31993R1062

Regolamento (CEE) n. 1062/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, relativo al trasporto e alla vendita di cereali foraggeri detenuti dell'organismo d'intervento spagnolo, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori di talune regioni della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0089 - 0090
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0142


REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 relativo al trasporto e alla vendita di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori di talune regioni della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modifiato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 (7);

considerando che, in seguito al perdurare della siccità, alcune regioni della Spagna sono fortemente deficitarie in foraggi e cereali foraggeri; che questa situazione costituisce una minaccia per l'allevamento, il quale, non potendo approvvigionarsi a prezzi ragionevoli, rischia di trovarsi costretto a vendere il bestiame prematuramente; che si devono prendere opportune misure per evitare tali conseguenze negative;

considerando che la Spagna dispone di ingenti scorte d'intervento, situate in parte nelle regioni colpite dalla siccità e in parte in altre regioni; che la Spagna ha reso noti i motivi per cui occorre trasportare nelle regioni sinistrate determinati quantitativi di cereali foraggeri detenuti dal suo organismo d'intervento; che tali motivi giustificano l'approvazione di siffatti trasporti a basso costo;

considerando che il settore zootecnico è stato colpito dalla siccità in modo particolarmente grave; che è quindi opportuno limitare le possibilità di impiego dei cereali agli allevatori sinistrati residenti nelle suddette regioni; che lo Stato membro interessato deve prendere adeguate disposizioni per controllare tale impiego;

considerando che è d'uopo prescrivere il deposito di una cauzione, per garantire che le operazioni vengano condotte a buon fine;

considerando che, per risolvere le attuali difficoltà degli allevatori, non è sufficiente mettere a loro disposizione una certa quantità di cereali da foraggio; che, dato il carattere del tutto particolare delle circostanze, è opportuno autorizzare un pagamente differito dei cereali acquistati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo, in appresso denominato SENPA, apre una gara permanente, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita di 120 000 t d'orzo e di 30 000 t di segala da esso detenute, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori delle zone sinistrate di Cádiz, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Jaén, Salamanca, Ávila, Zamora e Huelva.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, si applicano alla presente gara le seguenti modalità particolari:

- i cereali vengono messi in gara nelle regioni sinistrate, sotto forma di miscuglio effettuato dal SENPA approssimativamente nella proporzione del 15 % di segala e dell'85 % d'orzo;

- possono partecipare alla gara soltanto gli allevatori stabiliti nelle regioni indicate o i loro mandatari;

- le offerte sono redatte con riferimento all'effettiva qualità della partita su cui vertono;

- non è costituita la cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1836/82;

- l'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al 95 % del prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte;

- l'aggiudicatario deve costituire una cauzione pari al prezzo d'intervento per garantire il pagamento dei cereali aggiudicati; tale cauzione viene svincolata all'atto del pagamento del prezzo;

- l'ultima aggiudicazione ha luogo alla fine del mese di maggio 1993.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il pagamento dei cereali aggiudicati deve essere effettuato entro la fine del sesto mese successivo al mese di accettazione dell'offerta.

Articolo 3

Il SENPA mette immediatamente a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi di cereali aggiudicati. Il trasporto della merce dal luogo di ammasso fino al luogo di consegna agli aggiudicatari è realizzato dal SENPA; esso viene approvato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90. Le spese di trasporto sono rimborsate al SENPA su presentazione delle fatture di trasporto e nei limiti di 20 ECU/t, importo maggiorato delle eventuali spese supplementari di entrata e di uscita.

Articolo 4

1. Le autorità spagnole adottano le misure necessarie per garantire il buon esito delle operazioni e le notificano alla Commissione.

2. Il SENPA tiene una contabilità distinta per l'azione in oggetto.

3. Gli aggiudicatari devono assoggettarsi a tutti i controlli eventualmente decisi dal SENPA per accertarsi che l'offerente abbia realmente la qualifica di allevatore o per verificare la validità del mandato da lui conferito.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 14. 12. 1990, pag. 3.

(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 33.

(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(7) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.