Regolamento (CEE) n. 3822/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0022 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 16 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 16 pag. 0072
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 (4) stabilisce un certo numero di massimali, espressi in ECU, entro i quali è autorizzata l'importazione in franchigia delle merci considerate; considerando che sembra opportuno aumentare il massimale applicabile alle merci che formano oggetto di piccole spedizioni a privati; considerando che l'esperienza ha dimostrato che occorre precisare la nozione di alcole e di bevanda alcolica suscettibili di essere ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, quando formano oggetto di piccole spedizioni senza carattere commerciale, o quando sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue: 1) all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 35 ECU » è sostituito da « 45 ECU »; 2) il testo dell'articolo 30, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia, oppure - bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi; 1 litro, oppure - vini tranquilli: 2 litri. »; 3) il testo dell'articolo 46, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Alcol e bevande alcoliche: - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia, oppure - bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri, oppure - vini tranquilli: 2 litri. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5. (2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 142. (3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.