa i quantitativi minimi che devono formare oggetto delle offerte. Articolo 4 In casi eccezionali l'organismo d'intervento può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, a limitare la gara a determinate utilizzazioni. Tali utilizzazioni sono indicate nel bando di cui all'articolo 2, lettera d). Articolo 5 1. L'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al prezzo di qualità equivalenti sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'intervento o al prezzo di riferimento applicabili l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte e a) maggiorati dell'1 %, salvo nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione; b) adeguati, se del caso, prima di tale maggiorazione - se si tratta di talune varietà di frumento duro, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 (1); - se si tratta di segala di qualità panificabile, mediante la maggiorazione speciale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/77; - se si tratta di frumento tenero panificabile di qualità inferiore alla qualità media, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1629/77 (2). 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prezzi d'intervento e di riferimento da prendere in considerazione durante l'undicesimo ed il dodicesimo mese della campagna di commercializzazione sono validi per il decimo mese, aumentati, secondo il mese considerato, dell'importo di una o di due maggiorazioni mensili. 3. Se, nel corso di una campagna, si manifestano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, segnatamente a causa della difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al paragrafo 1, condizioni particolari di prezzo possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Articolo 6 Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento di quest'ultima, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti. TITOLO II Vendita per l'esportazione Articolo 7 1. La gara è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. In tale decisione si determinano in particolare: a) i quantitativi della gara; b) le regioni in cui tali quantitativi sono immagazzinati; c) la data limite per la presentazione delle offerte in caso di gara particolare e, in caso di gara permanente, il primo e l'ultimo giorno previsti per la presentazione delle offerte. La decisione di cui al comma precedente è portata a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 15 giorni. 2. Nel bando di gara di cui all'articolo 12 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località suddetti. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, che il trasporto venga assicurato dall'organismo d'intervento alle stesse condizioni. 3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa il termine per la presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale. Articolo 8 1. Le offerte: a) possono essere rifiutate se riguardano inferiori a 500 tonnellate; b) possono essere fatte a condizione di aggiudicazione di quantitativi determinati; c) si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, le offerte sono valide soltanto: a) se sono accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come destinazione l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione; b) se sono accompagnate da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; c) se, qualora il prezzo d'offerta sia inferiore al prezzo d'intervento o al prezzo di riferimento maggiorato dell'1 %, sono accompagnate da una dichiarazione scritta dall'offerente vistata da un istituito di credito, con la quale l'offerente si impegna a costituire una cauzione pari alla differenza tra tali prezzi, entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 15. Articolo 9 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte. 2. L'importo compensativo monetario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), è quello in vigore l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte. 3. La sospensione della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario non è applicata a meno che il regolamento relativo alla sospensione escluda l'applicazione del presente paragrafo. Articolo 10 Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, segnatamente, per ciascuna offerta la quantità, il prezzo, la restituzione e l'importo compensativo monetario fissati in anticipo, nonché le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Il prezzo minimo di vendita è fissato: - ad un livello da non ostacolare le altre esportazioni; - con riferimento alla qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 2731/75 (1). Articolo 11 Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è basata sull'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo. TITOLO III Disposizioni generali e finali Articolo 12 Gli organismi d'intervento pubblicano, almeno dodici giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate: - le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento; - le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori; - le località di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli immagazzinatori. Il bando è trasmesso senza indugio alla Commissione. Articolo 13 1. Le offerte sono stabilite con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 e, una volta presentate, non possono essere modificate né ritirate. Se la qualità dei cereali differisce dalla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni e detrazioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). 2. Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 ECU/t. Articolo 14 Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita. Articolo 15 L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun concorrente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma. Articolo 16 L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario. Durante la prima campagna di commercializzazione 1982/1983 il termine per il pagamento di cui al 1o comma può essere prorogato di un mese. Le spese di magazzinaggio per il mese supplementare sono tuttavia a carico dell'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui ai commi precedenti, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati. Articolo 17 1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati da ciascuno Stato membro. 2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è svincolata per i quantitativi per i quali: - l'offerta non è stata presa in considerazione; - il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto. 3. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), è svincolata per i quantitativi per i quali: - è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale; - sono state fornite le prove di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79; - il titolo non è stato rilasciato in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80; - il contratto è stato risolto in conformità dell'articolo 16, terzo comma. 4. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi per i quali: - la cauzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 è stata incamerata; - salvo caso di forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16. 5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c), è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 non sono state fornite entro il termine di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento. Articolo 18 Il regolamento (CEE) n. 376/70 è abrogato Esso resta tuttavia applicabile alle gare indette prima del 1o agosto 1982. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (6) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9. (1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7. (3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23. (1) GU n. L 174 dell'1. 7. 1977, pag. 18. (2) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26. (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.